CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei
Magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.62 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 02.07.2025, trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc,
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Carmine M. D'Alessandro;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Franco;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Carmine M. D'Alessandro, per la parte appellante, ha chiesto in riforma della sentenza gravata: “accogliere il gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda risarcitoria formulata da con atto di citazione del 15 maggio 2019 Controparte_1 perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che indimostrata ed indeterminata con conseguente diritto per l'appellante di ripetere quanto corrisposto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via gradata, accogliere i motivi di appello sulla mancanza di prova e riscontro oggettivo della diffusione del lamentato cedimento del piano di calpestio all'intero pavimento dell'appartamento e, in riforma della gravata sentenza, ridurne l'importo liquidato in favore di con conseguente diritto per l'appellante di ripetere nei Controparte_1 termini della dichiarata riduzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare
al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi Controparte_1 in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
l'Avv. Luca Di Franco, per la parte appellata, ha chiesto: “in rito, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU perché meramente esplorativa, non fondandosi su censure legittime ..; - nel merito, per tutte le ragioni versate in atti, oltre che per quelle versate nel giudizio di primo grado, rigettare le ragioni di appello e confermare comunque la sentenza impugnata;
-con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.05.2019, conveniva giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto, proponendo, in via principale, domanda ex art.1669 c.c. Parte_1 per il risarcimento dei danni riscontrati sull'immobile sito in Taranto, alla Via Lago di Pergusa
n.64/C, acquistato dalla società in data 8.4.2009, consistenti in rilevanti vizi del massetto, con richiesta di integrale rifacimento ovvero, in subordine, la condanna della convenuta ai sensi dell'art.1667 c.c. ovvero 1490 c.c. ed in estremo subordine, ai sensi dell'art.2043 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di ius postulandi in capo al difensore dell'attore per mancato deposito della procura speciale unitamente all'atto di citazione notificato mediante posta elettronica certificata;
eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione dell'azione e nel merito, contestava la fondatezza delle richieste, insistendo per il rigetto delle domande attore, deducendo, in particolare, che in occasione del sopralluogo presso l'immobile non era stato possibile verificare l'esistenza, o meno, dei paventati danni, per essere stato l'appartamento de quo interessato da interventi di radicale demolizione con asportazione dell'intero piano di calpestio e rimozione del massetto.
Con sentenza non definitiva del 04.01.2021 il Tribunale, accertato e dichiarato il difetto di rappresentanza tecnica di parte attrice, concedeva termine per la regolarizzazione della procura e disponeva procedersi alla trattazione del merito della controversia.
Il procedimento, istruito con l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti e della CTU tecnica, precisate le conclusioni, veniva deciso con Sentenza n.1792/2023, pubblicata il 14.07.2023, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava al Parte_1 risarcimento dei danni, in favore di , liquidati in €18.840,83, oltre IVA, Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di lite, quantificate in €3.500,00 e delle spese di CTU. Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la prefata sentenza, Parte_1 invocandone la riforma deducendo quali motivi di appello la violazione degli artt.1669 e1667 c.c.,
l'errata valutazione delle prove relativamente al dies a quo della scoperta dei vizi denunciati non emergendo il momento di insorgenza dei paventati difetti strutturali, nonché le conclusioni della ctu espletata mancando la diretta verifica dei lamentati vizi per intervenuta modifica dello stato dei luoghi.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della CTU o una sua integrazione al fine di dimostrare l'impossibilità di manifestazione, a distanza di dieci anni, del cedimento del pavimento e, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria con domanda di ripetizione delle somme corrisposte in virtù della sentenza appellata;
in subordine, chiedeva la riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento danni per mancanza di prova della diffusione del cedimento del piano di calpestio all'intero appartamento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 06.05.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, avendo egli assolto al proprio onere, dimostrando il dies a quo di scoperta dei vizi lamentati;
insisteva per la conferma della statuizione impugnata.
Concessi i termini ex art.352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 02.07.2025 – trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127 ter cpc -, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante ha lamentato la violazione da parte del giudice di primo grado degli artt.
1669 e 1667 cc, oltre al travisamento ed errata valutazione delle prove ritenendo non provato, in quanto rimasto indeterminato, il dies a quo di manifestazione dei vizi.
Ha, in particolare, dedotto che detto termine è stato artatamente confezionato dall'appellato al fine di individuare il momento di sopravvenuta consapevolezza obiettiva del vizio, oltre che essere contrastato dalle molteplici risultanze istruttorie e dai principi basilari di natura tecnico-costruttiva non essendo ragionevole sostenere il cedimento del pavimento dopo dieci anni dalla costruzione, in assenza di carotaggi – la cui effettuazione è rimasta indimostrata – ed in relazione al
“comportamento scatolare” delle costruzioni, comportante la stabilizzazione e consolidamento delle pareti perimetrali con i solai.
Ha, inoltre, dedotto l'impossibilità della diffusione del fenomeno in tutto l'appartamento a distanza di pochi giorni dalla lettera di denuncia dei vizi del 16/22 maggio 2018, tale da non consentire la verifica del problema in contraddittorio essendo stato, nelle more del sopralluogo in data 12 giugno
2018, l'appartamento svellito e portato allo stato grezzo. Altresì, ha evidenziato le diverse dichiarazioni rese dai testi riportanti differenti manifestazioni di apparenza del presunto fenomeno di cedimento del calpestio, sottolineando la coincidenza della lettera di denuncia dei vizi con la sentenza n. 1094 del 18 aprile 2018 con la quale è stata dichiarata la responsabilità della società per il vizio di inesatta posa in opera in altro appartamento appartenente ad altro condomino.
Parte appellante, inoltre, ha reiterato che l'avverbio “successivamente” utilizzato nella lettera di denuncia dei vizi del 16 maggio 2018 rende approssimativa la data di scoperta con l'atto di acquisto dell'immobile.
1.2. La sentenza impugnata è stata criticata, sulla base delle medesime considerazioni innanzi riportate, anche nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dei vizi ritenuti gravi essendo stata la decisione fondata su documentazione (fotogrammi) ed in assenza di esami specifici sulla cosa
(carotaggi, peraltro, non esibiti), dovendosi, pertanto, ritenere inattendibile anche la CTU espletata sullo stato dei luoghi modificato ed in assenza di carotaggi da sottoporre, in laboratorio, ai saggi di flessione e compressione da valutarsi con la progettazione de massetto.
2. Nel merito, la sentenza appellata ha riconosciuto la responsabilità della società appellante in ordine ai vizi relativi alla messa in opera del pavimento dell'appartamento acquistato dall'appellato dalla società appellante, con la sua condanna al relativo risarcimento del danno quantificato come in sentenza.
2.2. E' utile premettere e ribadire che l'art. 1669 cc prevede che l'appaltatore sia tenuto a garantire il committente od il suo avente causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile) per eventuali difformità o vizi dell'opera.
Benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, detto articolo è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata;
sicché la relativa azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n.23470 del 01/08/2023).
2.3. Quindi, affinché possa essere fatta valere la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi:
- un bene immobile (qualsiasi opera attaccata al suolo) destinato a lunga durata (caratteristica intrinseca del bene);
- la rovina dell'opera già avvenuta, totale, nel caso di disgregazione delle parti dell'immobile che ne formano la struttura necessaria alla sua stabilità; compromissione degli elementi essenziali dell'opera, tale da influire negativamente sulla durata e la solidità della stessa;
parziale, se è relativa ad alcune strutture dell'opera indispensabili per la sua stabilità od utilizzazione;
- l'attuale pericolo di rovina nell'immediato futuro: l'opera presenta alterazioni – rilevabili da un esperto – tali da determinare la rovina della stessa entro un lasso di tempo determinato;
- esistenza di gravi difetti della costruzione che pregiudichino la caratteristica della “lunga durata”.
2.4. La giurisprudenza di legittimità, sulla nozione di “grave difetto”, ha ritenuto che vi rientrino tutti i vizi incidenti sugli elementi essenziali dell'immobile, comprendendo anche gli elementi accessori e secondari che limitino in maniera apprezzabile il godimento e la funzionalità dell'opera
(es. l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, le condutture, gli infissi, la pavimentazione, gli impianti termici/idraulici/elettrici, ecc) in quanto realizzati con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Civ., 28/4/2004, n.8140;
Cass. Civ., 4/11/2005, n.21351; Cass. Civ., 8/5/2007, n.10533; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19868;
Cass. Civ., 29/4/2008, n.10857; Cass. Sez. 2, 04/10/2011, n. 20307; Cass. Civ., 3/1/2013, n.84;
Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20644; Cass. Sez. U, 27/03/2017, n. 7756; Sez. 2 - , Ordinanza n.
24230 del 04/10/2018.
2.5. La tutela prevista dall'art.1669 c.c. può essere esercitata, nel corso di dieci anni dal compimento, qualora l'opera rovini in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto della costruzione ovvero presenti un evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
La circostanza deve essere contestata all'appaltatore/venditore entro il termine decadenziale di un anno dalla scoperta della gravità dei vizi e difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, mentre il termine annuale di prescrizione dell'azione giudiziale previsto dall'art.1669, comma 2, c.c. non decorre dal fatto illecito - ossia dal momento in cui si è verificata la rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti - ma dalla denunzia dello stesso.
Il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera che, di solito, si realizza per il tramite di una perizia tecnica o del parere di un esperto, non essendo sufficiente, di regola, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo
(Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Civ. n. 777/2020; Cass. Civ. n.
4249/2010; Cass. Civ. n. 2460/2008; Cass. Civ. n. 567/2005; Cass. Civ. n. 11740/2003).
In specie, la concorde giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n. 9199/2001, n.
24486/2017 e, da ultimo, Cass. n. 27693/2019) ritiene che non sia sufficiente, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, il semplice sospetto dei vizi in virtù della loro sopravvenuta riconoscibilità. In altri termini, per esercitare l'azione di garanzia è necessaria la denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni, decorrenti non dal momento in cui il committente percepisce una qualsiasi anormalità, difetto o irregolarità dell'opera, ma da quando si determina e si consolida una situazione tale da far ragionevolmente ritenere al medesimo che il difetto o il vizio riscontrati costituiscano con certezza delle anomalie dell'opera stessa, da attribuire a responsabilità dell'appaltatore, ossia in ragione della percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore.
Ai fini della valutazione dell'osservanza dell'inizio del decorso di detto termine annuale per la denuncia dei gravi difetti che afferiscono l'opera appaltata, non può ritenersi esigibile che il committente abbia acquisito (già preventivamente all'instaurazione dell'eventuale giudizio) tale univoca certezza, ma solo un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, di detti difetti oltre che della presumibile loro incidenza sulla statica e sulla possibilità di lunga durata, nonché sulla loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera appaltata, con la possibile postergazione del termine all'esito di eventuali accertamenti tecnici di natura stragiudiziale o mediante ATP, che si rendano, per l'appunto, necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (v., Cass. 11428/2021: Cass. n. 9966/2014 e Cass. n.
10048/2018).
3. Nella fattispecie in esame, nell'atto di appello è contesta la decisione di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto provato il dies a quo relativo alla manifestazione dei vizi invocando ragioni di tecnica costruttiva, l'assenza di saggi quali i carotaggi, la mancata verifica in contraddittorio delle problematiche riscontrate stante la modifica dello stato dei luoghi nelle more tra la lettera del maggio 2018 e la data del sopralluogo, le diverse dichiarazioni rese dai testi, il riferimento nella lettera del maggio 2018 all'avverbio “successivamente” tale da avvicinare la data di scoperta dei vizi alla data di acquisto dell'immobile.
3.1. Orbene, l'esame complessivo delle risultanze processuali del giudizio di primo grado consentono di ritenere adeguatamente provata la tempestività della denunzia dei vizi e, quindi, della domanda proposta.
3.2. In specie, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, il momento da cui far decorrere il termine decadenziale per la denunzia dei vizi, deve ritenersi radicato nel momento in cui, l'ing, – incaricato dall'appellato di verificare le cause dei danni riscontrati _2 all'interno dell'appartamento ed i costi di ripristino - ha accertato, dopo avere effettuato i relativi sopralluoghi, verifiche e saggi sul pavimento, la presenza di “fenomeni di distaccamento, rotture e instabilità relativi a pavimenti, battiscopa e sottofondi esistenti, tali da rendere inagibile lo stato dei luoghi”, imputabili “alla scarsa coesione e all'errato comportamento in esercizio dei massetti di sottofondo impiegati”, derivandone la necessità di “demolire e rimuovere quanto posato e di provvedere a nuova realizzazione di sottofondi, pavimenti e battiscopa, impiegando materiali di elevata qualità e prestando grande attenzione alla posa in opera degli stessi”.
La relazione del predetto tecnico della parte appellata - acquisita in primo grado – ha evidenziato quanto segue: 1) in tutto l'appartamento, è stato riscontrato il distaccamento del battiscopa dal pavimento;
2) in seguito all'espletamento di verifiche tramite l'apposizione della livella in tutti i vani il pavimento è risultato non orizzontale e con la presenza di avallamenti (anche ad occhio nudo); 3) sono stati esclusi fenomeni di assestamento del fabbricato non presentandosi cedimenti di fondazione;
4) in seguito all'effettuazione di saggi della sottostruttura – mediante rottura localizzata del pavimento e dei relativi strati – è emerso, oltre alla presenza del silicone per unire il pavimento al battiscopa, lo sprofondamento, più o meno uniforme in tutto l'appartamento, del pavimento per compressione del letto di posa determinato, nel tempo, da un movimento verso il basso del pacchetto superiore del solaio, con conseguente distaccamento del battiscopa;
5) la farinosità del materiale della malta di allettamento e dei collanti, tanto da potersi staccare porzioni di massetto con la semplice prova tattile;
6) la presenza di membrane di isolanti posati in modo errato.
Ha, quindi, concluso ritenendo che l'errata posa in opera e i materiali utilizzati siano da attribuire all'impresa costruttrice dell'immobile.
In sede di escussione testimoniale, l'ing. ha confermato: di avere avuto incarico dal _2
, a fine aprile dell'anno 2018, per verificare l'idoneità tecnica del massetto esistente;
di CP_1 essere intervenuto a lavori di ristrutturazione (corrispondenti a quelli indicati nella SCIA) già iniziati da parte della ditta edile, la quale, in corso d'opera, aveva manifestato dubbi sulla idoneità del pavimento esistente a fungere da massetto per la nuova pavimentazione da installare;
di avere visionato la documentazione le fotografie allegate alla SCIA;
lo stato del pavimento, al momento del sopralluogo, come da fotografie allegate alla sua relazione;
il rinvenimento del silicone tra pavimento e battiscopa come riempimento alla cui rimozione venne riscontrata la presenza di un'intercapedine vuota di circa un centimetro;
l'effettuazione della verifica della orizzontalità del pavimento posizionando un livello che evidenziò il pavimento non in bolla in più stanze;
di avere effettuato, verifiche non distruttive (versamento acqua e sfere metalliche) e distruttive, con rotture localizzate dalle quali emerse che la stratigrafia del pavimento (confermata dalle foto allegate alla relazione) era caratterizzata, dall'alto verso il basso, dalle mattonelle con collante al di sotto, dal massetto di colore grigio chiaro molto friabile ed una membrana al di sotto di colore grigio scuro (in alcuni punti dei fogli plastici), la mancanza di collanti con mancanza di coesione tra uno strato e l'altro; di avere riferito all'appellato l'esito della sua indagine, dopo circa quindici giorni, con l'indicazione di rimuovere il massetto ed il pavimento – effettivamente effettuato - essendo compromesso tutto il pacchetto del pavimento per non essere la membrana adatta ad essere installata sotto il massetto in quanto troppo deformabile, per la mancanza di collanti, la friabilità del massetto (il teste ha confermato il capitolo n. 8 e 9 della memoria istruttoria del ). CP_1
3.3. Quanto ricostruito dall'ing. risulta corroborato dalle dichiarazioni rese dagli altri _2 testi di parte appellata escussi nel giudizio di primo grado, non evincendosi evidenti e preganti elementi di contraddizione tra le diverse deposizioni, risultando coerentemente riferito lo svolgimento dei fatti in ordine all'epoca ed alla modalità di scoperta della causa del distaccamento del battiscopa dal pavimento.
3.4. Rilevano a tal fine le dichiarazioni dei seguenti testi:
1) progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento Testimone_1 dell'appellato il quale ha confermato di avere deciso, in seguito al sopralluogo effettuato un paio di mesi prima della redazione della SCIA e non avendo verificato “se vi fossero anomalie” essendo l'immobile di nuova costruzione, di apporre il nuovo pavimento sul vecchio e che le problematiche emersero ad una settimana dalla cantierizzazione (lavori iniziati alla fine di marzo 2018 e riscontro del pavimento obliquo e fuori bolla nel mese di aprile 2018); ha, altresì, confermato l'intervento del tecnico dell'appellato e la verifica, in seguito ai saggi anche più profondi e distruttivi, che il massetto era poco coeso, sfaldandosi e muovendosi in alcuni punti e che il tappetino acustico, anziché sopra il massetto ed a ridosso del pavimento, era stato collocato sotto il massetto e non incollato, derivandone la decisione di rimuovere anche il massetto (con relativi impianti idrici, di riscaldamento) e, quindi, lavori aggiuntivi rispetto alla SCIA prevedente lo sbancamento solo per i bagni. Il teste ha confermato lo stato dei luoghi di cui alle fotografie allegate alla perizia di parte oltre alla circostanza della intervenuta documentazione fotografica e video durante l'attività di indagine.
2) – a conoscenza dei fatti avendo frequentato, in qualità di amico Testimone_2 dell'appellato, l'immobile anche durante i lavori di ristrutturazione – ha confermato lo stato dell'immobile di cui alle fotografie allegate alla Scia, oltre a quelle effettuate durante i lavori, la scelta iniziale di sovrapporre il nuovo pavimento al vecchio, i problemi riscontrati dalla ditta esecutrice dei lavori sul pavimento con particolare riguardo alla instabilità del massetto ed al tappetino solo appoggiato al solaio e non incollato e la decisione successiva di rimuovere tutto il massetto;
ha riconosciuto come sua la scarpa raffigurata nelle fotografie allegate alla relazione tecnica di parte.
3) – a conoscenza dei fatti quale legale rappresentante della società Parte_2 CP_3 esecutrice dei lavori di ristrutturazione – ha confermato lo stato dei luoghi di cui alle fotografie esibitegli, la decisione iniziale di sovrapporre il pavimento a quello esistente, l'inizio dei lavori all'incirca nella primavera dell'anno 2018 con interventi sui bagni, demolizioni, impianto elettrico, porte e radiatori;
ha precisato che nel corso dei lavori venne riscontrato che il pavimento era obliquo e fuori bolla e il battiscopa distaccato, l'effettuazione, in sua presenza, dei saggi e la successiva rimozione del massetto e degli impianti ivi allocati su tutto l'appartamento ad eccezione del bagno oggetto di precedente intervento, con rinegoziazione del prezzo per i lavori aggiuntivi.
3.5. Dalla disamina congiunta e complessiva delle predette dichiarazioni – unitamente agli accertamenti ed alla documentazione prodotta con particolare riguardo alla relazione del tecnico ing. ed al materiale fotografico allegato, confermato dai sopra indicati testi – emerge _2
l'intervenuta conoscenza con grado di certezza dei vizi esistenti sul pavimento dell'immobile a metà del mese di maggio dell'anno 2018.
per l'appunto, consistenti nella tecnica utilizzata per la posa in opera del massetto, costituito, Pt_3 altresì, da materiale friabile tanto da sfaldarsi anche al semplice contatto tattile, sotto il quale venne collocato il tappetino termoacustico privo di collaggio che ha provocato, nel tempo, l'abbassamento del “pacchetto superiore del solaio” (v., pag. 4 relazione ing, con conseguente distacco _2 del battiscopa dal pavimento.
