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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 56 R.G. dell'anno 2023, proposta da
, nata a [...] il giorno 02/09/1933 e residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, i quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato Laura Furcas e dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024 rogito dott. notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliato in Cagliari, via P. Delitala, 2, sede della locale avvocatura
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni:
Nell'interesse di appellante principale-appellata incidentale: “La Corte Ecc.ma adita, Parte_1 contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia: 1) Condannare l'istituto appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di € 3.366,41, oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2) regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3) nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare
l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R.
30.05.2002 n° 115, non risulta superiore al limite fissato per la concessione del beneficio.
Nell'interesse dell' appellato- appellante incidentale: Voglia la Corte: “in via principale rigettare CP_1
l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado con vittoria di spese;
in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale dell'avverso ricorso, accogliere l'appello incidentale proposto dall' e così espungere dalla liquidazione delle spese la fase di decisione, spese compensate”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, il giorno 8 settembre 2022,
aveva, innanzitutto, premesso che, affetta da gravi infermità, in data 15/10/2021 aveva Parte_1 CP_ presentato domanda amministrativa all per ottenere il riconoscimento del diritto di percepire l'indennità di accompagnamento, in esito alla quale era stata riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenni con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come da verbale del 21 marzo CP_ 2022, ma che l' che pure con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, n. CP_ 111, l aveva adottato un nuovo regolamento, prevedendo precisi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonostante fossero decorsi ampiamente in termini individuati dal regolamento, nel suo caso, ancora alla data di deposito del ricorso, non aveva proceduto ad erogarle la prestazione dovuta, con gli arretrati, violando quindi i principi di correttezza e di leale collaborazione tanto più che dalla data della domanda amministrativa non era mai stata ricoverata, per periodi superiori ad un mese, presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato e che sussistevano, quindi, anche i necessari requisiti sociali.
aveva, quindi, concluso, domandando il riconoscimento del diritto di percepire Parte_1
l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ed in misura di legge e la conseguente condanna dell'istituto al pagamento dei ratei nel frattempo maturati, con gli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, comprensive di incremento di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 55 del 2014.
L' si era costituito in giudizio con memoria difensiva depistata in data 25 gennaio 2023 e aveva dato atto CP_1 che, il 30 agosto 2022, aveva provveduto alla liquidazione del beneficio oggetto di causa, unitamente agli arretrati, con accredito delle somme dovute e valuta al 20 settembre 2022 rappresentando, inoltre, ai fini di ogni valutazione sulle spese, che il modello AP70 era necessario anche per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento per la dichiarazione in ordine di ricoveri rilevanti ed evidenziando che, una volta emesso il verbale sanitario definitivo (21 marzo 2022), il termine per la liquidazione scadeva il 21 luglio 2022, in questo caso quindi intervenuta con pochi giorni di ritardo, mentre il pagamento era intervenuto con il primo flusso contabile disponibile, al 20 settembre 2022.
Aveva, quindi, concluso domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese di lite compensate.
*
In data 10 febbraio 2023 si era tenuta l'unica udienza, peraltro cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., fissata per la discussione, nella quale la ricorrente, con note di trattazione scritta del 31 gennaio 2023, aveva confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati da settembre 2022 e si era, quindi, associata alla richiesta di controparte di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma con vittoria delle spese di lite, dato che il pagamento era avvenuto dopo l'introduzione del giudizio, in colpevole ritardo, non CP_ solo dopo il decorso di oltre 120 giorni dall'invio del modello AP70, anche se prima della costituzione dell' ma comunque oltre il termine previsto dal regolamento invocato con il ricorso introduttivo del giudizio, scaduto il 20 giugno 2022, a fronte di una prestazione pagata il 20 settembre 2022, con un ritardo di tre mesi. Quanto alla misura delle spese, aveva allegato la ricorrente, si erano svolte le quattro fasi del giudizio, compresa quella di trattazione e/o istruttoria (trattazione scritta), da considerarsi ineludibile in ragione del necessario esame durante la fase di trattazione dei documenti prodotti con riferimento alla liquidazione della prestazione e al pagamento della stessa, avendo la difesa ricorrente proceduto all'esame degli scritti e dei documenti di controparte e cioè le note di trattazione scritta avversa, verificato l'effettiva ricezione del pagamento, consultando il cliente e verificando le somme e i conteggi operati, partecipando anche ad un'udienza con relative deduzioni a verbale a modifica delle conclusioni, per aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla controparte e per contestare la richiesta di compensazione delle spese di lite.
Doveva poi trovare applicazione l'art. 4, c. 8 D.M. 55/2014, aveva proseguito la ricorrente, in ragione della manifesta fondatezza delle difese formulate dalla parte vittoriosa e, considerando la natura della disputa, i compensi dovuti avrebbero giustificato l'utilizzo dei parametri perlomeno minimi di cui al D.M. 55/2014.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 174/2023 pubblicata il 13.02.2023, sulle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' che aveva corrisposto la prestazione dopo l'introduzione del giudizio, nel mese di settembre CP_1
2022, a fronte della visita collegiale conclusasi con esito favorevole per la ricorrente già dal 21 marzo 2022 e liquidando, in favore della ricorrente, le spese del giudizio, che erano state quantificate in €. 1.686,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Più precisamente il primo giudice, premesso che l'oggetto del contendere concerneva in via esclusiva il ritardo nell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, essendo pacifico il requisito sanitario già dal marzo 2022
e che il ritardo era stato riconosciuto, peraltro senza giustificazione alcuna, anche dalla difesa convenuta, che nulla aveva allegato in merito al tardivo invio da parte di del necessario modello AP70, riconosciuta Parte_1 CP_ perciò la virtuale fondatezza delle ragioni attoree, aveva posto a carico dell' le spese del giudizio, quantificandole in ragione dei parametri minimi previsti nel D.M. 55/2014 dalla tabella delle cause previdenziali di valore fino a 26.000 €, stante la natura eminentemente documentale della causa ed il limitato impegno processuale dei procuratori, escludendo il compenso per la fase decisionale “nella sostanza non svoltasi” dal momento che, al riguardo, le parti avevano “depositato brevi note sostitutive dell'udienza secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 127 ter c.p.c.”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale , cui ha Parte_1 resistito l' CP_1
L' a sua volta ha proposto appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, cui CP_1 ha resistito , che ne ha anche eccepito l'inammissibilità. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la formulazione di quattro motivi di appello ha criticato la sentenza impugnata per Parte_1 avere il primo giudice, a suo dire, applicato erroneamente gli artt. 112, 132 e 91 c.p.c. ed il regolamento del
Ministero della Giustizia, approvato con decreto n. 55/2014, che determina i parametri per la liquidazione dei compensi. 1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.: il Tribunale aveva esplicitamente dichiarato di non liquidare alcun compenso per la fase decisionale perché nella sostanza non svoltasi, con motivazione apparente in quanto, pur in parvenza della giustificazione dell'asserito non svolgimento di tale fase, l'affermazione non consentiva di comprendere le ragioni, e quindi le basi, della genesi della decisione adottata e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, mentre avrebbe dovuto spiegare concisamente le ragioni di fatto e di diritto in ragione delle quali non aveva liquidato la fase decisionale, spiegando quale attività riferibili alla stessa non si erano svolte e perché.
2) Violazione del DM 55/2014, art. 4, comma 5, lettera c: il Tribunale non aveva considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c, del D.M. 55/2014 indicava specificamente le attività di norma ricomprese nella fase decisionale, e tra queste, redazione e deposito della nota spese, esame e notifica del provvedimento conclusivo del giudizio, richieste di copie al cancelliere, ritiro del fascicolo e consultazioni con il cliente, che devono essere necessariamente svolte, pena la responsabilità professionale dell'avvocato, a prescindere dalla complessità della disputa, omettendo anche di valutare che proprio l'udienza del 10 febbraio 2023 aveva avuto come oggetto la modifica delle conclusioni in ragione di quanto CP_ allegato dall' nella comparsa di costituzione, con l'adesione alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere, non senza trascurare che era principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui è sufficiente la presenza dell'avvocato, che nel caso di specie aveva addirittura depositato la nota spese, per riconoscergli il diritto al compenso per la fase decisionale a prescindere dal deposito di memorie conclusionali, proprio in ragione di tutte le attività successive alla decisione.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, DM 55/2014: il Tribunale aveva liquidato le spese di lite in misura onnicomprensiva, unitaria, benché secondo l'invocata previsione il compenso dovesse essere liquidato per fasi, senza indicare specificamente i compensi per ciascuna delle fasi del giudizio, ma neanche lo scaglione di valore utilizzato, nè aveva considerato la nota spese presentata dalla ricorrente, della quale non aveva fatto neppure menzione, adottando un provvedimento illegittimo, anche lesivo anche dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore, senza neppure considerare l'incremento di cui al comma 8 dell'art. 4 citato, compiendo cioè una liquidazione in modo globale, che aveva precluso alla parte interessata il diritto di controllare il rispetto dei limiti delle tabelle e la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
4) Violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di aumentare i compensi di un terzo per manifesta fondatezza della domanda: il primo giudice, benché la parte ricorrente lo avesse richiesto con le note di trattazione scritta e con la nota spese depositata in data 31 gennaio 2023, non solo non aveva fatto applicazione dell'aumento previsto dal comma 8 dell'art. 4 citato, in questo caso ampiamente giustificato dalla palese fondatezza della domanda CP_ attorea dimostrata dalla richiesta dell' di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma non aveva neppure deciso sulla questione, quantomeno per rigettarla, tacendo invece sull'argomento.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza quanto alla illegittima statuizione sulle spese, con conseguente ricalcolo delle stesse tenendo conto del valore della causa secondo il criterio di cui all'art. 13 c.p.c. (5.200,01 e
26.000 €), con compensi minimi pari a 3.366,41 €, considerando le quattro fasi del giudizio e l'incremento di cui al comma 6 dell'art. 4 citato, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
** CP_ L' che ha resistito, ha rilevato la correttezza della sentenza, in quanto sufficientemente motivata e aderente all'andamento del giudizio, giungendo all'applicazione dei valori minimi per fasi, in conformità ai valori minimi indicati dallo stesso appellante per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, pari ad un totale di 1.684,5 €, che era poi l'importo liquidato in sentenza una volta esclusa la fase decisionale.
Né poteva ritenersi spettante l'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.M. 55/2014, di cui non ricorrevano i presupposti.
E, dopo avere rilevato che il giudicante aveva deciso di escludere la fase decisionale, ma aveva liquidato la fase istruttoria, che non si era affatto svolta, come richiesto dalla legge e dalla costante giurisprudenza, rimettendosi sulla necessità di liquidare inderogabilmente la fase decisoria alla decisione della Corte, ha formulato, per il caso di accoglimento del motivo di appello principale, appello incidentale condizionato rilevando che non spettava in alcun modo, una volta inserita la fase decisionale, quella di trattazione e/o istruttoria, dal momento che la causa era stata decisa in prima udienza sulla base di documentazione completa, già prodotta in allegato alla memoria, non potendosi neppure dire integrata la trattazione con il deposito di note scritte, che nulla avevano innovato, per la trattazione cartolare dell'udienza di discussione, al più riconducibili alla fase decisionale.
*
L'appello principale è fondato soltanto con riferimento ai primi due motivi di appello, che attengono alla mancata liquidazione in sentenza della fase decisionale, mentre non è fondato il terzo motivo di appello, e non lo è neppure, benchè l'appellante abbia al medesimo implicitamente rinunciato in corso di causa, il quarto CP_ motivo di appello, che va comunque valutato avendo l' dovuto formulare in merito compiute difese.
Con note di trattazione scritta depositata in data 31 marzo 2025, infatti, l'appellante ha precisato le originarie conclusioni, circoscrivendole nei seguenti termini: “voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis in accoglimento dell'appello proposto da - dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto Parte_1 CP_ dall' - accogliere l'appello principale proposto da ed in riforma della sentenza impugnata Parte_2 dichiarare dovuti anche i compensi previsti dal DM 55/2014 per la fase decisionale, pari a 1.010,50 €, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, calcolati utilizzando le tabelle previste per le cause previdenziali di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 €, con applicazione delle riduzioni massime, da distrarsi in favore degli Avv. Rodin e Murino CP_ antistatari;
condannare l' al pagamento delle spese di appello da distrarsi in favore degli Avv. Rodin e Murino antistatari, come da nota spese che si deposita”, di fatto perciò non insistendo nel quarto motivo di appello.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza, fatta oggetto del terzo motivo di appello, che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza tenere conto della parcella depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado con le note di trattazione scritta.
