TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1200/2022 R.G., avente ad oggetto “ripetizione di indebito - risarcimento danni”, e vertente tra
c.f. , nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Paternoster presso il cui studio a Bologna in via San Mamolo n. 12 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
Controparte_1 convenuto – contumace
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società come in atti rappresentata, Pt_1 ha convenuto in giudizio , chiedendone, previa declaratoria di risoluzione e/o Controparte_1 annullamento del contratto concluso tra esse parti in data 15.11.2013, la condanna alla restituzione a proprio favore dell'indebito oggettivo dell'importo di 6.800,00 euro, oltre al risarcimento dei danni subiti a titolo di lucro cessante ed accessori di legge.
Ha assunto l'attrice di avere acquistato nella predetta data dal convenuto, che ne garantiva la proprietà, “due dipinti olio su tela raffiguranti Venezia con cornici laccate dorate non originali” per l'importo complessivo pari a 10.800,00 euro, corrisposto mediante la consegna di due assegni, rispettivamente, di 4.000,00 e di 6.800,00 euro. Ha precisato l'istante di aver scoperto, subito dopo, che tali dipinti erano stati oggetto di truffa, per cui, previa consegna alle competenti autorità che ne disponevano il sequestro, ha presentato formale denuncia – querela.
Alla immediata richiesta di restituzione delle predette somme, il convenuto ha provveduto alla consegna solo dell'assegno dell'importo di 4.000,00 euro, trattenendo e mettendo all'incasso l'altro di 6.800,00 euro, per il cui recupero in via giudiziaria è la presente controversia.
non si è costituito, per cui all'udienza del 13.10.2022 è stata dichiarata la Controparte_1 sua contumacia.
1 In difetto di attività istruttoria a seguito di rinuncia da parte attrice all'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 22.03.2024 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tutto ciò precisato, la domanda introduttiva del giudizio ha giuridico fondamento e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito precisati.
In punto di fatto, la richiesta della società istante trova fondamento, anzitutto, sulla base della documentazione prodotta in atti, a cominciare dalla dichiarazione di vendita del 15 novembre 2013: tale documentazione acquista rilevanza probatoria, sostanziandosi, ai sensi di cui all'art. 2735 c.c., in una vera e propria confessione stragiudiziale, alla quale deve riconoscersi la medesima efficacia probante di quella giudiziale, in forza del riconoscimento tacito della scrittura a norma dell'art. 215, primo comma n.1) c.p.c, che recita: “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, …”.
Ebbene, il convenuto con la sua scelta contumaciale e il suo disinteresse alle sorti della causa ha dato prova di non avere alcuna valida ragione da eccepire alla richiesta istante, facultando, così, il giudice a ritenere fondate, agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., le ragioni e motivazione dell'attrice come rivendicate in atti.
Tanto è sufficiente per ritenere la sussistenza, così come assunto in atti dalla società istante, del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in forza del predetto contratto di compravendita, nonchè in ordine alle specifiche condizioni concordate.
Sotto altro profilo, acquistano valenza probatoria: la denuncia querela presentata da parte del rappresentante della società ai fini della perseguibilità penale del convenuto, il decreto di sequestro probatorio del 21.11.2013 reso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna
e la sentenza penale n. 2874 emessa il 23.06.2021 a conclusioni del processo penale n. 17434/2013
R.G.N. e 510/2020 R.G.D., a riprova della condotta illecita tenuta, al momento della formazione del contratto di compravendita, dal per aver mentito sulla provenienza dei dipinti appartenenti CP_1 ad altri soggetti, “circostanza – così come si legge nel provvedimento di sequestro, condivisibile da questo decidente -, “che fa pensare alla consapevolezza da parte del venditore della provenienza illecita dei quadri, laddove il doloso silenzio (e viepiù la menzogna), per giurisprudenza costante, rileva ai fini della integrazione dei raggiri propri della condotta truffaldina”.
Tanto deve ritenersi sufficiente prova, secondo lo standard probatorio probabilistico del giudicio civile, del configurarsi di una condotta illecita tenuta nell'occorso da parte del convenuto.
In punto di diritto, nell'ipotesi in esame trova applicazione, in tema di obbligazioni principali poste a carico del venditore, il combinato disposto sia dell'art. 1476, primo comma, c.c., nella parte in cui, al sub n. 3, stabilisce “quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa”, cui segue, ai sensi dell'art. 1479, primo comma, c.c., che “il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore …”, sia dal secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui, richiamando, a sua volta, l'art. 1223, dispone che “il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato …”, e con riferimento all'art. 1483,
“il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479”.
Ne consegue che, parte attrice, posta la legittimazione ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita in esame, ha titolo alla restituzione della somma di €. 6.800,00 in quanto illecitamente trattenuta dal convenuto.
Tuttavia, non può essere riconosciuto il diritto ad un risarcimento del danno dal lucro cessante, richiesto dalla società istante per la “mancata vendita dei quadri acquistati dall'odierno convenuto nell'ambito dell'attività di antiquariato esercitata”, atteso che non è stata prodotta alcuna prova, anche a seguito di rinuncia all'assunzione testimoniale richiesta ed ammessa, sulla circostanza della “preventiva individuazione di potenziali clienti interessati all'acquisto” dei quadri 2 in questione, risultando, in tal modo, solo assuntivamente che “l'affare per la società odierna attrice era certo”. Consegue il rigetto di tale parte della domanda.
Le spese ed i compensi del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1200/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti in causa in data 15.11.2013 inerente la vendita di due quadri e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della Controparte_1 società attrice della somma di 6.800,00 euro, oltre interessi legali dal 18.11.2013 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio in favore dell'attrice e liquidate in totale 1.700,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per legge;
rigetta ogni altra domanda.
Brindisi, 2 aprile 2025
IlGiudice
Roberta Marra
3
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1200/2022 R.G., avente ad oggetto “ripetizione di indebito - risarcimento danni”, e vertente tra
c.f. , nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Paternoster presso il cui studio a Bologna in via San Mamolo n. 12 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
Controparte_1 convenuto – contumace
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società come in atti rappresentata, Pt_1 ha convenuto in giudizio , chiedendone, previa declaratoria di risoluzione e/o Controparte_1 annullamento del contratto concluso tra esse parti in data 15.11.2013, la condanna alla restituzione a proprio favore dell'indebito oggettivo dell'importo di 6.800,00 euro, oltre al risarcimento dei danni subiti a titolo di lucro cessante ed accessori di legge.
Ha assunto l'attrice di avere acquistato nella predetta data dal convenuto, che ne garantiva la proprietà, “due dipinti olio su tela raffiguranti Venezia con cornici laccate dorate non originali” per l'importo complessivo pari a 10.800,00 euro, corrisposto mediante la consegna di due assegni, rispettivamente, di 4.000,00 e di 6.800,00 euro. Ha precisato l'istante di aver scoperto, subito dopo, che tali dipinti erano stati oggetto di truffa, per cui, previa consegna alle competenti autorità che ne disponevano il sequestro, ha presentato formale denuncia – querela.
Alla immediata richiesta di restituzione delle predette somme, il convenuto ha provveduto alla consegna solo dell'assegno dell'importo di 4.000,00 euro, trattenendo e mettendo all'incasso l'altro di 6.800,00 euro, per il cui recupero in via giudiziaria è la presente controversia.
non si è costituito, per cui all'udienza del 13.10.2022 è stata dichiarata la Controparte_1 sua contumacia.
1 In difetto di attività istruttoria a seguito di rinuncia da parte attrice all'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 22.03.2024 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tutto ciò precisato, la domanda introduttiva del giudizio ha giuridico fondamento e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito precisati.
In punto di fatto, la richiesta della società istante trova fondamento, anzitutto, sulla base della documentazione prodotta in atti, a cominciare dalla dichiarazione di vendita del 15 novembre 2013: tale documentazione acquista rilevanza probatoria, sostanziandosi, ai sensi di cui all'art. 2735 c.c., in una vera e propria confessione stragiudiziale, alla quale deve riconoscersi la medesima efficacia probante di quella giudiziale, in forza del riconoscimento tacito della scrittura a norma dell'art. 215, primo comma n.1) c.p.c, che recita: “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, …”.
Ebbene, il convenuto con la sua scelta contumaciale e il suo disinteresse alle sorti della causa ha dato prova di non avere alcuna valida ragione da eccepire alla richiesta istante, facultando, così, il giudice a ritenere fondate, agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., le ragioni e motivazione dell'attrice come rivendicate in atti.
Tanto è sufficiente per ritenere la sussistenza, così come assunto in atti dalla società istante, del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in forza del predetto contratto di compravendita, nonchè in ordine alle specifiche condizioni concordate.
Sotto altro profilo, acquistano valenza probatoria: la denuncia querela presentata da parte del rappresentante della società ai fini della perseguibilità penale del convenuto, il decreto di sequestro probatorio del 21.11.2013 reso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna
e la sentenza penale n. 2874 emessa il 23.06.2021 a conclusioni del processo penale n. 17434/2013
R.G.N. e 510/2020 R.G.D., a riprova della condotta illecita tenuta, al momento della formazione del contratto di compravendita, dal per aver mentito sulla provenienza dei dipinti appartenenti CP_1 ad altri soggetti, “circostanza – così come si legge nel provvedimento di sequestro, condivisibile da questo decidente -, “che fa pensare alla consapevolezza da parte del venditore della provenienza illecita dei quadri, laddove il doloso silenzio (e viepiù la menzogna), per giurisprudenza costante, rileva ai fini della integrazione dei raggiri propri della condotta truffaldina”.
Tanto deve ritenersi sufficiente prova, secondo lo standard probatorio probabilistico del giudicio civile, del configurarsi di una condotta illecita tenuta nell'occorso da parte del convenuto.
In punto di diritto, nell'ipotesi in esame trova applicazione, in tema di obbligazioni principali poste a carico del venditore, il combinato disposto sia dell'art. 1476, primo comma, c.c., nella parte in cui, al sub n. 3, stabilisce “quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa”, cui segue, ai sensi dell'art. 1479, primo comma, c.c., che “il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore …”, sia dal secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui, richiamando, a sua volta, l'art. 1223, dispone che “il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato …”, e con riferimento all'art. 1483,
“il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479”.
Ne consegue che, parte attrice, posta la legittimazione ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita in esame, ha titolo alla restituzione della somma di €. 6.800,00 in quanto illecitamente trattenuta dal convenuto.
Tuttavia, non può essere riconosciuto il diritto ad un risarcimento del danno dal lucro cessante, richiesto dalla società istante per la “mancata vendita dei quadri acquistati dall'odierno convenuto nell'ambito dell'attività di antiquariato esercitata”, atteso che non è stata prodotta alcuna prova, anche a seguito di rinuncia all'assunzione testimoniale richiesta ed ammessa, sulla circostanza della “preventiva individuazione di potenziali clienti interessati all'acquisto” dei quadri 2 in questione, risultando, in tal modo, solo assuntivamente che “l'affare per la società odierna attrice era certo”. Consegue il rigetto di tale parte della domanda.
Le spese ed i compensi del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1200/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti in causa in data 15.11.2013 inerente la vendita di due quadri e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della Controparte_1 società attrice della somma di 6.800,00 euro, oltre interessi legali dal 18.11.2013 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio in favore dell'attrice e liquidate in totale 1.700,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per legge;
rigetta ogni altra domanda.
Brindisi, 2 aprile 2025
IlGiudice
Roberta Marra
3