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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1933/2013 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Pace del Mela (ME), via Nazionale n. 362, elettivamente domiciliata in Parte_2
Barcellona P.G., via Longano n.73, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Calpona, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
(P.I. ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con sede in Brolo, Via Saragat n. 15, rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
dall'Avv. Giuliano Saitta ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Nino Ryolo n.20 presso lo studio dell'Avv. Angelo Siracusa;
- Opposta - avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a notificato in data 9.12.2013, la società Pt_3 [...]
conveniva in giudizio la società in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 328/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 20.09.2011, con il quale era stata ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 23.944,79, oltre interessi legali, nonché spese del procedimento liquidate in complessivi €. 611,00 di cui €. 111,00 per spese e €. 500,00 per diritti ed onorario, oltre IVA e CPA.
L'opponente chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e/o annullato, ovvero che venisse dichiarata l'insussistenza di qualsiasi credito dell'opposta precisando che la fattura n. 86/A del 14.11.2007, posta a fondamento del D.I. opposto, fosse stata emessa soltanto dopo la denuncia dei vizi delle lavorazioni eseguite. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno subito in misura pari al valore delle opere necessarie per rendere l'opera conforme alle regole dell'arte eccependo che le lavorazioni eseguite dalla presentavano vizi puntualmente contestati con telegramma del 13.11.2007 e CP_1
del 19.11.2007.
In data 10.04.2014 si costituiva in giudizio l'opposta, contestando quanto dedotto nell'atto di opposizione, chiedendo in via preliminare l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla fase monitoria (procedimento n. 1306/13 R.G.) nonché la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito, chiedendo di dichiarare inammissibili le domande proposte dell'opponente ed il rigetto in quanto infondate, ovvero chiedendo di dichiarare inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale ritenuta l'intervenuta prescrizione e di rigettarle in quanto infondate, con condanna alle spese.
La causa veniva, così, chiamata all'udienza dell'8.5.2024 e con ordinanza del 10.06.2014 il GI rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 VI comma cpc e rinviando all'udienza del 22.1.2015.
Ammessi i mezzi istruttori ed istruita la causa, all'udienza del 27.04.2016 si dava corso all'interrogatorio formale del sig. per parte opposta. Controparte_2
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 10.12.2020 venivano sentiti i testi Tes_1
e , poi risentiti per la prova contraria all'udienza del
[...] Testimone_2
12.10.2021, mentre all'udienza del 22.2.2022 veniva sentito il teste per parte Testimone_3
opposta.
All'udienza del 14.04.2022 venivano, infine, escussi i testi (per parte opposta), Testimone_4 e (per parte opponente). Testimone_5 Testimone_6
All'esito dell'udienza e con ordinanza del 14.4.2022, il GI ammetteva CTU tecnica, nominando l'Ing. il quale prestava giuramento in data 21.4.2022 e depositava i propri Persona_1
rilievi in data 25.1.2024.
Esaminata la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, quindi, il
G.I. rinviava la causa all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino all'15.11.2024 per il deposito di note conclusive.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento qualificato della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione o, in alternativa, che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e, in giurisprudenza, Cass. civ, sez. un., 30/10/2001, n.
13533). In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di rigetto della pretesa azionata allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto.
È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la creditrice intimante a dover fornire la prova del credito dovendosi, altresì, ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19944). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU.,
30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso.
Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Invero, a seguito di opposizione in giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Nel caso di un contratto d'opera, l'onere della prova grava sul creditore, il quale deve fornire elementi concreti che attestino la prestazione effettuata e il corrispettivo dovuto. Questo può includere documentazione come contratti, documenti contabili, documentazione indiretta e, se necessario, prove testimoniali. La prova deve essere chiara e inequivocabile, in quanto il giudice esamina la richiesta di decreto ingiuntivo sulla base di quanto presentato dal creditore, senza entrare nel merito delle contestazioni eventualmente sollevate dal debitore.
Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, ha il diritto di contestare la validità del credito, adducendo eventuali vizi della prestazione o dimostrando l'adempimento. In tal caso, il giudice dovrà valutare le prove presentate da entrambe le parti. Parte opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento delle spettanze di controparte e, in via riconvenzionale, in virtù di danni ed imperfezioni già denunciati, ha chiesto la liquidazione del risarcimento del danno.
Considerando la richiesta avanzata con il Decreto Ingiuntivo opposto, e considerando le valutazioni del CTU, che questo giudice condivide, appare che il credito vantato dall'opposto sia stato quasi del tutto già pagato.
Infatti il Consulente Tecnico di Ufficio, dando risposta ai quesiti richiesti, ha quantificato i lavori eseguiti dalla Società ammontanti ad Euro €.22.441,44 comprensivo di Controparte_1
IVA. Posto che la società committente ha pagato, per i lavori oggetto di causa, Euro €. 21.451,21, circostanza questa provata con doumentazione prodotta, la società opponente risulta debitrice della residua somma ammontante ad euro 990,23.
La società opposta ha contestato le risultanze della CTU in quanto il conteggio effettuato dal
Perito nominato nel presente giudizio non include, come invece dovrebbe, il costo relativo al ponteggio.
Si condivide la scelta di non determinare il costo del ponteggio in quanto la scrittura privata firmata dai contraenti prevede determinati lavori presi in considerazione dal Consulente per la redazione della sua perizia e non è previsto nulla sul ponteggio.
Posto che sin dall'inizio era prevedibile che per i lavori da eseguire fosse necessario approntare un ponteggio e che negli accordi contrattuali non si fa menzione di esso, si presume, sino al raggiungimento di una prova contraria, assente nel presente giudizio, che in base alla libera volontà delle parti in fase contrattuale, il relativo costo del ponteggio sia stato assorbito dai costi dei lavori eseguiti.
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo e immediato dal contenuto letterale dell'accordo.
Posto che nel caso di specie non vi è alcun elemento che conduca all'accertamento di una volontà diversa rispetto al contenuto degli accordi, si considera corretta la valutazione operata dal CTU.
In merito alla domanda riconvenzionale si rileva la decadenza cui è incorsa la società opponente.
Come è noto, l'art. 1667, secondo comma, c.c. stabilisce che il committente decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente – ossia entro 60 giorni dalla scoperta – le difformità
o i vizi all'appaltatore.
Allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui al citato articolo per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denunzia una condizione dell'azione
Sotto il profilo più tipicamente istruttorio, l'opponente non ha fornito valida prova circa il momento in cui ha avuto conoscenza dei lamentati difetti e i telegrammi inviati, del 13.11.2007 e del 19.11.2017 sono ampiamente successive al periodo previsto dalla legge.
Va, pertanto, accolta l'eccezione di decadenza tempestivamente proposta dalla Controparte_1
non essendo stata provata dalla committente la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati,
[...]
rispetto alla quale alcun elemento utile è emerso dall'istruttoria espletata. La decadenza determina sia il rigetto dell'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore e di riduzione del prezzo, che dell'azione risarcitoria, essendo quest'ultima un'azione comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1933/2013, così provvede:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto portante n. n. 328/2013 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 20.09.2011.
Condanna l' al pagamento, in favore della società di Euro CP_3 Controparte_1 990,23 cui si aggiungono interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Rigetta la domanda riconvenzionale promossa da parte opponente.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Condanna parte opponente al pagamento del 50% delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Condanna parte opposta al pagamento del 50% delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
- ...
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1933/2013 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Pace del Mela (ME), via Nazionale n. 362, elettivamente domiciliata in Parte_2
Barcellona P.G., via Longano n.73, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Calpona, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
(P.I. ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con sede in Brolo, Via Saragat n. 15, rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
dall'Avv. Giuliano Saitta ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Nino Ryolo n.20 presso lo studio dell'Avv. Angelo Siracusa;
- Opposta - avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a notificato in data 9.12.2013, la società Pt_3 [...]
conveniva in giudizio la società in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 328/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 20.09.2011, con il quale era stata ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 23.944,79, oltre interessi legali, nonché spese del procedimento liquidate in complessivi €. 611,00 di cui €. 111,00 per spese e €. 500,00 per diritti ed onorario, oltre IVA e CPA.
L'opponente chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e/o annullato, ovvero che venisse dichiarata l'insussistenza di qualsiasi credito dell'opposta precisando che la fattura n. 86/A del 14.11.2007, posta a fondamento del D.I. opposto, fosse stata emessa soltanto dopo la denuncia dei vizi delle lavorazioni eseguite. Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno subito in misura pari al valore delle opere necessarie per rendere l'opera conforme alle regole dell'arte eccependo che le lavorazioni eseguite dalla presentavano vizi puntualmente contestati con telegramma del 13.11.2007 e CP_1
del 19.11.2007.
In data 10.04.2014 si costituiva in giudizio l'opposta, contestando quanto dedotto nell'atto di opposizione, chiedendo in via preliminare l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla fase monitoria (procedimento n. 1306/13 R.G.) nonché la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito, chiedendo di dichiarare inammissibili le domande proposte dell'opponente ed il rigetto in quanto infondate, ovvero chiedendo di dichiarare inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale ritenuta l'intervenuta prescrizione e di rigettarle in quanto infondate, con condanna alle spese.
La causa veniva, così, chiamata all'udienza dell'8.5.2024 e con ordinanza del 10.06.2014 il GI rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, concedendo i termini ex art. 183 VI comma cpc e rinviando all'udienza del 22.1.2015.
Ammessi i mezzi istruttori ed istruita la causa, all'udienza del 27.04.2016 si dava corso all'interrogatorio formale del sig. per parte opposta. Controparte_2
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 10.12.2020 venivano sentiti i testi Tes_1
e , poi risentiti per la prova contraria all'udienza del
[...] Testimone_2
12.10.2021, mentre all'udienza del 22.2.2022 veniva sentito il teste per parte Testimone_3
opposta.
All'udienza del 14.04.2022 venivano, infine, escussi i testi (per parte opposta), Testimone_4 e (per parte opponente). Testimone_5 Testimone_6
All'esito dell'udienza e con ordinanza del 14.4.2022, il GI ammetteva CTU tecnica, nominando l'Ing. il quale prestava giuramento in data 21.4.2022 e depositava i propri Persona_1
rilievi in data 25.1.2024.
Esaminata la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, quindi, il
G.I. rinviava la causa all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino all'15.11.2024 per il deposito di note conclusive.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento qualificato della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione o, in alternativa, che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c. e, in giurisprudenza, Cass. civ, sez. un., 30/10/2001, n.
13533). In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di rigetto della pretesa azionata allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto.
È noto, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015). È pertanto la creditrice intimante a dover fornire la prova del credito dovendosi, altresì, ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19944). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero - come nel caso di specie - per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU.,
30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore in senso sostanziale, convenuto in opposizione, spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione, con la precisazione che se il creditore domanda il pagamento di una somma determinata, spetta a lui dimostrare l'ammontare del credito mediante la prova dell'entità e della consistenza di esso.
Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere dell'opponente eccepire l'inefficacia di tali fatti, fornendo la prova dell'adempimento.
Invero, a seguito di opposizione in giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Nel caso di un contratto d'opera, l'onere della prova grava sul creditore, il quale deve fornire elementi concreti che attestino la prestazione effettuata e il corrispettivo dovuto. Questo può includere documentazione come contratti, documenti contabili, documentazione indiretta e, se necessario, prove testimoniali. La prova deve essere chiara e inequivocabile, in quanto il giudice esamina la richiesta di decreto ingiuntivo sulla base di quanto presentato dal creditore, senza entrare nel merito delle contestazioni eventualmente sollevate dal debitore.
Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, ha il diritto di contestare la validità del credito, adducendo eventuali vizi della prestazione o dimostrando l'adempimento. In tal caso, il giudice dovrà valutare le prove presentate da entrambe le parti. Parte opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento delle spettanze di controparte e, in via riconvenzionale, in virtù di danni ed imperfezioni già denunciati, ha chiesto la liquidazione del risarcimento del danno.
Considerando la richiesta avanzata con il Decreto Ingiuntivo opposto, e considerando le valutazioni del CTU, che questo giudice condivide, appare che il credito vantato dall'opposto sia stato quasi del tutto già pagato.
Infatti il Consulente Tecnico di Ufficio, dando risposta ai quesiti richiesti, ha quantificato i lavori eseguiti dalla Società ammontanti ad Euro €.22.441,44 comprensivo di Controparte_1
IVA. Posto che la società committente ha pagato, per i lavori oggetto di causa, Euro €. 21.451,21, circostanza questa provata con doumentazione prodotta, la società opponente risulta debitrice della residua somma ammontante ad euro 990,23.
La società opposta ha contestato le risultanze della CTU in quanto il conteggio effettuato dal
Perito nominato nel presente giudizio non include, come invece dovrebbe, il costo relativo al ponteggio.
Si condivide la scelta di non determinare il costo del ponteggio in quanto la scrittura privata firmata dai contraenti prevede determinati lavori presi in considerazione dal Consulente per la redazione della sua perizia e non è previsto nulla sul ponteggio.
Posto che sin dall'inizio era prevedibile che per i lavori da eseguire fosse necessario approntare un ponteggio e che negli accordi contrattuali non si fa menzione di esso, si presume, sino al raggiungimento di una prova contraria, assente nel presente giudizio, che in base alla libera volontà delle parti in fase contrattuale, il relativo costo del ponteggio sia stato assorbito dai costi dei lavori eseguiti.
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo e immediato dal contenuto letterale dell'accordo.
Posto che nel caso di specie non vi è alcun elemento che conduca all'accertamento di una volontà diversa rispetto al contenuto degli accordi, si considera corretta la valutazione operata dal CTU.
In merito alla domanda riconvenzionale si rileva la decadenza cui è incorsa la società opponente.
Come è noto, l'art. 1667, secondo comma, c.c. stabilisce che il committente decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente – ossia entro 60 giorni dalla scoperta – le difformità
o i vizi all'appaltatore.
Allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui al citato articolo per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denunzia una condizione dell'azione
Sotto il profilo più tipicamente istruttorio, l'opponente non ha fornito valida prova circa il momento in cui ha avuto conoscenza dei lamentati difetti e i telegrammi inviati, del 13.11.2007 e del 19.11.2017 sono ampiamente successive al periodo previsto dalla legge.
Va, pertanto, accolta l'eccezione di decadenza tempestivamente proposta dalla Controparte_1
non essendo stata provata dalla committente la tempestiva denuncia dei vizi riscontrati,
[...]
rispetto alla quale alcun elemento utile è emerso dall'istruttoria espletata. La decadenza determina sia il rigetto dell'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore e di riduzione del prezzo, che dell'azione risarcitoria, essendo quest'ultima un'azione comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1933/2013, così provvede:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto portante n. n. 328/2013 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G. in data 20.09.2011.
Condanna l' al pagamento, in favore della società di Euro CP_3 Controparte_1 990,23 cui si aggiungono interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Rigetta la domanda riconvenzionale promossa da parte opponente.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Condanna parte opponente al pagamento del 50% delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Condanna parte opposta al pagamento del 50% delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
- ...
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola