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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2025, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27551/2024 promossa da nato in [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela CodiceFiscale_1
Guzzo (C.F. ) e Roberto Guzzo (C.F. C.F._2
); C.F._3
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex
lege
- resistente -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 02.07.2024, il ricorrente Parte_1
cittadino pakistano titolare di permesso UE di lungo periodo, ha
[...]
lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare e,
conseguentemente, ha chiesto di ordinare, preliminarmente in via cautelare, al Controparte_3
a la
[...] Controparte_2
fissazione di un appuntamento per la prosecuzione della pratica amministrativa in oggetto e l'emanazione di un provvedimento espresso e conclusivo del relativo procedimento, condannando l'amministrazione resistente al risarcimento del danno morale subito.
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto il 12.04.2022 dalla Prefettura
di Prato i Nulla Osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in [...] il [...], e dei tre Parte_2
figli minori: nata in [...] il [...], CP_4 CP_5
, nata in [...] il [...] e , nato in
[...] CP_6
Pakistan il 20.02.2013; che tentava numerose volte di fissare appuntamento presso l'Ufficio consolare al fine di ottenere un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione delle domande di visto, anche presentandosi personalmente e rivolgendosi ad intermediari;
che i tentativi rimanevano tutti senza esito;
che infine inviava apposite mail pec tramite il proprio legale, rimaste anch'esse inevase.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc, ha fissato udienza al 22.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'esame dell'istanza cautelare e per il merito.
pagina 2 Con memoria di costituzione dell'11.11.2024, parte resistente ha rappresentato l'avvenuta fissazione di appuntamento al 14.11.2024,
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e rappresentando l'infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di dolo o colpa grave.
Con note del 21.11.2024, parte ricorrente, confermato quanto sopra ha tuttavia lamentato la protratta illegittimità della condotta di parte resistente in quanto, seppur in sede di appuntamento la coniuge del ricorrente abbia fornito la documentazione necessaria e provveduto al pagamento di quanto richiesto, è stata poi allontanata senza ottenere la formalizzazione dell'istanza in ragione della scadenza nominale dei nulla osta. Richiamato quanto già dedotto ha dunque insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Non ritenuti sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio e ritenuti necessari chiarimenti, la trattazione della causa è stata rinviata al 28.02.2025.
Con note del 27.02.2025, parte resistente ha rappresentato una nuova fissazione di appuntamento al 17.03.2025, insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria nonché per la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Parte ricorrente, confermando la ricezione della suddetta comunicazione, ha chiesto disporsi il rinvio dell'udienza al fine di verificare l'esito dell'ulteriore appuntamento fissato.
pagina 3 All'esito dell'udienza in modalità cartolare la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione.
***
Come noto, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Visto quanto dedotto e prodotto da entrambe le parti si ritengono sufficientemente comprovati gli infruttuosi tentativi del ricorrente di accedere a tale ultima fase, avendo questi richiesto più volte la fissazione di apposito appuntamento e, inoltre, anche quando ottenuto, non ha tuttavia fatto seguito la richiesta formalizzazione delle proprie domande.
Dunque, parte convenuta, anche a seguito dell'appuntamento da essa stessa fissato nelle more del giudizio, avrebbe dovuto ricevere la richiesta e aprire la fase di valutazione dei requisiti soggettivi del ricongiungimento di cui si tratta o quantomeno rilasciare una qualche ricevuta e/o attestazione, in assenza della quale, in ragione della pagina 4 scadenza nominale dei nulla osta, i richiedenti si trovano esposti al pericolo di vedere vanificata l'intera procedura, come invero prospettato nel caso de quo.
Appare pertanto evidente che, in ragione della scadenza nominale dei nulla osta e in mancanza di prova della richiesta, si profilano ipotesi di potenziale lesione del diritto al ricongiungimento familiare dei richiedenti, in determinati casi peraltro di natura irreparabile, come nel caso in cui un figlio da ricongiungere diventi nelle more maggiorenne,
con conseguente impossibilità di richiedere il rilascio di nuovo nulla osta, se non in casi determinati.
Tanto rilevato, occorre chiarire che le modalità di ricezione delle domande di fissazione degli appuntamenti decise dall'amministrazione, pur costituendo esercizio di un potere di auto organizzazione, non possono condurre alla conseguenza estrema per cui l'utilizzo di una pec, le cui ricevute forniscono peculiari garanzie di tracciabilità, anche rispetto al loro contenuto, possa dare luogo ad un vizio di gravità tale da dedurne che la richiesta dovrebbe considerarsi come mai inoltrata.
Ebbene, nel caso di specie le richiamate richieste di fissazione appuntamento e formalizzazione delle istanze di visto sono sufficientemente provate, oltreché pacifiche. Inoltre, nelle more del giudizio parte ricorrente, presentatasi all'appuntamento fissato, ha altresì provveduto al pagamento di quanto richiesto (ricevuta in atti),
da cui non appare giustificabile la mancata formalizzazione delle domande e il mancato avvio della relativa pratica. Sarà poi all'esito pagina 5 della stessa, da definirsi nei termini normativamente indicati, che i visti di ingresso saranno eventualmente diniegati, in assenza della documentazione richiesta, ovvero rilasciati, ove nulla osti.
Tutto quanto evidenziato, si ritiene fondata la domanda volta alla prosecuzione e definizione della pratica amministrativa, anche considerato che nel caso di specie deve tenersi conto della tutela privilegiata accordata ai minori, di cui all'art. 28, c. 3 del d.lgs. n.
286/1998, in recepimento nell'ordinamento italiano del diritto internazionale ed europeo.
Per quel che concerne la domanda volta alla condanna al risarcimento del danno morale patito, si rileva l'insussistenza di elementi sufficienti a supportare la sussistenza del danno dedotto,
genericamente richiamato.
Le spese di lite sono compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al
[...]
e all ad Controparte_1 Controparte_2
, la formalizzazione urgente della domanda di Controparte_2
visto per ricongiungimento familiare in favore di Parte_2
coniuge del ricorrente, e dei tre figli minori: CP_4 CP_5
e , nonché la celere trattazione della pratica di
[...] CP_6
sua competenza, nel rispetto dei termini di cui all'art 6, co. 5, DPR
394/99;
pagina 6 - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- spese compensate.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27551/2024 promossa da nato in [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela CodiceFiscale_1
Guzzo (C.F. ) e Roberto Guzzo (C.F. C.F._2
); C.F._3
- ricorrente -
contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
[...]
l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex
lege
- resistente -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 02.07.2024, il ricorrente Parte_1
cittadino pakistano titolare di permesso UE di lungo periodo, ha
[...]
lamentato la violazione del proprio diritto all'unità familiare e,
conseguentemente, ha chiesto di ordinare, preliminarmente in via cautelare, al Controparte_3
a la
[...] Controparte_2
fissazione di un appuntamento per la prosecuzione della pratica amministrativa in oggetto e l'emanazione di un provvedimento espresso e conclusivo del relativo procedimento, condannando l'amministrazione resistente al risarcimento del danno morale subito.
Il ricorrente ha esposto di aver ottenuto il 12.04.2022 dalla Prefettura
di Prato i Nulla Osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge nata in [...] il [...], e dei tre Parte_2
figli minori: nata in [...] il [...], CP_4 CP_5
, nata in [...] il [...] e , nato in
[...] CP_6
Pakistan il 20.02.2013; che tentava numerose volte di fissare appuntamento presso l'Ufficio consolare al fine di ottenere un appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione delle domande di visto, anche presentandosi personalmente e rivolgendosi ad intermediari;
che i tentativi rimanevano tutti senza esito;
che infine inviava apposite mail pec tramite il proprio legale, rimaste anch'esse inevase.
Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 sexies cpc, ha fissato udienza al 22.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'esame dell'istanza cautelare e per il merito.
pagina 2 Con memoria di costituzione dell'11.11.2024, parte resistente ha rappresentato l'avvenuta fissazione di appuntamento al 14.11.2024,
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e rappresentando l'infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di dolo o colpa grave.
Con note del 21.11.2024, parte ricorrente, confermato quanto sopra ha tuttavia lamentato la protratta illegittimità della condotta di parte resistente in quanto, seppur in sede di appuntamento la coniuge del ricorrente abbia fornito la documentazione necessaria e provveduto al pagamento di quanto richiesto, è stata poi allontanata senza ottenere la formalizzazione dell'istanza in ragione della scadenza nominale dei nulla osta. Richiamato quanto già dedotto ha dunque insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Non ritenuti sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio e ritenuti necessari chiarimenti, la trattazione della causa è stata rinviata al 28.02.2025.
Con note del 27.02.2025, parte resistente ha rappresentato una nuova fissazione di appuntamento al 17.03.2025, insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria nonché per la declaratoria di cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Parte ricorrente, confermando la ricezione della suddetta comunicazione, ha chiesto disporsi il rinvio dell'udienza al fine di verificare l'esito dell'ulteriore appuntamento fissato.
pagina 3 All'esito dell'udienza in modalità cartolare la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione.
***
Come noto, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Visto quanto dedotto e prodotto da entrambe le parti si ritengono sufficientemente comprovati gli infruttuosi tentativi del ricorrente di accedere a tale ultima fase, avendo questi richiesto più volte la fissazione di apposito appuntamento e, inoltre, anche quando ottenuto, non ha tuttavia fatto seguito la richiesta formalizzazione delle proprie domande.
Dunque, parte convenuta, anche a seguito dell'appuntamento da essa stessa fissato nelle more del giudizio, avrebbe dovuto ricevere la richiesta e aprire la fase di valutazione dei requisiti soggettivi del ricongiungimento di cui si tratta o quantomeno rilasciare una qualche ricevuta e/o attestazione, in assenza della quale, in ragione della pagina 4 scadenza nominale dei nulla osta, i richiedenti si trovano esposti al pericolo di vedere vanificata l'intera procedura, come invero prospettato nel caso de quo.
Appare pertanto evidente che, in ragione della scadenza nominale dei nulla osta e in mancanza di prova della richiesta, si profilano ipotesi di potenziale lesione del diritto al ricongiungimento familiare dei richiedenti, in determinati casi peraltro di natura irreparabile, come nel caso in cui un figlio da ricongiungere diventi nelle more maggiorenne,
con conseguente impossibilità di richiedere il rilascio di nuovo nulla osta, se non in casi determinati.
Tanto rilevato, occorre chiarire che le modalità di ricezione delle domande di fissazione degli appuntamenti decise dall'amministrazione, pur costituendo esercizio di un potere di auto organizzazione, non possono condurre alla conseguenza estrema per cui l'utilizzo di una pec, le cui ricevute forniscono peculiari garanzie di tracciabilità, anche rispetto al loro contenuto, possa dare luogo ad un vizio di gravità tale da dedurne che la richiesta dovrebbe considerarsi come mai inoltrata.
Ebbene, nel caso di specie le richiamate richieste di fissazione appuntamento e formalizzazione delle istanze di visto sono sufficientemente provate, oltreché pacifiche. Inoltre, nelle more del giudizio parte ricorrente, presentatasi all'appuntamento fissato, ha altresì provveduto al pagamento di quanto richiesto (ricevuta in atti),
da cui non appare giustificabile la mancata formalizzazione delle domande e il mancato avvio della relativa pratica. Sarà poi all'esito pagina 5 della stessa, da definirsi nei termini normativamente indicati, che i visti di ingresso saranno eventualmente diniegati, in assenza della documentazione richiesta, ovvero rilasciati, ove nulla osti.
Tutto quanto evidenziato, si ritiene fondata la domanda volta alla prosecuzione e definizione della pratica amministrativa, anche considerato che nel caso di specie deve tenersi conto della tutela privilegiata accordata ai minori, di cui all'art. 28, c. 3 del d.lgs. n.
286/1998, in recepimento nell'ordinamento italiano del diritto internazionale ed europeo.
Per quel che concerne la domanda volta alla condanna al risarcimento del danno morale patito, si rileva l'insussistenza di elementi sufficienti a supportare la sussistenza del danno dedotto,
genericamente richiamato.
Le spese di lite sono compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al
[...]
e all ad Controparte_1 Controparte_2
, la formalizzazione urgente della domanda di Controparte_2
visto per ricongiungimento familiare in favore di Parte_2
coniuge del ricorrente, e dei tre figli minori: CP_4 CP_5
e , nonché la celere trattazione della pratica di
[...] CP_6
sua competenza, nel rispetto dei termini di cui all'art 6, co. 5, DPR
394/99;
pagina 6 - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- spese compensate.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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