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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2624/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI SONIA Parte_1 C.F._1
e
RO UN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAVINI C.F._2
SILVIA con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c., domandava Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito dal coniuge, CP_1
col quale aveva contratto matrimonio civile in Pisa, il 14 dicembre 2011 e dall'unione col
[...]
quale era nata la figlia, il 20 ottobre 2010. Allegava il venir meno tra loro coniugi della Per_1
comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale e domandava, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre, nonché porsi a carico del
NI l'onere di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali.
Chiedeva, altresì, di disporre il trasferimento a sé della proprietà dell'autovettura Nissan.
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio ES NI, nulla opponendo alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi – seppur con rigetto della richiesta di addebito – nonché alla domanda di affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori e all'assegnazione della casa coniugale alla signora ma domandava, da parte sua, regolamentarsi il diritto di visita dei genitori in maniera paritaria e porsi a carico degli stessi l'onere di corrispondere, in ragione della metà ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia, nonché le detrazioni fiscali relative alla figlia.
All'esito dell'udienza di comparizione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano congiuntamente. Il Giudice, pertanto, riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e RO UN, Parte_1
uniti in matrimonio in Pisa, il 14 dicembre 2011, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pisa, Anno 2011, Parte I, Serie, Ufficio 1, n°116, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra che vi abiterà con la figlia Pt_1 Per_1
provvedendo la stessa a corrispondere quota parte della rata mensile di mutuo gravante sull'immobile;
2) La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza Per_1
presso il domicilio della madre;
3) La minore trascorra un tempo paritario con entrambi i genitori alternando una settimana con il padre e una settimana con la madre dalla domenica sera dopo cena alla domenica sera della settimana successiva, con mantenimento diretto da parte dei genitori;
4) Le vacanze di Natale e Capodanno saranno alternate e nel periodo di vacanze scolastiche la minore trascorrerà comunque almeno quattro giorni consecutivi con ciascun genitore;
i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno alternati tra i genitori;
5) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive;
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra ; Pt_1 7) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, e tutte quelle definite tali nelle linee guida del CNF, saranno ripartite al 50% tra i genitori, se l'importo della spesa supera i 150
Euro è necessario che la spesa sia concordata, a fine mese ciascun genitore comunicherà all'altro l'importo delle spese sostenute e in caso di disavanzi il genitore a debito dovrà provvedere al conguaglio entro il giorno 15 del mese successivo;
8) Le spese scaricabili, in fase di dichiarazione dei redditi, siano portate in detrazione dal genitore che effettuerà il modello 730; nel caso in cui entrambi i genitori compilino tale modello, che le spese sostenute siano portate in detrazione rispettivamente per il 50% da ciascuno di essi.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 27.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2624/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI SONIA Parte_1 C.F._1
e
RO UN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAVINI C.F._2
SILVIA con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c., domandava Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito dal coniuge, CP_1
col quale aveva contratto matrimonio civile in Pisa, il 14 dicembre 2011 e dall'unione col
[...]
quale era nata la figlia, il 20 ottobre 2010. Allegava il venir meno tra loro coniugi della Per_1
comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale e domandava, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre, nonché porsi a carico del
NI l'onere di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 450,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali.
Chiedeva, altresì, di disporre il trasferimento a sé della proprietà dell'autovettura Nissan.
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio ES NI, nulla opponendo alla pronuncia di separazione personale tra i coniugi – seppur con rigetto della richiesta di addebito – nonché alla domanda di affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori e all'assegnazione della casa coniugale alla signora ma domandava, da parte sua, regolamentarsi il diritto di visita dei genitori in maniera paritaria e porsi a carico degli stessi l'onere di corrispondere, in ragione della metà ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia, nonché le detrazioni fiscali relative alla figlia.
All'esito dell'udienza di comparizione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano congiuntamente. Il Giudice, pertanto, riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e RO UN, Parte_1
uniti in matrimonio in Pisa, il 14 dicembre 2011, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pisa, Anno 2011, Parte I, Serie, Ufficio 1, n°116, alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra che vi abiterà con la figlia Pt_1 Per_1
provvedendo la stessa a corrispondere quota parte della rata mensile di mutuo gravante sull'immobile;
2) La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza Per_1
presso il domicilio della madre;
3) La minore trascorra un tempo paritario con entrambi i genitori alternando una settimana con il padre e una settimana con la madre dalla domenica sera dopo cena alla domenica sera della settimana successiva, con mantenimento diretto da parte dei genitori;
4) Le vacanze di Natale e Capodanno saranno alternate e nel periodo di vacanze scolastiche la minore trascorrerà comunque almeno quattro giorni consecutivi con ciascun genitore;
i giorni di Pasqua e Pasquetta saranno alternati tra i genitori;
5) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive;
6) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra ; Pt_1 7) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, e tutte quelle definite tali nelle linee guida del CNF, saranno ripartite al 50% tra i genitori, se l'importo della spesa supera i 150
Euro è necessario che la spesa sia concordata, a fine mese ciascun genitore comunicherà all'altro l'importo delle spese sostenute e in caso di disavanzi il genitore a debito dovrà provvedere al conguaglio entro il giorno 15 del mese successivo;
8) Le spese scaricabili, in fase di dichiarazione dei redditi, siano portate in detrazione dal genitore che effettuerà il modello 730; nel caso in cui entrambi i genitori compilino tale modello, che le spese sostenute siano portate in detrazione rispettivamente per il 50% da ciascuno di essi.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 27.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina