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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 599/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Varese, via Parte_1 C.F._1
Speroni n. 14, presso lo studio dell'avv. Daniele Ferrò, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via _1 C.F._2
Govone n. 39, presso lo studio dell'avv. Roberto Bono, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Franca D'Antonio; appellata
Avente ad oggetto: riconoscimento di debito pagina 1 di 9 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente appello e così in totale riforma della sentenza n° 63/2023, pronunciata dal Tribunale di Varese il 24 gennaio 2023, resa nel giudizio r.g. 2036/2019, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla signora nei confronti del signor e, per l'effetto, accogliere l'opposizione _1 Parte_1
proposta con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo n. 276/2019 emesso in data 27 arile 2019 dal Tribunale di Varese.
nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare che il signor ha estinto il Parte_1 debito di 12.000 euro vantato nei suoi confronti dalla signora e, per l'effetto, _1 accogliere l'opposizione proposta con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo n. 276/2019 emesso in data 27 arile 2019 dal Tribunale di Varese”.
Per _1
“PRELIMINARMENTE
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dello spiegato appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., per tutti le ragioni più diffusamente esposte in narrativa, con ogni conseguente e necessaria statuizione;
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni d'appello e di tutte le correlate domande, anche istruttorie ed in particolare l'istanza ex art. 210 cpc, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi più ampiamente sopra riportati e per l'effetto, confermata l'esistenza del credito della Sig.ra CP_1 rigettare l'impugnazione promossa con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza impugnata;
pagina 2 di 9 Condannare parte opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., I e III comma;
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 65/2023 pubblicata in data 24.01.2023, il Tribunale di Varese così disponeva:
“- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo 276/2019 (RG 1010/2019) emesso dal Tribunale di Varese che dichiara definitivamente
esecutivo;
− rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da _1
− Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.237 per compensi oltre a rimborso forfettario al 15%, CPA ed
[...]
IVA se dovuta”.
2. Con la pronuncia impugnata, veniva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 276/2019, emesso provvisoriamente esecutivo in data 27.04.2019 dal Tribunale di Varese
e notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale aveva ingiunto, a _1
, il pagamento di euro 13.784,67, oltre interessi e spese, quale somma Parte_1
mutuata e non restituita.
3. Principalmente, il Giudice di primo grado rilevava che:
- la sottoscrizione posta in calce all'atto di riconoscimento di debito 20.04.2013, quale “prova scritta” dell'azione promossa in sede monitoria, non fosse stata oggetto di disconoscimento;
né era stata disconosciuta la conformità della copia (prodotta sub doc. n. 3) all'originale;
- di conseguenza, ai sensi dell'art. 1988 c.c., gravava sull'opponente allegare e provare l'inesistenza del rapporto fondamentale ovvero i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dello stesso;
- nella specie, non risultava provato il diverso rapporto contrattuale, allegato da parte opponente e in base al quale dette somme di denaro sarebbero state mutuate, non da ma da , coniuge di quest'ultima e rispetto al quale la _1 _1 pagina 3 di 9 medesima era un mero “prestanome”. Il teste escusso sul punto, riferiva di non Tes_1
avere mai visto e di non avere conoscenza diretta del rapporto intercorso _1
fra (suo ex socio in Marcson Srl) e;
Parte_1 _1
- infine, non era dimostrata la dedotta estinzione del debito.
4. proponeva appello, avverso la sentenza n. 65/2023, presentando querela di Parte_1
falso, onde fare accertare la falsità della sottoscrizione posta in calce al citato atto di riconoscimento di debito 20.04.2013.
5. Con ordinanza del 21 luglio 2023, questa Corte ammetteva la querela di falso, rinviando al
Tribunale competente per il giudizio e con conseguente sospensione dell'appello, ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
6. Con successiva ordinanza del 23.04.2024, il Tribunale di Varese, dato atto della rinuncia agli atti da parte di e dell'accettazione da parte di Parte_1 _1
dichiarava l'estinzione del giudizio di falso, liquidando le spese di lite a carico del rinunciante nella misura di euro 1.453,00 oltre accessori.
7. Il giudizio di appello è stato riassunto da parte di _1
8. All'udienza del 25 settembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, su loro richiesta, sono stati assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello proposto da è infondato, per le seguenti principali Parte_1
considerazioni.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per non avere accertato la falsità della sottoscrizione in calce all'atto di riconoscimento di debito del 20.04.2013.
A tale fine, il difensore di , all'udienza del 14 giugno 2023, ha presentato querela Parte_1 di falso sottoscritta dalla parte personalmente in quanto “documento costituito da foglio mai firmato dal signor e frutto di un'attività di collage tra la firma del querelante ed Parte_1 il testo della dichiarazione” – (cfr. querela di falso cit.).
pagina 4 di 9 Si premette che l'atto di riconoscimento di debito avesse il seguente tenore:
“Io sottoscritto , residente in [...], 21036 Gemonio (Va), dichiaro di Parte_1
aver ricevuto dalla Sig.ra residente in [...] la _1
somma di euro 12.000,00 (dodicimila), tale somma mi è stata consegnata in data odierna a titolo di prestito e sarà da me restituita entro e non oltre il 30.04.2014” – (doc. n. 1 . CP_1
Come già rilevato in premessa, questa Corte, con ordinanza del 21 luglio 2023, ammetteva la querela e il giudizio di falso veniva riassunto avanti al Tribunale di Varese.
Peraltro, dal verbale di udienza del 23 aprile 2024 ivi celebrata, risulta quanto segue:
“il ricorrente … visionato presso la cancelleria il documento oggetto del Parte_1
giudizio, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio di querela di falso”.
Seguiva, l'ordinanza di estinzione del processo e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
Dato atto di quanto sopra, questa Corte conclude per la palese infondatezza del primo motivo di appello, atteso che l'appellante, dopo aver presentato la citata querela, rinunciava all'accertamento richiesto, così sostanzialmente confermando l'autenticità di detta sottoscrizione.
II. Con il secondo motivo, ha impugnato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto insussistente la prova che il rapporto fondamentale fosse intercorso fra il medesimo e tale , marito di e non _1 _1 direttamente con quest'ultima.
Deduce, in particolare, parte appellante che, nella vicenda in decisione, così come in altri rapporti intrattenuti in precedenza con , quest'ultimo fosse solito utilizzare dei “prestanomi”, _1 come ad esempio quello di suo cugino ”. Persona_2
Così analogamente – si sostiene – sarebbe avvenuto nel caso in decisione, ove veniva utilizzato quale “prestanome” quello di “ . _1
Ritiene, sul punto, l'appellante che tale circostanza emerga dagli atti del processo penale, celebrato a carico di (imputato per il delitto di usura aggravata, tra l'altro, ai danni di _1
pagina 5 di 9 ), ove l'allora imputato riconosceva di avere prestato somme di denaro in favore di Parte_1 quest'ultimo e di avere chiesto in garanzia il rilascio di cambiale ipotecaria per euro 100.000,00
(doc. n. 25 verbale udienza penale). Pt_1
Ciò, inoltre, sarebbe confermato dalle “ricevute” depositate in atti dalle quali, in relazione a detto prestito, le restituzioni rateali risultavano effettuate in favore di “per conto” di _1
. Persona_2
Detta documentazione - ad avviso dell'appellante – darebbe dimostrazione della “prassi” di di avvalersi di prestanomi, onde non figurare personalmente, così come avvenuto _1
anche nel caso in esame.
II.A. Ciò premesso, la Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che sia stato assolto dalle imputazioni al medesimo _1 ascritte “perché il fatto non sussiste” – (cfr. doc. n. 2 prodotto da sentenza C.A. Milano, CP_1
Sez. IV^ Penale, n. 1952 depositata il 22.06.2020).
In ogni caso e anche a prescindere da ciò, la disamina della documentazione indicata dall'appellante appare riferirsi ad un rapporto contrattuale distinto rispetto a quello per cui è causa e, segnatamente – in quel caso - alla costituzione di una società (denominata Exprit Group Srl), ove e erano soci, rispettivamente, al 70% e al 30% e in vista della _1 Parte_1
quale, il primo finanziava, al secondo, importanti somme di denaro, mediante un prestito che veniva garantito da cambiale ipotecaria in favore del fratello . Persona_2
Trattasi di circostanza – quest'ultima – giustificata dalla difesa di in ragione della _1
posizione debitoria dell'effettivo mutuante, verso le banche, e che l'avrebbe esposto a procedure esecutive.
Pertanto, sulla base della documentazione a disposizione della Corte, non appare provato che – nello specifico caso in decisione – fosse “mero prestanome” e, dunque, non _1 risulta dimostrata l'insussistenza del rapporto fondamentale.
III. Con il terzo motivo di appello, si duole dell'erronea valutazione, da Parte_1
parte del Tribunale, della dichiarazione testimoniale di , dalla quale Testimone_2
pagina 6 di 9 emergerebbe la prova che il medesimo aveva saldato il debito di euro Pt_1
12.000,00 nei confronti di , richiamando, altresì, tre bonifici bancari _1
prodotti sub doc. n. 23.
Ciò premesso, la Corte ritiene che anche il terzo motivo di appello non sia meritevole di accoglimento.
Così come evidenziato dal Tribunale di Varese (cfr. pgg. 4 e ss. sentenza), il teste ha Tes_1
riferito di non avere mai conosciuto ed ha appreso diverse circostanze della _1
vicenda controversa solo in quanto riferite dal socio Pt_1
In ordine all'avvenuta esecuzione dei citati bonifici – e che l'appellante imputa ad estinzione delle somme indicate in detto atto di riconoscimento di debito – si osserva che tale circostanza non sia adeguatamente provata.
Invero, sebbene il teste abbia confermato che tali bonifici bancari erano destinati a saldare Tes_1 tale debito - (avendo così dichiarato: “Sì è vero;
ADR: ero presente, accadeva nel nostro ufficio, il
ha chiesto che i bonifici relativi al debito di euro 12.000 con la avessero quella Per_1 CP_1
dicitura”1) - in realtà, tale “dicitura” compare solo nel primo bonifico di euro 1.000,00 e non negli altri, ove nulla è indicato e/o è evincibile dall'estratto conto prodotto in giudizio (doc. n. 23
. Pt_1
Inoltre, in relazione a tali pagamenti – diversamente da quanto avvenuto in altre vicende intercorse fra l'appellante e – alcuna quietanza veniva rilasciata, né è stata richiesta dal _1
medesimo Pt_1 1 La “dicitura” che, secondo la prospettazione dell'appellante, doveva essere presente in tali bonifici era quella di
“fattura”. cfr. cap.5) e 6) memoria istruttoria del 25.06.2020 di Pt_1
5) “Vero che il debito di euro 12.000,00 è stato pagato dal sig. al sig. in tre Parte_1 _1 tranche rispettivamente in data 29 dicembre 2013 di euro 5.500,00; in data 30 gennaio 2014 di euro 5.500,00.- ed il 19 agosto 2014 di euro 1.000,00 - come da doc. n. 23 che si rammostra al teste? cfr. cap. 6) “Vero che il sig. chiese al sig. di effettuare dei bonifici con dicitura _1 Parte_2 fattura per il pagamento dell'ammontare di euro 12.000,00 di cui al doc. n. 1 di controparte con 2 tranche da
5.500,00 ed una da 1.000,00 come da doc. n. 23 che si rammostra al teste?
pagina 7 di 9 Per tali principali ragioni, in difetto di altra o diversa documentazione, non si ritiene raggiunta la prova che tali pagamenti (peraltro, effettuati in favore di un terzo) abbiano estinto il credito vantato da nei confronti dell'odierno appellante. _1
IV. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi - in considerazione delle circoscritte questioni trattate e già affrontate in primo grado - tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che esclude la fase istruttoria).
V. Sussistono i presupposti per la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1
di un ulteriore somma - ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. nella _1
formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs.10.10.2022, n. 140 (essendo il presente giudizio stato introdotto prima del 1.3.2023) – e che si determina, in via equitativa, in misura pari alle spese processuali.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9912, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma, 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte, né la prova del
danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede
che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla contro parte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
pagina 8 di 9 Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che parte appellante non abbia adoperato quel “grado minimo di diligenza” che gli avrebbe consentito di acquisire piena coscienza della manifesta infondatezza della propria prospettazione.
In particolare, risulta evidente il c.d. abuso del diritto all'impugnazione2, avendo l'appellante incardinato il presente giudizio, principalmente, deducendo la “certezza” di non aver mai sottoscritto l'atto di riconoscimento di debito e ipotizzando che lo stesso fosse stato “artefatto” da per poi rinunciare agli atti del giudizio di falso (per non avere “più interesse alla _1 sua prosecuzione”), con conseguente allungamento dei tempi processuali e maggiori esborsi per la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 _1
l'effetto, conferma la sentenza n. 65/2023 pubblicata dal Tribunale di Varese in data 24 gennaio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese Parte_1 _1
del grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di di un ulteriore Parte_1 _1 importo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che liquida in euro 3.966,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini 2 Cfr. SS.UU. Civili, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 32001 ove si evidenzia che sussiste detto abuso laddove si proponga un'impugnazione (in quel caso, avanti alla Corte di Cassazione) “senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione”; pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 599/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Varese, via Parte_1 C.F._1
Speroni n. 14, presso lo studio dell'avv. Daniele Ferrò, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via _1 C.F._2
Govone n. 39, presso lo studio dell'avv. Roberto Bono, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Franca D'Antonio; appellata
Avente ad oggetto: riconoscimento di debito pagina 1 di 9 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente appello e così in totale riforma della sentenza n° 63/2023, pronunciata dal Tribunale di Varese il 24 gennaio 2023, resa nel giudizio r.g. 2036/2019, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla signora nei confronti del signor e, per l'effetto, accogliere l'opposizione _1 Parte_1
proposta con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo n. 276/2019 emesso in data 27 arile 2019 dal Tribunale di Varese.
nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare che il signor ha estinto il Parte_1 debito di 12.000 euro vantato nei suoi confronti dalla signora e, per l'effetto, _1 accogliere l'opposizione proposta con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo n. 276/2019 emesso in data 27 arile 2019 dal Tribunale di Varese”.
Per _1
“PRELIMINARMENTE
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dello spiegato appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., per tutti le ragioni più diffusamente esposte in narrativa, con ogni conseguente e necessaria statuizione;
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni d'appello e di tutte le correlate domande, anche istruttorie ed in particolare l'istanza ex art. 210 cpc, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi più ampiamente sopra riportati e per l'effetto, confermata l'esistenza del credito della Sig.ra CP_1 rigettare l'impugnazione promossa con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza impugnata;
pagina 2 di 9 Condannare parte opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., I e III comma;
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 65/2023 pubblicata in data 24.01.2023, il Tribunale di Varese così disponeva:
“- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo 276/2019 (RG 1010/2019) emesso dal Tribunale di Varese che dichiara definitivamente
esecutivo;
− rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da _1
− Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4.237 per compensi oltre a rimborso forfettario al 15%, CPA ed
[...]
IVA se dovuta”.
2. Con la pronuncia impugnata, veniva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 276/2019, emesso provvisoriamente esecutivo in data 27.04.2019 dal Tribunale di Varese
e notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale aveva ingiunto, a _1
, il pagamento di euro 13.784,67, oltre interessi e spese, quale somma Parte_1
mutuata e non restituita.
3. Principalmente, il Giudice di primo grado rilevava che:
- la sottoscrizione posta in calce all'atto di riconoscimento di debito 20.04.2013, quale “prova scritta” dell'azione promossa in sede monitoria, non fosse stata oggetto di disconoscimento;
né era stata disconosciuta la conformità della copia (prodotta sub doc. n. 3) all'originale;
- di conseguenza, ai sensi dell'art. 1988 c.c., gravava sull'opponente allegare e provare l'inesistenza del rapporto fondamentale ovvero i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dello stesso;
- nella specie, non risultava provato il diverso rapporto contrattuale, allegato da parte opponente e in base al quale dette somme di denaro sarebbero state mutuate, non da ma da , coniuge di quest'ultima e rispetto al quale la _1 _1 pagina 3 di 9 medesima era un mero “prestanome”. Il teste escusso sul punto, riferiva di non Tes_1
avere mai visto e di non avere conoscenza diretta del rapporto intercorso _1
fra (suo ex socio in Marcson Srl) e;
Parte_1 _1
- infine, non era dimostrata la dedotta estinzione del debito.
4. proponeva appello, avverso la sentenza n. 65/2023, presentando querela di Parte_1
falso, onde fare accertare la falsità della sottoscrizione posta in calce al citato atto di riconoscimento di debito 20.04.2013.
5. Con ordinanza del 21 luglio 2023, questa Corte ammetteva la querela di falso, rinviando al
Tribunale competente per il giudizio e con conseguente sospensione dell'appello, ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
6. Con successiva ordinanza del 23.04.2024, il Tribunale di Varese, dato atto della rinuncia agli atti da parte di e dell'accettazione da parte di Parte_1 _1
dichiarava l'estinzione del giudizio di falso, liquidando le spese di lite a carico del rinunciante nella misura di euro 1.453,00 oltre accessori.
7. Il giudizio di appello è stato riassunto da parte di _1
8. All'udienza del 25 settembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, su loro richiesta, sono stati assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello proposto da è infondato, per le seguenti principali Parte_1
considerazioni.
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per non avere accertato la falsità della sottoscrizione in calce all'atto di riconoscimento di debito del 20.04.2013.
