Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/05/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04058/2025REG.PROV.COLL.
N. 04405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4405 del 2024, proposto da
IO IS - Ente Regionale per il diritto allo studio e alla promozione della conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
TA EN IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Celeste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta) 19 aprile 2024, n. 7779, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TA EN IR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Angela Rotondano e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È controversa la legittimità dei provvedimenti con cui l’Ente regionale appellante (di seguito IO IS o l’Amministrazione) ha disposto nei confronti dell’originario ricorrente l’esclusione dal beneficio della borsa di studio oggetto del “Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2023/24” indetto e pubblicato dal predetto ente, stante l’asserita incompletezza della domanda presentata perché mancante della documentazione definitiva afferente ai redditi esteri, segnatamente in ragione della mancata sottoscrizione entro il 28 dicembre 2023 del c.d. ISEEUP e della sua trasmissione da parte di un CAF convenzionato.
2. Lo studente universitario TA EN IR ha impugnato il provvedimento di non ammissione al beneficio della borsa di studio dinanzi al T.a.r. del IO che, con la sentenza in forma semplificata indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo l’esclusione dalla graduatoria della domanda del ricorrente illegittima perché adottata in violazione della lex specialis nonché in assenza di motivazione e dei presupposti.
3. Di tale sentenza con l’appello proposto IS IO domanda la riforma deducendone l’illegittimità per violazione delle disposizioni del bando (in particolare, quelle di cui agli artt. 11, 2.1 e 45.3), per l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio nel caso in esame, nonché per eccesso di potere giurisdizionale.
3.1. L’ente ha corredato l’appello anche di un’istanza cautelare, mediante la quale ha prospettato la sussistenza di un concreto e attuale pregiudizio derivante dall’esecutività della sentenza di cui si chiede la riforma.
3.2. Si è costituito l’originario ricorrente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.
3.3. Con ordinanza n. 2529/2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, per l’assorbente difetto di periculum , rilevando che non potesse derivare dal rigetto della cautela alcun pregiudizio all’interesse pubblico alla legittima assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto.
3.4. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
4. L’appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
5. L’ente appellante IO IS evidenzia in sostanza due profili da cui dovrebbe trarsi a suo avviso l’erroneità della sentenza impugnata.
5.1. In primo luogo, parte appellante deduce che la decadenza dal beneficio della borsa di studio oggetto del bando non sarebbe legata solo alla carenza del requisito reddituale, ma anche al profilo del merito, per non avere l’interessato raggiunto il numero di crediti formativi dichiarati e comunque il numero minimo dei crediti per l’iscrizione al secondo anno accademico.
5.2. In secondo luogo, l’Ente sostiene che in realtà la documentazione reddituale trasmessa non sarebbe pertinente, in quanto lo studente avrebbe sottoscritto e trasmesso soltanto l’ISEEUP avente validità per l’anno accademico 2022-2023, differente da quello (2023-2024) richiesto dal bando.
6. La prima doglianza è inammissibile.
Il profilo del merito (attinente al raggiungimento di un determinato numero di crediti formativi da parte dello studente) è estraneo al thema decidendum che nel giudizio di primo grado era circoscritto– in base alla motivazione del provvedimento impugnato e alle conseguenti censure di illegittimità formulate con il ricorso su cui la decisione di prime cure si è pronunciata – alla decadenza dal beneficio per la sola carenza del requisito reddituale, in ragione della mancata sottoscrizione dell’ISEEUP presso uno dei CAF convenzionati con IS entro il termine previsto da bando (si v. doc. 1 allegato del ricorso di primo grado).
Infatti, la comunicazione di esclusione impugnata richiamava esclusivamente tale aspetto, senza far cenno alcuno a qualsivoglia questione di merito relativa alla carriera universitaria dello studente; né nel giudizio di primo grado l’Amministrazione resistente ha mai formalmente contestato la ricostruzione fattuale della vicenda.
Pertanto, le deduzioni dell’amministrazione circa la carenza dei requisiti di merito necessari all’ottenimento della borsa di studio non possono trovare ingresso in questa sede, sia perché ciò costituirebbe inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato mediante argomentazione difensive, sia perché si tratta di aspetti introdotti dall’Amministrazione per la prima volta nel presente grado di giudizio (tant’è vero che la stessa sentenza dà atto che “l’amministrazione non ha fornito in giudizio alcuna spiegazione in merito alla correttezza e legittimità del provvedimento impugnato” ).
Sicché tale condotta si traduce in un tardivo ampliamento del thema decidendum in contrasto con il divieto dei nova sancito dall’art. 104 cod. proc. amm..
Segnatamente, l'effetto devolutivo dell'appello, consacrato dalla predetta norma con il divieto di porre nuove difese rispetto a quelle formulate innanzi al primo giudice, assicura che l'oggetto del giudizio del gravame non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il giudice della sentenza appellata (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2024, n. 3438; Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7856; IV, 8 gennaio 2018, n. 76).
7. Per il resto, le censure proposte con l’appello sono infondate.
8. Il ricorso di primo grado ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, violazione delle disposizioni del bando, violazione del principio del soccorso istruttorio e del principio del legittimo affidamento.
La sentenza appellata ha correttamente ritenuto fondate tali censure, con statuizioni non scalfite dai motivi di appello.
Infatti, nel caso in esame lo studente (che era stato dichiarato idoneo e risultava inserito nella graduatoria definitiva del 11 ottobre 2023) ha dato prova di aver sottoscritto l’ISEEUP già in data 1 marzo 2023 (doc. 4 allegato al ricorso di primo grado) presso un CAF convenzionato, inserito nell’elenco dei CAF convenzionati visionabile sul sito dell’Ente appellante, e di aver poi trasmesso, a mezzo del portale telematico, tale documentazione reddituale in data 4 dicembre 2023 e, quindi, ben prima della scadenza prevista dal bando, senza però ricevere alcuna contestazione circa eventuali irregolarità nella documentazione da ultimo presentata.
Ciononostante, l’Amministrazione resistente non ammetteva il ricorrente all’assegnazione della borsa di studio e non annullava in autotutela il provvedimento di esclusione impugnato.
Le ragioni addotte dall’Ente regionale a difesa del proprio operato non possono ritenersi legittime.
Infatti, per la prima volta solo in sede di appello IO IS asserisce che la documentazione reddituale presentata dall’istante sarebbe irregolare giacché afferente ad annualità pregressa e da ritenersi quindi priva di rilevanza ai fini dell’ammissione al beneficio per l’anno accademico in questione.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente possedesse i requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla graduatoria e che egli ha tempestivamente provveduto al deposito della documentazione richiesta.
In particolare, il ricorrente ha depositato nel giudizio di primo grado (v. memoria per l’udienza del 3 aprile 2024) un ulteriore ISEEUP sottoscritto in data 13 marzo 2024 presso il medesimo CAF convenzionato, da cui si evince che – al di là dei rilievi meramente formali sollevati da IS IO solo nel giudizio di appello - le condizioni reddituali risultano identiche a quelle già evidenziate nel precedente ISEEUP qui contestato da parte appellante.
Ne consegue che per l’ammissione al beneficio di cui al bando l’appellato ha sottoscritto l’ISEEUP (cioè l’indicatore della situazione economica equivalente parificato) prima della scadenza dei termini previsti dal bando e lo ha tempestivamente trasmesso all’Amministrazione.
In ogni caso, l’ente appellante, a fronte del comprovato possesso sostanziale del requisito reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio, ove avesse ritenuto la documentazione reddituale sottoscritta e trasmessa dall’interessato entro la scadenza prevista dal bando incompleta o inidonea (perché riferita ad una pregressa annualità), avrebbe ben potuto consentire allo studente di regolarizzare la sua posizione mediante soccorso istruttorio, che va attivato qualora – come nel caso in esame - dalla documentazione presentata dall’istante residuino margini di incertezza facilmente superabili con la collaborazione dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759), rispondendo tale scelta ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
9. In conclusione l’appello deve essere respinto, a ciò conseguendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.
10. L’appellato è stato ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato (con decreto n. 177/2024), trovandosi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per l’ammissione al predetto beneficio.
Dalla documentazione versata in atti risultano sussistenti le condizioni di cui al d.P.R. n. 115/2002 e, dunque, l’appellato può essere definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
11. Alla soccombenza segue la condanna dell’amministrazione appellante al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.
Ammette definitivamente l’appellato TA EN IR al patrocinio a spese dello Stato, relativamente al presente giudizio per il quale l’istanza è stata proposta e nell’ambito di applicabilità di cui all’art. 75 del d.P.R. 115/2002.
Condanna l’appellante IO IS - Ente Regionale per il diritto allo studio e alla promozione della conoscenza alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’appellato TA EN IR, che liquida forfettariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO