Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5733 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 9 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 4470/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Vanessa Cioffi, Parte_1
giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellata
NONCHÉ
, con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Carmen Zeppa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellante incidentale
***
Oggetto: Opposizione a ex art 7 D. Lgs. 150/2011.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Vanessa Cioffi, Parte_1
per altra parte appellante, l'avv. Controparte_2
Alessandra Pucci, per delega avv. Carmen Zeppa.
Le quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti
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nessun altro compare alle 10.13.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 150/11 e dell'art. 437 c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.9.22, ha evocato in Controparte_1
giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_3
ed il proponendo opposizione avverso la
[...] Parte_1
cartella di pagamento n. 07120220090982749000, notificata il 22.7.2022,
dell'importo di € 2.905,28, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dal Parte_1
eccependo l'omessa o invalida notifica del prodromico verbale di accertamento n. 07150263064/CC/18.
Con la sentenza n. 34425/2023, pubblicata il 31.08.2023, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, in considerazione della mancata prova della notifica dell'opposto verbale, stante la contumacia del ha Parte_1
dichiarato estinto il credito, annullando il verbale e la relativa cartella di pagamento.
Avverso tale pronuncia, in data 3.4.24, ha spiegato appello il
[...]
evidenziandone l'erroneità e la violazione degli artt. 116 e 291 Parte_1
c.p.c., per avere il primo giudice erroneamente dichiarato la sua contumacia.
L'appellante ha evidenziato la propria tempestiva costituzione in giudizio,
Pagina 2 di 6 con atto depositato e timbrato dalla cancelleria, il giorno 30.5.23, nonché il deposito della prova circa la regolarità della notifica del verbale contestato.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituta l' aderendo a quanto Controparte_2
dedotto dall'Ente creditore, evidenziando la carenza della propria legittimazione passiva in ordine ai vizi che precedono la formazione del ruolo e formulando appello incidentale perché ciò fosse accertato.
sebbene validamente citata, è rimasta contumace, Controparte_1
come rilevato all'esito dell'udienza del 9.7.24.
2. Quanto alla legittimazione passiva dell' , Controparte_4
costituente oggetto dell'appello incidentale e logicamente preliminare all'esame dell'appello principale, va chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò, interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei
confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che
informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine
dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita
Pagina 3 di 6 dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di
riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una
generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la
riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della
lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018;
Cass. civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent. n. 15900/2017).
Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
3. L'appello principale è invece fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Dall'analisi della documentazione prodotta, risultano fondate le doglianze spiegate dal Invero, emerge senza dubbio che Parte_1
l'appellante abbia provveduto, nel corso del giudizio di primo grado, alla tempestiva costituzione in giudizio, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 416 c.p.c. La comparsa di costituzione prodotta agli atti, mediante timbro della cancelleria, attesta l'avvenuto deposito dell'atto in data 30.5.23.
Mediante decreto di fissazione di udienza di comparizione, il giudice di primo grado aveva indicato quale data di prima udienza il giorno 14.6.23. A
ben vedere, dunque, il si è costituito nel rispetto del Parte_1
termine di giorni dieci dalla prima udienza, come prescritto dalla citata disposizione.
3.1 Dall'atto di costituzione emerge, altresì, che in quella sede il ha provveduto anche al deposito della relata di notifica del verbale Pt_1
di accertamento opposto, sottoscritta da un dipendente della società
opponente. Dall'analisi di tale relata, risulta che il verbale di accertamento n.
Pagina 4 di 6 07150263064/CC/18, del giorno 12.5.2018, è stato puntualmente notificato al ricorrente il giorno 20.7.18, nel rispetto del termine massimo di giorni novanta indicato nell'art. 201, comma I, del Codice della Strada.
Non si è pertanto verificata la causa estintiva del credito adombrata dall'opponente.
Per le motivazioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnato provvedimento, l'opposizione proposta da Controparte_1
va rigettata, attese la ritualità e la tempestività della notifica del verbale
[...]
oggetto di contestazione.
4. Le spese, per il primo ed il secondo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti di e dell'
[...] Controparte_1 Controparte_3
, per la riforma della sentenza n. 34425/23, emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Napoli il 12.5.18, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell' e del Controparte_5 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, liquidate per
[...]
ciascuno di essi ex d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00), in complessivi € 457,00 (dei quali € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, € 213,00 per la
Pagina 5 di 6 fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
3. condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell' e del Controparte_2 Parte_1
delle spese del grado di appello, liquidate per ciascuno
[...]
di essi ex d.m. 55/14 (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in complessivi € 852,00 (dei quali 213,00 per la fase di studio, €
213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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