A tale fine, il difensore di , all'udienza del 14 giugno 2023, ha presentato querela Parte_1 di falso sottoscritta dalla parte personalmente in quanto “documento costituito da foglio mai firmato dal signor e frutto di un'attività di collage tra la firma del querelante ed Parte_1 il testo della dichiarazione” – (cfr. querela di falso cit.).
pagina 4 di 9 Si premette che l'atto di riconoscimento di debito avesse il seguente tenore:
“Io sottoscritto , residente in [...], 21036 Gemonio (Va), dichiaro di Parte_1
aver ricevuto dalla Sig.ra residente in [...] la _1
somma di euro 12.000,00 (dodicimila), tale somma mi è stata consegnata in data odierna a titolo di prestito e sarà da me restituita entro e non oltre il 30.04.2014” – (doc. n. 1 . CP_1
Come già rilevato in premessa, questa Corte, con ordinanza del 21 luglio 2023, ammetteva la querela e il giudizio di falso veniva riassunto avanti al Tribunale di Varese.
Peraltro, dal verbale di udienza del 23 aprile 2024 ivi celebrata, risulta quanto segue:
“il ricorrente … visionato presso la cancelleria il documento oggetto del Parte_1
giudizio, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio di querela di falso”.
Seguiva, l'ordinanza di estinzione del processo e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
Dato atto di quanto sopra, questa Corte conclude per la palese infondatezza del primo motivo di appello, atteso che l'appellante, dopo aver presentato la citata querela, rinunciava all'accertamento richiesto, così sostanzialmente confermando l'autenticità di detta sottoscrizione.
II. Con il secondo motivo, ha impugnato la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto insussistente la prova che il rapporto fondamentale fosse intercorso fra il medesimo e tale , marito di e non _1 _1 direttamente con quest'ultima.
Deduce, in particolare, parte appellante che, nella vicenda in decisione, così come in altri rapporti intrattenuti in precedenza con , quest'ultimo fosse solito utilizzare dei “prestanomi”, _1 come ad esempio quello di suo cugino ”. Persona_2
Così analogamente – si sostiene – sarebbe avvenuto nel caso in decisione, ove veniva utilizzato quale “prestanome” quello di “ . _1
Ritiene, sul punto, l'appellante che tale circostanza emerga dagli atti del processo penale, celebrato a carico di (imputato per il delitto di usura aggravata, tra l'altro, ai danni di _1
pagina 5 di 9 ), ove l'allora imputato riconosceva di avere prestato somme di denaro in favore di Parte_1 quest'ultimo e di avere chiesto in garanzia il rilascio di cambiale ipotecaria per euro 100.000,00
(doc. n. 25 verbale udienza penale). Pt_1
Ciò, inoltre, sarebbe confermato dalle “ricevute” depositate in atti dalle quali, in relazione a detto prestito, le restituzioni rateali risultavano effettuate in favore di “per conto” di _1
. Persona_2
Detta documentazione - ad avviso dell'appellante – darebbe dimostrazione della “prassi” di di avvalersi di prestanomi, onde non figurare personalmente, così come avvenuto _1
anche nel caso in esame.
II.A. Ciò premesso, la Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che sia stato assolto dalle imputazioni al medesimo _1 ascritte “perché il fatto non sussiste” – (cfr. doc. n. 2 prodotto da sentenza C.A. Milano, CP_1
Sez. IV^ Penale, n. 1952 depositata il 22.06.2020).
In ogni caso e anche a prescindere da ciò, la disamina della documentazione indicata dall'appellante appare riferirsi ad un rapporto contrattuale distinto rispetto a quello per cui è causa e, segnatamente – in quel caso - alla costituzione di una società (denominata Exprit Group Srl), ove e erano soci, rispettivamente, al 70% e al 30% e in vista della _1 Parte_1
quale, il primo finanziava, al secondo, importanti somme di denaro, mediante un prestito che veniva garantito da cambiale ipotecaria in favore del fratello . Persona_2
Trattasi di circostanza – quest'ultima – giustificata dalla difesa di in ragione della _1
posizione debitoria dell'effettivo mutuante, verso le banche, e che l'avrebbe esposto a procedure esecutive.
Pertanto, sulla base della documentazione a disposizione della Corte, non appare provato che – nello specifico caso in decisione – fosse “mero prestanome” e, dunque, non _1 risulta dimostrata l'insussistenza del rapporto fondamentale.
III. Con il terzo motivo di appello, si duole dell'erronea valutazione, da Parte_1
parte del Tribunale, della dichiarazione testimoniale di , dalla quale Testimone_2
pagina 6 di 9 emergerebbe la prova che il medesimo aveva saldato il debito di euro Pt_1
12.000,00 nei confronti di , richiamando, altresì, tre bonifici bancari _1
prodotti sub doc. n. 23.
Ciò premesso, la Corte ritiene che anche il terzo motivo di appello non sia meritevole di accoglimento.
Così come evidenziato dal Tribunale di Varese (cfr. pgg. 4 e ss. sentenza), il teste ha Tes_1
riferito di non avere mai conosciuto ed ha appreso diverse circostanze della _1
vicenda controversa solo in quanto riferite dal socio Pt_1
In ordine all'avvenuta esecuzione dei citati bonifici – e che l'appellante imputa ad estinzione delle somme indicate in detto atto di riconoscimento di debito – si osserva che tale circostanza non sia adeguatamente provata.
Invero, sebbene il teste abbia confermato che tali bonifici bancari erano destinati a saldare Tes_1 tale debito - (avendo così dichiarato: “Sì è vero;
ADR: ero presente, accadeva nel nostro ufficio, il
ha chiesto che i bonifici relativi al debito di euro 12.000 con la avessero quella Per_1 CP_1
dicitura”1) - in realtà, tale “dicitura” compare solo nel primo bonifico di euro 1.000,00 e non negli altri, ove nulla è indicato e/o è evincibile dall'estratto conto prodotto in giudizio (doc. n. 23
. Pt_1
Inoltre, in relazione a tali pagamenti – diversamente da quanto avvenuto in altre vicende intercorse fra l'appellante e – alcuna quietanza veniva rilasciata, né è stata richiesta dal _1
medesimo Pt_1 1 La “dicitura” che, secondo la prospettazione dell'appellante, doveva essere presente in tali bonifici era quella di
“fattura”. cfr. cap.5) e 6) memoria istruttoria del 25.06.2020 di Pt_1
5) “Vero che il debito di euro 12.000,00 è stato pagato dal sig. al sig. in tre Parte_1 _1 tranche rispettivamente in data 29 dicembre 2013 di euro 5.500,00; in data 30 gennaio 2014 di euro 5.500,00.- ed il 19 agosto 2014 di euro 1.000,00 - come da doc. n. 23 che si rammostra al teste? cfr. cap. 6) “Vero che il sig. chiese al sig. di effettuare dei bonifici con dicitura _1 Parte_2 fattura per il pagamento dell'ammontare di euro 12.000,00 di cui al doc. n. 1 di controparte con 2 tranche da
5.500,00 ed una da 1.000,00 come da doc. n. 23 che si rammostra al teste?
pagina 7 di 9 Per tali principali ragioni, in difetto di altra o diversa documentazione, non si ritiene raggiunta la prova che tali pagamenti (peraltro, effettuati in favore di un terzo) abbiano estinto il credito vantato da nei confronti dell'odierno appellante. _1
IV. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi - in considerazione delle circoscritte questioni trattate e già affrontate in primo grado - tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che esclude la fase istruttoria).
V. Sussistono i presupposti per la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1
di un ulteriore somma - ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. nella _1
formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs.10.10.2022, n. 140 (essendo il presente giudizio stato introdotto prima del 1.3.2023) – e che si determina, in via equitativa, in misura pari alle spese processuali.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9912, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma, 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte, né la prova del
danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede
che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla contro parte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
pagina 8 di 9 Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che parte appellante non abbia adoperato quel “grado minimo di diligenza” che gli avrebbe consentito di acquisire piena coscienza della manifesta infondatezza della propria prospettazione.
In particolare, risulta evidente il c.d. abuso del diritto all'impugnazione2, avendo l'appellante incardinato il presente giudizio, principalmente, deducendo la “certezza” di non aver mai sottoscritto l'atto di riconoscimento di debito e ipotizzando che lo stesso fosse stato “artefatto” da per poi rinunciare agli atti del giudizio di falso (per non avere “più interesse alla _1 sua prosecuzione”), con conseguente allungamento dei tempi processuali e maggiori esborsi per la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 _1
l'effetto, conferma la sentenza n. 65/2023 pubblicata dal Tribunale di Varese in data 24 gennaio 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese Parte_1 _1
del grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di di un ulteriore Parte_1 _1 importo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che liquida in euro 3.966,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini 2 Cfr. SS.UU. Civili, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 32001 ove si evidenzia che sussiste detto abuso laddove si proponga un'impugnazione (in quel caso, avanti alla Corte di Cassazione) “senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione”; pagina 9 di 9