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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente
CONTRO
, CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA e CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.06.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare la ricorrente di aver presentato all' in data 01.09.2022, istanza tesa al CP_1
riconoscimento delle seguenti malattie professionali (quantificandone anche il relativo grado di invalidità): “tendinopatia AA.SS sx nella misura del 8%, ernia al disco pari al 12% e tunnel carpale pari al 8%” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta senza soluzione di continuità - quale bracciante agricola dal 1979 ad oggi - e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento e con missiva datata 01.06.2023 comunicava di aver archiviato CP_1
la pratica per mancanza di nesso di causalità. Avverso tale valutazione la IG.ra proponeva ricorso in opposizione conclusosi, parimenti, Pt_1 con esito negativo;
seguiva, infine, l'introduzione del presente giudizio. si costituiva e contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é parzialmente fondata e deve esser accolta per le ragioni ed entro i limiti di cui appresso.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate. Come da costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018) in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sez. 6, 30 novembre 2021, n. 37534). Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dalla ricorrente e solo una delle tre patologie successivamente insorte, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata in relazione alla sola menomazione “Discopatie lombari con protrusioni discali multiple ed ernia L3-L4”.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, almeno una delle patologie lamentate dalla ricorrente.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato poi, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1
parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli come diffusamente argomentato nella perizia prodotta, alla quale integralmente si rimanda, poiché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “• Nell'attività lavorativa svolta dalla signora
[...]
, non sono ravvisabili quelle manovre prolungate nel tempo e ripetitive degli arti Parte_1
superiori chiamate in causa quale rischio lavorativo al fine di poter riconoscere la genesi lavorativa delle malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (scorretto od eccessivo utilizzo dell'arto superiore oltre i 90°), da riferire a ritmi lavorativi ripetitivi e per diversi mesi l'anno, con elevato impegno di forza e posture ad arti sollevati e a movimenti di elevazione e abduzione della spalla. La “Tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra”, pertanto, non assume la connotazione di malattia collegabile causalmente all'attività lavorativa svolta dalla stessa assicurata in quanto non è soddisfatto il requisito del rischio lavorativo. • Altresì, il lavoro di bracciante agricola svolto dall'assicurata, rivolto alla raccolta di prodotti agricoli su piante basse, non ha comportato movimenti ripetuti e prolungati del polso o di prensione della mano, posizioni sbagliate della mano, flessione prolungata delle dita o stress meccanici del palmo della mano, tanto che non le menomazioni “Sindrome del tunnel carpale bilaterale e malattia di ”, con Persona_2
elevata probabilità, non hanno origine professionale. • La menomazione “Discopatie lombari con protrusioni discali multiple ed ernia L3-L4”, con elevata probabilità, è stata concausata dal lavoro agricolo svolto nei campi per diversi decenni. Per tale menomazione, la valutazione del danno biologico permanente, alla luce del quadro obiettivo e delle tabelle di legge allegate al D.M. 12 luglio
2000, è pari al 7% (sette per cento). Processo patologico discopatico-erniario lombare, già presente nel settembre 2022, e da far decorrere dalla data della domanda amministrativa del 01/09/2022.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 03/01/2025, pervenivano le sole note critiche dell' (in ordine al solo riconoscimento della natura professionale di una delle lamentate CP_1 patologie condividendone, per contro, l'esclusione per le altre) pure analiticamente vagliate e riscontrate dal Ctu che, all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dalla ricorrente in ordine alla sola patologia “discopatica-erniaria vertebrale lombare”, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla sola patologia “Discopatie lombari con protrusioni discali multiple ed ernia L3-L4” delle trededotte in causa e sino al saldo effettivo.
Le spese in ragione del riconoscimento di una sola delle tre patologie denunciate, si compensano nella misura del 30% e nella residua misura sono poste a carico di e si liquidano come in dispositivo. CP_1
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 7%;
• condanna l' al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di CP_1
invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l' al pagamento del 70% delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si CP_1
liquidano, in tale misura in €. 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
compensa la residua parte di spese di lite.
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio