TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
Parte_1
Avv A Bozzone
nei confronti della società:
cf Controparte_1
, con sede in Rimini, via Santerno n 25, avente ad P.IVA_1
oggetto elaborazione elettronica di dati contabili, servizi di general contractors;
nonché dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_2 P.IVA_2 , cf CP_1 C.F._1
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza, sia alla società sia ai soci illimitatamente responsabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere la liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto munito di titolo esecutivo giudiziale ( sentenza, ora passata in giudicato); il credito precettato ammonta ad € 75.311,84;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione della istanza di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
- 2 - il pignoramento tentato da un creditore ha avuto esito negativo;
la sede è chiusa e quindi l'attività è cessata;
dalle informazioni trasesse da Agenzia delle Entrate risulta un debito fiscale di circa €
160.000;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa Controparte_1
e l'impossibilità per l'impresa di far fronte
[...]
con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che a norma dell'art 256 cci la apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone produce la apertura di analoga procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur se non persone fisiche;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 , 121 e 256 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, cf Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
- 3 - con sede in Rimini, via Santerno n 25, avente ad oggetto elaborazione elettronica di dati contabili, servizi di general contractors;
nonché dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_2 P.IVA_2
, cf CP_1 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore il Dr
[...]
Per_1
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
- 4 - ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025, ore 12,10 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di IA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali
- 5 - domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20/03/2025
- 6 - Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
Parte_1
Avv A Bozzone
nei confronti della società:
cf Controparte_1
, con sede in Rimini, via Santerno n 25, avente ad P.IVA_1
oggetto elaborazione elettronica di dati contabili, servizi di general contractors;
nonché dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_2 P.IVA_2 , cf CP_1 C.F._1
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza, sia alla società sia ai soci illimitatamente responsabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere la liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto munito di titolo esecutivo giudiziale ( sentenza, ora passata in giudicato); il credito precettato ammonta ad € 75.311,84;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione della istanza di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
Controparte_1
versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
- 2 - il pignoramento tentato da un creditore ha avuto esito negativo;
la sede è chiusa e quindi l'attività è cessata;
dalle informazioni trasesse da Agenzia delle Entrate risulta un debito fiscale di circa €
160.000;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa Controparte_1
e l'impossibilità per l'impresa di far fronte
[...]
con regolarità alle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che a norma dell'art 256 cci la apertura della liquidazione giudiziale di una società di persone produce la apertura di analoga procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur se non persone fisiche;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 , 121 e 256 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, cf Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
- 3 - con sede in Rimini, via Santerno n 25, avente ad oggetto elaborazione elettronica di dati contabili, servizi di general contractors;
nonché dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_2 P.IVA_2
, cf CP_1 C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore il Dr
[...]
Per_1
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
- 4 - ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025, ore 12,10 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di IA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali
- 5 - domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20/03/2025
- 6 - Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 7 -