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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Dott. Giulia Aresu
sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2015 promossa da:
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo
- attore -
contro
(P.I. ) in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avvocato Bruno Pilia, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Maria Efisia Congiu, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta –
***
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attore chiede e conclude:
pagina 1 di 7 in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata
dalla società oltre i termini di legge;
in via principale, sulla domanda ex art. 2942 c.c. - Controparte_1
accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- previo accertamento
dell'inadempimento della società della scrittura privata di promessa di vendita e di Controparte_1
traslazione immediata del possesso del 22.06.2012, condannare la stessa al ristoro delle spese legali;
-
2 - nel merito - accertare e dichiarare l'inadempimento della società della scrittura Controparte_1
privata di promessa di vendita e di traslazione immediata del possesso del 22.06.2012 e, per l'effetto,
dichiararne l'intervenuta risoluzione;
- condannare la società al rilascio immediato del Controparte_1
lotto di terreno sito nel comune di Tortolì, all'interno dell'agglomerato industriale in zona 4b, foglio 5,
mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi 18.028 mq. e al pagamento delle somme in ragione della
traslazione immediata avvenuta il 22.06.2012 sino ad oggi;
- condannare la società al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti dal , nella misura Parte_1
accertata in corso di causa;
in ogni caso - rimettere la causa in istruttoria, disponendo la rinnovazione
della stessa per le motivazioni e i vizi già indicati negli atti e verbali di causa da intendersi
integralmente richiamati, anche al fine di garantire a tutte le parti il rispetto dei diritti costituzionali,
tra cui il diritto alla difesa, con la sostituzione del consulente d'ufficio, in quanto sono presenti gravi
inadempienze come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito
peritale; - accertare e dichiarare nulla o, comunque, inutilizzabile la CTU per i gravi vizi in essa
presenti e in via subordinata, richiamare a chiarimenti il CTU;
- 3 - - ammettere le istanze istruttorie
formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., in quanto ammissibili e rilevanti ai fini
della decisione;
- rigettare le avverse domande e, in particolare, l'avversa domanda riconvenzionale,
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
I Procuratori della convenuta chiedono e concludono:
“in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, si dichiara di concludere per la condanna
dell'ente al pagamento della somma per l'aumento di valore del fondo, maggiorato degli interessi
pagina 2 di 7 commerciali dalla data dell'intervento edilizio al saldo oltre al risarcimento di tutti danni subiti (danno
emergente e lucro cessante), oppure nella misura determinata nella CTU in atti, in ragione del valore
di mercato attribuito al capannone, pari ad € 4.398.554, di cui: € 3.990.393 per il capannone ed €
408.161,16 per lo sbancamento e riempimento, o quella maggiore o minore che verrà determinata in
corso di causa. In ogni caso, con il favore delle spese di causa, e distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si rileva che nel presente giudizio è stata emessa la sentenza non definitiva n. 137 del
21.05.2022, con la quale sono state definite le questioni per cui è causa, a eccezione di quella relativa alla domanda di finalizzata a ottenere il pagamento di una somma di denaro per l'aumento CP_1
di valore del fondo, oggetto di lite.
Per l'illustrazione dello svolgimento del processo ci si riporta alla sentenza indicata.
La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata espletata CTU.
Le parti all'udienza del 12.12.2024 hanno concluso come in epigrafe.
***
La domanda di di condanna del (di CP_1 Parte_1
seguito ) al pagamento dell'indennità per l'aumento di valore del fondo non può trovare Parte_1
accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Con sentenza non definitiva n.137 del 21.05.2022 è stata dichiarata la risoluzione del contratto del
22.06.2012, intercorso tra le parti, ritenuto più grave l'inadempimento del , e per l'effetto è Parte_1
stata condannata parte convenuta alla restituzione a parte attrice del bene - sito nel Comune di Tortolì,
all'interno dell'agglomerato industriale in zona 4b, foglio 5, mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi
18.028 mq - e condannata parte attrice alla restituzione a parte convenuta della somma pari a €
119.300,96 più IVA, oltre interessi ex art.1282 c.c. dal 20.11.2015 al saldo.
pagina 3 di 7 La stessa parte attrice con la domanda principale, formulata nelle conclusioni rassegnate all'udienza del
9.11.2021, aveva invocato una pronuncia di risoluzione del contratto preliminare del 22.06.2012,
stipulato con e per l'effetto una pronuncia di condanna di quest'ultima al rilascio CP_1
immediato del lotto di terreno, sito nel Comune di Tortolì per cui è causa.
