CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 235/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Parte_1 avv. Paolo Campagna e Maurizio Lamberti, presso il cui studio in Ge- nova, V. G.T. Invrea 16/4, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv. Andrea Nicatore e Davide Patellani, presso il cui studio in Chiavari, Gall. di C.so Garibaldi 22/2, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Gian
Carlo Soave, presso il cui studio in Genova, V. Goffredo Mameli 1 / 2,
è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
e contro
1 , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.
Francesco Giorgini, presso il cui studio in Genova, V. Torti 38/2 sc. B,
è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
e contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante “Si chiede: - preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutorietà della Sentenza impugnata (Trib. Civ. Ge.
n.°282/2022) attesa la manifesta fondatezza del gravame e la rilevanza del danno patrimoniale sotteso Nel rito e nel merito: - accogliere le eccezioni e le conclusioni
/ doglianze dell'odierno gravame, per l'effetto riformando la Sentenza di prime cu- re Trib. Ge. n.°282/2022 e facendo luogo al pieno e totale accoglimento de i pre- messi primo e secondo motivo/i di appello e così limitatamente e contrariis reiec- tis,
[...]
VA (GE) e Controparte_5 Controparte_4
(P.I. in Parma, per i fatti e per gli addebiti per cui e' causa;
Con- P.IVA_1 dannare, in solido, alternativamente e/o come meglio entrambi gli odierni appellati, di in RI VA (GE) e Controparte_5 CP_1 [...]
(P.I. in Parma, alla riparazione / al ripristino delle Controparte_4 P.IVA_1 parti e dei manufatti comuni / condominiali (del civ.26 di a RI Le- CP_1 vante) ammalorati e causa ed origine dei relativi fenomeni interni (all'appartamen- to int.2) di infiltrazione, percolazione e danneggiamento, con relativa e definitiva rimozione delle cause giusta CTU Ing. del 26.03.2019 (dep. 27/3) Persona_1
o come meglio;
Condannare i convenuti in solido, alternativamente e/o come me- glio entrambi gli odierni appellati, in Se- Controparte_5 stri VA (GE) e (P.I. in Parma, al Controparte_4 P.IVA_1 pagamento / risarcimento per equivalente del danno relativo all'interno 2 di pro- prietà attorea e corrispondente al costo accertando e valutando degli occorrendi ripristini e riparazioni e della riconduzione in pristino stato di idoneità e di conformi- tà alle regole dell'arte ed alle esigenze abitative proprie della destinazione resi- denziale dell'immobile attoreo, nonché all'ulteriore risarcimento indennizzo, nella misura meglio vista ed accertanda di giustizia, del disagio e del sacrificato godi-
2 mento / utilizzo / fruibilità degli ambienti e più in generale dell'appartamento atto- reo predetto e di cui all'int.2 giusta CTU Ing. del 26.03.2019 (dep. Persona_1
27/3) o come meglio;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto. Con vittoria di compensi e spese di giudizio (di primo e di secondo grado), legali e tecnici (in- clusi i costi di CTU e CTP, liquidati e documentati in atti di prime cure)>”.
Per la parte Appellata ed appellante in via incidentale condizionata
[...]
26 in : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_6 CP_1 adita, contrariis reiectis, - In via principale, per i motivi visti in narrativa, rigettare l'appello proposto dal sig. perché inammissibile, improcedibile e Parte_1 comunque infondato in fatto e diritto;
- in via subordinata all'accoglimento dell'avversario appello, a titolo di appello incidentale condizionato, in riforma, an- che parziale, della sentenza impugnata, condannare a tenere inden- CP_3 ne da qualsiasi conseguenza e condanna a qualsiasi titolo (capitale, interessi, spese tecniche e legali) con condanna diretta a pagare direttamente il danneggia- to e refusione delle spese di resistenza;
- sempre in via subordinata all'accoglimento dell'avversario appello, a titolo di appello incidentale condizionato occorrendo, anche in parziale riforma della sentenza impugnata e comunque co- me richiamo espresso delle difese già svolte, condannare Controparte_4
a tenere indenne da qualsiasi conseguenza e condanna a qualsiasi titolo (capitale, interessi, spese tecniche e legali) con condanna diretta a pagare direttamente il danneggiato e refusione delle spese di resistenza. Vinte le spese (anche ai sensi degli artt. 88, 92 comma 1 e 91 c.p.c. per i motivi visti in narrativa).”
