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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14479 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 41581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Parte_1 C.F._1
Forlani, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
TT DE LL e dall'Avv. Valeria Giovannetti, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 qui da intendersi riportate e trascritte
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. depositato in data 14.10.2024, Parte_1
chiedeva la pronuncia di separazione dal coniuge, , con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Vitorchiano (VT) il 2.1.2003, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
separazione, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: “1 Il marito rimarrà a vivere nella casa coniugale, sita in Roma, Via della Cisa n 3, di sua proprietà esclusiva,
mentre la moglie resterà a vivere nella casa di sua proprietà esclusiva, sita in Roma, in Piazza
Monte Baldo n 7 nella quale si è già trasferita;
il marito consentirà alla moglie di accedere alla casa coniugale per prelevare i beni di sua esclusiva proprietà, che ancora permangono in essa (abiti,
scarpe, documenti, libri, gioielli e un quadro realizzato dal padre della Sig.ra inoltre Pt_1
acconsentirà a far portare in casa il nuovo letto della figlia;
–2 Ciascuno dei coniugi provvederà in autonomia al proprio mantenimento, essendo entrambi–titolari di redditi propri;
La moglie restituirà al marito le chiavi dell'appartamento di Via della Cisa n 3 nonché della autovettura Smart
di proprietà del marito, e la valigia grande ora in uso alla figlia e che verrà riconsegnata al rientro a giugno in Italia, mentre la valigia piccola rimarrà nel possesso del sig. ; I coniugi CP_1
provvederanno a chiudere il conto cointestato n. 0064/00406933, il cui saldo verrà integralmente trattenuto dal sig. . 3 La figlia ad oggi minorenne (sino al 24 agosto 2025) verrà CP_1 Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario (alternanza setti manale), alternando i fine settimana tra i genitori e, comunque, in ogni caso, vista l'età della ragazza prossima ai 18 anni, i genitori terranno conto anche della volontà della stessa, nel caso in cui voglia permanere più tempo dalla madre o dal padre;
–4 Fino al raggiungimento della maggiore età, l'esercizio della responsabilità genitoriale rimarrà congiunto per le questioni di rilevante interesse della minore, mentre per quelle di gestione ordinaria rimarrà disgiunto. In particolare l'
esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto, per le questioni di maggiore interesse per la minore, in particolare quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione, da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago diverse da quelle sportive e comunque non pericolose); –5 Il padre, durante le prossime vacanze estive (2025), terrà con sé la figlia per minimo quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore, entro il 31 maggio del corrente anno, salvo diverso accordo tra le parti, in considerazione delle possibili necessità terapeutiche di cura della salute del padre;
nulla si dispone con riguardo al periodo natalizio, in quanto la figlia sarà già maggiorenne;
per quanto concerne le imminenti festività pasquali, nulla si dispone in quanto la figlia le trascorrerà in America, il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi;
In caso di malattia della figlia, trovandosi quest'ultima all'estero, ciascun genitore si obbliga a comunicarlo all'altro non appena dovesse venirne a conoscenza;
–6 Il Sig. corrisponderà alla moglie, con bonifico bancario Controparte_1
sulle coordinate a lui già note, oppure in contanti presso il di lei domicilio, quale contributo mensile per il mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (duecento/00), oltre scatto istat, entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di omologazione delle presenti condizioni o di emissione della sentenza di separazione;
–7 I genitori contribuiranno, nella misura del 60% a carico del Sig. e del 40% della Sig.ra , alle spese straordinarie per la figlia, da CP_1 Pt_1
intendersi quelle previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Roma, purché previamente concordate, anche a mezzo scambio di sms/ whatsapp;
le spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie
(ad esempio le spese per le tasse scolastiche, per i libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate, nella predetta misura, dall'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
–8 I coniugi, sin da ora, si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto,
anche della figlia minore. –9 Le spese legali compensate tra le parti”.
Il Giudice Delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo valore negoziale tra le parti.
Le spese vanno integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Vitorchiano (VT) il 2.1.2003
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 1, Parte II, Serie C, Uff.1, dell'anno 2003);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice La Presidente
TA MO MA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Parte_1 C.F._1
Forlani, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
TT DE LL e dall'Avv. Valeria Giovannetti, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025 qui da intendersi riportate e trascritte
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. depositato in data 14.10.2024, Parte_1
chiedeva la pronuncia di separazione dal coniuge, , con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Vitorchiano (VT) il 2.1.2003, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
separazione, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: “1 Il marito rimarrà a vivere nella casa coniugale, sita in Roma, Via della Cisa n 3, di sua proprietà esclusiva,
mentre la moglie resterà a vivere nella casa di sua proprietà esclusiva, sita in Roma, in Piazza
Monte Baldo n 7 nella quale si è già trasferita;
il marito consentirà alla moglie di accedere alla casa coniugale per prelevare i beni di sua esclusiva proprietà, che ancora permangono in essa (abiti,
scarpe, documenti, libri, gioielli e un quadro realizzato dal padre della Sig.ra inoltre Pt_1
acconsentirà a far portare in casa il nuovo letto della figlia;
–2 Ciascuno dei coniugi provvederà in autonomia al proprio mantenimento, essendo entrambi–titolari di redditi propri;
La moglie restituirà al marito le chiavi dell'appartamento di Via della Cisa n 3 nonché della autovettura Smart
di proprietà del marito, e la valigia grande ora in uso alla figlia e che verrà riconsegnata al rientro a giugno in Italia, mentre la valigia piccola rimarrà nel possesso del sig. ; I coniugi CP_1
provvederanno a chiudere il conto cointestato n. 0064/00406933, il cui saldo verrà integralmente trattenuto dal sig. . 3 La figlia ad oggi minorenne (sino al 24 agosto 2025) verrà CP_1 Per_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario (alternanza setti manale), alternando i fine settimana tra i genitori e, comunque, in ogni caso, vista l'età della ragazza prossima ai 18 anni, i genitori terranno conto anche della volontà della stessa, nel caso in cui voglia permanere più tempo dalla madre o dal padre;
–4 Fino al raggiungimento della maggiore età, l'esercizio della responsabilità genitoriale rimarrà congiunto per le questioni di rilevante interesse della minore, mentre per quelle di gestione ordinaria rimarrà disgiunto. In particolare l'
esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto, per le questioni di maggiore interesse per la minore, in particolare quelle riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione, da assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago diverse da quelle sportive e comunque non pericolose); –5 Il padre, durante le prossime vacanze estive (2025), terrà con sé la figlia per minimo quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore, entro il 31 maggio del corrente anno, salvo diverso accordo tra le parti, in considerazione delle possibili necessità terapeutiche di cura della salute del padre;
nulla si dispone con riguardo al periodo natalizio, in quanto la figlia sarà già maggiorenne;
per quanto concerne le imminenti festività pasquali, nulla si dispone in quanto la figlia le trascorrerà in America, il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi;
In caso di malattia della figlia, trovandosi quest'ultima all'estero, ciascun genitore si obbliga a comunicarlo all'altro non appena dovesse venirne a conoscenza;
–6 Il Sig. corrisponderà alla moglie, con bonifico bancario Controparte_1
sulle coordinate a lui già note, oppure in contanti presso il di lei domicilio, quale contributo mensile per il mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (duecento/00), oltre scatto istat, entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di omologazione delle presenti condizioni o di emissione della sentenza di separazione;
–7 I genitori contribuiranno, nella misura del 60% a carico del Sig. e del 40% della Sig.ra , alle spese straordinarie per la figlia, da CP_1 Pt_1
intendersi quelle previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Roma, purché previamente concordate, anche a mezzo scambio di sms/ whatsapp;
le spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie
(ad esempio le spese per le tasse scolastiche, per i libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), sostenute da uno dei genitori, saranno rimborsate, nella predetta misura, dall'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
–8 I coniugi, sin da ora, si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto,
anche della figlia minore. –9 Le spese legali compensate tra le parti”.
Il Giudice Delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo valore negoziale tra le parti.
Le spese vanno integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Vitorchiano (VT) il 2.1.2003
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 1, Parte II, Serie C, Uff.1, dell'anno 2003);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice La Presidente
TA MO MA IE