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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2729/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMODECA FRANCO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MORCAVALLO ORESTE e dell'avv. Controparte_1
PONCETTA ROBERTO
CONVENUTO
OGGETTO: Risoluzione del contratto per inadempimento
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione 5.10.2019 la premesso di aver acquistato dalla Parte_1
, nel corso degli anni 2018/2019, degli imballaggi in cartone ondulato Controparte_1 destinati al confezionamento dei propri prodotti ortofrutticoli, per complessivi € 212.818,00, senza tuttavia poi ricevere l'intera merce acquistata, che in particolare, non venivano consegnati cartoni venduti e fatturati per complessivi € 54.300,00, tanto premesso, conveniva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1)- Accertare e dichiarare ex art. 1453 l'inadempimento della non Controparte_1 avendo consegnato, quale venditore, i seguenti cartoni all'acquirente Parte_1
A)- fattura nr. 9608 del 10.1.2018, importo totale euro 85.519,00, art. ST 20716, 36.000 pezzi ad euro 0,335 cad (totale euro 12.060,00) e 43.650 pezzi a Euro 0,0335 cad, (totale euro
14.622,00), IVA esclusa;
B)- Fattura nr,. 251 del 18.1.2019: 22.240 pezzi a Euro 0,715 cad (tiot. Euro 16.044,00) e
2.498 pezzi a Euro 0,715 cad. (totale euro 1.786,00), IVA esclusa e, per l'effetto, dichiarare risolto il relativo contratto di vendita ex art. 1453 c.c. con conseguenziale dichiarazione di inesistenza del credito di euro 54.000,00 quale prezzo del corrispettivo della suddetta vendita;
2) condannare al risarcimento dei danni derivanti Parte_2 dall'inadempimento quantificati in euro 20.000,00 o quella diversa somma che emergerà in corso di causa;
4) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. convenuta perché infondata
5) con vittoria di spese e compensi di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza.
Esponeva, nello specifico, di aver invero adempiuto ai propri obblighi contrattuali inviando tutti gli imballaggi di cui alle fatture di compravendita, in fogli stesi dalla propria sede in Provincia di Sondrio alla società di Corigliano, incaricata del montaggio dello scatolame in CP_2
loco, la quale ne aveva poi curato la consegna a più riprese alla dopo Parte_1
l'assemblaggio, chiedendo, altresi', in via riconvenzionale la condanna della Parte_1
al pagamento del corrispettivo residuo ancora dovuto per le forniture delle scatole in
[...] cartone ammontante ad € 70.938,83. Rassegnava le seguenti conclusioni:
- respingere, poiché infondate in fatto e diritto, le domande attoree di risoluzione parziale del contratto di vendita e dichiarazione di non debenza a della somma di € Controparte_1
pagina 2 di 6 54.300,00; per l'effetto, e comunque in ogni caso, condannare la società attrice, in persona del suo legale rappresentante, a versare alla , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante dott.ssa la somma predetta di € 54.300,00 e quella Controparte_3 ulteriore di € 16.638,83 (per un totale € 70.938,83) a titolo di corrispettivo residuo per le forniture di imballi in cartone ondulato eseguite dalla in favore dell'attrice Controparte_1
nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 e di cui alle fatture agli atti - documenti da n. 3 a
n. 18 del fascicolo della convenuta, oltre agli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/02; - respingere altresì, poiché parimenti infondate in fatto e diritto, tutte le ulteriori domande di parte attrice;
- in via meramente subordinata e riconvenzionale, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree di risoluzione ed accertamento negativo, condannare comunque la in persona del suo legale rappresentante, a versare alla Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa la Controparte_1 Controparte_3 somma di € 16.638,83, o quella diversa ritenuta di spettanza, nei limiti dello scaglione, sempre a titolo di corrispettivo residuo per le forniture di imballi in cartone ondulato eseguite in favore dell'attrice nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 e di cui alle fatture agli atti - documenti da n. 3 a n. 18 del fascicolo della convenuta, oltre agli interessi di mora ex D.L.vo
n. 231/02; - in ogni caso con vittoria delle spese e del compenso professionale di causa.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28.02.25, previa concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito del giudizio
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui pagina 3 di 6 inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. ex plurimis Cass. Civ.
13533/01).
Orbene, nel caso di specie, è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di cartone da imballaggio.
Pertanto, in applicazione dei principi suddetti, spetta al convenuto la prova della consegna completa della merce fatturata ed a parte attrice la prova del pagamento del corrispettivo.
Orbene, sotto tale profilo appare di rilevanza dirimente la documentazione allegata da parte convenuta e, nello specifico, il sollecito di pagamento del 02.04.19 di alcune fatture (cfr. allegato 19), tra cui quelle oggetto di causa (9608 del 10.10.18 e 251 del 18.01.19), nonché il successivo riconoscimento di debito (cfr. allegato 20) del 04.04.19 del seguente tenore:
Per conto della vi comunico quanto segue: mi riferisce che alla data Parte_1 del 31.03.19 ( cioè tre giorni orsono) risulta uno scoperto in v.s favore € 212.818,00 per fatture scadute tra il 31.12.18 e il 30.03.19. Mi segnalano che la recente campagna agrumaria non è stata delle migliori, cosa peraltro nota in tutta Italia e, inoltre aggiungono che nei prossimi mesi dovrebbero essere completati i pagamenti dei clienti ai quali è stato fornito il prodotto agrumicolo. Pertanto mi incaricano di riferirvi che intendono corrispondere la somma di cui sopra in ratei mensili da € 26.602,05 con decorrenza dal 31.05.19 sino al
31.12.19 in otto soluzioni. Trattasi di una proposta fatta all'unico fine di garantire l'integrale pagamento della debitoria , non essendo allo stato ( e cioè oggi) di pagare l'intera somma di
€ 212.000,00, poichè i propri clienti non hanno ancora adempiuto ai loro obblighi. Aggiungo infine che la soluzione temporale proposta è assai contenuta, sicchè nessun pregiudizio dovrebbe recare la cosa.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art.1988 c.c., la ricognizione del debito esonera il creditore dalla prova del rapporto fondamentale (cfr. cass. Civ. 23285/24), spettando quindi alla parte debitrice dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante, nel caso di specie, pacificamente ammesso nell'atto introduttivo del giudizio.
pagina 4 di 6 Tale documento, non solo non contiene alcuna contestazione in ordine alla mancata consegna di parte della merce indicata in fattura, ma evidenzia, come detto, un riconoscimento di debito, per il quale veniva chiesta una rateizzazione.
Fermo restando la rilevanza probatoria della documentazione probatoria predetta, si osserva la consegna della merce, risulta provata anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi
(titolare della i Corigliano), (dipendente della Testimone_1 CP_4 Testimone_2 all'epoca dei fatti (responsabile commerciale della . Gli CP_4 Persona_1 CP_1 stessi hanno confermato che la infatti, era incaricata dell'assemblaggio in loco delle CP_4
scatole in cartone ondulato vendute a ed al successivo recapito Parte_1 all'acquirente, e che effettuò il loro montaggio e la successiva consegna a più riprese, per i quantitativi man mano richiesti dalla medesima , in ragione delle proprie Parte_1
contingenti necessità legate ai processi stagionali di lavorazione e di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, così permettendosi all'odierna attrice di disporre degli imballi via via occorrenti e non di tutto lo scatolame in blocco, evitando le difficoltà logistiche di stoccaggio dovute al notevole ingombro creato da ciascuna scatola montata.
Va, inoltre evidenziato che a riprova della consegna dei cartoni in contestazione, la convenuta ha allegato i documenti di consegna da a (doc.ti nn. CP_4 Parte_1
39-96) tutti sottoscritti nell'apposito spazio “firma destinatario”, che non sono stati oggetto di disconoscimento.
Alla luce delle esposte, alcun inadempimento può essere ascritto a parte convenuta, la quale ha invece dimostrato il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, restando invece indimostrato il pagamento del corrispettivo residuo da parte dell'istante, a fronte della prova della consegna della merce convenuta.