L'effetto restitutorio di tale lotto (zona 4b, foglio 5, mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi 18.028
mq), quale conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita a effetti anticipati, come quello stipulato tra le parti, prescinde dalla valutazione circa l'adempimento della prestazione da parte di colui che la invoca. La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale - sancita dall'art. 1458, comma 1, c.c. - comporta, in ragione del venire meno della causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, l'insorgere a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite (Cassazione civile , sez. III , 25/02/2014, n. 4442; Cassazione civile,
sez. II , 11/05/2016 , n. 9650).
Ne deriva che i lotti oggetto causa, come già osservato e statuito, devono essere restituiti dalla CP_1
[... al , in quanto è stato quest'ultimo a concedere alla prima la disponibilità dei terreni sin Parte_1
dalla stipula del contratto preliminare.
Ebbene, dalla documentazione prodotta (doc. 8 di parte attrice) si evince che il aveva Parte_1
autorizzato la alla costruzione sui lotti di un capannone industriale, che risulta essere stato CP_1
successivamente edificato sulla base del SUAPE del 27.06.2012 (doc. 6 parte convenuta).
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha consentito di accertare che il lotto, oggetto di preliminare,
è costituito da un appezzamento di terreno pianeggiante e di forma a “L” per complessivi mq 18.028,00
circa, dei quali 9.015,00 mq sono occupati dai capannoni, e i restanti 9.013 mq circa rappresentano l'area esterna priva di pavimentazione.
pagina 4 di 7 I suddetti capannoni, pertanto, che insistono sul terreno identificato al foglio 5, particelle 4246, 4250 e
3803, che la è tenuta a restituire al per effetto della risoluzione del contratto, CP_1 Parte_1
seguono i terreni su cui sono costruiti.
Peraltro, la non ha mai rivendicato l'appartenenza degli stessi o la volontà di volerli CP_1
ritenere, così come il , formulando la domanda di restituzione dei lotti, era ben consapevole, Parte_1
che, unitamente ai terreni, sarebbero stati restituiti anche tali edifici industriali, in quanto la stessa aveva autorizzato la alla loro costruzione. CP_1
Pur tuttavia, sebbene l'attore è il soggetto al quale vanno restituiti i suddetti beni per le ragioni esposte,
come già accertato con la sentenza non definitiva n. 137/2022 e come, sin dall'atto introduttivo,
affermato dalla il non è mai stato il proprietario dei terreni de quibus, CP_1 Parte_1
certamente di quelli di cui alle particelle n. 3803 e n. 4246, ma, allo stato, nemmeno della n. 4246,
posto che il stesso ha dichiarato che i terreni oggetto di causa, senza distinzione alcuna, sono Parte_1
stati venduti alla (comunicazione del 8.06.2021, allegata alle note di udienza in pari data). Parte_2
Ne deriva che, esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 cc, di stretta interpretazione, posto che la CP_1
[...
in virtù del contratto preliminare a effetti anticipati, non era nel possesso di tali beni, ma nella loro detenzione, non può nemmeno trovare applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 936
cc, in quanto il diritto del danneggiato a ottenere una somma di denaro pari all'aumento di valore recato al fondo può essere esercitato solo nei confronti del proprietario del suolo.
La norma mira, infatti, a impedire che l'accessione abbia delle ricadute di natura patrimoniale favorevoli in modo sproporzionato al titolare del fondo, a scapito del terzo.
