Ordinanza collegiale 26 settembre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/06/2025, n. 11905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11905 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11905/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04917/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4917 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Frezza e Cecilia Sponza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Sorcecchi e Lorenzo Pistelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione n. 80, del 16.3.2018, notificata in data 17.4.2018 e della determina dirigenziale del 14.2.2018 di diniego all'istanza di condono edilizio ai sensi della L.326/2003 (Prot.
3304), notificata in data 1.3.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con ricorso ritualmente notificato in data 19 aprile 2018 e depositato nelle forme e nei termini di rito in data 24 aprile 2018, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: nell’anno 2001, ha preso possesso di un terreno dell'estensione di are 15 e centiare 20, pari quindi a 15.200 mq; tale terreno risultava ubicato nel territorio del Comune di Nettuno (RM), località Verdiana alla -OMISSIS- ed è stato intestato, nell’anno 2005, per mezzo di atto notarile, a sé ed alla coniuge -OMISSIS-; il terreno in oggetto, come da certificazione urbanistica, risulta dal P.R.G. ubicato in zona S2 — Rurale, dove è possibile edificare per lotti di mq. 5000, con una cubatura pari all'indice 0,05 mc./ma, con edifici aventi un altezza non superiore a ml. 7,50. Zona non sottoposta a nessun vincolo edificatorio; in tali zone, è previsto l'insediamento residenziale; nell’anno 2001, ha edificato, su tale terreno, un immobile ad uso esclusivo del suo nucleo familiare, composto, da moglie e 3 figli ancora in tenera età; ha provveduto ad effettuare gli allacci ed alle opere primarie e secondarie; in data 6.2.2007, ha presentato domanda di sanatoria edilizia ai sensi della Legge N°326/2003, al fine di sanare le opere realizzate; nonostante ciò, ha ricevuto, per tale costruzione dal Comune di Nettuno, “Ingiunzione alla demolizione”, in data 30.10.2007, atto che ha impugnato immediatamente avanti al Tar del Lazio; ha corrisposto gli oneri di sanatoria, accatastato il bene, denunciato l'immobile ai fini delle imposte comunali che ha provveduto a pagare; tuttavia, da parte del Comune di Nettuno nessuna risposta è pervenuta alla domanda di sanatoria proposta; la risposta alla domanda di sanatoria è pervenuta solo in data 1.3.2018, ovvero a distanza di 11 anni dalla presentazione della domanda di condono.
II. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dei provvedimenti gravati, atteso che, sull’istanza di rilascio del titolo in sanatoria (presentata dal Sig. -OMISSIS-o), si sarebbe formato il “silenzio-assenso” o “silenzio accoglimento”, ai sensi dell’art. 32 comma 37 della legge 326/2003 (legge di conversione della 269/2003), in assenza di contraria risposta da parte dell’Amministrazione Comunale.
III. Sulla scorta della descritta causale, hanno invocato l’integrale accoglimento del ricorso.
IV. Giusta ordinanza collegiale n. 16699, del 20 settembre 2024, è stata dichiarata l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, co. 2, c.p.a. e 299 c.p.c.. a seguito del decesso dell’Avv. Mauro Frezza, difensore della parte ricorrente, avvenuta in data 27.03.2024.
V. Il giudizio è stato riassunto soltanto da uno dei ricorrenti, la signora -OMISSIS-, con memoria depositata in data 19 dicembre 2024.
VI. All’udienza di smaltimento, tenuta in videoconferenza in data 6 giugno 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
VII. In via preliminare, il presente giudizio deve dichiararsi estinto, per non essere stato ritualmente proseguito e/o riassunto in conformità alle previsioni dettate dall’art. 80, co. 2 e 3 cod. proc. amm., da parte del sig. -OMISSIS-o -OMISSIS- ma da parte della sola sig.ra -OMISSIS-.
Com’è noto, ai sensi delle prefate disposizioni “Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza” e “Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”.
In altri termini, la normativa in esame prevede che la “ripresa/riattivazione” del processo interrotto avvenga su impulso da una delle parti in causa, sia essa quella colpita dall’evento interruttivo (in tal caso avrà luogo la “prosecuzione” del giudizio), o in alternativa una qualsiasi altra parte (con atto di “riassunzione”).
È stato, altresì, precisato che “nel nuovo codice del processo amministrativo la disciplina della estinzione, della prosecuzione e della riassunzione del giudizio ha acquisito carattere di autonomia, avendo trovato nell’art. 80 del codice unitaria e compiuta regolamentazione, in coerenza con le esigenze di celerità che lo caratterizzano stante la tutela degli interessi pubblici coinvolti, come da principi espressi da questo Consiglio di Stato con le decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2010 e n. 28 del 2014 (…) deve, pertanto, ritenersi non più applicabile al processo amministrativo la disciplina degli istituti della prosecuzione e della riassunzione stabilita dal c.p.c., tenuto conto che l’art. 39 del c.p.a. stabilisce che esse si applicano al processo amministrativo solo per quanto non disciplinato dal c.p.a. ed inoltre in quanto compatibili o espressione di principi generali” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2193).
Conseguentemente, trova applicazione l’autonoma e completa disciplina contenuta nell’art. 80, anche per quanto attiene “all’unico termine di novanta giorni” ivi stabilito per la prosecuzione/riassunzione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, ord. 3 marzo 2022, n. 714).
È stato, altresì, puntualizzato che il termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla data in cui l’evento interruttivo è venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione (cfr. ad es. recente T.A.R. Toscana, sez. IV, decr. 10 gennaio 2025, n. 3).
Ebbene, nel caso di specie, il giudizio, interrotto giusta ordinanza del 20 settembre 2024, n.16699, è stato proseguito solo dalla Signora AR RE -OMISSIS-, laddove il Signor -OMISSIS- non ha assunto alcuna iniziativa in tal senso.
Ne deriva che, in ordine alla posizione del signor -OMISSIS-o, il giudizio deve essere dichiarato estinto, e l’estinzione del giudizio, in relazione alla posizione del Signor -OMISSIS-o, rende improcedibile il ricorso nella parte in cui è diretto a contestare il diniego di sanatoria contenuto nel provvedimento del Comune di Nettuno del 14 febbraio 2018.
Infatti, ex actis, è emerso che l’istanza in sanatoria è stata presentata solo dal signor -OMISSIS-o (e non anche dalla signora -OMISSIS-) ed il relativo provvedimento di diniego è stato formato solo nei confronti del medesimo signor -OMISSIS-o, che non ha inteso proseguire il giudizio dopo la sua interruzione.
Pertanto, il ricorso è in parte qua improcedibile.
VIII Venendo al merito, va detto che, come esposto in narrativa, nell’ambito del presenta giudizio, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti gravati, atteso che, sull’istanza di rilascio del titolo in sanatoria (presentata dal Sig. -OMISSIS-o), si sarebbe formato il silenzio assenso per l’inutile decorso del termine biennale ex art. 32, comma 37, del decreto legge n.269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
IX. Ciò posto, in disparte il rilevato profilo in rito, il ricorso nel merito è infondato e va rigettato.
Invero, l’impugnato rigetto appare basato sull’assenza di un presupposto fondamentale del condono, ovvero la tardività dell’istanza di sanatoria, prontamente rilevata dall’Amministrazione Comunale.
Segnatamente, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che l’istanza de qua è stata presentata dal Sig. -OMISSIS-o solo il 6 febbraio 2007 quando il termine fissato dal decreto legge n.269/2003, convertito dalla legge n.326/2003, era trascorso da oltre due anni.
Va, pertanto, confermata la correttezza dell’azione amministrativa, sulla scorta del consolidato principio per cui in materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi nonché temporali, ai quali è subordinato il rilascio del condono (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 21/08/2023 , n. 7849).
Per il condono occorre, anche in termini di silenzio assenso, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono, tra i quali rientra, la tempestività della domanda.
X. Del resto, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare in relazione alla decorrenza dei termini per la maturazione del silenzio assenso ovvero per la tempestività dei controlli della regolarità di un procedimento dichiarativo, affinché l’istanza abbia un seguito è necessario che essa sia quanto meno “configurabile”.
La “configurabilità” costituisce una pre-condizione della domanda, in quanto la colloca in un preciso paradigma normativo, al di fuori del quale si ritiene che neppure sorga l’obbligo di valutazione da parte dell’amministrazione, eccezion fatta per le c.d. risposte di cortesia (sul punto, mutatis mutandis, v. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746, ove il termine “inconfigurabilità” della domanda viene utilizzato quale sinonimo della inidoneità della stessa ad innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto).
La “configurabilità” anzidetta si situa ancor prima delle ipotesi in cui la legge (art. 2, co.1, l. n. 241/1990) prevede che in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
Ed infatti, mentre nelle ipotesi ora richiamate l’istanza presenta il minimo indispensabile di requisiti formali per innescare l’avvio del procedimento (ma perché lo stesso possa immediatamente concludersi), nel caso del difetto di “configurabilità” l’istanza presenta un deficit strutturale tale da non consentire – come si è detto – nemmeno l’avvio del procedimento e dunque la sua immediata conclusione.
Ancora più precisamente: nei casi ex art. 2, comma 1 cit., il procedimento si avvia e deve avere una sua doverosa conclusione, ma quest’ultima – dato il riscontro di una delle ipotesi normativamente previste – interviene immediatamente, con un provvedimento adottato in forma semplificata, anche senza il rispetto di talune regole procedimentali (ad esempio, quelle di cui agli articoli 7 e 10-bis della medesima legge n. 241/1990).
Al contrario, nel caso di “inconfigurabilità” dell’istanza il procedimento non si avvia affatto (fuoriesce dalle ipotesi di avvio/conclusione doverosa di cui all’art. 2 l. n. 241) e ciò perché l’istanza non è idonea a produrre tale effetto giuridico e non fa sorgere, di conseguenza, a carico dell’amministrazione, l’obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso.
Ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la tempestiva presentazione dell’istanza.
Tale condizione non sussiste nella fattispecie concreta, in ragione della tardività della domanda presentata.
Ciò ha impedito il rilascio del titolo in sanatoria e siffatta circostanza attesta la legittimità del gravato diniego opposto dall’Amministrazione Comunale.
XI. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
XII. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) lo dichiara improcedibile, per le ragioni evidenziate in parte motiva, nella parte in cui è diretto a contestare il diniego di sanatoria contenuto nel provvedimento del Comune di Nettuno del 14 febbraio 2018;
2) lo rigetta per il resto;
3) condanna i ricorrenti, -OMISSIS-o -OMISSIS- e -OMISSIS-, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, a favore del Comune di Nettuno, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO