Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02212/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa misura cautelare
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso in data 7 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 23 ottobre 2023 e depositato il 18 novembre 2023, parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Difetto di motivazione. L’atto impugnato motiverebbe per relationem , richiamando la sentenza di condanna di altri soggetti, senza indicare le ragioni per cui tali persone sono state condannate né rendendo accessibile tale sentenza, e quindi, il motivo su cui si fonda la revoca del permesso di soggiorno.
2. Violazione di legge. Non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
3. Violazione di legge; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Il provvedimento di revoca sarebbe intervenuto a distanza di oltre 2 anni dal rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, senza esplicitare l’interesse pubblico nonché senza considerare la circostanza che il ricorrente lavora ininterrottamente dall’ottobre 2022, così non versando più in situazione ostativa al rilascio del titolo di soggiorno, cosicché la revoca del permesso di soggiorno sarebbe manifestamente irragionevole.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese con memoria depositata in data 21 ottobre 2024.
Con ordinanza -OMISSIS-, è stata rigettata la domanda cautelare; con ordinanza -OMISSIS-, è stato accolto l’appello cautelare «…con riferimento al profilo di doglianza relativo all’insufficiente motivazione del decreto del Questore impugnato che si limita a richiamare “il dispositivo” della sentenza pronunciato in data 23 giugno 2022 dal Tribunale di -OMISSIS-) nell’ambito del proc. pen. nr. -OMISSIS- R.G.G.I.P., senza alcuna ulteriore specificazione e senza l’indicazione dei titoli di reato e, altresì, omettendo di rendere disponibile alla consultazione dell’appellante l’atto richiamato per relationem…» .
La mattina del 21 novembre 2024, data in cui era stata fissata la celebrazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito, parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere stato rilasciato permesso di soggiorno da parte della Questura di -OMISSIS-(parte ricorrente ha allegato immagine del permesso con validità dal 10 luglio 2023 sino al 20 ottobre 2026, recante i numeri-OMISSIS-); con ordinanza 30 dicembre -OMISSIS-, sono stati chiesti all’Amministrazione documentati chiarimenti sul punto; in data 25 marzo 2025, l’Amministrazione ha depositato provvedimento della Questura di -OMISSIS-n. prot. 0118922 del 19 marzo 2025, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2025 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.
Preliminarmente, l’intervenuta revoca del citato permesso di soggiorno n. -OMISSIS- osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Come evidenziato da condiviso orientamento giurisprudenziale:
- “la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (CEDU, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi, punti 90 e 104)”;
- “la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina prevista dal d.P.R. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio provato, alla luce della documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato (in particolare dal dispositivo della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 23 giugno 2022 – depositato dall’Amministrazione il giorno 11 ottobre 2024 sub 6 – nonché dal decreto di sequestro dei permessi di soggiorno rilasciati a 67 persone, fra i quali l’odierno ricorrente, emesso dal GIP presso tale Tribunale in data 8 agosto 2022 a seguito della citata sentenza di condanna – depositato dall’Amministrazione il giorno 11 ottobre 2024 sub 7 – atti giudiziari entrambi richiamati nel provvedimento impugnato) che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al ricorrente in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia.
Al riguardo, in particolare, si legge:
a) nella memoria depositata in data 21 ottobre 2024 dall’Amministrazione: «… In data 14/07/2022, il Commissariato di P.S. -OMISSIS- (Allegato nr. 07) comunicava che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale -OMISSIS- aveva emesso sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. a carico, tra gli altri, di -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale nr. -OMISSIS- R.G.G.I.P., in cui sono confluiti i procedimenti penali nr. -OMISSIS- R.G.N.R mod. 21 e nr. -OMISSIS-R.G.N.R. mod. 21 (stralcio del -OMISSIS- R.G.N.R.) inizialmente iscritti presso la Procura della Repubblica --OMISSIS-. I condannati, che hanno ammesso le proprie responsabilità e patteggiato la pena, così come si legge nel capo di imputazione “G” di cui all’indicato procedimento penale e limitatamente al caso di specie, “...con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra loro, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorivano la permanenza nel Territorio dello Stato dei seguenti 5 soggetti, nr. 2 di origine bengalese e nr. 3 di origine egiziana, identificati in …-OMISSIS- ... -OMISSIS- in quanto titolare della ditta “-OMISSIS-”, provvedeva alla fittizia assunzione degli egiziani ... -OMISSIS-... al fine di consentire loro di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di “emersione dal lavoro irregolare sommerso”. -OMISSIS-, in quanto imprenditore occulto ...” della -OMISSIS- ed in concorso con la titolare, “... gestiva le false assunzioni al fine di trarre da tale attività un ingiusto profitto. ... contattata da -OMISSIS-, prestava la sua assistenza logistico-operativa, provvedendo agli spostamenti in auto dei falsi dipendenti ed alla loro sistemazione abitativa in occasione del controllo effettuato dalla Polizia di Stato il giorno 01.12.2020. Fatto commesso in concorso da due o più persone in -OMISSIS- dal giugno 2020 fino ad oggi.” (vedasi Allegato nr. 05). In data 25/08/2022, il Commissariato di P.S. inviava alla Questura di -OMISSIS-, per opportuna e doverosa conoscenza e per quanto di eventuale competenza, il Decreto di Sequestro Preventivo dei titoli di soggiorno di 67 cittadini stranieri coinvolti nel procedimento penale in questione (Allegato nr. 08), tra i quali risultava esserci anche il Permesso di Soggiorno del sig. -OMISSIS-, secondo quanto riportato nel Capo di Imputazione “G” della nota di cui all’Allegato nr. 05.…» ;
b) nel richiamato decreto di sequestro: «…appare evidente che le domande di permesso di soggiorno sono state avanzate sul presupposto di false dichiarazioni di regolarizzazione depositate assumendo falsamente la presenza in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei cittadini extracomunitari, i quali, in realtà, mai avevano svolto le dette attività lavorative oggetto di regolarizzazione e, nella maggior parte dei casi, neppure si trovavano in Italia nel periodo indicato…» .
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, dovendosi annoverare tra le ipotesi di revoca per assenza dei requisiti anche quella nella quale si accerti che lo straniero, al fine di ottenere il permesso, ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa.
Siffatta interpretazione viene ulteriormente avvalorata da una lettura in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/98, il quale impone all’Amministrazione, che si avveda della falsità della documentazione nella fase istruttoria susseguente all’istanza di rilascio, di dichiarare l’inammissibilità della domanda.
Né a diversa decisione potrebbe indurre la circostanza che non fosse stata resa disponibile alla consultazione del ricorrente la sentenza del 23 giugno 2022, citata nel provvedimento impugnato, richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello secondo cui «…la giurisprudenza ha precisato che il concetto di “disponibilità” richiamato dall’art. 3, comma 3, della L. n. 241 del 1990 non comporta che l’atto amministrativo richiamato per relationem debba essere allegato a pena d’illegittimità al provvedimento che lo evoca, bensì è sufficiente che l’atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5133; Id., 3 dicembre 2019, n. 8276)…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 6 marzo 2023, n. 192).
Sotto altro profilo, il Giudice d’appello ha avuto modo di affermare come la previsione dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge 241/1990 «…non permette comunque l’annullamento di un atto vincolato per vizi di forma o di procedimento, quando sia palese - come è, in virtù delle considerazioni suesposte, nel caso controverso - che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 15 gennaio 2025, n. 22).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di AT (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.