Va dunque rigettata la domanda attorea ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannata la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 70.938,83. oltre interessi sino al soddisfo.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento pagina 5 di 6 successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande formulate da Parte_1
• Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 70.938,83. oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
• Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMODECA FRANCO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MORCAVALLO ORESTE e dell'avv. Controparte_1
PONCETTA ROBERTO
CONVENUTO
OGGETTO: Risoluzione del contratto per inadempimento
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione 5.10.2019 la premesso di aver acquistato dalla Parte_1
, nel corso degli anni 2018/2019, degli imballaggi in cartone ondulato Controparte_1 destinati al confezionamento dei propri prodotti ortofrutticoli, per complessivi € 212.818,00, senza tuttavia poi ricevere l'intera merce acquistata, che in particolare, non venivano consegnati cartoni venduti e fatturati per complessivi € 54.300,00, tanto premesso, conveniva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1)- Accertare e dichiarare ex art. 1453 l'inadempimento della non Controparte_1 avendo consegnato, quale venditore, i seguenti cartoni all'acquirente Parte_1
A)- fattura nr. 9608 del 10.1.2018, importo totale euro 85.519,00, art. ST 20716, 36.000 pezzi ad euro 0,335 cad (totale euro 12.060,00) e 43.650 pezzi a Euro 0,0335 cad, (totale euro
14.622,00), IVA esclusa;
B)- Fattura nr,. 251 del 18.1.2019: 22.240 pezzi a Euro 0,715 cad (tiot. Euro 16.044,00) e
2.498 pezzi a Euro 0,715 cad. (totale euro 1.786,00), IVA esclusa e, per l'effetto, dichiarare risolto il relativo contratto di vendita ex art. 1453 c.c. con conseguenziale dichiarazione di inesistenza del credito di euro 54.000,00 quale prezzo del corrispettivo della suddetta vendita;
2) condannare al risarcimento dei danni derivanti Parte_2 dall'inadempimento quantificati in euro 20.000,00 o quella diversa somma che emergerà in corso di causa;
4) rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. convenuta perché infondata
5) con vittoria di spese e compensi di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la la Controparte_1
quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza.
Esponeva, nello specifico, di aver invero adempiuto ai propri obblighi contrattuali inviando tutti gli imballaggi di cui alle fatture di compravendita, in fogli stesi dalla propria sede in Provincia di Sondrio alla società di Corigliano, incaricata del montaggio dello scatolame in CP_2
loco, la quale ne aveva poi curato la consegna a più riprese alla dopo Parte_1
l'assemblaggio, chiedendo, altresi', in via riconvenzionale la condanna della Parte_1
al pagamento del corrispettivo residuo ancora dovuto per le forniture delle scatole in
[...] cartone ammontante ad € 70.938,83. Rassegnava le seguenti conclusioni:
- respingere, poiché infondate in fatto e diritto, le domande attoree di risoluzione parziale del contratto di vendita e dichiarazione di non debenza a della somma di € Controparte_1
pagina 2 di 6 54.300,00; per l'effetto, e comunque in ogni caso, condannare la società attrice, in persona del suo legale rappresentante, a versare alla , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante dott.ssa la somma predetta di € 54.300,00 e quella Controparte_3 ulteriore di € 16.638,83 (per un totale € 70.938,83) a titolo di corrispettivo residuo per le forniture di imballi in cartone ondulato eseguite dalla in favore dell'attrice Controparte_1
nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 e di cui alle fatture agli atti - documenti da n. 3 a
n. 18 del fascicolo della convenuta, oltre agli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/02; - respingere altresì, poiché parimenti infondate in fatto e diritto, tutte le ulteriori domande di parte attrice;
- in via meramente subordinata e riconvenzionale, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree di risoluzione ed accertamento negativo, condannare comunque la in persona del suo legale rappresentante, a versare alla Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa la Controparte_1 Controparte_3 somma di € 16.638,83, o quella diversa ritenuta di spettanza, nei limiti dello scaglione, sempre a titolo di corrispettivo residuo per le forniture di imballi in cartone ondulato eseguite in favore dell'attrice nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 e di cui alle fatture agli atti - documenti da n. 3 a n. 18 del fascicolo della convenuta, oltre agli interessi di mora ex D.L.vo
n. 231/02; - in ogni caso con vittoria delle spese e del compenso professionale di causa.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28.02.25, previa concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul merito del giudizio
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui pagina 3 di 6 inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. ex plurimis Cass. Civ.