La causa del fenomeno del distacco del battiscopa – apparentemente risolto con applicazione del silicone con finalità sigillante -, è stata possibile apprenderla con la dovuta contezza solo in seguito ai saggi svolti con l'intervento del tecnico nominato dal in seguito ai problemi riscontrati CP_1 dalla ditta incaricata dei lavori.
3.6. Alcuna contraddizione è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali innanzi citate la cui precisione, concordanza ed attendibilità non è smentita delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla società appellante non avendo riferito alcunchè di pregnante idoneo a confutare le predette acquisizioni probatorie (il teste ha solo riferito che la per prassi, lo inviava, Testimone_3 CP_4 subìto dopo la vendita, negli appartamenti subito dopo vendita per registrazione infissi e finiture;
, piastrellista, ha confermato che veniva mandato a controllare gli appartamenti Testimone_4 dopo la vendita, di essersi recato nell'appartamento del - pur non ricordando quando -, di CP_1 aver effettuato le stesse cose in tutti gli appartamenti (registrazione infissi esterni/interni), non essendovi l'esigenza di fare altro;
tecnico della ha riferito di essere Testimone_5 CP_4 intervenuto in occasione del sopralluogo verificando che il pavimento era stato smantellato fino a ridosso del solaio).
3.7. Le dichiarazioni testimoniali rese dai genitori dell'appellato – da ritenersi non portatori di alcun interesse rilevante nel giudizio non risultando che le somme elargite al figlio per affrontare i costi aggiuntivi dei lavori siano state imputate ad un prestito con obbligo di restituzione – non evidenziano un diverso termine di conoscenza del vizio nei termini innanzi descritti, rilevante ai fini di ritenere maturato il termine decadenziale per la denunzia. Invero, la madre del ha riferito di essere stata presente nel giugno 2017 Testimone_6 CP_1 all'apposizione del silicone sul battiscopa, il che non dimostra la conoscenza o consapevolezza dell'esistenza di un vizio incidente sulla struttura fondante il pavimento.
Peraltro, sia la che (padre dell'appellato) hanno confermato di avere Tes_6 Persona_1 visto dei fori sul pavimento e di avere appreso che trattavasi delle indagini tecniche effettuate sulla pavimentazione.
3.8. Pertanto, la denunzia del 16/22.5.2018 è tempestiva rispetto alla conoscenza certa dei vizi oggetto di causa e la relativa domanda è stata proposta nel relativo termine normativamente previsto.
3.9. Di alcun ausilio e fondamento, pertanto, si presentano le deduzioni svolte nell'appello non dipendendo il fenomeno de quo dall'assestamento dello stabile – causa, peraltro, esclusa dall'ing. nella relazione a sua firma – al più investente le pareti del fabbricato ed il solaio e non _2 anche il massetto posto a base del pavimento incidenti sull'integrità della singola unità immobiliare ai fini del godimento da parte del proprietario.
3.10. Del pari, inconferente è la contestazione contenuta nell'appello in ordine alla impossibilità della diffusione repentina del fenomeno su tutto l'appartamento nel periodo compreso tra la denuncia dei vizi del 16-22.5.2018 ed il sopralluogo del 12.6.2018 tanto da non consentire la verifica nel contraddittorio, atteso che, in realtà, le indagini anche distruttive effettuate dal tecnico dell'appellato con la ditta esecutrice dei lavori hanno solo messo in luce la causa del distacco del battiscopa derivante dall'errore della tecnica di posa in opera del massetto su tutta l'unita immobiliare, tanto da rendere necessario il totale svellimento e rifacimento del massetto prima di installare il nuovo pavimento.
Peraltro, alcuna norma codicistica prevede la preventiva verifica del lamentato vizio nel contraddittorio a pena di decadenza o improcedibilità dalla tutela azionata, dovendosi, al contempo rimarcare che la ricostruzione dei fatti è stata compiutamente effettuata in giudizio in forza non solo della documentazione anche fotografica raffigurante lo stato dei luoghi sia prima che durante le verifiche tecniche, ma anche della relazione tecnica di parte e delle dichiarazioni rese dai testi che hanno avuto contezza diretta dei fatti.
Inoltre, la decisione, seppure frettolosa, di procedere al totale sbancamento del massetto prima del sopralluogo da parte della ditta per la verifica in contraddittorio delle problematiche verificate in sede di lavori di ristrutturazione, non preclude comunque la tutela del diritto la cui prova può essere fornita attraverso gli strumenti probatori utilizzabili nel giudizio civile, dovendosi rimarcare il principio in forza del quale “nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza” (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019).
Sicchè, sulla base di tutto quanto innanzi evidenziato, può ritenersi raggiunta la prova anche delle indagini tecniche di tipo distruttivo effettuate sul massetto per verificarne la stratigrafia, non risultando ostativa ai fini suddetti la mancanza di documentazione relativa agli esiti degli stessi.
3.11. Infine, l'appello è infondato anche con riguardo ai motivi investenti la CTU.
Invero, l'accertamento tecnico è stato disposto dal giudice di prime cure, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali.
Sicchè, correttamente il CTU ha formulato le relative conclusioni (relative alla accertata errata miscela dell'impasto e/o in un'errata consolidazione del massetto di appoggio e quindi in difformità alle regole dell'arte riconducibili alla errata perizia e tecnica del costruttore) in forza di quanto emerso in forza dei documenti acquisiti e della prova orale espletata.
Altresì, correttamente il CTU, in sede di riposta alle osservazioni svolte dalla società appellante in relazione ai materiali utilizzati per il massetto, ha evidenziato che “la verifica dei materiali che compongono il massetto dovrebbe essere a disposizione della stessa impresa esecutrice del massetto come anche del Direttore dei Lavori che in fase di esecuzione dei lavori (cfr. linee guida
Anac) aveva il compito di disporre l'accettazione dei materiali in base anche alle predette UNI”.
In relazione al principio della vicinanza della prova, spettava alla parte appellante provare la tipologia dei materiali utilizzati e la loro conformità alla normativa di settore ovvero la posa in opera a regola d'arte.
3.12. Il precedente giudizio intercorso tra l'appellante ed altro proprietario di unità immobiliare insistente nel medesimo fabbricato, può, infine, ritenere verosimile la maturazione in capo all'appellato del sospetto dei vizi nella posa in opera del pavimento, poi, riscontrati, alla luce delle sopra riferite emergenze processuali.
3.13. In ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU, deve richiamarsi quanto già delibato nell'ordinanza del 07.06.2024.
4. Per tutto quanto innanzi evidenziato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, seconda sezione Parte_1 civile, n. 1792/2023 (RGN. 3373/2019) pubblicata il 17.07.2023, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3) DICHIARA sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, come in motivazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei
Magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.62 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 02.07.2025, trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc,
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Carmine M. D'Alessandro;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Franco;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
l'avv. Carmine M. D'Alessandro, per la parte appellante, ha chiesto in riforma della sentenza gravata: “accogliere il gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda risarcitoria formulata da con atto di citazione del 15 maggio 2019 Controparte_1 perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che indimostrata ed indeterminata con conseguente diritto per l'appellante di ripetere quanto corrisposto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via gradata, accogliere i motivi di appello sulla mancanza di prova e riscontro oggettivo della diffusione del lamentato cedimento del piano di calpestio all'intero pavimento dell'appartamento e, in riforma della gravata sentenza, ridurne l'importo liquidato in favore di con conseguente diritto per l'appellante di ripetere nei Controparte_1 termini della dichiarata riduzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare
al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi Controparte_1 in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
l'Avv. Luca Di Franco, per la parte appellata, ha chiesto: “in rito, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU perché meramente esplorativa, non fondandosi su censure legittime ..; - nel merito, per tutte le ragioni versate in atti, oltre che per quelle versate nel giudizio di primo grado, rigettare le ragioni di appello e confermare comunque la sentenza impugnata;
-con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.05.2019, conveniva giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Taranto, proponendo, in via principale, domanda ex art.1669 c.c. Parte_1 per il risarcimento dei danni riscontrati sull'immobile sito in Taranto, alla Via Lago di Pergusa
n.64/C, acquistato dalla società in data 8.4.2009, consistenti in rilevanti vizi del massetto, con richiesta di integrale rifacimento ovvero, in subordine, la condanna della convenuta ai sensi dell'art.1667 c.c. ovvero 1490 c.c. ed in estremo subordine, ai sensi dell'art.2043 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di ius postulandi in capo al difensore dell'attore per mancato deposito della procura speciale unitamente all'atto di citazione notificato mediante posta elettronica certificata;
eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione dell'azione e nel merito, contestava la fondatezza delle richieste, insistendo per il rigetto delle domande attore, deducendo, in particolare, che in occasione del sopralluogo presso l'immobile non era stato possibile verificare l'esistenza, o meno, dei paventati danni, per essere stato l'appartamento de quo interessato da interventi di radicale demolizione con asportazione dell'intero piano di calpestio e rimozione del massetto.
Con sentenza non definitiva del 04.01.2021 il Tribunale, accertato e dichiarato il difetto di rappresentanza tecnica di parte attrice, concedeva termine per la regolarizzazione della procura e disponeva procedersi alla trattazione del merito della controversia.
Il procedimento, istruito con l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti e della CTU tecnica, precisate le conclusioni, veniva deciso con Sentenza n.1792/2023, pubblicata il 14.07.2023, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore e condannava al Parte_1 risarcimento dei danni, in favore di , liquidati in €18.840,83, oltre IVA, Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di lite, quantificate in €3.500,00 e delle spese di CTU. Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la prefata sentenza, Parte_1 invocandone la riforma deducendo quali motivi di appello la violazione degli artt.1669 e1667 c.c.,
l'errata valutazione delle prove relativamente al dies a quo della scoperta dei vizi denunciati non emergendo il momento di insorgenza dei paventati difetti strutturali, nonché le conclusioni della ctu espletata mancando la diretta verifica dei lamentati vizi per intervenuta modifica dello stato dei luoghi.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della CTU o una sua integrazione al fine di dimostrare l'impossibilità di manifestazione, a distanza di dieci anni, del cedimento del pavimento e, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria con domanda di ripetizione delle somme corrisposte in virtù della sentenza appellata;
in subordine, chiedeva la riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento danni per mancanza di prova della diffusione del cedimento del piano di calpestio all'intero appartamento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 06.05.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, avendo egli assolto al proprio onere, dimostrando il dies a quo di scoperta dei vizi lamentati;
insisteva per la conferma della statuizione impugnata.
Concessi i termini ex art.352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 02.07.2025 – trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.127 ter cpc -, la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante ha lamentato la violazione da parte del giudice di primo grado degli artt.
1669 e 1667 cc, oltre al travisamento ed errata valutazione delle prove ritenendo non provato, in quanto rimasto indeterminato, il dies a quo di manifestazione dei vizi.
Ha, in particolare, dedotto che detto termine è stato artatamente confezionato dall'appellato al fine di individuare il momento di sopravvenuta consapevolezza obiettiva del vizio, oltre che essere contrastato dalle molteplici risultanze istruttorie e dai principi basilari di natura tecnico-costruttiva non essendo ragionevole sostenere il cedimento del pavimento dopo dieci anni dalla costruzione, in assenza di carotaggi – la cui effettuazione è rimasta indimostrata – ed in relazione al
“comportamento scatolare” delle costruzioni, comportante la stabilizzazione e consolidamento delle pareti perimetrali con i solai.
Ha, inoltre, dedotto l'impossibilità della diffusione del fenomeno in tutto l'appartamento a distanza di pochi giorni dalla lettera di denuncia dei vizi del 16/22 maggio 2018, tale da non consentire la verifica del problema in contraddittorio essendo stato, nelle more del sopralluogo in data 12 giugno
2018, l'appartamento svellito e portato allo stato grezzo. Altresì, ha evidenziato le diverse dichiarazioni rese dai testi riportanti differenti manifestazioni di apparenza del presunto fenomeno di cedimento del calpestio, sottolineando la coincidenza della lettera di denuncia dei vizi con la sentenza n. 1094 del 18 aprile 2018 con la quale è stata dichiarata la responsabilità della società per il vizio di inesatta posa in opera in altro appartamento appartenente ad altro condomino.
Parte appellante, inoltre, ha reiterato che l'avverbio “successivamente” utilizzato nella lettera di denuncia dei vizi del 16 maggio 2018 rende approssimativa la data di scoperta con l'atto di acquisto dell'immobile.
1.2. La sentenza impugnata è stata criticata, sulla base delle medesime considerazioni innanzi riportate, anche nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dei vizi ritenuti gravi essendo stata la decisione fondata su documentazione (fotogrammi) ed in assenza di esami specifici sulla cosa
(carotaggi, peraltro, non esibiti), dovendosi, pertanto, ritenere inattendibile anche la CTU espletata sullo stato dei luoghi modificato ed in assenza di carotaggi da sottoporre, in laboratorio, ai saggi di flessione e compressione da valutarsi con la progettazione de massetto.
2. Nel merito, la sentenza appellata ha riconosciuto la responsabilità della società appellante in ordine ai vizi relativi alla messa in opera del pavimento dell'appartamento acquistato dall'appellato dalla società appellante, con la sua condanna al relativo risarcimento del danno quantificato come in sentenza.
2.2. E' utile premettere e ribadire che l'art. 1669 cc prevede che l'appaltatore sia tenuto a garantire il committente od il suo avente causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile) per eventuali difformità o vizi dell'opera.
Benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, detto articolo è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata;
sicché la relativa azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n.23470 del 01/08/2023).
2.3. Quindi, affinché possa essere fatta valere la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi:
- un bene immobile (qualsiasi opera attaccata al suolo) destinato a lunga durata (caratteristica intrinseca del bene);
- la rovina dell'opera già avvenuta, totale, nel caso di disgregazione delle parti dell'immobile che ne formano la struttura necessaria alla sua stabilità; compromissione degli elementi essenziali dell'opera, tale da influire negativamente sulla durata e la solidità della stessa;
parziale, se è relativa ad alcune strutture dell'opera indispensabili per la sua stabilità od utilizzazione;
- l'attuale pericolo di rovina nell'immediato futuro: l'opera presenta alterazioni – rilevabili da un esperto – tali da determinare la rovina della stessa entro un lasso di tempo determinato;
- esistenza di gravi difetti della costruzione che pregiudichino la caratteristica della “lunga durata”.
2.4. La giurisprudenza di legittimità, sulla nozione di “grave difetto”, ha ritenuto che vi rientrino tutti i vizi incidenti sugli elementi essenziali dell'immobile, comprendendo anche gli elementi accessori e secondari che limitino in maniera apprezzabile il godimento e la funzionalità dell'opera
(es. l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, le condutture, gli infissi, la pavimentazione, gli impianti termici/idraulici/elettrici, ecc) in quanto realizzati con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Civ., 28/4/2004, n.8140;
Cass. Civ., 4/11/2005, n.21351; Cass. Civ., 8/5/2007, n.10533; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19868;
Cass. Civ., 29/4/2008, n.10857; Cass. Sez. 2, 04/10/2011, n. 20307; Cass. Civ., 3/1/2013, n.84;
Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20644; Cass. Sez. U, 27/03/2017, n. 7756; Sez. 2 - , Ordinanza n.
24230 del 04/10/2018.
2.5. La tutela prevista dall'art.1669 c.c. può essere esercitata, nel corso di dieci anni dal compimento, qualora l'opera rovini in tutto o in parte per vizio del suolo o per difetto della costruzione ovvero presenti un evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
La circostanza deve essere contestata all'appaltatore/venditore entro il termine decadenziale di un anno dalla scoperta della gravità dei vizi e difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, mentre il termine annuale di prescrizione dell'azione giudiziale previsto dall'art.1669, comma 2, c.c. non decorre dal fatto illecito - ossia dal momento in cui si è verificata la rovina, del pericolo di rovina o dei gravi difetti - ma dalla denunzia dello stesso.
Il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera che, di solito, si realizza per il tramite di una perizia tecnica o del parere di un esperto, non essendo sufficiente, di regola, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo
(Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Civ. n. 777/2020; Cass. Civ. n.
4249/2010; Cass. Civ. n. 2460/2008; Cass. Civ. n. 567/2005; Cass. Civ. n. 11740/2003).
In specie, la concorde giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n. 9199/2001, n.
24486/2017 e, da ultimo, Cass. n. 27693/2019) ritiene che non sia sufficiente, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, il semplice sospetto dei vizi in virtù della loro sopravvenuta riconoscibilità. In altri termini, per esercitare l'azione di garanzia è necessaria la denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni, decorrenti non dal momento in cui il committente percepisce una qualsiasi anormalità, difetto o irregolarità dell'opera, ma da quando si determina e si consolida una situazione tale da far ragionevolmente ritenere al medesimo che il difetto o il vizio riscontrati costituiscano con certezza delle anomalie dell'opera stessa, da attribuire a responsabilità dell'appaltatore, ossia in ragione della percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore.
Ai fini della valutazione dell'osservanza dell'inizio del decorso di detto termine annuale per la denuncia dei gravi difetti che afferiscono l'opera appaltata, non può ritenersi esigibile che il committente abbia acquisito (già preventivamente all'instaurazione dell'eventuale giudizio) tale univoca certezza, ma solo un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, di detti difetti oltre che della presumibile loro incidenza sulla statica e sulla possibilità di lunga durata, nonché sulla loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera appaltata, con la possibile postergazione del termine all'esito di eventuali accertamenti tecnici di natura stragiudiziale o mediante ATP, che si rendano, per l'appunto, necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (v., Cass. 11428/2021: Cass. n. 9966/2014 e Cass. n.
10048/2018).
3. Nella fattispecie in esame, nell'atto di appello è contesta la decisione di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto provato il dies a quo relativo alla manifestazione dei vizi invocando ragioni di tecnica costruttiva, l'assenza di saggi quali i carotaggi, la mancata verifica in contraddittorio delle problematiche riscontrate stante la modifica dello stato dei luoghi nelle more tra la lettera del maggio 2018 e la data del sopralluogo, le diverse dichiarazioni rese dai testi, il riferimento nella lettera del maggio 2018 all'avverbio “successivamente” tale da avvicinare la data di scoperta dei vizi alla data di acquisto dell'immobile.
3.1. Orbene, l'esame complessivo delle risultanze processuali del giudizio di primo grado consentono di ritenere adeguatamente provata la tempestività della denunzia dei vizi e, quindi, della domanda proposta.
3.2. In specie, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, il momento da cui far decorrere il termine decadenziale per la denunzia dei vizi, deve ritenersi radicato nel momento in cui, l'ing, – incaricato dall'appellato di verificare le cause dei danni riscontrati _2 all'interno dell'appartamento ed i costi di ripristino - ha accertato, dopo avere effettuato i relativi sopralluoghi, verifiche e saggi sul pavimento, la presenza di “fenomeni di distaccamento, rotture e instabilità relativi a pavimenti, battiscopa e sottofondi esistenti, tali da rendere inagibile lo stato dei luoghi”, imputabili “alla scarsa coesione e all'errato comportamento in esercizio dei massetti di sottofondo impiegati”, derivandone la necessità di “demolire e rimuovere quanto posato e di provvedere a nuova realizzazione di sottofondi, pavimenti e battiscopa, impiegando materiali di elevata qualità e prestando grande attenzione alla posa in opera degli stessi”.
La relazione del predetto tecnico della parte appellata - acquisita in primo grado – ha evidenziato quanto segue: 1) in tutto l'appartamento, è stato riscontrato il distaccamento del battiscopa dal pavimento;
2) in seguito all'espletamento di verifiche tramite l'apposizione della livella in tutti i vani il pavimento è risultato non orizzontale e con la presenza di avallamenti (anche ad occhio nudo); 3) sono stati esclusi fenomeni di assestamento del fabbricato non presentandosi cedimenti di fondazione;
4) in seguito all'effettuazione di saggi della sottostruttura – mediante rottura localizzata del pavimento e dei relativi strati – è emerso, oltre alla presenza del silicone per unire il pavimento al battiscopa, lo sprofondamento, più o meno uniforme in tutto l'appartamento, del pavimento per compressione del letto di posa determinato, nel tempo, da un movimento verso il basso del pacchetto superiore del solaio, con conseguente distaccamento del battiscopa;
5) la farinosità del materiale della malta di allettamento e dei collanti, tanto da potersi staccare porzioni di massetto con la semplice prova tattile;
6) la presenza di membrane di isolanti posati in modo errato.
Ha, quindi, concluso ritenendo che l'errata posa in opera e i materiali utilizzati siano da attribuire all'impresa costruttrice dell'immobile.
In sede di escussione testimoniale, l'ing. ha confermato: di avere avuto incarico dal _2
, a fine aprile dell'anno 2018, per verificare l'idoneità tecnica del massetto esistente;
di CP_1 essere intervenuto a lavori di ristrutturazione (corrispondenti a quelli indicati nella SCIA) già iniziati da parte della ditta edile, la quale, in corso d'opera, aveva manifestato dubbi sulla idoneità del pavimento esistente a fungere da massetto per la nuova pavimentazione da installare;
di avere visionato la documentazione le fotografie allegate alla SCIA;
lo stato del pavimento, al momento del sopralluogo, come da fotografie allegate alla sua relazione;
il rinvenimento del silicone tra pavimento e battiscopa come riempimento alla cui rimozione venne riscontrata la presenza di un'intercapedine vuota di circa un centimetro;
l'effettuazione della verifica della orizzontalità del pavimento posizionando un livello che evidenziò il pavimento non in bolla in più stanze;
di avere effettuato, verifiche non distruttive (versamento acqua e sfere metalliche) e distruttive, con rotture localizzate dalle quali emerse che la stratigrafia del pavimento (confermata dalle foto allegate alla relazione) era caratterizzata, dall'alto verso il basso, dalle mattonelle con collante al di sotto, dal massetto di colore grigio chiaro molto friabile ed una membrana al di sotto di colore grigio scuro (in alcuni punti dei fogli plastici), la mancanza di collanti con mancanza di coesione tra uno strato e l'altro; di avere riferito all'appellato l'esito della sua indagine, dopo circa quindici giorni, con l'indicazione di rimuovere il massetto ed il pavimento – effettivamente effettuato - essendo compromesso tutto il pacchetto del pavimento per non essere la membrana adatta ad essere installata sotto il massetto in quanto troppo deformabile, per la mancanza di collanti, la friabilità del massetto (il teste ha confermato il capitolo n. 8 e 9 della memoria istruttoria del ). CP_1
3.3. Quanto ricostruito dall'ing. risulta corroborato dalle dichiarazioni rese dagli altri _2 testi di parte appellata escussi nel giudizio di primo grado, non evincendosi evidenti e preganti elementi di contraddizione tra le diverse deposizioni, risultando coerentemente riferito lo svolgimento dei fatti in ordine all'epoca ed alla modalità di scoperta della causa del distaccamento del battiscopa dal pavimento.
3.4. Rilevano a tal fine le dichiarazioni dei seguenti testi:
1) progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento Testimone_1 dell'appellato il quale ha confermato di avere deciso, in seguito al sopralluogo effettuato un paio di mesi prima della redazione della SCIA e non avendo verificato “se vi fossero anomalie” essendo l'immobile di nuova costruzione, di apporre il nuovo pavimento sul vecchio e che le problematiche emersero ad una settimana dalla cantierizzazione (lavori iniziati alla fine di marzo 2018 e riscontro del pavimento obliquo e fuori bolla nel mese di aprile 2018); ha, altresì, confermato l'intervento del tecnico dell'appellato e la verifica, in seguito ai saggi anche più profondi e distruttivi, che il massetto era poco coeso, sfaldandosi e muovendosi in alcuni punti e che il tappetino acustico, anziché sopra il massetto ed a ridosso del pavimento, era stato collocato sotto il massetto e non incollato, derivandone la decisione di rimuovere anche il massetto (con relativi impianti idrici, di riscaldamento) e, quindi, lavori aggiuntivi rispetto alla SCIA prevedente lo sbancamento solo per i bagni. Il teste ha confermato lo stato dei luoghi di cui alle fotografie allegate alla perizia di parte oltre alla circostanza della intervenuta documentazione fotografica e video durante l'attività di indagine.
2) – a conoscenza dei fatti avendo frequentato, in qualità di amico Testimone_2 dell'appellato, l'immobile anche durante i lavori di ristrutturazione – ha confermato lo stato dell'immobile di cui alle fotografie allegate alla Scia, oltre a quelle effettuate durante i lavori, la scelta iniziale di sovrapporre il nuovo pavimento al vecchio, i problemi riscontrati dalla ditta esecutrice dei lavori sul pavimento con particolare riguardo alla instabilità del massetto ed al tappetino solo appoggiato al solaio e non incollato e la decisione successiva di rimuovere tutto il massetto;
ha riconosciuto come sua la scarpa raffigurata nelle fotografie allegate alla relazione tecnica di parte.
3) – a conoscenza dei fatti quale legale rappresentante della società Parte_2 CP_3 esecutrice dei lavori di ristrutturazione – ha confermato lo stato dei luoghi di cui alle fotografie esibitegli, la decisione iniziale di sovrapporre il pavimento a quello esistente, l'inizio dei lavori all'incirca nella primavera dell'anno 2018 con interventi sui bagni, demolizioni, impianto elettrico, porte e radiatori;
ha precisato che nel corso dei lavori venne riscontrato che il pavimento era obliquo e fuori bolla e il battiscopa distaccato, l'effettuazione, in sua presenza, dei saggi e la successiva rimozione del massetto e degli impianti ivi allocati su tutto l'appartamento ad eccezione del bagno oggetto di precedente intervento, con rinegoziazione del prezzo per i lavori aggiuntivi.
3.5. Dalla disamina congiunta e complessiva delle predette dichiarazioni – unitamente agli accertamenti ed alla documentazione prodotta con particolare riguardo alla relazione del tecnico ing. ed al materiale fotografico allegato, confermato dai sopra indicati testi – emerge _2
l'intervenuta conoscenza con grado di certezza dei vizi esistenti sul pavimento dell'immobile a metà del mese di maggio dell'anno 2018.
per l'appunto, consistenti nella tecnica utilizzata per la posa in opera del massetto, costituito, Pt_3 altresì, da materiale friabile tanto da sfaldarsi anche al semplice contatto tattile, sotto il quale venne collocato il tappetino termoacustico privo di collaggio che ha provocato, nel tempo, l'abbassamento del “pacchetto superiore del solaio” (v., pag. 4 relazione ing, con conseguente distacco _2 del battiscopa dal pavimento.
La causa del fenomeno del distacco del battiscopa – apparentemente risolto con applicazione del silicone con finalità sigillante -, è stata possibile apprenderla con la dovuta contezza solo in seguito ai saggi svolti con l'intervento del tecnico nominato dal in seguito ai problemi riscontrati CP_1 dalla ditta incaricata dei lavori.
3.6. Alcuna contraddizione è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali innanzi citate la cui precisione, concordanza ed attendibilità non è smentita delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla società appellante non avendo riferito alcunchè di pregnante idoneo a confutare le predette acquisizioni probatorie (il teste ha solo riferito che la per prassi, lo inviava, Testimone_3 CP_4 subìto dopo la vendita, negli appartamenti subito dopo vendita per registrazione infissi e finiture;
, piastrellista, ha confermato che veniva mandato a controllare gli appartamenti Testimone_4 dopo la vendita, di essersi recato nell'appartamento del - pur non ricordando quando -, di CP_1 aver effettuato le stesse cose in tutti gli appartamenti (registrazione infissi esterni/interni), non essendovi l'esigenza di fare altro;
tecnico della ha riferito di essere Testimone_5 CP_4 intervenuto in occasione del sopralluogo verificando che il pavimento era stato smantellato fino a ridosso del solaio).
3.7. Le dichiarazioni testimoniali rese dai genitori dell'appellato – da ritenersi non portatori di alcun interesse rilevante nel giudizio non risultando che le somme elargite al figlio per affrontare i costi aggiuntivi dei lavori siano state imputate ad un prestito con obbligo di restituzione – non evidenziano un diverso termine di conoscenza del vizio nei termini innanzi descritti, rilevante ai fini di ritenere maturato il termine decadenziale per la denunzia. Invero, la madre del ha riferito di essere stata presente nel giugno 2017 Testimone_6 CP_1 all'apposizione del silicone sul battiscopa, il che non dimostra la conoscenza o consapevolezza dell'esistenza di un vizio incidente sulla struttura fondante il pavimento.
Peraltro, sia la che (padre dell'appellato) hanno confermato di avere Tes_6 Persona_1 visto dei fori sul pavimento e di avere appreso che trattavasi delle indagini tecniche effettuate sulla pavimentazione.
3.8. Pertanto, la denunzia del 16/22.5.2018 è tempestiva rispetto alla conoscenza certa dei vizi oggetto di causa e la relativa domanda è stata proposta nel relativo termine normativamente previsto.
3.9. Di alcun ausilio e fondamento, pertanto, si presentano le deduzioni svolte nell'appello non dipendendo il fenomeno de quo dall'assestamento dello stabile – causa, peraltro, esclusa dall'ing. nella relazione a sua firma – al più investente le pareti del fabbricato ed il solaio e non _2 anche il massetto posto a base del pavimento incidenti sull'integrità della singola unità immobiliare ai fini del godimento da parte del proprietario.
3.10. Del pari, inconferente è la contestazione contenuta nell'appello in ordine alla impossibilità della diffusione repentina del fenomeno su tutto l'appartamento nel periodo compreso tra la denuncia dei vizi del 16-22.5.2018 ed il sopralluogo del 12.6.2018 tanto da non consentire la verifica nel contraddittorio, atteso che, in realtà, le indagini anche distruttive effettuate dal tecnico dell'appellato con la ditta esecutrice dei lavori hanno solo messo in luce la causa del distacco del battiscopa derivante dall'errore della tecnica di posa in opera del massetto su tutta l'unita immobiliare, tanto da rendere necessario il totale svellimento e rifacimento del massetto prima di installare il nuovo pavimento.
Peraltro, alcuna norma codicistica prevede la preventiva verifica del lamentato vizio nel contraddittorio a pena di decadenza o improcedibilità dalla tutela azionata, dovendosi, al contempo rimarcare che la ricostruzione dei fatti è stata compiutamente effettuata in giudizio in forza non solo della documentazione anche fotografica raffigurante lo stato dei luoghi sia prima che durante le verifiche tecniche, ma anche della relazione tecnica di parte e delle dichiarazioni rese dai testi che hanno avuto contezza diretta dei fatti.
Inoltre, la decisione, seppure frettolosa, di procedere al totale sbancamento del massetto prima del sopralluogo da parte della ditta per la verifica in contraddittorio delle problematiche verificate in sede di lavori di ristrutturazione, non preclude comunque la tutela del diritto la cui prova può essere fornita attraverso gli strumenti probatori utilizzabili nel giudizio civile, dovendosi rimarcare il principio in forza del quale “nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza” (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 5409 del 25/02/2019).
Sicchè, sulla base di tutto quanto innanzi evidenziato, può ritenersi raggiunta la prova anche delle indagini tecniche di tipo distruttivo effettuate sul massetto per verificarne la stratigrafia, non risultando ostativa ai fini suddetti la mancanza di documentazione relativa agli esiti degli stessi.
3.11. Infine, l'appello è infondato anche con riguardo ai motivi investenti la CTU.
Invero, l'accertamento tecnico è stato disposto dal giudice di prime cure, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni testimoniali.
Sicchè, correttamente il CTU ha formulato le relative conclusioni (relative alla accertata errata miscela dell'impasto e/o in un'errata consolidazione del massetto di appoggio e quindi in difformità alle regole dell'arte riconducibili alla errata perizia e tecnica del costruttore) in forza di quanto emerso in forza dei documenti acquisiti e della prova orale espletata.
Altresì, correttamente il CTU, in sede di riposta alle osservazioni svolte dalla società appellante in relazione ai materiali utilizzati per il massetto, ha evidenziato che “la verifica dei materiali che compongono il massetto dovrebbe essere a disposizione della stessa impresa esecutrice del massetto come anche del Direttore dei Lavori che in fase di esecuzione dei lavori (cfr. linee guida
Anac) aveva il compito di disporre l'accettazione dei materiali in base anche alle predette UNI”.
In relazione al principio della vicinanza della prova, spettava alla parte appellante provare la tipologia dei materiali utilizzati e la loro conformità alla normativa di settore ovvero la posa in opera a regola d'arte.
3.12. Il precedente giudizio intercorso tra l'appellante ed altro proprietario di unità immobiliare insistente nel medesimo fabbricato, può, infine, ritenere verosimile la maturazione in capo all'appellato del sospetto dei vizi nella posa in opera del pavimento, poi, riscontrati, alla luce delle sopra riferite emergenze processuali.
3.13. In ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU, deve richiamarsi quanto già delibato nell'ordinanza del 07.06.2024.
4. Per tutto quanto innanzi evidenziato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un.,
n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, seconda sezione Parte_1 civile, n. 1792/2023 (RGN. 3373/2019) pubblicata il 17.07.2023, ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, integralmente, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3) DICHIARA sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, come in motivazione.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra