Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 680/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 680/2025, promossa con ricorso depositato il 19/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Locri il 27 novembre 1982
cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Romana Perin
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maria Mancuso
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caulonia (RC), in data 16 agosto 2008
(anno 2008 atto n. 4 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il giorno 15 aprile 2009, CP_1
nata a [...] il giorno 24 ottobre 2012. CP_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. SEPARAZIONE.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
ed restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che CP_1 CP_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
3. TEMPI DI PERMANENZA.
ed resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso CP_1 CP_2
la madre.
Il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:
- durante l'anno scolastico: a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera oltre ad un giorno in settimana, identificato nel mercoledì sul giovedì
allorché il padre si occuperà di accompagnare a scuola i minori;
- le due settimane di vacanze natalizie (intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola e il giorno precedente la ripresa)
verranno divise con alternanza annuale tra i genitori, prevedendo in ogni caso che quando i figli trascorreranno il Natale con un genitore possano trascorrere la Vigilia con l'altro genitore o sia, comunque, previsto un incontro per lo scambio degli auguri e dei regali nella giornata del Natale;
pagina2 di 5 - il periodo di vacanze pasquali (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione della scuola ed il giorno precedente la ripresa) verrà
diviso con alternanza annuale tra i due genitori;
- durante le vacanze estive (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio nell'anno scolastico successivo) i minori trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore nel periodo di ferie lavorative.
I coniugi concordano che quanto previsto debba ritenersi un calendario di massima, come tale modificabile e derogabile previo accordo dei coniugi e nell'esclusivo interesse dei minori, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici dei figli.
I coniugi confermano sin d'ora reciprocamente la più ampia disponibilità a che i minori si rechino, durante l'anno, dai nonni e dagli zii in Calabria, a prescindere dalla spettanza del weekend.
4. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE.
La casa coniugale sita in Caronno Varesino (VA), Via Fornace n.60, concessa in comodato, resta assegnata al padre con tutti gli arredi che la compongono.
La signora si è già allontanata dall'abitazione coniugale, portando con sé tutti Pt_3
propri beni ed effetti personali. Quanto ai grandi e piccoli elettrodomestici, i coniugi si impegnano a concordarne la suddivisione.
In merito alla nuova abitazione che la signora conduce in locazione, le parti Pt_3
danno atto che il signor ha contribuito al versamento di quota parte della Pt_1
cauzione e cioè dell'importo di € 800,00# a mezzo bonifico bancario CRO operazione n.
7461657450036772482230088230IT in data 10 dicembre 2024.
5. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DI ANGELO ED ANASTASIA.
pagina3 di 5 Il signor contribuirà al mantenimento di ed versando alla Pt_1 CP_2 CP_1
signora nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Pt_3
entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00# per ciascuno dei figli e dunque per un totale di € 600,00# sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di gennaio 2025 (importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione al gennaio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie, giusta Protocollo del Tribunale
di Varese, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE.
Le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito al 50% dai coniugi sino a che il signor non avrà provveduto all'estinzione del prestito personale n. Pt_1
22147017 acceso sul conto corrente cointestato Intesa Sanpaolo n. 1543, fissata al 1
marzo 2026. Dopodiché i coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà
percepito al 100% dalla signora Pt_3
7. AUTONOMIA ECONOMICA DELLE PARTI.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi danno atto che sul conto corrente cointestato Intesa Sanpaolo n. 1543 viene addebitata la rata mensile del prestito personale n. 22147017 acceso per € 7.020,00#, il cui debito residuo alla data del 1 dicembre 2024 è pari ad € 4.110,37#. I coniugi convengono che il signor proseguirà, in via esclusiva, al pagamento del detto Pt_1
finanziamento sino alla data di estinzione dello stesso, fissata al 1 marzo 2026.
8. I coniugi dichiarano che, alla data odierna, non vi sono beni che ricadano nella comunione legale.
pagina4 di 5 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 16 agosto 2008, in Caulonia (RC), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caulonia (anno 2008, atto n. 4, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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