Articolo 46 bis della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 46Articolo 46 ter
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13 agosto 2010
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12 novembre 2014
Art. 46-bis. (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al ((regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009)) , nonche' della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all' articolo 214 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice.
(( 1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche' nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo ))
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
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