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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott. ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 335 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, in materia di pensione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. A. BOCCUNI
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr.e difeso dall'avv. N. BARUSI e S. GRAZIOSO
-Appellata-
OGGETTO: “ricostituzione pensione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 5/8/2020 ha impugnato la sentenza con Parte_1
cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di ricostituzione della pensione Vo n. 13009608 con decorrenza 1/3/2017, ritenendola assorbita dal giudicato intervenuto sulla sentenza intervenuta tra le stesse parti in data 11/10/2018(RG 4948/2018), avente ad oggetto altresì una domanda di ricostituzione di pensione. Ha assunto l'appellante l'erroneità della pronuncia, atteso che era diversa la domanda posta a base della sentenza passata in giudicato, avendo chiesto in quella sede l'esatto computo dei contributi versati(non 982 settimane complessive ma 1051), con un incremento della rata pensionistica goduta, mentre in questa sede ella aveva domandato l'esatto computo dei contributi figurativi per maternità sia per il diritto ma anche per la CP_ misura della pensione, avendone considerati l' solo 37,94 anzichè 59,94 per la misura della pensione. Ha domandato dunque la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma, spiegando che il giudicato avesse coperto il dedotto e il deducibile, non potendo presentare tante distinte domande tutte volte alla ricostituzione di pensione.
L'appello è infondato. Occorre considerare infatti che per sua esplicita ammissione, ella riceveva in CP_ data 14/2/2018 estratto contributivo dal quale emergeva che, in relazione all'anno 1975, le CP_ settimane contributive utili ai fini del calcolo della pensione erano state conteggiate dall' in un numero erroneo, ossia pari a 37,94 anziché 59,94, restando invece sempre 52 le settimane utili per il
CP_ diritto a pensione. Dallo stesso estratto contributivo emergeva però anche l'altro errore dell' ossia l'avere conteggiato 982 settimane complessive di lavoro anziché 1051 effettivamente svolte.
Ella proponeva allora in data 4/6/2018 il giudizio volto all'esatto computo delle settimane lavorate, che si con concludeva l'11/10/2018 con una sentenza di cessazione della materia del contendere in CP_ quanto l' aveva spontaneamente corretto l'accredito delle settimane. E subito dopo, in data
21/11/2018 proponeva il presente giudizio volto al corretto accredito delle settimane di maternità.
Tale duplicazione di giudizi non è giustificata, dal momento che ella già nel febbraio 2018 aveva
CP_ chiara la situazione degli errori commessi dall' e avrebbe potuto nel giugno 2018 agire per l'uno e per l'altro diritto, posto che afferivano ambedue all'esatto computo contributivo ai fini di una rideterminazione della pensione. Peraltro a tale data la domanda di accredito era stata già presentata, avendola proposta in data 27/4/2017 in via amministrativa ed essendo stata rigettata
CP_ dall' il 27/10/2017, tanto che ella aveva domandato nel dicembre 2017 di rilasciarle un estratto contributivo completo e aggiornato, che appunto le era giunto il 14/2/2018.
È corretta allora la statuizione del giudice secondo cui ella avrebbe dovuto proporre insieme le due
CP_ doglianze relative al corretto computo dei contributi, afferendo ambedue a errori dell' commessi nella fase di valutazione dei contributi che incidevano sulla misura della pensione.
Correttamente ha ritenuto che nella richiesta di ricostituzione e ricalcolo dei contributi ai fini della misura della pensione avrebbe potuto inserire anche questa relativa ai contributi figurativi per maternità, dovendo ritenersi la stessa assorbita dal giudicato, che appunto copre il dedotto e il deducibile. E in ogni caso, anche a ritenere non applicabile l'eccezione di giudicato, poiché le due domande di ricostituzione vedono solo una parziale coincidenza della causa petendi, la ricorrente è incorsa comunque nell'abuso del diritto, avendo frazionato una domanda che avrebbe potuto essere proposta in un unico giudizio1.
L'appello deve allora essere rigettato. 1 Vd. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025 Non ricorrono tuttavia gli estremi per riconoscere la temerarietà della lite. La natura della causa giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 11/6/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott ssa A. Lastella