13533/01).
Orbene, nel caso di specie, è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di cartone da imballaggio.
Pertanto, in applicazione dei principi suddetti, spetta al convenuto la prova della consegna completa della merce fatturata ed a parte attrice la prova del pagamento del corrispettivo.
Orbene, sotto tale profilo appare di rilevanza dirimente la documentazione allegata da parte convenuta e, nello specifico, il sollecito di pagamento del 02.04.19 di alcune fatture (cfr. allegato 19), tra cui quelle oggetto di causa (9608 del 10.10.18 e 251 del 18.01.19), nonché il successivo riconoscimento di debito (cfr. allegato 20) del 04.04.19 del seguente tenore:
Per conto della vi comunico quanto segue: mi riferisce che alla data Parte_1 del 31.03.19 ( cioè tre giorni orsono) risulta uno scoperto in v.s favore € 212.818,00 per fatture scadute tra il 31.12.18 e il 30.03.19. Mi segnalano che la recente campagna agrumaria non è stata delle migliori, cosa peraltro nota in tutta Italia e, inoltre aggiungono che nei prossimi mesi dovrebbero essere completati i pagamenti dei clienti ai quali è stato fornito il prodotto agrumicolo. Pertanto mi incaricano di riferirvi che intendono corrispondere la somma di cui sopra in ratei mensili da € 26.602,05 con decorrenza dal 31.05.19 sino al
31.12.19 in otto soluzioni. Trattasi di una proposta fatta all'unico fine di garantire l'integrale pagamento della debitoria , non essendo allo stato ( e cioè oggi) di pagare l'intera somma di
€ 212.000,00, poichè i propri clienti non hanno ancora adempiuto ai loro obblighi. Aggiungo infine che la soluzione temporale proposta è assai contenuta, sicchè nessun pregiudizio dovrebbe recare la cosa.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art.1988 c.c., la ricognizione del debito esonera il creditore dalla prova del rapporto fondamentale (cfr. cass. Civ. 23285/24), spettando quindi alla parte debitrice dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante, nel caso di specie, pacificamente ammesso nell'atto introduttivo del giudizio.
pagina 4 di 6 Tale documento, non solo non contiene alcuna contestazione in ordine alla mancata consegna di parte della merce indicata in fattura, ma evidenzia, come detto, un riconoscimento di debito, per il quale veniva chiesta una rateizzazione.
Fermo restando la rilevanza probatoria della documentazione probatoria predetta, si osserva la consegna della merce, risulta provata anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi
(titolare della i Corigliano), (dipendente della Testimone_1 CP_4 Testimone_2 all'epoca dei fatti (responsabile commerciale della . Gli CP_4 Persona_1 CP_1 stessi hanno confermato che la infatti, era incaricata dell'assemblaggio in loco delle CP_4
scatole in cartone ondulato vendute a ed al successivo recapito Parte_1 all'acquirente, e che effettuò il loro montaggio e la successiva consegna a più riprese, per i quantitativi man mano richiesti dalla medesima , in ragione delle proprie Parte_1
contingenti necessità legate ai processi stagionali di lavorazione e di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, così permettendosi all'odierna attrice di disporre degli imballi via via occorrenti e non di tutto lo scatolame in blocco, evitando le difficoltà logistiche di stoccaggio dovute al notevole ingombro creato da ciascuna scatola montata.
Va, inoltre evidenziato che a riprova della consegna dei cartoni in contestazione, la convenuta ha allegato i documenti di consegna da a (doc.ti nn. CP_4 Parte_1
39-96) tutti sottoscritti nell'apposito spazio “firma destinatario”, che non sono stati oggetto di disconoscimento.
Alla luce delle esposte, alcun inadempimento può essere ascritto a parte convenuta, la quale ha invece dimostrato il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, restando invece indimostrato il pagamento del corrispettivo residuo da parte dell'istante, a fronte della prova della consegna della merce convenuta.
Va dunque rigettata la domanda attorea ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannata la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 70.938,83. oltre interessi sino al soddisfo.
3.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento pagina 5 di 6 successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande formulate da Parte_1
• Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 70.938,83. oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
• Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 6