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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2450/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA Deiana Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 27/09/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Langiu Marco Parte_1 C.F._1
Giuseppe, elettivamente domiciliata presso il detto difensore in Sassari, Viale Dante 15;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carboni Salvatore, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sassari, Via Oriani n. 13; nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale in data 25.1.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , disponendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti come Parte_1 CP_1 segue:
“1. Separazione personale dei coniugi:
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 3
3. la casa familiare sita in Sassari, Via Carlo Lenci n°15/a, sarà assegnata alla signora
[...]
, dove vivrà con la figlia;
Pt_1
4. Il genitore verserà, quale contributo al mantenimento della figlia un assegno di CP_1 mantenimento mensile di €.300/00 rivalutabile ogni inizio anno secondo l'indice ISTAT, oltre la metà delle spese straordinaria. Tale assegno sarà versato entro ogni giorno 5 del mese;
5. L'assegno unico erogato dall' sarà percepito integralmente da CP_2 Parte_1
6. Il padre starà con la figlia il martedì e il giovedì, dalla fine dell'attività terapeutica di IA, prevista per quel giorno, sino alle ore 20,30, la figlia sarà recuperata e prelevata sempre dalla casa dei nonni paterni, nonché il sabato dalla fine della scuola sino alle ore 20,30, sempre nella casa paterna, salvo migliori accordi.
Le festività secondo regole dell'alternanza”.
La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio ex art. 473bis.49.
Previa integrazione della documentazione attinente ai redditi, all'udienza del 27.03.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di voler sentir “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, con richiamo delle condizioni di cui alla sentenza parziale, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per la relativa annotazione”.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
*
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2, Serie A) e dalla loro unione è nata la figlia (8.7.2008). Persona_1
Con sentenza parziale del Tribunale di Sassari n. 129/2024 depositata l'1.2.2024 è stata poi dichiarata la separazione personale degli stessi.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dalla legge per la pagina 2 di 3 pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore , il Tribunale, alla luce dei dati e Persona_1 delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e non risultando in contrasto con gli interessi della prole.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di conclusioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti sopra richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 26/05/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa IA Deiana dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA Deiana Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 27/09/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Langiu Marco Parte_1 C.F._1
Giuseppe, elettivamente domiciliata presso il detto difensore in Sassari, Viale Dante 15;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carboni Salvatore, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sassari, Via Oriani n. 13; nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale in data 25.1.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , disponendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti come Parte_1 CP_1 segue:
“1. Separazione personale dei coniugi:
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 3
3. la casa familiare sita in Sassari, Via Carlo Lenci n°15/a, sarà assegnata alla signora
[...]
, dove vivrà con la figlia;
Pt_1
4. Il genitore verserà, quale contributo al mantenimento della figlia un assegno di CP_1 mantenimento mensile di €.300/00 rivalutabile ogni inizio anno secondo l'indice ISTAT, oltre la metà delle spese straordinaria. Tale assegno sarà versato entro ogni giorno 5 del mese;
5. L'assegno unico erogato dall' sarà percepito integralmente da CP_2 Parte_1
6. Il padre starà con la figlia il martedì e il giovedì, dalla fine dell'attività terapeutica di IA, prevista per quel giorno, sino alle ore 20,30, la figlia sarà recuperata e prelevata sempre dalla casa dei nonni paterni, nonché il sabato dalla fine della scuola sino alle ore 20,30, sempre nella casa paterna, salvo migliori accordi.
Le festività secondo regole dell'alternanza”.
La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio ex art. 473bis.49.
Previa integrazione della documentazione attinente ai redditi, all'udienza del 27.03.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di voler sentir “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, con richiamo delle condizioni di cui alla sentenza parziale, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sassari per la relativa annotazione”.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
*
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2, Serie A) e dalla loro unione è nata la figlia (8.7.2008). Persona_1
Con sentenza parziale del Tribunale di Sassari n. 129/2024 depositata l'1.2.2024 è stata poi dichiarata la separazione personale degli stessi.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dalla legge per la pagina 2 di 3 pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore , il Tribunale, alla luce dei dati e Persona_1 delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e non risultando in contrasto con gli interessi della prole.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di conclusioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 5.5.2007 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 50, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti sopra richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 26/05/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa IA Deiana dott.ssa Francesca Fiorentini
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