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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38174/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38174 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 29.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 19.12.2024, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Patrizia Lecci, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Mauro Livi, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale la chiedendo l'emissione di una pronuncia di condanna nei confronti CP_1 della società al pagamento delle somme di € 18.169,00 oltre interessi.
A tal fine ha esposto: - che la convenuta gli aveva conferito l'incarico di direzione lavori strutture, direzione lavori e collaudo stativo in relazione alla realizzazione di un edificio sito in via De Boccard
s.n.c. in Roma;
- che tali incarichi erano stati formalizzati con la comunicazione di inizio lavoro del
18.7.2014 in cui era stato indicato il suo nominativo come direttore dei lavori e nella comunicazione pagina 1 di 3 indirizzata al genio civile;
- che la convenuta aveva provveduto al pagamento del 1° e 2° acconto per la direzione dei lavori in relazione alle fatture nn. 3 e 15 del 2015 per un totale di € 8.000,00 oltre oneri di legge, su un compenso pattuito di € 10.000,00 oltre oneri di legge;
- che con pec del 18.2.2019 aveva sollecitato il pagamento delle proprie residue competenze professionali quantificate nella fattura di cortesia n. 31 del 18.12.2019 per un totale di € 22.444,80; - che era stata corrisposta l'ulteriore somma di € 4.000,00 oltre oneri, relativa al collaudo statico;
- che quindi l'attore risultava creditore dell'importo residuo di €18.169,60 al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 3.400,00.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda dell'attore. CP_1
A tal fine ha dedotto: - che effettivamente nel 2014 aveva incaricato l'ing. della Parte_2 realizzazione della progettazione strutturale e di svolgere l'incarico di direttore dei lavori con riferimento ad un edificio da realizzarsi in località Torresina;
- che per tale attività conclusasi nell'anno
2016 tuttavia l'attore aveva ricevuto già il proprio corrispettivo;
- che oltre alle fatture indicate dall'attore era stata anche emessa la fattura n. 14/2018 per l'importo di € 22.444,80, che in considerazione della sua manifesta infondatezza era stata stornata;
- che quindi era stata palesemente operata una remissione del debito;
- che in data 18.12.2019 in modo del tutto ingiustificato era stata emessa una nuova fattura per lo stesso importo e per la stessa causale di quella in precedenza annullata;
- che il comportamento tenuto dall'attore costituiva una chiara manifestazione di volontà di remissione del debito;
- che tale remissione non poteva ritenersi revocabile, essendo stata accettata dal debitore;
- che quindi la domanda doveva ritenersi totalmente infondata.
Non sono state formulate istanze istruttorie.
In data 1.9.2023 il procedimento è stato assegnato a questo Giudice.
All'udienza del 2.10.2024 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del diritto di credito vantato dall'ing. nei confronti della società convenuta relativamente al corrispettivo di prestazioni Parte_1
d'opera professionale svolte con riguardo ad un edificio residenziale da costruire in Roma località
Torresina. In particolare, il professionista, sostenendo che non fosse stato integralmente corrisposto quanto dovuto per la propria attività di direttore dei lavori e di collaudatore ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 18.169,60 di cui alla fattura di cortesia n. 31 del
18.12.2019. A fondamento della domanda ha prodotto esclusivamente la domanda di permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori e la nomina del collaudatore in cui compariva il suo nominativo, nonché le fatture n. 3 e 15/2015 e le richieste di pagamento dell'ulteriore importo oggetto della presente domanda.
pagina 2 di 3 La parte convenuta non ha negato che fosse intervenuto un contratto d'opera professionale con l'ing.
ma ha escluso che fossero dovute ulteriori somme quale corrispettivo, deducendo che la Parte_1 fattura n. 14/2018 emessa per lo stesso importo richiesto nell'ambito del presente giudizio era stata oggetto di storno, in considerazione della sua manifesta infondatezza e di accordi intercorsi tra le parti relativi ad ulteriori incarichi anche attraverso altre società del gruppo, così che si sarebbe dovuto ritenere che si fosse attuata la fattispecie della remissione di debito.
Deve osservarsi che la remissione del debito è un atto abdicativo di natura negoziale, attraverso cui il diritto di credito si estingue conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto sia voluta dal creditore con la conseguenza che tale volontà presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza nel creditore dell'esistenza del debito.
Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (cfr. Cass. civile sez. II, 14/06/2019, n.16061; Cass. civile sez. III,
14/07/2006, n.16125).
Nel caso di specie, la mera circostanza dello storno della fattura senza ulteriori elementi a suo corredo non può far ritenere inequivoca la volontà di remissione del debito.
Tuttavia, deve ulteriormente osservarsi che a fronte della contestazione da parte della società convenuta in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto, avendo la sostenuto di aver CP_1 pagato integralmente il corrispettivo, sarebbe spettato all'attore fornire la prova degli elementi costitutivi della sua pretesa, anzitutto precisando specificamente quali fossero le attività ancora da remunerare, documentando, in secondo luogo, la loro esecuzione ed infine esplicitando i criteri di calcolo attraverso cui è stato determinato il residuo corrispettivo. In assenza di tali deduzioni, carenti persino sotto il profilo dell'allegazione, la domanda deve essere respinta ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali e del valore della domanda, ai valori minimi considerato che la controversia verteva su unica questione di agevole soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della convenuta, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 14.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38174 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 29.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 19.12.2024, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Patrizia Lecci, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Mauro Livi, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a Parte_1 questo Tribunale la chiedendo l'emissione di una pronuncia di condanna nei confronti CP_1 della società al pagamento delle somme di € 18.169,00 oltre interessi.
A tal fine ha esposto: - che la convenuta gli aveva conferito l'incarico di direzione lavori strutture, direzione lavori e collaudo stativo in relazione alla realizzazione di un edificio sito in via De Boccard
s.n.c. in Roma;
- che tali incarichi erano stati formalizzati con la comunicazione di inizio lavoro del
18.7.2014 in cui era stato indicato il suo nominativo come direttore dei lavori e nella comunicazione pagina 1 di 3 indirizzata al genio civile;
- che la convenuta aveva provveduto al pagamento del 1° e 2° acconto per la direzione dei lavori in relazione alle fatture nn. 3 e 15 del 2015 per un totale di € 8.000,00 oltre oneri di legge, su un compenso pattuito di € 10.000,00 oltre oneri di legge;
- che con pec del 18.2.2019 aveva sollecitato il pagamento delle proprie residue competenze professionali quantificate nella fattura di cortesia n. 31 del 18.12.2019 per un totale di € 22.444,80; - che era stata corrisposta l'ulteriore somma di € 4.000,00 oltre oneri, relativa al collaudo statico;
- che quindi l'attore risultava creditore dell'importo residuo di €18.169,60 al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 3.400,00.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda dell'attore. CP_1
A tal fine ha dedotto: - che effettivamente nel 2014 aveva incaricato l'ing. della Parte_2 realizzazione della progettazione strutturale e di svolgere l'incarico di direttore dei lavori con riferimento ad un edificio da realizzarsi in località Torresina;
- che per tale attività conclusasi nell'anno
2016 tuttavia l'attore aveva ricevuto già il proprio corrispettivo;
- che oltre alle fatture indicate dall'attore era stata anche emessa la fattura n. 14/2018 per l'importo di € 22.444,80, che in considerazione della sua manifesta infondatezza era stata stornata;
- che quindi era stata palesemente operata una remissione del debito;
- che in data 18.12.2019 in modo del tutto ingiustificato era stata emessa una nuova fattura per lo stesso importo e per la stessa causale di quella in precedenza annullata;
- che il comportamento tenuto dall'attore costituiva una chiara manifestazione di volontà di remissione del debito;
- che tale remissione non poteva ritenersi revocabile, essendo stata accettata dal debitore;
- che quindi la domanda doveva ritenersi totalmente infondata.
Non sono state formulate istanze istruttorie.
In data 1.9.2023 il procedimento è stato assegnato a questo Giudice.
All'udienza del 2.10.2024 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del diritto di credito vantato dall'ing. nei confronti della società convenuta relativamente al corrispettivo di prestazioni Parte_1
d'opera professionale svolte con riguardo ad un edificio residenziale da costruire in Roma località
Torresina. In particolare, il professionista, sostenendo che non fosse stato integralmente corrisposto quanto dovuto per la propria attività di direttore dei lavori e di collaudatore ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 18.169,60 di cui alla fattura di cortesia n. 31 del
18.12.2019. A fondamento della domanda ha prodotto esclusivamente la domanda di permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori e la nomina del collaudatore in cui compariva il suo nominativo, nonché le fatture n. 3 e 15/2015 e le richieste di pagamento dell'ulteriore importo oggetto della presente domanda.
pagina 2 di 3 La parte convenuta non ha negato che fosse intervenuto un contratto d'opera professionale con l'ing.
ma ha escluso che fossero dovute ulteriori somme quale corrispettivo, deducendo che la Parte_1 fattura n. 14/2018 emessa per lo stesso importo richiesto nell'ambito del presente giudizio era stata oggetto di storno, in considerazione della sua manifesta infondatezza e di accordi intercorsi tra le parti relativi ad ulteriori incarichi anche attraverso altre società del gruppo, così che si sarebbe dovuto ritenere che si fosse attuata la fattispecie della remissione di debito.
Deve osservarsi che la remissione del debito è un atto abdicativo di natura negoziale, attraverso cui il diritto di credito si estingue conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se ed in quanto sia voluta dal creditore con la conseguenza che tale volontà presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza nel creditore dell'esistenza del debito.
Peraltro, pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (cfr. Cass. civile sez. II, 14/06/2019, n.16061; Cass. civile sez. III,
14/07/2006, n.16125).
Nel caso di specie, la mera circostanza dello storno della fattura senza ulteriori elementi a suo corredo non può far ritenere inequivoca la volontà di remissione del debito.
Tuttavia, deve ulteriormente osservarsi che a fronte della contestazione da parte della società convenuta in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto, avendo la sostenuto di aver CP_1 pagato integralmente il corrispettivo, sarebbe spettato all'attore fornire la prova degli elementi costitutivi della sua pretesa, anzitutto precisando specificamente quali fossero le attività ancora da remunerare, documentando, in secondo luogo, la loro esecuzione ed infine esplicitando i criteri di calcolo attraverso cui è stato determinato il residuo corrispettivo. In assenza di tali deduzioni, carenti persino sotto il profilo dell'allegazione, la domanda deve essere respinta ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali e del valore della domanda, ai valori minimi considerato che la controversia verteva su unica questione di agevole soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- respinge la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della convenuta, che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 14.1.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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