Nel caso di specie non sarebbe il ad essersi arricchito ingiustamente per via della Parte_1
restituzione dei beni, compresi i capannoni, in difetto del titolo di proprietà.
La domanda di pagamento dell'indennità per l'aumento di valore del fondo non può essere, inoltre,
qualificata come domanda risarcitoria nei confronti del , per le stesse ragioni già esposte e, Parte_1
vieppiù considerato che, con la sentenza non definitiva n. 137/2022, sono già state rigettate le domande pagina 5 di 7 risarcitorie formulate da posto che la stessa non ha allegato, ancor prima che provato, il CP_1
danno relativo alle spese sostenute per la trasformazione dell'area.
Si rammenta, inoltre, che la mancata stipula del contratto definitivo, sebbene con le precisazioni già
evidenziate nella sentenza non definitiva del 21.05.2022, è imputabile anche alla sebbene CP_1
il suo inadempimento sia stato ritenuto meno rilevante.
In ragione della soccombenza reciproca delle parti in relazione a tutte le domande formulate, le spese di lite sono compensate.
Del pari, vengono poste a carico delle parti in solido le spese della C.T.U. a firma del dott. Ing.
, come liquidate con decreto del Giudice del Tribunale in data odierna. Persona_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) pronuncia la risoluzione del contratto del 22.06.2012 intercorso tra le parti per inadempimento del
; Parte_1
2) per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione del bene sito nel Comune di Tortolì,
all'interno dell'agglomerato industriale in zona 4b, foglio 5, mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi
18.028 mq a parte attrice e condanna parte attrice alla restituzione a parte convenuta della somma pari a
€ 119.300,96 più IVA, oltre interessi ex art.1282 c.c. dal 20.11.2015 al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda del;
Parte_1
4) rigetta ogni altra domanda di CP_1
5) spese di lite compensate;
6) pone a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidati con decreto del Tribunale in data odierna.
Cagliari-Lanusei, 17.04.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Dott. Giulia Aresu
sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2015 promossa da:
(P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Marco Pilia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo
- attore -
contro
(P.I. ) in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avvocato Bruno Pilia, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Maria Efisia Congiu, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta –
***
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attore chiede e conclude:
pagina 1 di 7 in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata
dalla società oltre i termini di legge;
in via principale, sulla domanda ex art. 2942 c.c. - Controparte_1
accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- previo accertamento
dell'inadempimento della società della scrittura privata di promessa di vendita e di Controparte_1
traslazione immediata del possesso del 22.06.2012, condannare la stessa al ristoro delle spese legali;
-
2 - nel merito - accertare e dichiarare l'inadempimento della società della scrittura Controparte_1
privata di promessa di vendita e di traslazione immediata del possesso del 22.06.2012 e, per l'effetto,
dichiararne l'intervenuta risoluzione;
- condannare la società al rilascio immediato del Controparte_1
lotto di terreno sito nel comune di Tortolì, all'interno dell'agglomerato industriale in zona 4b, foglio 5,
mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi 18.028 mq. e al pagamento delle somme in ragione della
traslazione immediata avvenuta il 22.06.2012 sino ad oggi;
- condannare la società al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti dal , nella misura Parte_1
accertata in corso di causa;
in ogni caso - rimettere la causa in istruttoria, disponendo la rinnovazione
della stessa per le motivazioni e i vizi già indicati negli atti e verbali di causa da intendersi
integralmente richiamati, anche al fine di garantire a tutte le parti il rispetto dei diritti costituzionali,
tra cui il diritto alla difesa, con la sostituzione del consulente d'ufficio, in quanto sono presenti gravi
inadempienze come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito
peritale; - accertare e dichiarare nulla o, comunque, inutilizzabile la CTU per i gravi vizi in essa
presenti e in via subordinata, richiamare a chiarimenti il CTU;
- 3 - - ammettere le istanze istruttorie
formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., in quanto ammissibili e rilevanti ai fini
della decisione;
- rigettare le avverse domande e, in particolare, l'avversa domanda riconvenzionale,
in quanto infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
I Procuratori della convenuta chiedono e concludono:
“in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, si dichiara di concludere per la condanna
dell'ente al pagamento della somma per l'aumento di valore del fondo, maggiorato degli interessi
pagina 2 di 7 commerciali dalla data dell'intervento edilizio al saldo oltre al risarcimento di tutti danni subiti (danno
emergente e lucro cessante), oppure nella misura determinata nella CTU in atti, in ragione del valore
di mercato attribuito al capannone, pari ad € 4.398.554, di cui: € 3.990.393 per il capannone ed €
408.161,16 per lo sbancamento e riempimento, o quella maggiore o minore che verrà determinata in
corso di causa. In ogni caso, con il favore delle spese di causa, e distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si rileva che nel presente giudizio è stata emessa la sentenza non definitiva n. 137 del
21.05.2022, con la quale sono state definite le questioni per cui è causa, a eccezione di quella relativa alla domanda di finalizzata a ottenere il pagamento di una somma di denaro per l'aumento CP_1
di valore del fondo, oggetto di lite.
Per l'illustrazione dello svolgimento del processo ci si riporta alla sentenza indicata.
La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata espletata CTU.
Le parti all'udienza del 12.12.2024 hanno concluso come in epigrafe.
***
La domanda di di condanna del (di CP_1 Parte_1
seguito ) al pagamento dell'indennità per l'aumento di valore del fondo non può trovare Parte_1
accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Con sentenza non definitiva n.137 del 21.05.2022 è stata dichiarata la risoluzione del contratto del
22.06.2012, intercorso tra le parti, ritenuto più grave l'inadempimento del , e per l'effetto è Parte_1
stata condannata parte convenuta alla restituzione a parte attrice del bene - sito nel Comune di Tortolì,
all'interno dell'agglomerato industriale in zona 4b, foglio 5, mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi
18.028 mq - e condannata parte attrice alla restituzione a parte convenuta della somma pari a €
119.300,96 più IVA, oltre interessi ex art.1282 c.c. dal 20.11.2015 al saldo.
pagina 3 di 7 La stessa parte attrice con la domanda principale, formulata nelle conclusioni rassegnate all'udienza del
9.11.2021, aveva invocato una pronuncia di risoluzione del contratto preliminare del 22.06.2012,
stipulato con e per l'effetto una pronuncia di condanna di quest'ultima al rilascio CP_1
immediato del lotto di terreno, sito nel Comune di Tortolì per cui è causa.
L'effetto restitutorio di tale lotto (zona 4b, foglio 5, mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi 18.028
mq), quale conseguenza della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare di vendita a effetti anticipati, come quello stipulato tra le parti, prescinde dalla valutazione circa l'adempimento della prestazione da parte di colui che la invoca. La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale - sancita dall'art. 1458, comma 1, c.c. - comporta, in ragione del venire meno della causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, l'insorgere a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite (Cassazione civile , sez. III , 25/02/2014, n. 4442; Cassazione civile,
sez. II , 11/05/2016 , n. 9650).
Ne deriva che i lotti oggetto causa, come già osservato e statuito, devono essere restituiti dalla CP_1
[... al , in quanto è stato quest'ultimo a concedere alla prima la disponibilità dei terreni sin Parte_1
dalla stipula del contratto preliminare.
Ebbene, dalla documentazione prodotta (doc. 8 di parte attrice) si evince che il aveva Parte_1
autorizzato la alla costruzione sui lotti di un capannone industriale, che risulta essere stato CP_1
successivamente edificato sulla base del SUAPE del 27.06.2012 (doc. 6 parte convenuta).
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha consentito di accertare che il lotto, oggetto di preliminare,
è costituito da un appezzamento di terreno pianeggiante e di forma a “L” per complessivi mq 18.028,00
circa, dei quali 9.015,00 mq sono occupati dai capannoni, e i restanti 9.013 mq circa rappresentano l'area esterna priva di pavimentazione.
pagina 4 di 7 I suddetti capannoni, pertanto, che insistono sul terreno identificato al foglio 5, particelle 4246, 4250 e
3803, che la è tenuta a restituire al per effetto della risoluzione del contratto, CP_1 Parte_1
seguono i terreni su cui sono costruiti.
Peraltro, la non ha mai rivendicato l'appartenenza degli stessi o la volontà di volerli CP_1
ritenere, così come il , formulando la domanda di restituzione dei lotti, era ben consapevole, Parte_1
che, unitamente ai terreni, sarebbero stati restituiti anche tali edifici industriali, in quanto la stessa aveva autorizzato la alla loro costruzione. CP_1
Pur tuttavia, sebbene l'attore è il soggetto al quale vanno restituiti i suddetti beni per le ragioni esposte,
come già accertato con la sentenza non definitiva n. 137/2022 e come, sin dall'atto introduttivo,
affermato dalla il non è mai stato il proprietario dei terreni de quibus, CP_1 Parte_1
certamente di quelli di cui alle particelle n. 3803 e n. 4246, ma, allo stato, nemmeno della n. 4246,
posto che il stesso ha dichiarato che i terreni oggetto di causa, senza distinzione alcuna, sono Parte_1
stati venduti alla (comunicazione del 8.06.2021, allegata alle note di udienza in pari data). Parte_2
Ne deriva che, esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 cc, di stretta interpretazione, posto che la CP_1
[...
in virtù del contratto preliminare a effetti anticipati, non era nel possesso di tali beni, ma nella loro detenzione, non può nemmeno trovare applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 936
cc, in quanto il diritto del danneggiato a ottenere una somma di denaro pari all'aumento di valore recato al fondo può essere esercitato solo nei confronti del proprietario del suolo.
La norma mira, infatti, a impedire che l'accessione abbia delle ricadute di natura patrimoniale favorevoli in modo sproporzionato al titolare del fondo, a scapito del terzo.
Nel caso di specie non sarebbe il ad essersi arricchito ingiustamente per via della Parte_1
restituzione dei beni, compresi i capannoni, in difetto del titolo di proprietà.
La domanda di pagamento dell'indennità per l'aumento di valore del fondo non può essere, inoltre,
qualificata come domanda risarcitoria nei confronti del , per le stesse ragioni già esposte e, Parte_1
vieppiù considerato che, con la sentenza non definitiva n. 137/2022, sono già state rigettate le domande pagina 5 di 7 risarcitorie formulate da posto che la stessa non ha allegato, ancor prima che provato, il CP_1
danno relativo alle spese sostenute per la trasformazione dell'area.
Si rammenta, inoltre, che la mancata stipula del contratto definitivo, sebbene con le precisazioni già
evidenziate nella sentenza non definitiva del 21.05.2022, è imputabile anche alla sebbene CP_1
il suo inadempimento sia stato ritenuto meno rilevante.
In ragione della soccombenza reciproca delle parti in relazione a tutte le domande formulate, le spese di lite sono compensate.
Del pari, vengono poste a carico delle parti in solido le spese della C.T.U. a firma del dott. Ing.
, come liquidate con decreto del Giudice del Tribunale in data odierna. Persona_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) pronuncia la risoluzione del contratto del 22.06.2012 intercorso tra le parti per inadempimento del
; Parte_1
2) per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione del bene sito nel Comune di Tortolì,
all'interno dell'agglomerato industriale in zona 4b, foglio 5, mappali 3803, 4246 e 4250, di complessivi
18.028 mq a parte attrice e condanna parte attrice alla restituzione a parte convenuta della somma pari a
€ 119.300,96 più IVA, oltre interessi ex art.1282 c.c. dal 20.11.2015 al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda del;
Parte_1
4) rigetta ogni altra domanda di CP_1
5) spese di lite compensate;
6) pone a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidati con decreto del Tribunale in data odierna.
Cagliari-Lanusei, 17.04.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 7 di 7