TRIB
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/09/2024, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Concetta Belcastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1627 del RGAC dell'anno 2023 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall' avv. , giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Parte_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Piazzale Brunelleschi n.15 (NA);
- appellante -
E
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Satriano (CZ) via Zurigo 8
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro 1564/2022 del
21/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. titolare della omonima ditta individuale “l'Arte dell'infisso di Controparte_1 [...]
” con atto di citazione notificato il 02.12.2020 ha proposto opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n.948/2020 depositato in data 10.09.2020 dal Giudice di Pace di Catanzaro con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell' , per la fornitura di Pt_1 materiale, di euro 3.517,06 oltre interessi e competenze della procedura monitoria.
L'opponente nel proprio atto riconosceva di aver commissionato alla società opposta la partita di merce oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e tuttavia assumeva che la merce, del cui pagamento di cui offriva in prova delle RIBA bancarie, alla consegna era poi risultata difettosa e, pertanto, ne aveva richiesto ed ottenuto la sostituzione sicché
l'odierna pretesa creditoria era da ritenersi infondata in quanto riferita alla fornitura data in sostituzione di quella difettosa e il cui prezzo era già stato saldato.
Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio la la quale, Pt_1 eccependo la finalità meramente dilatoria dell'opposizione, contestava le avverse deduzioni e produzioni sostenendo che l'opponente avesse solo parzialmente provveduto al pagamento del proprio debito e pertanto il decreto ingiuntivo opposto avesse ad oggetto il saldo residuo delle fatture ad esso allegate non imputabile alla merce offerta in sostituzione per la quale non era mai stato addebitato alcun ulteriore costo al debitore.
Il Giudice di Pace di Catanzaro all'udienza del 21.05.20201 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione.
Con note di udienza del 05.05.2022 l'opposta precisava le proprie difese specificando che le fatture 2015-A71-0001161 e 2015-A71-0001162 oggetto del decreto ingiuntivo, recavano un importo complessivo di euro 9.097,74 e che la controparte aveva emesso più volte nel 2015 diverse ricevute bancarie di cui soltanto due, ossia quelle poste in allegato nell'opposizione l'una con scadenza 10.09.2015 per euro 2.809,92 e l'altra con scadenza 31.10.2015 per euro
1.777,25 erano state pagate per complessivi euro 4.587,17; mentre le altre due, allegate al proprio fascicolo di parte, entrambe con scadenza 30.09.2015 l'una per euro 1.951,33 e l'altra per euro 2.559,24 erano rimaste insolute, residuando quindi un credito di euro 4.510,57 ; era poi seguita la dazione in contanti di euro 1.326,00 e una compensazione tra le parti per euro
27,51 sicché il credito rimanente, di cui non era stata fornita la prova del saldo, ed azionato con la proposizione del ricorso per ingiunzione era pari ad euro 3.157,06.
Trattenuta la causa in decisione con sentenza n. 1564/2022 del 21.12.2022 il Giudice di Pace di
Catanzaro accoglieva l'opposizione ritenendo che il creditore, alla luce delle contestazioni avversarie in ordine all'avvenuto pagamento delle somme dovute, non avesse fornito ulteriore prova, oltre le fatture allegate, del fatto costitutivo del proprio credito e quindi cosi statuiva:
1) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca in toto il decreto ingiuntivo n. 948/2020 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro
2) Compensa interamente tra le parti spese e i compensi di lite
Avverso tale decisione con atto di citazione tempestivamente notificato la ha Parte_1 proposto appello deducendo l'illegittimità della decisione impugnata censurando l'erronea valutazione dei fatti non contestati e della documentazione allegata, effettuata dal Giudice di prime cure, nonché l'erronea applicazione dell'art. 2967 co 2 c.c.; ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione dell'esecutività dello stesso;
ha altresì richiesto che venisse comunque pronunciata condanna della controparte al pagamento della somma di euro 3.157,06 oltre interessi sino al soddisfo.
, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si è costituito Controparte_1 in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 06.10.2023, dichiarata la contumacia di parte appellata, la causa veniva rinviata, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.06.2024 per la decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e successivamente disposto il rinvio d'ufficio al 14.07.2024 il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e pertanto va accolto.
Preliminarmente giova rammentare, in punto di diritto, in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo fondato su fatture, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. ex plurimis Cass. 17371 del 17 novembre 2003; conf. Cass.
n. 5915 dell'11 marzo 2011), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v.
Cass. 15186 del 10 ottobre 2003),
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni. (Cass. Ord. Sez. 2
Num. 13240 Anno 2019).
