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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1804/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Maggi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 20.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 29.8.2013 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e (nate dall'unione coniugale rispettivamente il 26.2.2012 e il 9.12.2018), e Per_1 Per_2
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
2 autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati, ma nel reciproco rispetto;
2) L'affidamento delle figlie minori ed sarà condiviso con collocazione Per_1 Per_2
abitativa paritetica presso ciascun genitore alle residenze di cui in parte narrativa intendendo che la ex casa coniugale sita in Genova, Via A.G. des Geneys 8/14, di proprietà del sig. , Pt_1
rimarrà assegnata allo stesso;
nelle principali festività (Natale/Capodanno/Epifania,
Pasqua/Pasquetta e/o nell'eventuale fermo scolastico per le vacanze di carnevale/ settimana
“bianca”) le figlie staranno con il genitore ad anni alterni nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici che via via si manifesteranno nella vita delle minori stesse;
nei giorni dei rispettivi compleanni e/o della festa del papà e/o della mamma le minori staranno con il genitore interessato dall'evento; i compleanni delle figlie saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo migliori accordi tra di loro e/o salva diversa volontà delle minori;
ogni genitore potrà trascorrerà con le figlie un periodo di vacanza estivo di due settimane anche non consecutive salvo migliori accordi;
3) I genitori, i quali intendono partecipare attivamente alla vita delle figlie ed esprimere appieno il proprio ruolo genitoriale, prenderanno congiuntamente e con la massima collaborazione tutte le decisioni che influiscano sul futuro delle stesse e comunque quelle di maggiore importanza nella loro vita (scuola, educazione, salute etc.), tenendo conto delle attitudini e dei desideri degli stessi, facendo eccezione gli accadimenti improvvisi;
a tal fine, i genitori si impegnano ad informare tempestivamente l'altro genitore di ogni fatto importante nella vita delle figlie che necessiti di una decisione condivisa;
tutti i dati e le notizie relative alle figlie (risultati e comunicazioni scolastici, visite e referti medici, attività nuove intraprese o da intraprendersi etc.) dovranno sempre essere comunicate e rese disponibili all'altro genitore che non ne sia ancora a conoscenza;
4) Le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non screditare la figura genitoriale dell'uno e dell'altro soprattutto davanti alle figlie;
3 5) La sig.ra percepirà gli importi del canone di locazione tratto dall'immobile sito in Pt_2
Genova, Via Pio VII n. 50/B fino al mese di Agosto 2025 compreso e ne onorerà le spese accessorie (se la titolarità del bene sarà, nelle more, modificata, il sig. si impegna e si Pt_1
obbliga a versare alla sig.ra il predetto importo al netto delle imposte e delle spese Pt_2
accessorie fino al mese di Agosto 2025 compreso); restano a carico della sig.ra Pt_2
eventuali spese accessorie non saldate alla data del trasferimento di cui al successivo punto
9);
6) Dal mese di Settembre 2025 al mese di Marzo 2026 compreso, il sig. corrisponderà Pt_1
alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo di Euro Pt_2
200,00 (duecento) mensili, rivalutabili su base annua ad indicizzazione Istat, da versarsi alle coordinate bancarie note della sig.ra ogni giorno cinque del mese;
dal mese di Parte_2
Aprile 2026, ogni genitore manterrà le figlie in modo paritetico in forza delle proprie rispettive disponibilità;
7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie, previamente concordate, verranno sostenute al 50% tra le parti con l'obbligo di rimborso, al genitore che le anticipa, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dall'esborso medesimo previa esibizione di copia del documento di spesa;
tali spese saranno regolamentate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova che si intende ivi integralmente ritrascritto e al quale le parti fanno pieno riferimento;
8) Il diritto alla corresponsione degli importi dell'assegno unico sarà in capo ai due genitori in pari quota;
9) La sig.ra a titolo di composizione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalla Parte_2
separazione, si impegna e si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, l'immobile Parte_1
sito in Genova, Viale Pio VII n. 50/B (Dati catastali: Sez. QUA, Foglio 7, Mappale 3003, sub.
23, categoria A/2, classe 3, vani 3,5, mq 71, rendita Euro 759,19) da lei detenuta in forza di rogito del 02.05.2024, nello stato in cui si trova, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologa del verbale di separazione rinunciando ad ogni diritto reale e/o di credito sull'immobile stesso a partire dal mese di Settembre 2025;
10) I coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al punto n. 9 verrà effettuato all'unico fine di regolamentare i rapporti economico patrimoniali e comunque i rapporti di
4 coniugio e, pertanto, deve intendersi soggetto all'esenzione dell'imposta di registro, ex art. 19 della legge 74/1987, come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale nella Sentenza n. 154/1999;
11) Il sig. si impegna e si obbliga a tenere indenne la sig.ra dalle spese e/o Pt_1 Pt_2
sanzioni che scaturiranno in forza del trasferimento di cui al punto n. 9 nel caso in cui la stessa non acquistasse un nuovo immobile entro un anno dalla data del trasferimento di cui al punto n. 9;
12) Il sig. si impegna e si obbliga in ogni caso ad onorare le spese notarili concernenti il Pt_1
trasferimento dell'immobile di cui al punto n. 9;
13) Il sig. si impegna e si obbliga ad onorare integralmente il finanziamento cointestato Pt_1
n. 065/05235305 acceso presso Banca PER S.p.A. e ciò già a partire dal mese di Ottobre
2024;
14) La moto targata EM81347 l'autovettura targata EA256RN di proprietà del sig. Pt_1
resteranno nella di lui disponibilità;
15) Al netto del trasferimento di cui al punto n. 9, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico pregresso e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione;
16) Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio nonché a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
17) Spese di lite compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 447, parte I, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
5 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giulia Maggi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 20.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 29.8.2013 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori e (nate dall'unione coniugale rispettivamente il 26.2.2012 e il 9.12.2018), e Per_1 Per_2
non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
2 autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati, ma nel reciproco rispetto;
2) L'affidamento delle figlie minori ed sarà condiviso con collocazione Per_1 Per_2
abitativa paritetica presso ciascun genitore alle residenze di cui in parte narrativa intendendo che la ex casa coniugale sita in Genova, Via A.G. des Geneys 8/14, di proprietà del sig. , Pt_1
rimarrà assegnata allo stesso;
nelle principali festività (Natale/Capodanno/Epifania,
Pasqua/Pasquetta e/o nell'eventuale fermo scolastico per le vacanze di carnevale/ settimana
“bianca”) le figlie staranno con il genitore ad anni alterni nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici che via via si manifesteranno nella vita delle minori stesse;
nei giorni dei rispettivi compleanni e/o della festa del papà e/o della mamma le minori staranno con il genitore interessato dall'evento; i compleanni delle figlie saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo migliori accordi tra di loro e/o salva diversa volontà delle minori;
ogni genitore potrà trascorrerà con le figlie un periodo di vacanza estivo di due settimane anche non consecutive salvo migliori accordi;
3) I genitori, i quali intendono partecipare attivamente alla vita delle figlie ed esprimere appieno il proprio ruolo genitoriale, prenderanno congiuntamente e con la massima collaborazione tutte le decisioni che influiscano sul futuro delle stesse e comunque quelle di maggiore importanza nella loro vita (scuola, educazione, salute etc.), tenendo conto delle attitudini e dei desideri degli stessi, facendo eccezione gli accadimenti improvvisi;
a tal fine, i genitori si impegnano ad informare tempestivamente l'altro genitore di ogni fatto importante nella vita delle figlie che necessiti di una decisione condivisa;
tutti i dati e le notizie relative alle figlie (risultati e comunicazioni scolastici, visite e referti medici, attività nuove intraprese o da intraprendersi etc.) dovranno sempre essere comunicate e rese disponibili all'altro genitore che non ne sia ancora a conoscenza;
4) Le parti si impegnano a rispettare i ruoli di ciascun genitore e a non screditare la figura genitoriale dell'uno e dell'altro soprattutto davanti alle figlie;
3 5) La sig.ra percepirà gli importi del canone di locazione tratto dall'immobile sito in Pt_2
Genova, Via Pio VII n. 50/B fino al mese di Agosto 2025 compreso e ne onorerà le spese accessorie (se la titolarità del bene sarà, nelle more, modificata, il sig. si impegna e si Pt_1
obbliga a versare alla sig.ra il predetto importo al netto delle imposte e delle spese Pt_2
accessorie fino al mese di Agosto 2025 compreso); restano a carico della sig.ra Pt_2
eventuali spese accessorie non saldate alla data del trasferimento di cui al successivo punto
9);
6) Dal mese di Settembre 2025 al mese di Marzo 2026 compreso, il sig. corrisponderà Pt_1
alla sig.ra quale contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo di Euro Pt_2
200,00 (duecento) mensili, rivalutabili su base annua ad indicizzazione Istat, da versarsi alle coordinate bancarie note della sig.ra ogni giorno cinque del mese;
dal mese di Parte_2
Aprile 2026, ogni genitore manterrà le figlie in modo paritetico in forza delle proprie rispettive disponibilità;
7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie, previamente concordate, verranno sostenute al 50% tra le parti con l'obbligo di rimborso, al genitore che le anticipa, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dall'esborso medesimo previa esibizione di copia del documento di spesa;
tali spese saranno regolamentate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova che si intende ivi integralmente ritrascritto e al quale le parti fanno pieno riferimento;
8) Il diritto alla corresponsione degli importi dell'assegno unico sarà in capo ai due genitori in pari quota;
9) La sig.ra a titolo di composizione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalla Parte_2
separazione, si impegna e si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, l'immobile Parte_1
sito in Genova, Viale Pio VII n. 50/B (Dati catastali: Sez. QUA, Foglio 7, Mappale 3003, sub.
23, categoria A/2, classe 3, vani 3,5, mq 71, rendita Euro 759,19) da lei detenuta in forza di rogito del 02.05.2024, nello stato in cui si trova, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologa del verbale di separazione rinunciando ad ogni diritto reale e/o di credito sull'immobile stesso a partire dal mese di Settembre 2025;
10) I coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al punto n. 9 verrà effettuato all'unico fine di regolamentare i rapporti economico patrimoniali e comunque i rapporti di
4 coniugio e, pertanto, deve intendersi soggetto all'esenzione dell'imposta di registro, ex art. 19 della legge 74/1987, come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale nella Sentenza n. 154/1999;
11) Il sig. si impegna e si obbliga a tenere indenne la sig.ra dalle spese e/o Pt_1 Pt_2
sanzioni che scaturiranno in forza del trasferimento di cui al punto n. 9 nel caso in cui la stessa non acquistasse un nuovo immobile entro un anno dalla data del trasferimento di cui al punto n. 9;
12) Il sig. si impegna e si obbliga in ogni caso ad onorare le spese notarili concernenti il Pt_1
trasferimento dell'immobile di cui al punto n. 9;
13) Il sig. si impegna e si obbliga ad onorare integralmente il finanziamento cointestato Pt_1
n. 065/05235305 acceso presso Banca PER S.p.A. e ciò già a partire dal mese di Ottobre
2024;
14) La moto targata EM81347 l'autovettura targata EA256RN di proprietà del sig. Pt_1
resteranno nella di lui disponibilità;
15) Al netto del trasferimento di cui al punto n. 9, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico pregresso e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione;
16) Entrambi i genitori si impegnano e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio nonché a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
17) Spese di lite compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 447, parte I, anno 2013), e alle ulteriori incombenze di legge.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
5 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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