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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5191/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pro- nunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5191/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Mugnano diNapoli Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via Napoli n. 77, presso lo studio dell'Avv. Ceparano Baldassarre (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Attore
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa ope legis Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, alla via
Diaz n. 11, è domiciliata per legge
- Convenuta
OGGETTO: impugnativa provvedimento di revoca della patente.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 09/07/2024 innanzi al Giudice di
Pace di Napoli, il sig. ha impugnato il Decreto del Prefetto di Napoli no- Parte_1
ta prot. n. 0228496, notificato in data 17/06/2024, avente ad oggetto la revoca della patente di guida del ricorrente (categoria C n. n. rilasciata in data NumeroD_1
07/07/2021).
La revoca della patente di guida, decretata dalla Prefettura, viene fondata sulla
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sottoposizione del sig. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale Pt_1
della PS disposta con decreto n. 54/22 del 09/03/2022 del Tribunale di Napoli - Uffi- cio Misure di Prevenzione, in ottemperanza al disposto dell'art. 120 co.2 del CdS.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della revoca, oltre che la ritenuta spro- porzione del provvedimento rispetto alle effettive esigenze di tutela, eccependo la sussistenza dei requisiti morali prescritti dal codice della strada ai fini del manteni- mento della patente di guida, come desumibili dall'intervenuto recupero psico- fisico del ricorrente, dal ridimensionamento dell'ipotesi delittuosa per la quale risul- ta applicata la misura della sorveglianza speciale e per il tempo trascorso dai fatti su cui si basa il Decreto.
In particolare, il sig. sottolinea che: Pt_1
a) nel processo penale per “maltrattamenti contro familiari”, il Tribunale di Na- poli, con sentenza n. 7650 del 20/09/2021, ha riqualificato il fatto di addebi- to contestato (l'art. 572 c.p.), scaturigine della proposta di applicazione della sorveglianza speciale, in quello meno grave di “minacce”, previsto dall'art.
612 c.p.;
b) “il sig. ha cambiato radicalmente le sue precedenti abitudini di vi- Parte_1
ta, seguendo dal 3 maggio 2022 un percorso terapeutico/riabilitativo presso la Onlus “Comunità Incontro” di ME (TR) per disintossicarsi dall'abuso di sostanze stupefacenti” e che tale trattamento terapeutico è stato svolto con accertato impegno e responsabilità;
c) la revoca della patente si pone di ostacolo alla ricerca di un lavoro e – quindi – al pieno percorso di reinserimento sociale, oltre che all'assolvimento degli oneri di cura e assistenza del figlio minore e degli anziani genitori.
Alla luce di tali ragioni, il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione in via cautelare del provvedimento opposto, l'annullamento del decreto e – in via subordinata - la revoca della patente di guida per un periodo ridotto.
All'esito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli
(disposta all'udienza del 12/2/2025), il ricorrente ha riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a questo Tribunale.
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Fissata udienza per la discussione in contradditorio per il 15/05/2025 e assegnato termine alla parte ricorrente per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto, la che innanzi al GdP era rimasta contumace, si è costituita in Controparte_1
giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, sottolineando la permanen- te carenza dei requisiti morali necessari per il mantenimento della patente di guida e impugnando le argomentazioni di parte attorea.
La ha affermato infatti l'ininfluenza della qualificazione giuridica del fatto CP_1
nel processo penale, in ragione della applicazione della misura di prevenzione indica- ta, e sottolineato che gli affermati effetti positivi derivanti dal percorso riabilitativo- terapeutico sono sconfessati dal fatto che “il nominato in oggetto è stato segnalato per un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della sua ex compagna in presen- za dei figli, in violazione del divieto di avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da lei fre- quentati”.
All'udienza del 15.05.2025, il Giudice rinviava per la decisione alla data del
18/9/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
********
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritengono, infatti, applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronun- cia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del
19.11.2020, nella quale si è affermato che: “Anche a seguito della sentenza della Cor- te costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che
"può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che so- no o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi anti- mafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espres- sione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice
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ordinario”.
Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca in via amministrativa della patente di guida, a se- guito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale prov- vedimento in termini di interesse legittimo.
Come rilevato dalla Corte: “ la prospettiva che muove la valutazione del pre- fetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adegua- tezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risul- tante dall'intervento manipolativo del tessuto normativo ad opera della Corte costitu- zionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disci- plina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previ- sione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valuta- zione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Co- stituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'inte- resse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mez- zo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precosti- tuita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di preven- zione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Questo giudice osserva, poi che, a mente dei consolidati principi discendenti
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dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, l'esame e la valutazione riservata al
Giudice ordinario è limitata agli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, atteso che l'atto amministrativo non può essere revocato, modificato o an- nullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la con- seguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimen- to amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo ca- si specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto am- ministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre).
Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario, potendo solo essere oggetto di disapplicazione.
Ciò chiarito, l'esame della domanda proposta deve prendere le mosse dall'esame della motivazione addotta nel provvedimento di revoca, sul presupposto della “nota n.021/M.P./203 S.E. del 21/03/2022, recante prot n. 62919 di pari data, con la quale la Divisione Anticrimine della Questura di Napoli ha comunicato che il sig.
nato a [...] il [...] ivi residente al Vico Lammatari n. 12 è sta- Parte_1
to sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di anni uno e mesi sei disposta con decreto n. 54/22 del 09/03/2022 del Tri- bunale di Napoli Ufficio Misure di Prevenzione”.
Questi sono gli elementi valorizzati dall'Ufficio nel provvedimento di revoca:
1. in primo luogo vengono riportati alcuni passaggi del Decreto di applica- zione della misura di prevenzione ove si ritiene “sussistente ed attuale la pericolosità del proposto” considerando, tra l'altro, che “in data 26 aprile 2021 veniva segnalata alla Questura di Napoli l'aggressione ai danni di una donna […] entrambe riferivano di essere state aggredite verbalmente e fisicamente dall'odierno proposto” il quale “in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool e droga, accusava la moglie di intrattenere relazioni extraconiugali e si rivolgeva apostrofan-
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do la figlia, che tentava di difendere la madre, di essere poco rispettosa” inoltre “…dopo un periodo di restrizione carceraria il mari- to…intraprendeva un percorso di riabilitazione dalla droga;
…tuttavia, dopo poco tempo si ripresentano i problemi di sempre: l' riprende- Pt_1
va a fare uso di sostanze stupefacenti, veniva licenziato dal lavoro e ri- prendeva nella perpetrazione di condotte violente nei confronti dei fami- liari..”;
2. in secondo luogo si richiama il provvedimento, n. 1263/2020, emesso dal Prefetto di Caserta il 18/11/2020, con cui è stata disposta la so- spensione della patente per la durata di mesi uno ai sensi dell'art. 148 comma 11 e 16 del CdS;
3. in terzo luogo viene richiamata la nota, prot. n. 88027 del 15/04/2024, con cui il Commissariato di P.S. di San Carlo Arena ha comunicato, tra l'altro, che “…ARUTA risulta avere a proprio carico condanne in Pt_1
via definitiva per: lesioni personali colpose, violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone e falso ideologico ed ha a proprio carico due procedimenti penali…per maltrat- tamenti contro familiari o conviventi, estorsione e violenza sessuale.
Dall'analisi del percorso vitae dell'oggettivato emerge quindi un profilo di un soggetto che in passato ha commesso reati, seppur di poco, ma denotato da una spiccata propensione al compimento di azioni ricondu- cibili al fenomeno della violenza domestica…” inoltre “..è stato iscritto nel registro degli indagati per violazione degli obblighi ex art. 75 d.lgs
159/2011 atteso che in diverse circostanze non si presentava presso il commissariato preposto alla vigilanza per la firma domenicale e, in ogni caso, non veniva reperito in abitazione in orario di vincolo”.
In ricorso il signor ha inteso valorizzare i seguenti elementi: Pt_1
a) riqualificazione del reato contestato (“maltrattamenti contro familiari”), scaturigine della proposta di applicazione della sorveglianza speciale, in quello di minacce, di gran lunga meno grave, previsto dall'art. 612 c.p. (Tri-
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bunale di Napoli, sentenza n. 7650 del 20/09/2021);
b) il percorso riabilitativo ed il trattamento terapeutico, avviati presso la Co- munità Incontro (cfr. relazione del 2 aprile 2023 in atti);
c) la necessità della patente per attività di assistenza al figlio minore ed ai ge- nitori anziani, afflitti dalle patologie descritte in ricorso.
In sede di costituzione in giudizio, la ha depositato copia della nota, prot. CP_1
n. 88027 del 15/04/2024, del Commissariato di P.S. di San Carlo Arena, richiamata nel provvedimento di revoca, ove si legge quanto segue: “In esito alla nota in riferimento distinta, si comunica che il soprascritto risulta avere a proprio carico Parte_1
condanne in via definitiva per: lesioni personali colpose, violazione dell'obbligo di fer- marsi in caso di incidente stradale con danno alle persone (commessi nel 2002) e falso ideologico (2014) ed ha a proprio carico due procedimenti penali pendenti presso la
Procura della Repubblica di Napoli per: maltrattamenti contra familiari o conviventi, estorsione e violenza sessuale.
Dall' analisi del percorso vitae dell'oggettivato emerge quindi un profilo di un sogget- to che in passato ha commesso dei reati, seppur di poco, ma denotato da una spiccata propensione al compimento di azioni riconducibili al fenomeno della "violenza dome- stica" di cui sono da tempo oggetto la convivente ed i figli.-
Difatti, in data 09.03.2022 veniva sottoposto agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale in ragione della lunga sequela di episodi vio- lenti perpetrati in ambito familiare, con aggravamento della durata in epoca recen- tissima (08.02.2023) ritenendo, il Tribunale di Napoli Settore Misure di Prevenzione, un soggetto con una "personalità negativa e refrattaria a qualsivo- Parte_1
glia forma di resipiscenza e recupero". Appare opportuno rilevare che in data
18.04.2023 e stato iscritto nel registro degli indagati per violazione degli obblighi ex art. 75 d. lgs. 159/2011, atteso che in diverse circostanze non si presentava presso il commissariato preposto alla vigilanza per la firma domenicale e, in ogni caso, non ve- niva reperito in abitazione in orario di vincolo. I genitori anziani di , altresì, Pt_1
all'atto dei controlli dichiaravano che il figlio, dal mese di febbraio, a seguito di un li- tigio si era allontanato dal domicilio senza farvi mai ritorno e senza riferire indicazio-
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ni sulla sua nuova dimora.-
Inoltre, in data 12.04.2023 il nominata in oggetto è stato segnalato dai Carabinieri di
Napoli- Nucleo Radiomobile per un 'accesa discussione all'interno dell'abitazione della sua ex compagna ( ), in presenza dei figli, in violazione del divieto di Controparte_2
avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da lei frequentati”.
Alla nota in oggetto è, inoltre, allegata tutta la documentazione fondante le suddette valutazioni.
Passando alla valutazione della domanda, si è detto che la Corte Costituzionale ha ri- tenuto fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 120, comma II, cod. strad., in relazione all'automatismo della revoca della patente, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed ha pertanto di- chiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione “nella parte in cui dispo- ne che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della pa- tente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leg- gi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do- cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136)". (Corte Cost. n. 99/2020).
Ne consegue che l'amministrazione, una volta intervenuta l'applicazione della misura di prevenzione, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso con- creto, sia ravvisabile una situazione ostativa al mantenimento del titolo di abilita- zione alla guida poiché, tenuto conto di precedenti condanne, il possesso della pa- tente potrebbe agevolare la commissione di altri reati ed essere quindi un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale oppure se, invece, il posses- so della patente possa rappresentare un valido strumento di reintegrazione nel con- testo sociale e lavorativo.
Pertanto, venuto meno l'automatismo della revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione, il Prefetto deve tener conto di una serie di elementi per la compiuta valutazione in ordine alla “affidabilità morale” dell'interessato, atteo che, come rilevato dalla Corte Cost. nella sent. n. 22/2018, “la
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revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanziona- toria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (so- pravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abili- tazione. Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilascia- ta la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affida- bilità viene meno”.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, si ritiene, sulla base di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, che sia possibile fare riferimento ai seguenti parametri:
(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, te- nendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento pro- cessuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di sog- getti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di gui- da" (cfr. In tal senso sentenza TAR Napoli n. 5509/2018 e n. 72/2023).
Orbene, dall'esame del percorso argomentativo a sostegno del decreto di re- voca della patente e dalla copiosa documentazione prodotta, emerge con chiarezza
l'infondatezza del ricorso depositato dal sig. . Pt_1
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è evidente la perdu-
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rante assenza dei requisiti morali necessari per l'ottenimento – ed il mantenimento – della patente di guida.
In primo luogo, gli affermati risultati conseguenti al percorso riabilitativo espletato dal sig. (cfr. relazione del 2 aprile 2023 presente nella produzione di Pt_1
parte ricorrente) si scontrano e vengono fortemente ridimensionati (se non sconfes- sati) dal fatto che – come riportato dal Commissariato di P.S. San Carlo Arena nella ri- chiamata nota del 15/04/2024 – “in data 12.04.2023 il nominata in oggetto è stato segnalato dai Carabinieri di Napoli - Nucleo Radiomobile per un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della sua ex compagna, in presenza dei figli, in violazione del divieto di avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da lei frequentati”.
Si palesa, quindi, l'ineffettività - quantomeno parziale - del percorso riabilitati- vo a cui si è sottoposto il ricorrente, considerato che lo stesso ha dato dimostrazione di non essersi pienamente distaccato da quei comportamenti prevaricatori e irrispet- tosi delle prescrizioni impartitegli che hanno già determinato la sottoposizione alla misura di prevenzione.
Deve inoltre rilevarsi che la valutazione di legittimità e proporzionalità del de- creto di revoca deve essere effettuata alla luce della complessità dei già riportati indi- ci enucleati dalla giurisprudenza, di talché questo Giudice non può limitarsi a valoriz- zare atomisticamente i singoli elementi, bensì deve soppesare e bilanciare tutte le ri- sultanze, in un apprezzamento olistico delle circostanze.
In questo senso, la pur non irrilevante osservazione sull'utilità della patente nella ricerca di un'occupazione lavorativa e nello svolgimento delle attività assisten- ziali familiari si scontra inesorabilmente con la dimostrata pericolosità del sig. . Pt_1
Non può, peraltro, trascurarsi di segnalare quanto emergente dalla suddetta nota in ordine all'allontanamento dell' dalla dimora dei genitori all'esito di un Pt_1
litigio ed alla totale assenza di contatti con questi ultimi, testimoniata dalla circostan- za che essi ignoravano finanche ove fosse la nuova dimora del ricorrente;
appare, pertanto, totalmente sconfessata la presunta attività assistenziale in cui egli sarebbe impegnato.
Non viene, peraltro, neppure documentata l'esistenza di offerte di lavoro, né la
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necessità dell'utilizzo dell'automobile per lo svolgimento delle relative mansioni.
Non può, infine, trascurarsi il decreto adottato dalla Corte di Appello di Napoli in data 21 luglio 2023 (richiamato nella nota prodotta dalla ) con cui è stato CP_1
disposta la conferma dell'aggravamento della misura di sorveglianza speciale
La contestata violazione degli obblighi ex art. 75 d.lgs 159/2011, le precedenti e plurime condanne riportate, la sottoposizione a procedimenti penali, l'assunzione di stupefacenti, sono tutti elementi che giustificano la valutazione dell'Amministrazione sulla revoca del titolo di guida, con la conseguenza che deve ri- tenersi assolutamente legittimo il provvedimento impugnato.
Né può essere accolta la domanda proposta in subordine dal ricorrente, il qua- le ha richiesto di limitare la revoca della patente ad un circoscritto periodo di tempo.
Invero, il dettato normativo dell'art. 120 co. 2 CdS, come risultante dalle pro- nunce della Corte Costituzionale, prevede una valutazione della Prefettura sulla revo- ca (o meno) della patente, senza consentire alla PA il contenimento del provvedimen- to entro determinati limiti temporali.
Alla luce di quanto affermato, il provvedimento risulta legittimo e corretta- mente emanato dall'Amministrazione.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo appli- cazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore indeterminato della do- manda (complessità bassa) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svol- ta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Parte_1
amministrazione, che si liquidano in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfet-
11
tario per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il MOT dott. Francesco
Perrotta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pro- nunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5191/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Mugnano diNapoli Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via Napoli n. 77, presso lo studio dell'Avv. Ceparano Baldassarre (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Attore
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa ope legis Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, alla via
Diaz n. 11, è domiciliata per legge
- Convenuta
OGGETTO: impugnativa provvedimento di revoca della patente.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 09/07/2024 innanzi al Giudice di
Pace di Napoli, il sig. ha impugnato il Decreto del Prefetto di Napoli no- Parte_1
ta prot. n. 0228496, notificato in data 17/06/2024, avente ad oggetto la revoca della patente di guida del ricorrente (categoria C n. n. rilasciata in data NumeroD_1
07/07/2021).
La revoca della patente di guida, decretata dalla Prefettura, viene fondata sulla
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sottoposizione del sig. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale Pt_1
della PS disposta con decreto n. 54/22 del 09/03/2022 del Tribunale di Napoli - Uffi- cio Misure di Prevenzione, in ottemperanza al disposto dell'art. 120 co.2 del CdS.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della revoca, oltre che la ritenuta spro- porzione del provvedimento rispetto alle effettive esigenze di tutela, eccependo la sussistenza dei requisiti morali prescritti dal codice della strada ai fini del manteni- mento della patente di guida, come desumibili dall'intervenuto recupero psico- fisico del ricorrente, dal ridimensionamento dell'ipotesi delittuosa per la quale risul- ta applicata la misura della sorveglianza speciale e per il tempo trascorso dai fatti su cui si basa il Decreto.
In particolare, il sig. sottolinea che: Pt_1
a) nel processo penale per “maltrattamenti contro familiari”, il Tribunale di Na- poli, con sentenza n. 7650 del 20/09/2021, ha riqualificato il fatto di addebi- to contestato (l'art. 572 c.p.), scaturigine della proposta di applicazione della sorveglianza speciale, in quello meno grave di “minacce”, previsto dall'art.
612 c.p.;
b) “il sig. ha cambiato radicalmente le sue precedenti abitudini di vi- Parte_1
ta, seguendo dal 3 maggio 2022 un percorso terapeutico/riabilitativo presso la Onlus “Comunità Incontro” di ME (TR) per disintossicarsi dall'abuso di sostanze stupefacenti” e che tale trattamento terapeutico è stato svolto con accertato impegno e responsabilità;
c) la revoca della patente si pone di ostacolo alla ricerca di un lavoro e – quindi – al pieno percorso di reinserimento sociale, oltre che all'assolvimento degli oneri di cura e assistenza del figlio minore e degli anziani genitori.
Alla luce di tali ragioni, il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione in via cautelare del provvedimento opposto, l'annullamento del decreto e – in via subordinata - la revoca della patente di guida per un periodo ridotto.
All'esito della declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli
(disposta all'udienza del 12/2/2025), il ricorrente ha riassunto tempestivamente il giudizio innanzi a questo Tribunale.
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Fissata udienza per la discussione in contradditorio per il 15/05/2025 e assegnato termine alla parte ricorrente per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto, la che innanzi al GdP era rimasta contumace, si è costituita in Controparte_1
giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, sottolineando la permanen- te carenza dei requisiti morali necessari per il mantenimento della patente di guida e impugnando le argomentazioni di parte attorea.
La ha affermato infatti l'ininfluenza della qualificazione giuridica del fatto CP_1
nel processo penale, in ragione della applicazione della misura di prevenzione indica- ta, e sottolineato che gli affermati effetti positivi derivanti dal percorso riabilitativo- terapeutico sono sconfessati dal fatto che “il nominato in oggetto è stato segnalato per un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della sua ex compagna in presen- za dei figli, in violazione del divieto di avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da lei fre- quentati”.
All'udienza del 15.05.2025, il Giudice rinviava per la decisione alla data del
18/9/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
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Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritengono, infatti, applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronun- cia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del
19.11.2020, nella quale si è affermato che: “Anche a seguito della sentenza della Cor- te costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che
"può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che so- no o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi anti- mafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espres- sione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice
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ordinario”.
Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca in via amministrativa della patente di guida, a se- guito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale prov- vedimento in termini di interesse legittimo.
Come rilevato dalla Corte: “ la prospettiva che muove la valutazione del pre- fetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adegua- tezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risul- tante dall'intervento manipolativo del tessuto normativo ad opera della Corte costitu- zionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disci- plina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previ- sione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valuta- zione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Co- stituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'inte- resse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mez- zo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precosti- tuita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di preven- zione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Questo giudice osserva, poi che, a mente dei consolidati principi discendenti
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dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, l'esame e la valutazione riservata al
Giudice ordinario è limitata agli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, atteso che l'atto amministrativo non può essere revocato, modificato o an- nullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la con- seguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimen- to amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo ca- si specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto am- ministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre).
Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario, potendo solo essere oggetto di disapplicazione.
Ciò chiarito, l'esame della domanda proposta deve prendere le mosse dall'esame della motivazione addotta nel provvedimento di revoca, sul presupposto della “nota n.021/M.P./203 S.E. del 21/03/2022, recante prot n. 62919 di pari data, con la quale la Divisione Anticrimine della Questura di Napoli ha comunicato che il sig.
nato a [...] il [...] ivi residente al Vico Lammatari n. 12 è sta- Parte_1
to sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di anni uno e mesi sei disposta con decreto n. 54/22 del 09/03/2022 del Tri- bunale di Napoli Ufficio Misure di Prevenzione”.
Questi sono gli elementi valorizzati dall'Ufficio nel provvedimento di revoca:
1. in primo luogo vengono riportati alcuni passaggi del Decreto di applica- zione della misura di prevenzione ove si ritiene “sussistente ed attuale la pericolosità del proposto” considerando, tra l'altro, che “in data 26 aprile 2021 veniva segnalata alla Questura di Napoli l'aggressione ai danni di una donna […] entrambe riferivano di essere state aggredite verbalmente e fisicamente dall'odierno proposto” il quale “in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool e droga, accusava la moglie di intrattenere relazioni extraconiugali e si rivolgeva apostrofan-
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do la figlia, che tentava di difendere la madre, di essere poco rispettosa” inoltre “…dopo un periodo di restrizione carceraria il mari- to…intraprendeva un percorso di riabilitazione dalla droga;
…tuttavia, dopo poco tempo si ripresentano i problemi di sempre: l' riprende- Pt_1
va a fare uso di sostanze stupefacenti, veniva licenziato dal lavoro e ri- prendeva nella perpetrazione di condotte violente nei confronti dei fami- liari..”;
2. in secondo luogo si richiama il provvedimento, n. 1263/2020, emesso dal Prefetto di Caserta il 18/11/2020, con cui è stata disposta la so- spensione della patente per la durata di mesi uno ai sensi dell'art. 148 comma 11 e 16 del CdS;
3. in terzo luogo viene richiamata la nota, prot. n. 88027 del 15/04/2024, con cui il Commissariato di P.S. di San Carlo Arena ha comunicato, tra l'altro, che “…ARUTA risulta avere a proprio carico condanne in Pt_1
via definitiva per: lesioni personali colpose, violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone e falso ideologico ed ha a proprio carico due procedimenti penali…per maltrat- tamenti contro familiari o conviventi, estorsione e violenza sessuale.
Dall'analisi del percorso vitae dell'oggettivato emerge quindi un profilo di un soggetto che in passato ha commesso reati, seppur di poco, ma denotato da una spiccata propensione al compimento di azioni ricondu- cibili al fenomeno della violenza domestica…” inoltre “..è stato iscritto nel registro degli indagati per violazione degli obblighi ex art. 75 d.lgs
159/2011 atteso che in diverse circostanze non si presentava presso il commissariato preposto alla vigilanza per la firma domenicale e, in ogni caso, non veniva reperito in abitazione in orario di vincolo”.
In ricorso il signor ha inteso valorizzare i seguenti elementi: Pt_1
a) riqualificazione del reato contestato (“maltrattamenti contro familiari”), scaturigine della proposta di applicazione della sorveglianza speciale, in quello di minacce, di gran lunga meno grave, previsto dall'art. 612 c.p. (Tri-
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bunale di Napoli, sentenza n. 7650 del 20/09/2021);
b) il percorso riabilitativo ed il trattamento terapeutico, avviati presso la Co- munità Incontro (cfr. relazione del 2 aprile 2023 in atti);
c) la necessità della patente per attività di assistenza al figlio minore ed ai ge- nitori anziani, afflitti dalle patologie descritte in ricorso.
In sede di costituzione in giudizio, la ha depositato copia della nota, prot. CP_1
n. 88027 del 15/04/2024, del Commissariato di P.S. di San Carlo Arena, richiamata nel provvedimento di revoca, ove si legge quanto segue: “In esito alla nota in riferimento distinta, si comunica che il soprascritto risulta avere a proprio carico Parte_1
condanne in via definitiva per: lesioni personali colpose, violazione dell'obbligo di fer- marsi in caso di incidente stradale con danno alle persone (commessi nel 2002) e falso ideologico (2014) ed ha a proprio carico due procedimenti penali pendenti presso la
Procura della Repubblica di Napoli per: maltrattamenti contra familiari o conviventi, estorsione e violenza sessuale.
Dall' analisi del percorso vitae dell'oggettivato emerge quindi un profilo di un sogget- to che in passato ha commesso dei reati, seppur di poco, ma denotato da una spiccata propensione al compimento di azioni riconducibili al fenomeno della "violenza dome- stica" di cui sono da tempo oggetto la convivente ed i figli.-
Difatti, in data 09.03.2022 veniva sottoposto agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale in ragione della lunga sequela di episodi vio- lenti perpetrati in ambito familiare, con aggravamento della durata in epoca recen- tissima (08.02.2023) ritenendo, il Tribunale di Napoli Settore Misure di Prevenzione, un soggetto con una "personalità negativa e refrattaria a qualsivo- Parte_1
glia forma di resipiscenza e recupero". Appare opportuno rilevare che in data
18.04.2023 e stato iscritto nel registro degli indagati per violazione degli obblighi ex art. 75 d. lgs. 159/2011, atteso che in diverse circostanze non si presentava presso il commissariato preposto alla vigilanza per la firma domenicale e, in ogni caso, non ve- niva reperito in abitazione in orario di vincolo. I genitori anziani di , altresì, Pt_1
all'atto dei controlli dichiaravano che il figlio, dal mese di febbraio, a seguito di un li- tigio si era allontanato dal domicilio senza farvi mai ritorno e senza riferire indicazio-
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ni sulla sua nuova dimora.-
Inoltre, in data 12.04.2023 il nominata in oggetto è stato segnalato dai Carabinieri di
Napoli- Nucleo Radiomobile per un 'accesa discussione all'interno dell'abitazione della sua ex compagna ( ), in presenza dei figli, in violazione del divieto di Controparte_2
avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da lei frequentati”.
Alla nota in oggetto è, inoltre, allegata tutta la documentazione fondante le suddette valutazioni.
Passando alla valutazione della domanda, si è detto che la Corte Costituzionale ha ri- tenuto fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 120, comma II, cod. strad., in relazione all'automatismo della revoca della patente, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed ha pertanto di- chiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione “nella parte in cui dispo- ne che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della pa- tente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leg- gi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do- cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136)". (Corte Cost. n. 99/2020).
Ne consegue che l'amministrazione, una volta intervenuta l'applicazione della misura di prevenzione, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso con- creto, sia ravvisabile una situazione ostativa al mantenimento del titolo di abilita- zione alla guida poiché, tenuto conto di precedenti condanne, il possesso della pa- tente potrebbe agevolare la commissione di altri reati ed essere quindi un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale oppure se, invece, il posses- so della patente possa rappresentare un valido strumento di reintegrazione nel con- testo sociale e lavorativo.
Pertanto, venuto meno l'automatismo della revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione, il Prefetto deve tener conto di una serie di elementi per la compiuta valutazione in ordine alla “affidabilità morale” dell'interessato, atteo che, come rilevato dalla Corte Cost. nella sent. n. 22/2018, “la
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revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanziona- toria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (so- pravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abili- tazione. Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilascia- ta la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affida- bilità viene meno”.
Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, si ritiene, sulla base di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, che sia possibile fare riferimento ai seguenti parametri:
(a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, te- nendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento pro- cessuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di sog- getti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di gui- da" (cfr. In tal senso sentenza TAR Napoli n. 5509/2018 e n. 72/2023).
Orbene, dall'esame del percorso argomentativo a sostegno del decreto di re- voca della patente e dalla copiosa documentazione prodotta, emerge con chiarezza
l'infondatezza del ricorso depositato dal sig. . Pt_1
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è evidente la perdu-
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rante assenza dei requisiti morali necessari per l'ottenimento – ed il mantenimento – della patente di guida.
In primo luogo, gli affermati risultati conseguenti al percorso riabilitativo espletato dal sig. (cfr. relazione del 2 aprile 2023 presente nella produzione di Pt_1
parte ricorrente) si scontrano e vengono fortemente ridimensionati (se non sconfes- sati) dal fatto che – come riportato dal Commissariato di P.S. San Carlo Arena nella ri- chiamata nota del 15/04/2024 – “in data 12.04.2023 il nominata in oggetto è stato segnalato dai Carabinieri di Napoli - Nucleo Radiomobile per un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della sua ex compagna, in presenza dei figli, in violazione del divieto di avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da lei frequentati”.
Si palesa, quindi, l'ineffettività - quantomeno parziale - del percorso riabilitati- vo a cui si è sottoposto il ricorrente, considerato che lo stesso ha dato dimostrazione di non essersi pienamente distaccato da quei comportamenti prevaricatori e irrispet- tosi delle prescrizioni impartitegli che hanno già determinato la sottoposizione alla misura di prevenzione.
Deve inoltre rilevarsi che la valutazione di legittimità e proporzionalità del de- creto di revoca deve essere effettuata alla luce della complessità dei già riportati indi- ci enucleati dalla giurisprudenza, di talché questo Giudice non può limitarsi a valoriz- zare atomisticamente i singoli elementi, bensì deve soppesare e bilanciare tutte le ri- sultanze, in un apprezzamento olistico delle circostanze.
In questo senso, la pur non irrilevante osservazione sull'utilità della patente nella ricerca di un'occupazione lavorativa e nello svolgimento delle attività assisten- ziali familiari si scontra inesorabilmente con la dimostrata pericolosità del sig. . Pt_1
Non può, peraltro, trascurarsi di segnalare quanto emergente dalla suddetta nota in ordine all'allontanamento dell' dalla dimora dei genitori all'esito di un Pt_1
litigio ed alla totale assenza di contatti con questi ultimi, testimoniata dalla circostan- za che essi ignoravano finanche ove fosse la nuova dimora del ricorrente;
appare, pertanto, totalmente sconfessata la presunta attività assistenziale in cui egli sarebbe impegnato.
Non viene, peraltro, neppure documentata l'esistenza di offerte di lavoro, né la
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necessità dell'utilizzo dell'automobile per lo svolgimento delle relative mansioni.
Non può, infine, trascurarsi il decreto adottato dalla Corte di Appello di Napoli in data 21 luglio 2023 (richiamato nella nota prodotta dalla ) con cui è stato CP_1
disposta la conferma dell'aggravamento della misura di sorveglianza speciale
La contestata violazione degli obblighi ex art. 75 d.lgs 159/2011, le precedenti e plurime condanne riportate, la sottoposizione a procedimenti penali, l'assunzione di stupefacenti, sono tutti elementi che giustificano la valutazione dell'Amministrazione sulla revoca del titolo di guida, con la conseguenza che deve ri- tenersi assolutamente legittimo il provvedimento impugnato.
Né può essere accolta la domanda proposta in subordine dal ricorrente, il qua- le ha richiesto di limitare la revoca della patente ad un circoscritto periodo di tempo.
Invero, il dettato normativo dell'art. 120 co. 2 CdS, come risultante dalle pro- nunce della Corte Costituzionale, prevede una valutazione della Prefettura sulla revo- ca (o meno) della patente, senza consentire alla PA il contenimento del provvedimen- to entro determinati limiti temporali.
Alla luce di quanto affermato, il provvedimento risulta legittimo e corretta- mente emanato dall'Amministrazione.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo appli- cazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore indeterminato della do- manda (complessità bassa) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svol- ta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Parte_1
amministrazione, che si liquidano in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfet-
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tario per spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il MOT dott. Francesco
Perrotta.
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