Va infatti osservato che il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel procedere alla liquidazione delle spese, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale)
e lo scaglione di valore (fino a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi, l'esclusione della fase decisoria, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00: 2 = €. 464,5 per la fase di studio;
€. 777,00: 2
- €. 388,5 per la fase introduttiva;
€. 1664,00:2 = €. 832,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria per un totale di €. 1.685,00, arrotondati in sentenza di una unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA), liquidando le spese peraltro in conformità con i parametri utilizzati dalla parte nella parcella redatta, dalla quale si era discostato solo per aver escluso la fase decisoria come espressamente esposto in sentenza.
La differenza quindi, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 8, D.M. 55/2014 di cui si dirà in seguito, era consistita nell'avvenuta esclusione della fase decisoria, in ordine alla quale il Tribunale aveva, peraltro, motivato la propria decisione.
*
Passando ad esaminare, invece, i primi due motivi di appello, la liquidazione operata dal primo giudice risulta, peraltro, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia solo in parte.
Non possono, infatti, condividersi le conclusioni del primo giudice in merito alla fase decisoria che, pacificamente, ai sensi del citato art. 4, è quella che attiene non solo alla precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle delle altre parti, attività che comunque la difesa appellante aveva in questo caso svolto seppure rispetto ad atti difensivi di modesta complessità, ma anche all'esame e alla registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (cosi da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”, ma anche Cass. n. 26843/2023).
La liquidazione di tale fase è stata quindi erroneamente esclusa dal primo giudice, trattandosi di fase che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, si era effettivamente svolta ed era comunque dovuta.
*
Non ricorrono, invece, i presupposti per fare applicazione dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM
55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”, richiesto dall'appellante e fatto oggetto del quarto motivo di appello, pur implicitamente oggetto di rinuncia da parte di come già sopra precisato, dal momento che il Parte_1 riferimento alla manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa presuppone da un lato che la parte soccombente abbia resistito in giudizio, come non aveva fatto l' nel caso di specie dato che, costituendosi CP_1 nel primo grado del giudizio, aveva riconosciuto il ritardo accumulato nella liquidazione della prestazione e degli arretrati dovuti, dando atto del pagamento intervenuto il 20 settembre 2022 e dall'altro, che è ciò che più conta, che la pronta definizione della controversia vada premiata quando sia frutto dell'abilità tecnica dell'avvocato, che attraverso le proprie difese sia riuscito a far emergere come la prestazione del suo assistito fosse chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie (si veda la relazione ministeriale che ha accompagnato il DM 55/2014, peraltro in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato, con parere 161 del 18/01/2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal Ministero) e cioè nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e l'infondatezza degli assunti di controparte, solo grazie al proprio apporto argomentativo, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie, in cui il difensore si era limitato a dedurre il ritardo nel pagamento della prestazione CP_ richiesta, ammesso dall' fin dal principio.
* CP_ A questo punto va esaminato l'appello incidentale condizionato proposto dall' che attiene invece alla liquidazione in sentenza della fase di trattazione e/o istruttoria, che il collegio ritiene ammissibile e fondato per le ragioni che seguono.
Quanto all'ammissibilità dell'appello il collegio intende ricordare l'orientamento ormai dominante della
Suprema Corte, che da tempo ha chiarito che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni CP_ a critica vincolata, e cosi ha fatto l' nel caso di specie in cui ha chiaramente censurato il capo della decisione sulle spese, nella parte in cui ha incluso, come già sopra evidenziato, la fase di trattazione e/o istruttoria, criticando la decisione sul presupposto che la fase di trattazione e/o istruttoria, pur liquidata, nel primo grado non si fosse effettivamente svolta come richiesto dalla legge e cioè, come facilmente intelleggibile, dal D.M. n.
55 del 2014, rilevando che la stessa era stata del tutto assente e motivando sulle ragioni di tale assenza, richiamando a supporto anche la costante giurisprudenza in materia, chiarendo perciò le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del primo grado, che aveva evidentemente ritenuto tale fase svolta in violazione della vigente normativa in materia. CP_ Passando, quindi, ad esaminare nel merito la questione posta dall' della errata liquidazione in sentenza della fase di trattazione/istruttoria, ritiene il collegio che tale fase non potesse essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, dal momento che, come rilevabile dall'esame degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo del giudizio di primo grado, risulta che la stessa non si era nella sostanza svolta.
Il procedimento di primo grado si era, infatti, risolto in un'unica udienza, quella del 10 febbraio 2023, nella quale, mentre l' aveva semplicemente richiamato la memoria difensiva e le conclusioni ivi contenute, la CP_1 parte ricorrente, attuale appellante, si era limitata a confermare l'avvenuto pagamento già allegato dall' CP_1 nella memoria di costituzione, a concludere in modo conforme all'Istituto, discutendo la causa in materia di spese di lite.
In esito a tale unica udienza, inoltre, il giudice aveva deciso la causa, pronunciando la sentenza impugnata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14 nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, si era, infatti, limitata ad esaminare il decreto di fissazione udienza, ad esaminare l'atto introduttivo dell' e i documenti CP_1 allo stesso allegati (attività ricomprese dal DM 55/2014 nella fase introduttiva) e, previa consultazione con la cliente (attività ricompresa dal DM 55/2014 nella fase introduttiva), a precisare le conclusioni, a discutere la controversia in relazione alle spese di lite, e ad esaminare le conclusioni dell' (tutte attività ricomprese CP_1 dal DM 55/2014 nella fase decisionale).
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di appello, ma dettando un principio generale che vale anche per il giudizio di primo grado, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. 10206/2021 e n. 21329/2022).
La sentenza appellata appare, quindi, sul punto non rispettosa della previsione dell'art. 4, comma 5, ed in particolare della lettera c, ultimo capoverso del DM 55/2014 vigente, che prevede che la fase istruttoria, al pari peraltro di quella di trattazione, rilevi ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
*
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello principale proposto da deve essere Parte_1 accolto limitatamente ai motivi di censura che attengono alla errata esclusione della fase decisionale dal computo delle spese di lite effettuata dal primo giudice, così come deve essere accolto l'appello incidentale CP_ proposto dall' escludendo invece dal medesimo computo la fase di trattazione e/o istruttoria, erroneamente inclusa dal Tribunale.
La sentenza impugnata, censurata solo in relazione alla liquidazione delle spese di lite, deve essere, quindi, riformata ricalcolando le spese liquidate dal primo giudice escludendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria e riconoscendo invece il compenso per la fase decisoria, che va quantificato sui valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, nella tabella previdenziale nello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro, in conformità alla domanda di parte appellante e alla parcella depositata.
L' per l'effetto, deve quindi essere condannato alla rifusione, in favore della parte appellante, per le spese CP_1 di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (1.686,00 euro), della somma complessiva di € 1.863,5 (di cui 929:2= 464,5 per la fase di studio;
777:2=388,5 per la fase introduttiva;
2021:2=1010,5 per la fase decisionale per un totale di 1.863,5, operando la non contestata riduzione ai minimi del 50%), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Quanto alle spese del giudizio di appello ritiene il collegio che sussistano i presupposti processuali per disporne l'integrale compensazione tra le parti considerando, da un lato, la solo parziale fondatezza dei motivi di appello formulati da e dall'altro la totale fondatezza dell'appello incidentale formulato Parte_1 CP_ dall non essendo neppure irrilevante l'esiguità della somma ottenuta all'esito dell'appello, per effetto del ricalcolo delle spese, rispetto alla liquidazione operata dal primo giudice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in accoglimento dell'appello Parte_1 CP_ incidentale proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data
13.02.2023, n. 174, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, riliquida in euro 1.863,5 le spese CP_ del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Cagliari, 4 luglio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa