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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. UE CC, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 226 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: altri contratti atipici;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., RT P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNA CORRADO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA 67, MILANO, giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
PA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dall'avv. ERCOLANI DANIELE (C.F. ), domiciliato in C. D. G. C.F._2
BOT. N. 98, 47521 CESENA, in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : RT
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, – in limine litis non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su ben più che idonea prova scritta;
- accertare e dichiarare che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione notificati da sono privi di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto PA ingiuntivo notificato nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi efficacia giuridica;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo
1 opposto n.1380/2022 R.G. 3422/2022 emesso dal Tribunale di Forlì e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per RT RT PA alcun titolo o ragione. Spese e competenze professionali interamente rifuse».
Conclusioni per PA CP_1
PA
«“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto per RT
i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1380/2022 – RG
3422/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 02/12/2022; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, accertare e dichiarare che PA
è creditrice della società della somma di € 11.460,00= per i titoli
[...] RT dedotti nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. - per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare parte opponente al risarcimento dei danni in favore di ex art 96 primo comma c.p.c. PA
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
hiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1380/22 PA del 6.12.2022, in forza del quale ingiungeva nei confronti di RT
, il pagamento della somma, pari ad € 11.460,00, oltre interessi moratori RT ex d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese della fase monitoria, a titolo di saldo delle fatture emesse sulla scorta del contratto di deposito n. 5202 del 31.08.2022 e n. 6100 del 30.09.2022 (all. 1-2, 4, in fasc. monitorio).
La parte attrice oppone il decreto ingiuntivo RT di cui sopra chiedendone la revoca.
Con il primo motivo, sostiene che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione risulterebbero privi della sottoscrizione digitale, non essendo stati versati in atti i files con l'estensione “.p7m”; con il secondo motivo, l'opponente contesta l'effettivo svolgimento delle attività indicate nelle fatture azionate in sede monitoria, oltre la carenza dell'attestazione relativa alla regolare tenuta della contabilità degli estratti autentici di cui al procedimento monitorio (all. 3, in fasc. monitorio).
2 La parte convenuta opposta insiste per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e chiede la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è manifestamente infondata ed il contegno della parte attrice opponente giustifica l'emissione della statuizione di condanna per lite temeraria;
la parte attrice, infatti, si è limitata alla sola iscrizione a ruolo della causa con il deposito dell'atto di citazione notificato all'opposta, alcun ulteriore atto è stato depositato e nessuno è mai comparso in udienza
(v. verb. udienze del 24.4.24 e del 17.3.25).
Le doglianze di parte attrice opponente sono gravemente generiche.
In ogni caso, le copie del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo sono conformi a quanto depositato nel fascicolo telematico della procedura monitoria e risultano le firme digitali apposte in sede di iscrizione a ruolo per quanto attiene al primo atto, e dal Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo.
La parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, ha dimostrato sia la conclusione del contratto tra le parti sia l'esecuzione della prestazione da parte di PA
All'udienza del 17.3.2025 veniva escusso il teste , il quale confermava Testimone_1
l'espletamento del servizio di deposito e stoccaggio bobine in favore di per i RT mesi di agosto e settembre 2022, aggiungendo che: «c'era un loro rappresentante, tale Persona_1 che voleva tutta la documentazione (DDT, dichiarazioni di conformità e rapporto di prova) e ricordo che si fece un gruppo mail inserendo anche il loro indirizzo e così ricevevano sempre questa documentazione» (v. verbale ud. del 17.3.2025).
Ogni ulteriore contestazione è priva di pregio e ha scopo meramente dilatorio.
Inoltre, è necessario dare conto che, con ordinanza del 14.9.23, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a corrispondere, a RT titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 226/2023), in favore di
[...] la somma composta dai PA seguenti addendi:
€ 12.000,00 per sorte capitale ed interessi inclusi;
€ 118,50 per esborsi ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso generale al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge, con compensazione della residua porzione”.
3 La parte attrice opponente ometteva di prendere posizione rispetto alla formulazione della proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Sussistono, inoltre, le condizioni per condannare la parte
[...]
ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c. RT
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
Nel caso in esame, la pretesa è risultata non solo infondata nel merito, ma è anche caratterizzata da un abuso del potere che la parte ha di agire e resistere in giudizio, evincibile dalla condotta tenuta nel corso del procedimento al solo fine di rallentare la definizione del giudizio.
L'applicazione della condanna per lite temeraria è proprio volta a dissuadere la parte ed il suo procuratore dal proporre azioni e/o dal coltivare difese palesemente pretestuose e manifestamente inconsistenti, contando che ad essi è affidato il ruolo di primo baluardo a difesa del buon andamento del sistema giustizia.
Difatti, le azioni c.d. temerarie comportano una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
4 Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
Per tali ragioni, va resa la statuizione di condanna nei confronti di
[...]
ad oggetto il pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una RT somma aggiuntiva pari ad € 2.000,00 da versare in favore della controparte.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1380/22 del 6.12.2022; condanna a corrispondere, in favore di RT
PA le spese di lite che quantifica in € 5.077,00, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., RT
a corrispondere, in favore di
[...] [...] la somma di € PA
2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino a completo soddisfo.
Forlì, 21 maggio 2025
Il Giudice Dr. UE CC
5
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. UE CC, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 226 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: altri contratti atipici;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., RT P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNA CORRADO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA 67, MILANO, giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
PA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dall'avv. ERCOLANI DANIELE (C.F. ), domiciliato in C. D. G. C.F._2
BOT. N. 98, 47521 CESENA, in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : RT
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, – in limine litis non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su ben più che idonea prova scritta;
- accertare e dichiarare che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione notificati da sono privi di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto PA ingiuntivo notificato nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi efficacia giuridica;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo
1 opposto n.1380/2022 R.G. 3422/2022 emesso dal Tribunale di Forlì e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per RT RT PA alcun titolo o ragione. Spese e competenze professionali interamente rifuse».
Conclusioni per PA CP_1
PA
«“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto per RT
i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1380/2022 – RG
3422/2022 emesso dal Tribunale di Forlì in data 02/12/2022; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, accertare e dichiarare che PA
è creditrice della società della somma di € 11.460,00= per i titoli
[...] RT dedotti nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. - per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare parte opponente al risarcimento dei danni in favore di ex art 96 primo comma c.p.c. PA
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
hiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1380/22 PA del 6.12.2022, in forza del quale ingiungeva nei confronti di RT
, il pagamento della somma, pari ad € 11.460,00, oltre interessi moratori RT ex d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese della fase monitoria, a titolo di saldo delle fatture emesse sulla scorta del contratto di deposito n. 5202 del 31.08.2022 e n. 6100 del 30.09.2022 (all. 1-2, 4, in fasc. monitorio).
La parte attrice oppone il decreto ingiuntivo RT di cui sopra chiedendone la revoca.
Con il primo motivo, sostiene che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione risulterebbero privi della sottoscrizione digitale, non essendo stati versati in atti i files con l'estensione “.p7m”; con il secondo motivo, l'opponente contesta l'effettivo svolgimento delle attività indicate nelle fatture azionate in sede monitoria, oltre la carenza dell'attestazione relativa alla regolare tenuta della contabilità degli estratti autentici di cui al procedimento monitorio (all. 3, in fasc. monitorio).
2 La parte convenuta opposta insiste per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e chiede la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è manifestamente infondata ed il contegno della parte attrice opponente giustifica l'emissione della statuizione di condanna per lite temeraria;
la parte attrice, infatti, si è limitata alla sola iscrizione a ruolo della causa con il deposito dell'atto di citazione notificato all'opposta, alcun ulteriore atto è stato depositato e nessuno è mai comparso in udienza
(v. verb. udienze del 24.4.24 e del 17.3.25).
Le doglianze di parte attrice opponente sono gravemente generiche.
In ogni caso, le copie del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo sono conformi a quanto depositato nel fascicolo telematico della procedura monitoria e risultano le firme digitali apposte in sede di iscrizione a ruolo per quanto attiene al primo atto, e dal Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo.
La parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, ha dimostrato sia la conclusione del contratto tra le parti sia l'esecuzione della prestazione da parte di PA
All'udienza del 17.3.2025 veniva escusso il teste , il quale confermava Testimone_1
l'espletamento del servizio di deposito e stoccaggio bobine in favore di per i RT mesi di agosto e settembre 2022, aggiungendo che: «c'era un loro rappresentante, tale Persona_1 che voleva tutta la documentazione (DDT, dichiarazioni di conformità e rapporto di prova) e ricordo che si fece un gruppo mail inserendo anche il loro indirizzo e così ricevevano sempre questa documentazione» (v. verbale ud. del 17.3.2025).
Ogni ulteriore contestazione è priva di pregio e ha scopo meramente dilatorio.
Inoltre, è necessario dare conto che, con ordinanza del 14.9.23, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a corrispondere, a RT titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 226/2023), in favore di
[...] la somma composta dai PA seguenti addendi:
€ 12.000,00 per sorte capitale ed interessi inclusi;
€ 118,50 per esborsi ed € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso generale al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge, con compensazione della residua porzione”.
3 La parte attrice opponente ometteva di prendere posizione rispetto alla formulazione della proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Sussistono, inoltre, le condizioni per condannare la parte
[...]
ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c. RT
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
Nel caso in esame, la pretesa è risultata non solo infondata nel merito, ma è anche caratterizzata da un abuso del potere che la parte ha di agire e resistere in giudizio, evincibile dalla condotta tenuta nel corso del procedimento al solo fine di rallentare la definizione del giudizio.
L'applicazione della condanna per lite temeraria è proprio volta a dissuadere la parte ed il suo procuratore dal proporre azioni e/o dal coltivare difese palesemente pretestuose e manifestamente inconsistenti, contando che ad essi è affidato il ruolo di primo baluardo a difesa del buon andamento del sistema giustizia.
Difatti, le azioni c.d. temerarie comportano una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
4 Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
Per tali ragioni, va resa la statuizione di condanna nei confronti di
[...]
ad oggetto il pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una RT somma aggiuntiva pari ad € 2.000,00 da versare in favore della controparte.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1380/22 del 6.12.2022; condanna a corrispondere, in favore di RT
PA le spese di lite che quantifica in € 5.077,00, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., RT
a corrispondere, in favore di
[...] [...] la somma di € PA
2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino a completo soddisfo.
Forlì, 21 maggio 2025
Il Giudice Dr. UE CC
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