Per la parte Appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_2 contrariis reiectis - in via principale: preso atto che è Controparte_3 subentrata ad nella gestione del contratto assicura- Controparte_2 tivo n.6172500030671 attivato nel giudizio di primo grado, assumendone diritti ed obblighi e ad ogni effetto di legge e che tale circostanza è stata oggetto di acquie- scenza da parte di tutte le parti del giudizio, nonché confermata nella sentenza n.
282 del 3.2.2022 emessa dal Tribunale di Genova ed, altresì, non risulta oggetto di gravame, confermare in ogni sua parte la sentenza sopra richiamata nella parte in cui si accerta quanto sopra e risulta che s.p.a. di assicurazioni è suben- CP_3 trata in ogni diritto e/o obbligazione ad ogni effetto di legge nel contratto assicura- tivo attivato a garanzia, intervenuto comunque il giudicato sul punto. in ogni caso, per le medesime ragioni sopra esposte, respingere qualsivoglia domanda a qua- lunque titolo mai dovesse essere formulata nei confronti di Controparte_2
dovendosi ritenere la compagnia estranea al giudizio sia sul piano sostan-
[...] ziale che processuale. Con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spe-
3 se di lite del presente giudizio.”.
Per la parte Appellata : “Si chiede che la Corte di Appello, Controparte_3 contrariis rejectis: “a) Respinga tutte le richieste formulate dall'appellante, perché infondate, in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, vinte le spese ed onorari di giudizio di secondo grado. b) Nella denegata e non creduta ipotesi di proposizione nei termini di appello incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado che ha deciso in merito alla domanda di man- leva formulata nei confronti di , respinga comunque ogni richiesta formu- CP_3 lata nei confronti di , nella sua qualità di assicuratore subentrante nella CP_3 posizione del contraente originale perché non risultano in nessun ca- CP_2 so operanti le garanzie della polizza MILANO di cui agli atti del presente procedi- mento, in ordine alle opere eseguite, ai vizi lamentati, ai danni reclamati. c) Re- spinga comunque ogni altra domanda formulata eventualmente dalle altre parti del presente giudizio nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto ed CP_3 anche in ragione ed in applicazione dei massimali e delle franchigie/scoperti di po- lizza, come evidenziate e specificate negli atti di primo grado, che qui si richiama- no integralmente al riguardo, vinte le spese ed onorari di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, proprietario di un'unità immobiliare sita nel condominio dello sta- Parte_1 bile di V. Liguria 26 in , evocava in giudizio il Condominio CP_1 medesimo, e , alle- Controparte_4 Controparte_2 gando che, da un intervento di ristrutturazione da parte dell'impresa costrut- trice/venditrice erano derivati sia gravi vizi e difetti Controparte_4 costruttivi alle parti comuni, tutelabili ex art. 1669 c.c., sia danni all'appartamento dello stesso , quali muffa e umidità. Parte_1
Il Condominio si costituiva chiamando in garanzia l'impresa e svol- CP_4 gendo autonome domande nei confronti dell'impresa medesima, nonché chiedendo e ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, , succeduta a CP_3 CP_2 si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per CP_2 mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel me- rito, sostenendo che i danni lamentati non rientravano nella copertura assi- curativa derivante dal rapporto con l'impresa . CP_4
4 La terza chiamata a propria volta si costituiva quale cessionaria del CP_3 contratto assicurativo già e contestava che quanto preteso dall'attore CP_7 in qualità di acquirente dell'immobile rientrasse nelle garanzie contrattuali.
Istruita la controversia attraverso il licenziamento di CTU, con sentenza n.
282 del 3 febbraio 2022 il Tribunale di Genova così statuiva:
“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato il 4.10.2017 nei confronti del
[...]
, e di Controparte_1 Controparte_8 [...]
oggi condanna Controparte_2 Controparte_9 al pagamento, per le causali di cui in motivazione, Controparte_4 di € 4.500,00 Euro (oltre ad IVA) in favore dell'attore, oltre interessi e rivalu- tazione monetaria.
Rigetta nel resto le domande attoree.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
, in persona del legale rappresentante, nei Controparte_1 confronti di e Controparte_4 Controparte_9
, terze chiamate, contrariis reiectis, condanna
[...] Controparte_4 al pagamento, per le causali di cui in motivazione, di € 9.500 Euro (ol-
[...] tre IVA) in favore del , oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
Condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_4 dell'attore delle spese di lite che liquida in € 5.871,00 per compensi profes- sionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali ed in € 545,00 per spese.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
Condanna al pagamento delle spese di lite in fa- Controparte_4 vore del condominio che liquida in € € 4.835,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali ed in € 526,25 per spe- se.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra attore e
[...]
e di e tra il condominio Controparte_10 Controparte_9 CP_9
e di . Controparte_9 CP_9
Rigetta nel resto le domande .
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.”.
5 Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazio- Parte_1 ne ritualmente notificato in data 7 marzo 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano nel giudizio di appello:
- Il condominio dello stabile sito in V. Liguria 26, RI Levan-
te, con comparsa depositata in data 8 luglio 2022, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., chieden- done nel merito la reiezione e proponendo appello incidentale condi- zionato;
- , con comparsa depositata in data 8 Controparte_2 settembre 2022, chiedendo la reiezione del gravame;
- , con comparsa depositata in data 8 Controparte_3 luglio 2022, chiedendo la reiezione del gravame
Non si costituiva, nonostante rituale notifica, e, Controparte_4 all'udienza del 14 settembre 2022, la Corte ne dichiarava la contumacia, contestualmente riservandosi sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata formulata dall'appellante.
Con ordinanza 14 settembre 2022 la Corte rigettava detta istanza e rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 febbraio
2022, incombente poi posticipato al 25 settembre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 2 ottobre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi;
successivamente, stante l'accoglimento dell'istanza di astensione formulata dal consigliere Tarantola, la rimetteva sul ruolo avanti nuovo Collegio all'udienza del 19 febbraio 2025 e, con ordinanza 26 feb- braio 2025, la tratteneva a decisione immediata.
1. L'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame ex art
342 c.p.c. formulata dal appellato. CP_1
Preliminarmente occorre prendere posizione sull'eccezione di inammissibili- tà del gravame ex art. 342 c.p.c. formulata dal Controparte_11
, eccezione che si palesa infondata.
[...]
Per indirizzo costante ed uniforme della giurisprudenza di legittimità̀, piena- mente condiviso da questa Corte, i motivi dell'impugnazione possono inten-
6 dersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall'impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e con- giunta: a) l'individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b)
l'esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni logico giuridi- che che sono state poste a base della decisione impugnata da parte del
Giudice di prime cure.
Tali requisiti sono nel caso di specie rispettati, poiché il gravame interposto da consente di individuare con certezza le censure mosse alla sta- Parte_1 tuizione impugnata, permettendo al giudice di comprendere chiaramente il contenuto di dette censure ed alle controparti di svolgere la propria attività difensiva, tanto che le parti appellate sono pacificamente riuscite a individua- re esattamente le ragioni di doglianza e ad opporvi proprie ragioni a soste- gno dell'opposta tesi.
2. L'appello principale.
Con il primo motivo d'appello si duole che il Tribunale, pur dan- Parte_1 do atto che il CTU aveva confermato che i vizi, i difetti e le difformità lamen- tati dall'attore sussistevano, abbia poi escluso qualsiasi responsabilità in ca- po al , che era stato convenuto in giudizio deducendo gravi vizi CP_1
e difetti alla fine attribuiti a un terzo e nei cui riguardi soltanto in sede di comparsa conclusionale (in sentenza c'è scritto, per un refuso, comparsa di costituzione) era stata individuata una presunta responsabilità quale “custo- de delle cose comuni”.
Ad avviso dell'appellante le argomentazioni utilizzate dal primo Giudice per escludere la responsabilità, certamente reale e concorrente, del CP_1 contrasterebbero con il contenuto espositivo e argomentativo delle attoree difese e non si comprenderebbe l'assunto secondo cui: “con riferimento alle parti comuni l'intrapresa azione è da ritenersi inammissibile in quanto non ricorrono i presupposti della legittimazione sostitutiva del singolo condomino posto che in questo caso si trova in situazione di conflitto con il CP_1 avendo agito contro di esso, e non è ravvisabile l'inerzia del CP_1 stesso che si era già attivato per ottenere una perizia” e “Rispetto ai danni alle parti comuni il Condominio è semmai soggetto danneggiato che merita a sua volta di essere risarcito.”.
E' invece indubbio, deduce , che il , titolare e custode Parte_1 CP_1 delle parti comuni, avrebbe dovuto essere condannato a risarcire il danno/i danni “privati” all'attore, nonché al rimborso/pagamento in favore di questi di
7 spese legali e tecniche, in solido e/o come meglio con il/rispetto al costrutto- re venditore , posto che, secondo la Suprema Corte, “...Il condomi- CP_4 nio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pre- giudizio ad alcuno in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente respon- sabilità del costruttore – venditore, ai sensi dell'art. 1669 c.c. non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce
l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori dan- ni, il può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno CP_1 stesso, ex art. 1172 c.c.” (Cass. Civ. Sez. III 20.08.2003 n.°12211) e
“L'umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perime- trali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godi- mento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del co- struttore ex art. 1669 c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2015 c.c., il , che è tenuto, quale custode, a eliminare le ca- CP_1 ratteristiche lesive insite nella cosa” (Cass. Civ. Sez. II 12.07.2011
n.°15292).
Il motivo è infondato.
Nello scarno atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, Pt_2
ha allegato unicamente che nell'appartamento di cui all'int. 2 del civ. 26
[...] di a acquistato nel 2010 da CP_1 CP_1 Controparte_4
[... e “fatto segno unitamente all'intero e contenente complesso, costituito nel
Condominio di Civ. 26 in , ad un pesante interven- CP_1 CP_1 to di recupero architettonico, ristrutturazione, allestimento e frazionamento da parte della nominata costruttrice/venditrice, , Controparte_4 erano emersi, nel 2017, “indici di gravi vizi e difetti della costruzione, segna- tamente della cosa comune, suscettibili di tutela e garanzia ex art. 1669
c.c.... “ (così l'atto di citazione a pag. 2), dando atto che il aveva CP_1 già richiesto un accertamento peritale ricognitivo dello stato dei luoghi che aveva evidenziato le presunte cause delle problematiche e i relativi esiti di danno agli esterni comuni e agli interni di proprietà attorea, nonché i possibili rimedi e ripristini occorrenti (così la citazione a pag. 3).
8 Proseguiva l'attore con l'allegare che “attesa l'urgenza se non anche
l'indifferibilità di un intervento risolutore/riparatore e la preconizzabile entità ed incidenza di costi ed oneri garantiti da costruttore e fideiussore ...
l'esponente si rivolge senza indugio all'intestata Autorità Giudiziaria al fine di ottenere, nel contraddittorio di tutte le parti interessate e obbligate, per quan-
to di competenza ed a diverso e/o concorrente titolo e così nei confronti del
Condominio, del Costruttore/Venditore e del Fideiussore, l'accertamento dei vizi, dei difetti, delle difformità, dei danni e delle relative cause ed estimi di cui in premessa e la conseguente condanna in solido, alternativamente e/o come meglio dei convenuti e Costruttore/Venditore alla ripara- CP_1 zione/al ripristino delle parti e dei manufatti comuni/condominiali ammalorati
e causa ed origine dei relativi fenomeni interni (all'appartamento int. 2) di in- filtrazione, percolazione e danneggiamento, con relativa e definitiva rimozio- ne delle cause ...” (così la citazione alle pagine 3 e 4), concludendo poi
(pag. 5) come segue: “Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti e per gli addebiti di cui in premessa ed in odierni allegati. Conse- guentemente condannare, in solido, alternativamente e/o come meglio i convenuti sito a in e Controparte_5 CP_1 CP_1 alla riparazione/al Controparte_12 ripristino delle parti e dei manufatti comuni / condominiali (del civ.26 di
[...]
a ) ammalorati e causa ed origine dei relativi fenomeni CP_1 CP_1 interni (all'appartamento int.2) di infiltrazione, percolazione e danneggiamen- to, con relativa e definitiva rimozione delle cause;
Condannare altresì i con- venuti, in solido, alternativamente e/o come meglio e così
[...]
i sito a in Controparte_4 Controparte_5 CP_1 [...]
ed (il fideiussore) al pa- CP_1 Controparte_2 gamento / risarcimento per equivalente del danno relativo all'interno 2 di proprietà attorea e corrispondente al costo accertando e valutando degli oc- correndi ripristini e riparazioni e della riconduzione in pristino stato di idonei- tà e di conformità alle regole dell'arte ed alle esigenze abitative proprie della destinazione residenziale dell'immobile attoreo, nonché all'ulteriore risarci- mento indennizzo, nella misura meglio vista ed accertanda di giustizia, del disagio e del sacrificato godimento / utilizzo / fruibilità degli ambienti e più in generale dell'appartamento attoreo predetto e di cui all'int.2 (in premessa); Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.”.
9 Secondo l'art. 183 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis,
l'atto di citazione avrebbe dovuto contenere, tra l'altro “4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” e nel caso di specie l'unico riferimento normativo che si rinviene è quello, contenuto a pag. 2, relativo al fatto che: “ nel corrente anno 2017 sono emersi (doc. 3) indici di gravi vizi e difetti della costruzione, segnatamente della cosa comu- ne, suscettibili di tutela e garanzia ex art. 1669 c.c. … “ , norma che discipli- na la responsabilità dell'appaltatore e non certo del Condominio.
Lo stesso attore, peraltro, dava atto della circostanza che il si CP_1 fosse tempestivamente attivato per ricercare le cause delle lamentate infil- trazioni.
L'attore non ha chiarito se non, tardivamente, in sede di comparsa conclu- sionale, a quale titolo il Condominio avrebbe in ipotesi potuto ritenersi re- sponsabile dei danni per il cui risarcimento aveva agito e del tutto condivisi- bilmente il primo Giudice ha rilevato (pag. 9 in fine dell'impugnata decisione) che dovesse essere esclusa la responsabilità del , che era stato CP_1 convenuto in giudizio deducendo vizi e difetti della cosa comune suscettibili di tutela e garanzie ex art. 1669 c.c., alla fine attribuiti a un terzo.
E' pacifico che il si configura come ente di gestione sfornito di CP_1 personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, ragion per cui l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale (cfr., tra le molte, Cass. civ., sez. II,
Sentenza n. 2010 del 21 gennaio 2010; sez. II, Sentenza n. 29251 del 13 novembre 2024; sez. II, Sentenza n. 2411 del 31 gennaio 2018) e che per- tanto “Il condomino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche dei suoi diritti di compro- prietario pro quota delle parti comuni, con la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso di inerzia dell'amministrazione del condomi- nio, a norma dell'art. 1105 c.c., dettato in materia di comunione, ma applica- bile anche al condominio degli edifici per il rinvio posto dall'art. 1139 c.c.”
(così Cass. civ., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8479).
Nel caso di specie, tuttavia, con riguardo ai vizi e difetti delle parti comuni dell'edificio, non si versa in ipotesi di inerzia dell'amministratore, che aveva già dato incarico a un tecnico di individuare le cause dei vizi e difetti lamen- tati dall'attore, nonché i possibili rimedi (doc. 3 fascicolo primo grado con-
10 dominio) ed occorre inoltre considerare che, sempre con riguardo alle parti comuni, la giurisprudenza (cfr. Cass. II, Sentenza n. 13331 del 6 ottobre
2020, nonché, sez. II, Sentenza n. 19796 del 4 ottobre 2016) esclude che la legittimazione sostitutiva del singolo condomino operi quando questi sia in posizione conflittuale con il condominio e agisca anche a tutela di interessi esclusivi.
Quanto alla deduzione, pur tardiva, secondo cui il rispondereb- CP_1 be, in concorso con l'impresa costruttrice, dei danni riportati dalle parti priva- te in virtù del disposto di cui all'art. 2051 c.c., occorre considerare che la
CTU esperita in primo grado ha accertato la responsabilità esclusiva dell'impresa , ragion per cui, anche sotto questo profilo condivisibil- CP_4 mente, il Giudice di prime cure ha limitato a quest'ultima la condanna risarci- toria.
Il secondo motivo d'appello è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non dovesse essere riconosciuto all'attore alcun risarcimento per il mancato utilizzo o ridotto utilizzo dell'immobile, dal momento che il CTU, nonostante la non trascurabile quantificazione propo- sta, ha affermato che “i vizi riscontrati alle pareti interne non si ritengono li- mitativi della salubrità e idoneità abitativa dell'immobile poiché i valori di umidità riscontrati sono molto bassi tanto che all'interno non si è nemmeno determinato lo sgradevole odore tipo cantina, ma soltanto l'antiestetico fe- nomeno della fioritura delle tinte, comportante mero disagio”.
Evidenzia l'appellante che il CTU aveva invece valutato il limitato utilizzo dell'immobile in euro 130/mese per il periodo intercorrente dall'evidenza dei difetti interni conseguenti ai vizi (anno 2017) sino alla data in cui sarebbero stati rimossi.
Anche questo motivo è infondato.
Tra gli accertamenti demandati dal Tribunale al CTU vi era anche il seguen- te: “Specifichi se i fenomeni ed i danni per cui è causa abbiano o meno inci- denza sull'idoneità abitativa dell'appartamento attoreo ed in caso affermativo ne indichi la misura e quantifichi il danno patrimoniale equivalente e sotteso al mancato e/o limitato/sacrificato godimento ed utilizzo degli ambienti e più in generale dell'appartamento attoreo predetto e di cui all'int. 2 prendendo a riferimento il canone e/o la pigione medio corrente per la locazione di unità immobiliari residenziali/abitative assimilabili, per caratteristiche, qualità ed ubicazione, all'appartamento di proprietà e residenza del sig. .”. Parte_1
11 L'elaborato affronta la questione, in particolare, alle pagg. 26 e 27, chiaren- do in esordio che: “Il CTU ritiene che i vizi relativi alle pareti esterne non ab- biano influenza sull'effettivo utilizzo dell'immobile di cui all'interno 2, rima- nendo confinati nella sfera dell'immagine complessiva del condominio e non del singolo immobile. Per quanto attiene alle pareti interne, i vizi riscontrati non si ritengono limitativi della salubrità ed idoneità abitativa dell'immobile, almeno per la situazione ad oggi riscontrata, infatti i valori dell'umidità delle pareti sono stati riscontrati molto bassi. Per limitare l'utilizzo dei locali interni tali valori devono essere di livello elevato ed in tali circostanze l'umidità pas- sa dalla muratura all'aria interna ai locali determinando una elevata percen- tuale di umidità relativa e condense sulle pareti o serramenti freddi. A tale fenomeno è usualmente associato uno sgradevole odore del tipo “cantina”, che non si è determinato all'interno dell'immobile del sig. . Le si- Parte_1 tuazioni riscontrate sugli intonaci interni debbono essere catalogate all'interno della sfera dei vizi che limitano la possibilità di un utilizzo intenso dell'immobile. Cioè, considerando l'immobile come di pregio, come effetti- vamente la ristrutturazione effettuata lo ha ricondotto, è certamente molto poco gradevole avere all'interno dei locali fioriture delle tinte, fenomeno pur limitato alla parte bassa delle murature”, e passando poi alla quantificazione del danno.
Sempre in punto ridotta abitabilità dell'immobile, si legge nelle conclusioni dell'elaborato (pagg. 40 e 41): “Per quanto attiene l'abitabilità si ritiene che, pur non inficiando l'abitabilità dell'immobile, la situazione riscontrata ne ab- bia limitato un utilizzo completo ed intenso, per cui la valutazione del limitato utilizzo dell'immobile, alla luce dei valori degli affitti della zona per immobili signorili, possa essere quantificato in 130 Euro/mese.”.
Pacifico che il Giudice, perito peritorum, possa discostarsi dalle valutazioni del CTU, ciò che rileva (e che correttamente è stato valorizzato dal Tribuna- le) è che la pretesa seria incidenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore sulla salubrità abitativa e residenziale dell'appartamento di sua proprietà non ha trovato alcun riscontro, avendo gli accertamenti tecnici evidenziato un mero danno di tipo estetico.
L'attore non ha in concreto provato, e prima ancora neppure offerto di prova- re, una concreta diminuzione di utilizzo dell'immobile, peraltro difficilmente ipotizzabile anche in via astratta, atteso il fatto che l'unico dato emerso dalla
12 consulenza tecnica consiste, si è visto, nella fioritura delle tinte, limitata alla parte bassa delle murature, definita come “poco gradevole”.
In conclusione, il gravame principale deve essere rigettato.
3. L'appello incidentale condizionato del Controparte_1
26.
[...]
La reiezione dell'appello principale esime la Corte dall'esame dei motivi di appello incidentale condizionato formulati dal . CP_1
4. Le spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il principio di cui all'art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante.
Dette spese vengono liquidate come segue in favore di ciascuna parte ap- pellata, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori minimi, tenuto conto del valore (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), della natura della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni trattate:
1. fase di studio € 507,00
2. fase introduttiva € 461,00
3. fase di trattazione € 922,00
4. fase decisionale € 956,00
Totale complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Nulla sulle spese con riguardo alla parte rimasta Controparte_4 contumace.
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente ri- gettato.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a corrispon- dere alle parti appellate le spese del presente grado di giudi- zio, che liquida, per ciascuna parte, in € 2.906,00 per com- pensi di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater dpr nr. 115/2002, che l'appello è respinto;
13 4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 12 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
14