Vertendosi dunque in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In tale prospettiva, valga l'insegnamento della Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. II, 19 aprile
2007 n. 9351; Cass. Civ. S.U. 20 ottobre 2001 n. 13533).
2.1 Nel caso di specie l'esistenza del rapporto contrattuale non è mai stato contestato da parte opponente, la quale ha ammesso di aver commissionato la partita di merce oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo la non dovutezza della somma ingiunta ed eccependo di aver estinto per intero la pretesa creditoria.
Tale ultimo assunto risulta tuttavia indimostrato, non essendone stata data idonea prova nel corso del giudizio.
Ed invero il che non ha contestato gli importi riportati nelle fatture, si è limitato ad CP_1 allegare nel giudizio di primo grado soltanto due ricevute bancarie per l'importo di euro
1.777,25 l'una, imputata alla fattura 2015-A71-0001162 ed euro 2.809,92 l'altra imputata alla fattura 2015-A71-0001161; inoltre il creditore ha riconosciuto essergli stata corrisposta l'ulteriore somma di euro 1.326,00 in contanti e la compensazione di crediti per euro 27,51, sicché può ritenersi accertato che a fronte di un importo complessivo delle fatture azionate per euro 9.097,74, vi sia stato soltanto un parziale pagamento per euro 5.940,68; mentre nessuna prova, in ordine al pagamento avente efficacia estintiva del credito residuo di euro
3.157,06 è stata fornita dall'opponente debitore su cui incombeva l'onere probatorio.
In definitiva l'opponente non ha provato quanto dedotto nell'atto di opposizione circa il pagamento per l'intero delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo dacché l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e poste a carico della parte appellata, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate secondo lo scaglione di valore da 1.101,00- 5.200,00 con esclusione della fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, n. Pt_1
1564/2022, conferma il decreto ingiuntivo n.948/2020 emesso dal Giudice di Pace di
Catanzaro in data 10.09.2020.
- Condanna , al pagamento delle spese processuali del doppio grado del Controparte_1 giudizio in favore di in persona del legale rappresentate p.t. che liquida quanto al primo Pt_1 grado in euro 457,00 per compensi, e quanto al presente grado in euro 852,00 per compensi ed euro 147,50 per spese , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Catanzaro, 17 settembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Concetta Belcastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1627 del RGAC dell'anno 2023 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall' avv. , giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Parte_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Piazzale Brunelleschi n.15 (NA);
- appellante -
E
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Satriano (CZ) via Zurigo 8
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro 1564/2022 del
21/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. titolare della omonima ditta individuale “l'Arte dell'infisso di Controparte_1 [...]
” con atto di citazione notificato il 02.12.2020 ha proposto opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n.948/2020 depositato in data 10.09.2020 dal Giudice di Pace di Catanzaro con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell' , per la fornitura di Pt_1 materiale, di euro 3.517,06 oltre interessi e competenze della procedura monitoria.
L'opponente nel proprio atto riconosceva di aver commissionato alla società opposta la partita di merce oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e tuttavia assumeva che la merce, del cui pagamento di cui offriva in prova delle RIBA bancarie, alla consegna era poi risultata difettosa e, pertanto, ne aveva richiesto ed ottenuto la sostituzione sicché
l'odierna pretesa creditoria era da ritenersi infondata in quanto riferita alla fornitura data in sostituzione di quella difettosa e il cui prezzo era già stato saldato.
Con comparsa di costituzione e risposta si era costituita in giudizio la la quale, Pt_1 eccependo la finalità meramente dilatoria dell'opposizione, contestava le avverse deduzioni e produzioni sostenendo che l'opponente avesse solo parzialmente provveduto al pagamento del proprio debito e pertanto il decreto ingiuntivo opposto avesse ad oggetto il saldo residuo delle fatture ad esso allegate non imputabile alla merce offerta in sostituzione per la quale non era mai stato addebitato alcun ulteriore costo al debitore.
Il Giudice di Pace di Catanzaro all'udienza del 21.05.20201 rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione.
Con note di udienza del 05.05.2022 l'opposta precisava le proprie difese specificando che le fatture 2015-A71-0001161 e 2015-A71-0001162 oggetto del decreto ingiuntivo, recavano un importo complessivo di euro 9.097,74 e che la controparte aveva emesso più volte nel 2015 diverse ricevute bancarie di cui soltanto due, ossia quelle poste in allegato nell'opposizione l'una con scadenza 10.09.2015 per euro 2.809,92 e l'altra con scadenza 31.10.2015 per euro
1.777,25 erano state pagate per complessivi euro 4.587,17; mentre le altre due, allegate al proprio fascicolo di parte, entrambe con scadenza 30.09.2015 l'una per euro 1.951,33 e l'altra per euro 2.559,24 erano rimaste insolute, residuando quindi un credito di euro 4.510,57 ; era poi seguita la dazione in contanti di euro 1.326,00 e una compensazione tra le parti per euro
27,51 sicché il credito rimanente, di cui non era stata fornita la prova del saldo, ed azionato con la proposizione del ricorso per ingiunzione era pari ad euro 3.157,06.
Trattenuta la causa in decisione con sentenza n. 1564/2022 del 21.12.2022 il Giudice di Pace di
Catanzaro accoglieva l'opposizione ritenendo che il creditore, alla luce delle contestazioni avversarie in ordine all'avvenuto pagamento delle somme dovute, non avesse fornito ulteriore prova, oltre le fatture allegate, del fatto costitutivo del proprio credito e quindi cosi statuiva:
1) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca in toto il decreto ingiuntivo n. 948/2020 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro
2) Compensa interamente tra le parti spese e i compensi di lite
Avverso tale decisione con atto di citazione tempestivamente notificato la ha Parte_1 proposto appello deducendo l'illegittimità della decisione impugnata censurando l'erronea valutazione dei fatti non contestati e della documentazione allegata, effettuata dal Giudice di prime cure, nonché l'erronea applicazione dell'art. 2967 co 2 c.c.; ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione dell'esecutività dello stesso;
ha altresì richiesto che venisse comunque pronunciata condanna della controparte al pagamento della somma di euro 3.157,06 oltre interessi sino al soddisfo.
, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si è costituito Controparte_1 in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 06.10.2023, dichiarata la contumacia di parte appellata, la causa veniva rinviata, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.06.2024 per la decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e successivamente disposto il rinvio d'ufficio al 14.07.2024 il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e pertanto va accolto.
Preliminarmente giova rammentare, in punto di diritto, in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo fondato su fatture, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. ex plurimis Cass. 17371 del 17 novembre 2003; conf. Cass.
n. 5915 dell'11 marzo 2011), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v.
Cass. 15186 del 10 ottobre 2003),
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni. (Cass. Ord. Sez. 2
Num. 13240 Anno 2019).
Vertendosi dunque in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In tale prospettiva, valga l'insegnamento della Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. II, 19 aprile
2007 n. 9351; Cass. Civ. S.U. 20 ottobre 2001 n. 13533).
2.1 Nel caso di specie l'esistenza del rapporto contrattuale non è mai stato contestato da parte opponente, la quale ha ammesso di aver commissionato la partita di merce oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo la non dovutezza della somma ingiunta ed eccependo di aver estinto per intero la pretesa creditoria.
Tale ultimo assunto risulta tuttavia indimostrato, non essendone stata data idonea prova nel corso del giudizio.
Ed invero il che non ha contestato gli importi riportati nelle fatture, si è limitato ad CP_1 allegare nel giudizio di primo grado soltanto due ricevute bancarie per l'importo di euro
1.777,25 l'una, imputata alla fattura 2015-A71-0001162 ed euro 2.809,92 l'altra imputata alla fattura 2015-A71-0001161; inoltre il creditore ha riconosciuto essergli stata corrisposta l'ulteriore somma di euro 1.326,00 in contanti e la compensazione di crediti per euro 27,51, sicché può ritenersi accertato che a fronte di un importo complessivo delle fatture azionate per euro 9.097,74, vi sia stato soltanto un parziale pagamento per euro 5.940,68; mentre nessuna prova, in ordine al pagamento avente efficacia estintiva del credito residuo di euro
3.157,06 è stata fornita dall'opponente debitore su cui incombeva l'onere probatorio.
In definitiva l'opponente non ha provato quanto dedotto nell'atto di opposizione circa il pagamento per l'intero delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo dacché l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e poste a carico della parte appellata, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate secondo lo scaglione di valore da 1.101,00- 5.200,00 con esclusione della fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, n. Pt_1
1564/2022, conferma il decreto ingiuntivo n.948/2020 emesso dal Giudice di Pace di
Catanzaro in data 10.09.2020.
- Condanna , al pagamento delle spese processuali del doppio grado del Controparte_1 giudizio in favore di in persona del legale rappresentate p.t. che liquida quanto al primo Pt_1 grado in euro 457,00 per compensi, e quanto al presente grado in euro 852,00 per compensi ed euro 147,50 per spese , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Catanzaro, 17 settembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro