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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2785 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
, c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
il 12/11/1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina DALLA VECCHIA
e
c.f. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea TONELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa familiare sita in Malo (VI), Via Marco Polo, 20, alla IG.ra che ivi rimarrà a vivere con il figlio, mentre il IG. si è già trasferito CP_2 CP_1
a vivere altrove;
la IG.ra acconsente a semplice richiesta a far accedere il CP_2
IG. alla casa familiare per l'asporto di tutti i suoi beni, alcuni rimasti ancora CP_1
nella casa familiare;
2) l'immobile di cui al punto 1) rimarrà in comproprietà tra le parti con obbligo per entrambe di versare ciascuno il 50% della rata mensile sia del mutuo che del finanziamento, oggi pari al totale di € 502,64; a tal fine, le parti s'impegnano a tenere in vita il conto corrente comune sul quale vengono addebitate entrambe le rate,
obbligandosi, altresì, mensilmente a versare ciascuno il proprio 50% di rata e, altresì,
sempre al 50% ciascuno, la somma ulteriore che l'Istituto bancario dovesse richiedere a titolo di spese, interessi o provvista minima del conto corrente;
3) Il IG. ha già trasferito la sua residenza altrove;
la IG.ra , che si CP_1 CP_2
obbliga a farsi carico della manutenzione ordinaria dell'immobile in maniera adeguata e a far fronte a tutte le spese ordinarie, utenze e tasse relative, assicurazione sulla casa già attiva (premio attualmente pari ad € 318.50 annui), pulizia caldaia ecc.,
manterrà la sua residenza, insieme a quella del figlio, presso l'abitazione familiare;
4) affidare il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue
2 inclinazioni, capacità ed aspirazioni, nonché alla sua salute, stabilendo la permanenza abitativa e la residenza prevalente presso la madre ed il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità:
1° settimana:
- martedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà presso la madre
(durante il periodo delle vacanze scolastiche si fermerà a dormire dal papà Per_1
anche infrasettimanalmente);
- dal venerdì sera alle 17.30 fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà presso la madre;
2° Settimana:
- martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà presso la madre (durante il periodo delle vacanze scolastiche si fermerà a dormire dal Per_1
papà anche infrasettimanalmente).
Disporsi (o darsi atto), in ogni caso, che:
- entrambi i genitori potranno delegare i propri congiunti al ritiro del minore presso scuola/altro genitore;
- possano essere previsti momenti di visita tra i minori ed i genitori ulteriori e/o diversi rispetto a quanto sopra concordato, previo accordo tra genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
- tutte le sere con pernotto, ciascun genitore, durante la permanenza con il figlio presso di lui, acconsentirà ad una videochiamata all'altro genitore;
- i genitori sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali stati di malattia e/o non frequenza scolastica del minore;
3 Disporsi che entrambi i genitori, in ogni caso, stiano con il figlio:
a) Sette giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno (in caso di disaccordo negli anni pari il bambino starà
con il padre dal 24 al 30 e con la madre dal 31 al 06 e negli anni dispari il contrario). Il
giorno di Natale e quello della FA il figlio starà mezza giornata con entrambi i genitori così da far vivere al bambino tali ricorrenze con entrambi i genitori e le loro famiglie;
b) Tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e
Pasquetta;
c) Altre festività (Ognissanti, 25 aprile, 01 maggio etc.) ad anni alterni o ponti (intesi come giorno precedente/successivo al weekend) con il genitore con cui il minore permane nel fine settimana di spettanza. Anche le vacanze di carnevale verranno gestite ad anni alterni.
d) Quindici giorni - anche non consecutivi e da intendersi comprensivi di eventuali fine settimana di spettanza - durante le vacanze estive da decidersi entro il 31.05 di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari avrà preferenza di decidere il proprio calendario di ferie il padre, negli anni dispari la madre. Il calendario riprenderà con il fine settimana di spettanza del genitore con cui il minore non è stato nelle settimane precedenti.
Le parti sono già d'accordo, e, pertanto, la IG.ra si obbliga a non negare il CP_2
suo consenso in tal senso, a che dal 17 al 24 agosto 2024, il IG. si rechi con CP_1
il figlio in vacanza e in visita ai nonni paterni a Napoli. Per_1
e) Compleanno dei genitori e ricorrenze del genitore (Festa della Mamma, del papà
4 etc.) con il genitore stesso;
f) Compleanno del minore - se non festeggiato assieme - mezza giornata con ciascun genitore;
le parti sono già d'accordo, e, pertanto, la IG.ra si obbliga a non CP_2
negare il suo consenso in tal senso, a che la settimana antecedente o quella seguente al 21 giugno 2025, il IG. si rechi con il figlio a festeggiare il CP_1 Per_1
compleanno a Napoli con il nonno paterno che compie gli anni nel medesimo giorno.
g) Festività legate alla famiglia di origine di madre o padre, verranno concordate tra i genitori se il bimbo dovesse essere con l'altro genitore.
5) Onerarsi il IG. a corrispondere alla IG.ra , a titolo Controparte_1 CP_2
di contributo per il mantenimento del minore, la somma di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra , a partire dal mese di agosto 2024, spese CP_2
straordinarie per il figlio al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza,
e importo dell'assegno unico spettante al 100% alla IG.ra . CP_2
6) Le parti riconoscono di essere obbligate in solido, al 50% ciascuno, al pagamento del debito nei confronti della società idraulica Sistemi RL e della ID LL RL
(circa 10.000 euro) e, di conseguenza, si obbligano a pagare ciascuno il 50 % del predetto debito quando ne verrà fatta loro richiesta. Il IG. , annualmente, CP_1
s'impegna a versare il 50% della somma che riceve a titolo di detrazioni fiscali sulla casa, decurtato l'importo che riceve in proprio, per lo stesso motivo, la IG.ra
, sul conto corrente di quest'ultima. CP_2
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver già completamente regolato i loro rapporti patrimoniali
5 (ad eccezione dell'assegnazione dei beni mobili della casa familiare).
8) I coniugi si danno reciproco assenso a chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
9) Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2024 e Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2
mantenimento del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
6 Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con il figlio CP_2
minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2785 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
, c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._1
il 12/11/1989, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina DALLA VECCHIA
e
c.f. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea TONELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati
1 fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa familiare sita in Malo (VI), Via Marco Polo, 20, alla IG.ra che ivi rimarrà a vivere con il figlio, mentre il IG. si è già trasferito CP_2 CP_1
a vivere altrove;
la IG.ra acconsente a semplice richiesta a far accedere il CP_2
IG. alla casa familiare per l'asporto di tutti i suoi beni, alcuni rimasti ancora CP_1
nella casa familiare;
2) l'immobile di cui al punto 1) rimarrà in comproprietà tra le parti con obbligo per entrambe di versare ciascuno il 50% della rata mensile sia del mutuo che del finanziamento, oggi pari al totale di € 502,64; a tal fine, le parti s'impegnano a tenere in vita il conto corrente comune sul quale vengono addebitate entrambe le rate,
obbligandosi, altresì, mensilmente a versare ciascuno il proprio 50% di rata e, altresì,
sempre al 50% ciascuno, la somma ulteriore che l'Istituto bancario dovesse richiedere a titolo di spese, interessi o provvista minima del conto corrente;
3) Il IG. ha già trasferito la sua residenza altrove;
la IG.ra , che si CP_1 CP_2
obbliga a farsi carico della manutenzione ordinaria dell'immobile in maniera adeguata e a far fronte a tutte le spese ordinarie, utenze e tasse relative, assicurazione sulla casa già attiva (premio attualmente pari ad € 318.50 annui), pulizia caldaia ecc.,
manterrà la sua residenza, insieme a quella del figlio, presso l'abitazione familiare;
4) affidare il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1
genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle sue
2 inclinazioni, capacità ed aspirazioni, nonché alla sua salute, stabilendo la permanenza abitativa e la residenza prevalente presso la madre ed il diritto-dovere del padre di vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità:
1° settimana:
- martedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà presso la madre
(durante il periodo delle vacanze scolastiche si fermerà a dormire dal papà Per_1
anche infrasettimanalmente);
- dal venerdì sera alle 17.30 fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà presso la madre;
2° Settimana:
- martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà presso la madre (durante il periodo delle vacanze scolastiche si fermerà a dormire dal Per_1
papà anche infrasettimanalmente).
Disporsi (o darsi atto), in ogni caso, che:
- entrambi i genitori potranno delegare i propri congiunti al ritiro del minore presso scuola/altro genitore;
- possano essere previsti momenti di visita tra i minori ed i genitori ulteriori e/o diversi rispetto a quanto sopra concordato, previo accordo tra genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
- tutte le sere con pernotto, ciascun genitore, durante la permanenza con il figlio presso di lui, acconsentirà ad una videochiamata all'altro genitore;
- i genitori sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali stati di malattia e/o non frequenza scolastica del minore;
3 Disporsi che entrambi i genitori, in ogni caso, stiano con il figlio:
a) Sette giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno (in caso di disaccordo negli anni pari il bambino starà
con il padre dal 24 al 30 e con la madre dal 31 al 06 e negli anni dispari il contrario). Il
giorno di Natale e quello della FA il figlio starà mezza giornata con entrambi i genitori così da far vivere al bambino tali ricorrenze con entrambi i genitori e le loro famiglie;
b) Tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e
Pasquetta;
c) Altre festività (Ognissanti, 25 aprile, 01 maggio etc.) ad anni alterni o ponti (intesi come giorno precedente/successivo al weekend) con il genitore con cui il minore permane nel fine settimana di spettanza. Anche le vacanze di carnevale verranno gestite ad anni alterni.
d) Quindici giorni - anche non consecutivi e da intendersi comprensivi di eventuali fine settimana di spettanza - durante le vacanze estive da decidersi entro il 31.05 di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari avrà preferenza di decidere il proprio calendario di ferie il padre, negli anni dispari la madre. Il calendario riprenderà con il fine settimana di spettanza del genitore con cui il minore non è stato nelle settimane precedenti.
Le parti sono già d'accordo, e, pertanto, la IG.ra si obbliga a non negare il CP_2
suo consenso in tal senso, a che dal 17 al 24 agosto 2024, il IG. si rechi con CP_1
il figlio in vacanza e in visita ai nonni paterni a Napoli. Per_1
e) Compleanno dei genitori e ricorrenze del genitore (Festa della Mamma, del papà
4 etc.) con il genitore stesso;
f) Compleanno del minore - se non festeggiato assieme - mezza giornata con ciascun genitore;
le parti sono già d'accordo, e, pertanto, la IG.ra si obbliga a non CP_2
negare il suo consenso in tal senso, a che la settimana antecedente o quella seguente al 21 giugno 2025, il IG. si rechi con il figlio a festeggiare il CP_1 Per_1
compleanno a Napoli con il nonno paterno che compie gli anni nel medesimo giorno.
g) Festività legate alla famiglia di origine di madre o padre, verranno concordate tra i genitori se il bimbo dovesse essere con l'altro genitore.
5) Onerarsi il IG. a corrispondere alla IG.ra , a titolo Controparte_1 CP_2
di contributo per il mantenimento del minore, la somma di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra , a partire dal mese di agosto 2024, spese CP_2
straordinarie per il figlio al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza,
e importo dell'assegno unico spettante al 100% alla IG.ra . CP_2
6) Le parti riconoscono di essere obbligate in solido, al 50% ciascuno, al pagamento del debito nei confronti della società idraulica Sistemi RL e della ID LL RL
(circa 10.000 euro) e, di conseguenza, si obbligano a pagare ciascuno il 50 % del predetto debito quando ne verrà fatta loro richiesta. Il IG. , annualmente, CP_1
s'impegna a versare il 50% della somma che riceve a titolo di detrazioni fiscali sulla casa, decurtato l'importo che riceve in proprio, per lo stesso motivo, la IG.ra
, sul conto corrente di quest'ultima. CP_2
7) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver già completamente regolato i loro rapporti patrimoniali
5 (ad eccezione dell'assegnazione dei beni mobili della casa familiare).
8) I coniugi si danno reciproco assenso a chiedere il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
9) Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2024 e Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2
mantenimento del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eIGenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
6 Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con il figlio CP_2
minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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