Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2027 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2024 e vertente tra
PE NC (cf. ), elett.te dom.to in Roma, via Rocca Sinibalda CodiceFiscale_1
n.10, presso lo studio dell'avv. Barbara Roefaro, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio
Marigliani in virtù di procura in atti
Appellante
e
TT OL (cf. , PE LF (c.f. SPE LRD D57B04 L120X) CodiceFiscale_2
e PE LA (c.f. ) elett.te dom.ti in Terracina, via Badino n.104 CodiceFiscale_3
presso lo studio degli avv.ti Osvaldo Pietricola e Francesco Petricola, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 247/17 emessa dal Tribunale di Latina
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per gli appellati: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato EP CA, proprietario pro quota dell'appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato sito in Terracina (LT) - contrada Costa
Azzurra n.74 - beni distinti in catasto al foglio 112 mappale 6 sub 1 (terreno-corte) e subb. 2-3
(appartamento piano terra e vano ripostiglio piano seminterrato), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, la genitrice ET LA ed i germani EP AL e EP MI, cointestatari dei beni, al fine di sentir dichiarare la sua proprietà esclusiva dei cespiti sopra descritti per intervenuto acquisto per usucapione.
Deduceva che
-la costruzione era composta da una unità abitativa sita al piano terreno nonché da locali ubicati al piano seminterrato, originariamente abusivi ma oggetto di domanda di sanatoria;
-aveva sostenuto integralmente le spese per la pratica amministrativa di regolarizzazione nonché per la ristrutturazione dell'immobile utilizzando risorse ottenute in prestito dalla Banca
Popolare di Terracina;
-possedeva fin dal 1982 in modo pacifico ed indisturbato i beni sopra descritti ove si era trasferito unitamente alla sua famiglia;
-il suo potere di fatto, corrispondente al diritto di proprietà, non era mai stato messo in discussione dagli altri intestatari.
Resistevano ET LA, EP MI e EP AL. 3
La causa, istruita con l'espletamento di interrogatorio formale e prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.247/17; il Tribunale di Latina rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-l'attore non aveva fornito idonei supporti probatori a sostegno della domanda;
-ai fini dell'accertamento dell'acquisto a titolo originario di un bene indiviso in comproprietà tra stretti congiunti è necessario offrire prova rigorosa, attesa la equivocità del possesso e la presumibile mera tolleranza dei contitolari;
-dalle dichiarazioni in atti appariva verosimile che l'attore pur partecipando attivamente all'edificazione di una parte del fabbricato ne abbia avuto il godimento da parte dei genitori esclusivamente al fine di far fronte alle sue esigenze e necessità.
Avverso tale decisione proponeva gravame EP CA, innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma.
Resistevano ET LA, EP LL e EP AL.
La causa all'udienza del 28-11-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con tre motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante lamenta una erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie.
Deduce di aver prodotto un certificato storico di residenza dal quale si rileva la permanenza della sua famiglia nell'immobile, le planimetrie catastali del fabbricato, la richiesta di sanatoria relativa agli abusi edilizi nonché le ricevute di pagamento delle sanzioni previste per la regolarizzazione delle irregolarità.
Assume che, come dichiarato dai testimoni UO AG e TU MA, si era trasferito, fin dalla data del suo matrimonio - risalente ai primi anni '80 -, nel fabbricato in contesa, bene ristrutturato con materiali acquistati a proprie esclusive spese. 4
Adduce che gli appellati non avevano specificatamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda e ammesso che “potrebbe vantare un qualche diritto limitatamente al solo edificio”.
Evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il suo possesso esclusivo non era stato determinato da mera tolleranza degli altri intestatari avendo l'istruttoria dimostrato una situazione tutt'altro che transitoria o equivoca.
Le censure appaiono prive di pregio.
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado il quale reputava la domanda di usucapione carente sotto il profilo probatorio e, di conseguenza, insuscettibile di accoglimento.
Non v'è dubbio che in tema di acquisto a titolo originario l'agente debba offrire prova rigorosa del possesso al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, idonee a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato (Cass. 20539/17).
Occorre, in altri termini, che i testimoni si esprimano in modo concordante, preciso e puntuale in relazione all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario e di una signoria non determinata da mera tolleranza che si sia prolungata, senza interruzione, per tutto il tempo necessario e sufficiente ad usucapire.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della prova degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem di beni immobili - il cui onere grava su colui che lo invoca - “la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. 10620/20). 5
Nel caso in esame tale prova non può ritenersi raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese in sede istruttoria che appaiono inidonee alla dimostrazione del possesso esclusivo animo domini.
Il testimone di parte appellante UO AG dichiarava “il padre di CA palesava, quando era ancora in vita che avrebbe voluto dare detta casa al figlio CA ed alla figlia l'altra
casa sullo stesso terreno. Preciso che RE EP intendeva dare al figlio CA la porzione di
terreno sulla quale poi doveva essere edificata la casa ……… CA si sposò credo nell' 1981-82 ed andò a vivere lì nell'abitazione che nel 1984 era stata costruita sul terreno in questione”; TU
MA affermava “…… CA è un mio cliente …… Non ricordo l'anno. Ma ricordo che venne, in detto periodo, più o meno a prendere dei sanitari ed accessori per il bagno. Poi venne a prendere
anche il mattonato da esterno …. Ricordo che dopo alcuni anni venne a prendere altro materiale
(ricordo dei pavimenti) ma non posso riferire a cosa gli servivano”.
Non di maggiore pregnanza risulta la deposizione di CI CA il quale dichiarava:
“Io posso riferire solo che dal 1988 so che il EP abita con la propria moglie in quella casa …… l'ultima
volta che sono stato lì ……… credo siano stati cinque o sei anni fa.”
E' evidente che tali dichiarazioni siano prive di dettagli significativi sia in riferimento alle attività che dimostrerebbero la sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso che in relazione alla volontà di godere in modo esclusivo del bene in dispregio dei diritti dei contitolari.
Deve infine rilevarsi che gli appellati in primo grado contestavano fermamente la domanda di usucapione e che i documenti prodotti da EP CA concernenti la residenza della sua famiglia e la domanda di sanatoria per gli abusi edilizi non costituiscono elementi sufficienti alla dimostrazione della pretesa.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo la tariffa professionale vigente (D.M.55/2014), con esclusione della sola fase istruttoria. 6
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da EP CA nei confronti di ET LA, EP AL e EP MI avverso la sentenza n.147/2017, emessa dal Tribunale di Latina, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-03-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano