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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/10/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 854/2024 R.G. Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436- bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(Corato- 07.01.1967), assistita e difesa dagli avv. Parte_1 ti Luigi Tridente e Giacomo Rossiello;
-Appellante- E
, non costituita;
CP_1
-Appellata- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.05.2021 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, la parte istante indicata in epigrafe- premesso di essere dipendente dell sin CP_1 dal 1.08.1997 e di prestare attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di Molfetta “Don Tonino Bello” con la qualifica di Infermiere professionale, reparto Ortopedia- adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 10.305,00, per il tempo (mediamente pari a trenta minuti per ogni giorno di servizio) eccedente l'orario del turno di lavoro contrattualmente previsto impiegato per indossare e dismettere la divisa fornita dall (cd. tempo divisa o tempo tuta). CP_1
La ricorrente, dopo aver richiamato le pronunce di legittimità e di merito sul diritto della lavoratrice ad essere remunerata per il tempo impiegato nell'attività di vestizione e svestizione relativa agli indumenti di lavoro che le era stato prescritto di indossare dal datore di lavoro, con specifico riguardo alla fattispecie concreta evidenziava:
- che per adempiere a tali obblighi era stata costretta a giungere sul posto di lavoro quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno e a lasciare il posto di lavoro quindici minuti dopo la fine del turno;
-che tale attività di natura propedeutica era fondamentale e necessaria per la propria attività lavorativa, trattandosi di abiti sottoposti a particolari protocolli di natura igienico-sanitaria;
- che durante tale attività era quindi soggetta all'eterodirezione del datore di lavoro, ovvero della;
CP_1
- che alcuna retribuzione è stata mai corrisposta da parte della CP_1
per tale orario di lavoro aggiuntivo quotidiano, legato appunto alle
[...] attività propedeutiche di vestizione e svestizione. L si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva CP_1 la prescrizione quinquennale del credito ex adverso azionato e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.
2. Con sentenza n. 1395/24 emessa in data 05.04.2024, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti.
3. Con ricorso del 07.10.2024 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti e valutati, insistendo per la riforma della statuizione gravata e accoglimento della domanda come proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. L non si è costituita. CP_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 01.07.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza dell'8.7.2025, allorquando parte appellante comparsa ha chiesto termine per il deposito dell'atto di appello recante notifica alla controparte;
all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la Pt_2 appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che la
[...] Pt_1
pag. 2/4 abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 21.10.2024 e comunicato in pari data, neanche nel termine all'uopo assegnato alla scorsa udienza su richiesta del difensore della appellante. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022). Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod.
pag. 3/4 proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353). 6. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 07.10.2024 da nei confronti della avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1395/2024 resa dal Tribunale di Bari in data 05.04.2024, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 09.10.2025 Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott.ssa Elvira Palma
pag. 4/4
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436- bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(Corato- 07.01.1967), assistita e difesa dagli avv. Parte_1 ti Luigi Tridente e Giacomo Rossiello;
-Appellante- E
, non costituita;
CP_1
-Appellata- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.05.2021 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, la parte istante indicata in epigrafe- premesso di essere dipendente dell sin CP_1 dal 1.08.1997 e di prestare attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di Molfetta “Don Tonino Bello” con la qualifica di Infermiere professionale, reparto Ortopedia- adiva l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate, quantificate in euro 10.305,00, per il tempo (mediamente pari a trenta minuti per ogni giorno di servizio) eccedente l'orario del turno di lavoro contrattualmente previsto impiegato per indossare e dismettere la divisa fornita dall (cd. tempo divisa o tempo tuta). CP_1
La ricorrente, dopo aver richiamato le pronunce di legittimità e di merito sul diritto della lavoratrice ad essere remunerata per il tempo impiegato nell'attività di vestizione e svestizione relativa agli indumenti di lavoro che le era stato prescritto di indossare dal datore di lavoro, con specifico riguardo alla fattispecie concreta evidenziava:
- che per adempiere a tali obblighi era stata costretta a giungere sul posto di lavoro quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno e a lasciare il posto di lavoro quindici minuti dopo la fine del turno;
-che tale attività di natura propedeutica era fondamentale e necessaria per la propria attività lavorativa, trattandosi di abiti sottoposti a particolari protocolli di natura igienico-sanitaria;
- che durante tale attività era quindi soggetta all'eterodirezione del datore di lavoro, ovvero della;
CP_1
- che alcuna retribuzione è stata mai corrisposta da parte della CP_1
per tale orario di lavoro aggiuntivo quotidiano, legato appunto alle
[...] attività propedeutiche di vestizione e svestizione. L si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva CP_1 la prescrizione quinquennale del credito ex adverso azionato e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.
2. Con sentenza n. 1395/24 emessa in data 05.04.2024, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite tra le parti.
3. Con ricorso del 07.10.2024 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti e valutati, insistendo per la riforma della statuizione gravata e accoglimento della domanda come proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. L non si è costituita. CP_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 01.07.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza dell'8.7.2025, allorquando parte appellante comparsa ha chiesto termine per il deposito dell'atto di appello recante notifica alla controparte;
all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la Pt_2 appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che la
[...] Pt_1
pag. 2/4 abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 21.10.2024 e comunicato in pari data, neanche nel termine all'uopo assegnato alla scorsa udienza su richiesta del difensore della appellante. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022). Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod.
pag. 3/4 proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353). 6. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 07.10.2024 da nei confronti della avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1395/2024 resa dal Tribunale di Bari in data 05.04.2024, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 09.10.2025 Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott.ssa Elvira Palma
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