Sentenza 24 settembre 2004
Massime • 1
In tema di estorsione, una volta accertata la legittimità della pretesa patrimoniale del creditore, deve escludersi che sia configurabile il tentativo del detto reato soltanto in ragione della manifesta sproporzione della azione giudiziaria prospettata al debitore. (Fattispecie nella quale il creditore era stato imputato di tentata estorsione per avere minacciato il debitore di richiedere il suo fallimento pur in mancanza dello stato di insolvenza, piuttosto che scegliere la procedura esecutiva individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'azione non potesse valere a connotare come "ingiusto" il profitto perseguito e conseguentemente ha affermato la insussistenza del reato).
Commentario • 1
- 1. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2004, n. 39903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39903 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 24/09/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1279
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1581/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AR;
contro la sentenza pronunciata in data 2 novembre 2001;
dalla Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Uditi: il P.G. Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore di parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;
i difensori dell'imputato, avv. Giovanni Aricò e avv. Empedocle Mirabile, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2 novembre 2001, la Corte d'Appello di Palermo, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, con la quale FA AR era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno due mesi di reclusione e L. 200.000 di multa nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché dichiarato colpevole di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.) per avere, con la minaccia di richiederne il fallimento - minaccia ingiusta perché non ne ricorrevano i presupposti - compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere AT IL a pagargli la somma di lire 5.853.190, e ciò al fine di procurarsi l'ingiusto profitto, con pari danno di AT IL, della detta somma, non dovuta per avere la AT già interamente estinto il suo debito, in Agrigento in epoca anteriore al 18.2.1994.
La Corte territoriale, rammentata la vicenda per come ricostruita nella sentenza del Tribunale e riferiti i motivi di impugnazione, riteneva di confermare la pronuncia impugnata, pur non condividendone la motivazione. Precisava infatti: - che l'imputato agì a tutela di un suo credito, non importa se realmente esistente o meno, dato che si era formato il giudicato sulla pretesa da lui azionata ex artt. 29 e 30 L. n. 794/1942 (per l'attività professionale svolta quale difensore in procedimenti civili a favore della AT); - che l'assunto difensivo dell'imputato in ordine all'imputazione dei pagamenti effettuati in suo favore tramite la datio in solutum attuata con la consegna di una pelliccia (ancorché irrilevante ai fini della configurabilità del reato) appariva in buona parte provato, anche alla stregua di considerazioni di ordine logico;
- che tuttavia l'illiceità del comportamento era da individuare nella sproporzione del mezzo utilizzato per conseguire il pagamento di quanto gli era dovuto, ravvisabile nell'essersi avvalso dell'istanza di fallimento per conseguire il pagamento di un credito che bene avrebbe potuto realizzare avvalendosi di uno strumento maggiormente idoneo, quale ad esempio il pignoramento mobiliare, al quale l'imputato aveva invece inspiegabilmente rinunciato, pur essendo a conoscenza che la AT non si trovava in stato di insolvenza. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso, con distinti atti l'imputato:
1) a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p., falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e violazione degli artt. 56, 629 c.p.p. perché la Corte territoriale, avendo considerato legittimo e certo il credito del ricorrente, non poteva considerare ingiusto il profitto che questi intendeva conseguire, sicché è evidente l'illogicità del costrutto decisionale che, esclusa l'ingiustizia del profitto, ha ritenuto configurabile il reato di estorsione. La ritenuta sproporzione del mezzo usato era comunque insussistente, dal momento che la AT era multiprotestata e che solo a seguito dell'istanza di fallimento si adoperò per mettere a disposizione l'equivalente del credito dell'avv. FA;
2) personalmente, chiedendone l'annullamento per motivazione insufficiente, incongrua, manifestamente illogica e con travisamento del fatti, in violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione a quanto disposto dall'art. 606 c. 1^ lett. e) c.p.p., perché la rinuncia all'azione esecutiva nei confronti della AT non è "inspiegabile" ma conseguì all'intervento di LL EN (parente dell'imputato e cognato della persona offesa) con previsione di pagamento dilazionato previo sconto del 10%; perché il ricorrente si determino a proporre istanza di fallimento nel 1994, due anni dopo aver conseguito la liquidazione dei compensi, quando a carico della AT figuravano numerosi protesti di rilevante importo (mentre nel 1992 a suo carico vi era solo qualche protesto per modesti importi);
- motivazione insufficiente, incongrua, manifestamente illogica (travisamento dei fatti) emergente dal corpo della sentenza impugnata e violazione dell'art. 125 c.p.p. e degli artt. 5, 6 e 67 della legge fallimentare, perché il pagamento dei numerosi debiti è emersa soltanto al momento dell'audizione dinanzi al G.D., perché il ricorso alla procedura concorsuale è alternativa alla procedura esecutiva individuale, tanto più perché giustificata dalla conoscenza di una serie cospicua di protesti cambiari, si da renderla preferibile. Nel decreto del Tribunale di Agrigento, che ha respinto l'istanza di fallimento, si è dato esplicitamente atto della situazione di difficoltà economica attraversato dalla ditta AT. La Corte ha omesso di considerare la testimonianza dell'avv. Alaimo in merito al tentativo di transazione dall'stesso posto in essere nel 1993 con proposta da parte della AT di pagamento con sistema "anomalo" sintomatico dello stato di insolvenza;
violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p. con riferimento all'art. 629 c.p.p., dell'art. 24 Cost., degli artt. 99 e 100 c.p.c., dell'art. 6
L.F., dell'art. 1 c.p., manifesta illogicità della motivazione, perché presupposto indefettibile per la configurabilità del delitto di estorsione è l'ingiustizia del profitto, esclusa dalla Corte territoriale, sicché priva di rilievo è la ritenuta sproporzione tra l'entità della pretesa sostanziale azionata e il mezzo utilizzato per conseguirla.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la parte in cui denuncia violazione di legge per avere la Corte di merito individuato l'elemento costitutivo del delitto addebitato nella sproporzione tra l'entità della pretesa sostanziale (legittima) e il mezzo utilizzato per conseguirla. La sentenza impugnata ha invero sostanzialmente accolto i motivi di gravame relativi alla effettiva sussistenza del credito vantato dal ricorrente, con motivazione complessa ed esauriente che ha tenuto conto non solo della valutazione (in diritto) della legittima formazione del titolo esecutivo all'esito del procedimento ex artt. 29 e 30 L. n. 794/1942, ma anche della effettiva sussistenza del credito vantato nel 1993, dopo una pluralità di interventi defensionali a favore sia della AT sia di sua madre e di suo fratello. Tali circostanze hanno indotto la Corte territoriale ad escludere (anche sotto il profilo logico) che la consegna di una pelliccia risalente al 1984 avesse potuto avere il significato di compenso definitivo, (pelliccia confezionata anche dalla Di Nica, sicché era plausibile che in tal modo volesse intervenire anche a favore del figlio US).
Ma una volta riconosciuta la legittimità della pretesa azionata in giudizio, la scelta del ricorso alla procedura concorsuale anziché a quella esecutiva individuale non può assumere rilievo ai fini della individuazione della responsabilità penale. Il delitto di estorsione richiede come elemento costitutivo della materialità del fatto (evento) il conseguimento di un profitto ingiusto. L'istanza di fallimento, anche nel caso in cui costituisca un mezzo di ricorso al giudice sproporzionato in relazione alla obiettiva situazione patrimoniale del debitore, non può incidere sulla liceità del credito vantato. L'estorsione non sussiste ed in conseguenza si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2004