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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3327/2023 promossa da
- P.IVA ), con sede in Lucera, Contrada Ripatetta, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. MONGELLA ANTONIO ROSARIO, presso il cui studio in San Severo (FG), Via Soccorso n. 225, è elettivamente domiciliata;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), con sede in Bolzano, Piazza Fiera n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. ANTONELLI ALESSANDRA, presso il cui studio in
Jesi (AN), Via Archimede Pasquinelli n. 2/A, è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta – opposta -
con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1051/2023 d.d. 04.09.2023.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
come in atto di citazione in opposizione
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) in via preliminare revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1051/2023 del 4.9.2023 per le ragioni tutte
esposte nel presente atto, poichè parte opposta ha disatteso dapprima stragiudizialmente la
mediazione obbligatoria prevista negli atti di conferimento sottoscritto tra le parti, più
precisamente al capo n. n. 11.1-2 e 3;
2) nel merito, in via principale:
(a). accertare l'intervenuta risoluzione per inutile decorso del termine ad adempiere del
contratti di conferimento di incarico di studio di impatto ambientale per gli impiuanti di
, e per inadempimento imputabile a , e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1
per l'effetto, accertare il diritto di al rimborso degli acconti versati a Parte_1 Pt_1
, oltre IVA, in esecuzione dei suddetti contratti dichiarati risolti, con condanna al CP_1
risarcimento del danno che per la condotta inadempiente ha causato ad Parte_1
secondo quanto sarà provato e quantificato in corso di causa;
3 )nel merito, in via subordinata:
ferme restando le pronunce di risoluzione di cui alle conclusioni sub 2(a), fermi restando
gli accertamenti relativi ai crediti di nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1
restituzione degli importi versati in esecuzione dei Contratti sottoscritt.
4) nella denegata ipotesi in cui fosse accertato il diritto di credito di nei CP_1
confronti di di cui alle fatture da questa azionata in via monitoria, Parte_1
subordinarne il relativo pagamento all'avvenuta integrale e corretta esecuzione e
2 consegna, da parte di a di quanto dovuto in base ai n. 3 Controparte_1 Parte_1
contratti di conferimento di studio di impatto ambientale.
5) con vittoria di spese e competenze”
del procuratore di parte opposta:
come da note scritte d.d. 07.04.2025
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti in atti già esposti, disattesa ogni
avversaria deduzione, eccezione, produzione e domanda anche in via riconvenzionale, ed
in accoglimento delle difese tutte di parte opposta:
- in via preliminare di merito:
rigettata qualsiasi eccezione e domanda di parte opponente:
- in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità, o comunque l'improcedibilità
delle avversarie domande di risoluzione per inadempimento, di esatto adempimento e di
risarcimento del danno, anche in quanto incompatibili tra loro e/o comunque del tutto
generiche ed assolutamente incerte;
- nel merito:
- respingere tutte le eccezioni e domande formulate, anche in via riconvenzionale, dalla
società opponente come in atti meglio individuata e rappresentata, in Parte_1
quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di qualsivoglia
supporto probatorio;
- in ogni caso, rigettare integralmente l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare
totalmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1051/2023 pronunciato dal Tribunale di
Bolzano in data 02-04.09.2023;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio;
in via istruttoria: (…)”
***
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1051/2023 d.d. 04.09.2023 il Tribunale di Bolzano, su richiesta di ha ingiunto a di pagare la somma di € Controparte_1 Parte_1
87.225,62, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore sulla base di molteplici incarichi, aventi in particolare ad oggetto: i) lo studio di impatto ambientale per l'impianto fotovoltaico da realizzarsi nel
Comune di;
ii) lo studio di impatto ambientale per l'impianto fotovoltaico da CP_2
realizzarsi nel Comune di;
iii) quanto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico CP_3
nel Comune di , lo studio di impatto ambientale, la relazione di settore, la CP_4
progettazione Siepe Plus, il progetto di valorizzazione del Geosito e il progetto Per_1
delle sistemazioni per il controllo dell'erosione superficiale, il progetto di ricerca e sviluppo
ALBUS, l'analisi idrologica e l'elaborazione e modellazione idraulica.
Alla luce del riconoscimento, da parte di del debito relativo al progetto di Parte_1
, il citato decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente CP_4
all'importo di € 64.837,58 a titolo di capitale.
Con atto di citazione in opposizione notificato il 15.10.2023 ha evocato Parte_1
in giudizio chiedendo, in via preliminare, la revoca del predetto decreto Controparte_1
ingiuntivo e, nel merito, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di conferimento di incarico di studio di impatto ambientale per gli impianti di , CP_2
e per inutile decorso del termine di adempimento ovvero per CP_3 CP_4
inadempimento, con condanna di al rimborso degli acconti versati ed al Controparte_1
risarcimento del danno;
in via subordinata ha domandato che, nella denegata ipotesi di accertamento del credito di nei confronti di il pagamento Controparte_1 Parte_1
venga subordinato all'avvenuta integrale e corretta esecuzione delle prestazioni dalla prima dovute.
4 A fondamento dell'opposizione, la società opponente ha dedotto quanto segue: a) in rito,
l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale;
b) nel merito, l'inesatto adempimento di ai contratti in oggetto, Controparte_1
in quanto la stessa, tra l'altro, non avrebbe adempiuto ai propri obblighi informativi, non avrebbe predisposto la reportistica contrattualmente prevista, non avrebbe organizzato riunioni di aggiornamento, non avrebbe creato né popolato alcuna data room. In
particolare, in merito al progetto di , la avrebbe contestato gli CP_4 CP_5
elaborati commissionati dall'opponente all'odierna opposta. Carenze progettuali sarebbero state riscontrate dal Ministero della Transizione Ecologica, dalla dal CP_5
Ministero della Cultura. Inoltre, con nota del 31.12.2022 avrebbe Parte_1
richiesto a di dettagliare le relazioni ed attività svolte in relazione al Controparte_1
progetto 2”, rinnovando l'invito a trasmettere un dettaglio del lavoro CP_2
aggiuntivo svolto per il progetto “VA”. Ciononostante, parte opposta non avrebbe provveduto a quanto richiesto, non avrebbe redatto le relazioni mancanti ed avrebbe lasciato il lavoro incompleto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2023 si è Controparte_1
costituita nel presente giudizio ed ha contestato i motivi di opposizione ex adverso proposti,
osservando, quanto all'eccepita improcedibilità, che le parti avrebbero assunto solo un obbligo di natura sostanziale a devolvere eventuali controversie ad un mediatore;
nella fattispecie in esame non troverebbe comunque applicazione l'art. 5-sexies del d.lgs. n.
28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia); tale disposizione, invero,
interesserebbe solo i contratti conclusi a seguito della sua entrata in vigore;
anche qualora si ritenesse applicabile il citato articolo, il Tribunale adito per l'opposizione dovrebbe provvedere sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività e concedere un termine per esperire la mediazione;
nel merito, parte opposta ha evidenziato
5 come l'odierna opponente abbia sollevato contestazioni solo in ordine al progetto di
; in relazione allo stesso non sussisterebbe alcun inadempimento da parte CP_4
dell'opposta e l'opponente avrebbe operato espresso riconoscimento di debito;
quanto agli incarichi per la redazione degli studi di impatto ambientale per i progetti di Controparte_6
e le parti avrebbero concordato verbalmente di addivenire allo scioglimento CP_3
anticipato dei due contratti, onde avrebbe inviato a un Controparte_1 Parte_1
aggiornamento relativo alle somme dovute per le attività svolte sino a quel momento. Nella
successiva corrispondenza l'opponente avrebbe confermato l'intervenuto scioglimento dei contratti, senza sollevare alcuna contestazione in relazione agli importi fatturati. La
proposizione, da parte dell'opponente, di una domanda di adempimento subordinata alla domanda di risoluzione violerebbe in ogni caso il disposto di cui all'art. 1453, comma 2,
c.c. Parimenti inammissibile sarebbe la contemporanea proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento e di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Del
tutto generica ed indeterminata sarebbe infine la domanda di risarcimento danni formulata dall'opponente.
Con ordinanza d.d. 16.02.2024 è stata concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per il suo intero importo ed è stata fissata l'udienza del 20.06.2024 per la verifica dell'avvenuto esperimento della mediazione su clausola contrattuale.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione,
ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 281-quinquies,
comma 1, c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza d.d. 01.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione su clausola contrattuale, si osserva come, a seguito della fissazione di una
6 nuova udienza ex art. 5-sexies del d.lgs. n. 28/2010, parte opposta abbia introdotto il procedimento di mediazione contrattualmente previsto, il quale si è concluso con esito negativo.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente ha contestato non già il rapporto alla base della pretesa azionata in giudizio, bensì l'esattezza ovvero la completezza dell'adempimento dell'opposta alle obbligazioni da essa assunte.
Una specificazione delle doglianze è tuttavia svolta dall'opponente solo con riferimento al progetto di . Proprio in relazione a tale progetto parte opponente, con CP_4
comunicazione d.d. 22.08.2022, proponendo un pagamento rateale delle fatture, ha riconosciuto il proprio debito (cfr. doc. 03.1.22 fasc. di parte opposta). Trova dunque applicazione l'art. 1988 c.c., a mente del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.” In proposito la Suprema Corte ha precisato che “La ricognizione di debito non costituisce
autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente
rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente
processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere
probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel
rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può
prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della
ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai
sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad
esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal
riconoscimento.” (Cass. civ., Sez. I, 13.10.2016, n. 20689, cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
ord. 10.12.2024, n. 31818; Cass. civ., Sez. I, 13.06.2014, n. 13506).
7 Nel caso di specie l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte in relazione al progetto di non può considerarsi provato. Parte opponente non ha invero CP_4
fornito alcuna prova al riguardo, essendosi limitata a formulare un capitolo di prova assolutamente generico (“4) vero che ha sospeso però le attività nel mese di Parte_1
settembre 2021, stante il perdurare dell'inadempimento da parte di ?”) e, in CP_1
quanto tale, inammissibile, nonché a richiedere l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio di carattere esplorativo, vertente intorno ad una non meglio precisata “correttezza degli elaborati sugli studi di impatto ambientale”.
Deve del resto osservarsi come le circostanziate deduzioni che parte opposta ha svolto in comparsa di costituzione e risposta in ordine all'esattezza del proprio adempimento non sono state contestate dall'opponente, potendo dunque essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In particolare, parte opposta ha dato conto del rispetto delle tempistiche concordate e della messa a disposizione di tutti gli elaborati previsti dal contratto (cfr. doc. 03.1.11 fasc. di parte opposta). L'opposta ha poi preso posizione in ordine alle osservazioni della del Ministero della Transizione CP_5
Ecologica e del Ministero della Cultura, evidenziando come taluni dei contenuti richiesti dagli enti fossero già presenti negli elaborati predisposti, mentre altri fossero estranei all'incarico conferitole. Le predette specifiche circostanze non sono state in alcun modo contestate da parte opponente.
Quanto ai progetti “ e ” deve rilevarsi l'assoluta indeterminatezza Controparte_6 CP_3
delle deduzioni dell'opponente. Dai documenti in atti si evince in ogni caso come le parti abbiano concordato lo scioglimento per mutuo dissenso dei relativi contratti, con conseguente fatturazione, ad opera dell'opposta, dei compensi per le prestazioni rese. Nello
specifico, con il messaggio di posta elettronica certificata d.d. 06.07.2022 (cfr. doc. 03.1.19
fasc. di parte opposta) l'opposta ha inviato all'opponente un aggiornamento relativo alle somme dovute per le attività svolte fino a quel momento, provvedendo altresì a dare conto
8 di queste ultime. Con il messaggio di posta elettronica certificata d.d. 22.08.2022 (cfr. doc.
03.1.22 fasc. di parte opposta) l'opponente ha riscontrato nei seguenti termini la menzionata comunicazione d.d. 06.07.2022: “Per , di cui avete inviato nota di CP_2
credito, vi confermiamo la rescissione e vi chiediamo un dettaglio documentale e delle
attività svolte, che sarà utile nel giudizio. Per VA, di cui avete inviato fattura relativa ad
attività aggiuntive, vi confermiamo la rescissione e vi chiediamo un dettaglio del lavoro
aggiuntivo svolto, che sarà utile nel giudizio”. Mediante la riportata e-mail l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle prestazioni svolte dall'opposta,
implicitamente riconoscendole. Il “dettaglio” delle attività eseguite, peraltro già fornito con l'e-mail d.d. 06.07.2022, viene invero espressamente richiesto ai soli fini del giudizio in essere tra l'opponente ed una società terza. Non vengono invece in alcun modo messe in dubbio l'esecuzione e la correttezza delle attività svolte. Anche sotto tale profilo non è pertanto ravvisabile un'incompletezza ovvero inesattezza delle prestazioni rese dall'opposta.
A fronte dell'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte dell'opposta e della mancata corresponsione, da parte dell'opponente, dei corrispettivi dovuti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Al mancato riscontro di un inadempimento ad opera dell'opposta consegue il rigetto delle ulteriori domande formulate dall'opponente, aventi ad oggetto la condanna all'adempimento e la risoluzione contrattuale, con ripetizione di quanto versato e risarcimento del danno.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opponente va dunque condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 52.000,01 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale
9 espletata, e dunque in complessivi € 11.268,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e
IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta integralmente le domande formulate da parte opponente;
4) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che liquida in € 11.268,00, oltre 15% per spese
[...]
forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
Bolzano, 21.07.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3327/2023 promossa da
- P.IVA ), con sede in Lucera, Contrada Ripatetta, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. MONGELLA ANTONIO ROSARIO, presso il cui studio in San Severo (FG), Via Soccorso n. 225, è elettivamente domiciliata;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), con sede in Bolzano, Piazza Fiera n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. ANTONELLI ALESSANDRA, presso il cui studio in
Jesi (AN), Via Archimede Pasquinelli n. 2/A, è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta – opposta -
con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1051/2023 d.d. 04.09.2023.
***
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
come in atto di citazione in opposizione
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) in via preliminare revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1051/2023 del 4.9.2023 per le ragioni tutte
esposte nel presente atto, poichè parte opposta ha disatteso dapprima stragiudizialmente la
mediazione obbligatoria prevista negli atti di conferimento sottoscritto tra le parti, più
precisamente al capo n. n. 11.1-2 e 3;
2) nel merito, in via principale:
(a). accertare l'intervenuta risoluzione per inutile decorso del termine ad adempiere del
contratti di conferimento di incarico di studio di impatto ambientale per gli impiuanti di
, e per inadempimento imputabile a , e CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1
per l'effetto, accertare il diritto di al rimborso degli acconti versati a Parte_1 Pt_1
, oltre IVA, in esecuzione dei suddetti contratti dichiarati risolti, con condanna al CP_1
risarcimento del danno che per la condotta inadempiente ha causato ad Parte_1
secondo quanto sarà provato e quantificato in corso di causa;
3 )nel merito, in via subordinata:
ferme restando le pronunce di risoluzione di cui alle conclusioni sub 2(a), fermi restando
gli accertamenti relativi ai crediti di nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1
restituzione degli importi versati in esecuzione dei Contratti sottoscritt.
4) nella denegata ipotesi in cui fosse accertato il diritto di credito di nei CP_1
confronti di di cui alle fatture da questa azionata in via monitoria, Parte_1
subordinarne il relativo pagamento all'avvenuta integrale e corretta esecuzione e
2 consegna, da parte di a di quanto dovuto in base ai n. 3 Controparte_1 Parte_1
contratti di conferimento di studio di impatto ambientale.
5) con vittoria di spese e competenze”
del procuratore di parte opposta:
come da note scritte d.d. 07.04.2025
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti in atti già esposti, disattesa ogni
avversaria deduzione, eccezione, produzione e domanda anche in via riconvenzionale, ed
in accoglimento delle difese tutte di parte opposta:
- in via preliminare di merito:
rigettata qualsiasi eccezione e domanda di parte opponente:
- in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità, o comunque l'improcedibilità
delle avversarie domande di risoluzione per inadempimento, di esatto adempimento e di
risarcimento del danno, anche in quanto incompatibili tra loro e/o comunque del tutto
generiche ed assolutamente incerte;
- nel merito:
- respingere tutte le eccezioni e domande formulate, anche in via riconvenzionale, dalla
società opponente come in atti meglio individuata e rappresentata, in Parte_1
quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste di qualsivoglia
supporto probatorio;
- in ogni caso, rigettare integralmente l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare
totalmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1051/2023 pronunciato dal Tribunale di
Bolzano in data 02-04.09.2023;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio;
in via istruttoria: (…)”
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3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1051/2023 d.d. 04.09.2023 il Tribunale di Bolzano, su richiesta di ha ingiunto a di pagare la somma di € Controparte_1 Parte_1
87.225,62, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore sulla base di molteplici incarichi, aventi in particolare ad oggetto: i) lo studio di impatto ambientale per l'impianto fotovoltaico da realizzarsi nel
Comune di;
ii) lo studio di impatto ambientale per l'impianto fotovoltaico da CP_2
realizzarsi nel Comune di;
iii) quanto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico CP_3
nel Comune di , lo studio di impatto ambientale, la relazione di settore, la CP_4
progettazione Siepe Plus, il progetto di valorizzazione del Geosito e il progetto Per_1
delle sistemazioni per il controllo dell'erosione superficiale, il progetto di ricerca e sviluppo
ALBUS, l'analisi idrologica e l'elaborazione e modellazione idraulica.
Alla luce del riconoscimento, da parte di del debito relativo al progetto di Parte_1
, il citato decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente CP_4
all'importo di € 64.837,58 a titolo di capitale.
Con atto di citazione in opposizione notificato il 15.10.2023 ha evocato Parte_1
in giudizio chiedendo, in via preliminare, la revoca del predetto decreto Controparte_1
ingiuntivo e, nel merito, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti di conferimento di incarico di studio di impatto ambientale per gli impianti di , CP_2
e per inutile decorso del termine di adempimento ovvero per CP_3 CP_4
inadempimento, con condanna di al rimborso degli acconti versati ed al Controparte_1
risarcimento del danno;
in via subordinata ha domandato che, nella denegata ipotesi di accertamento del credito di nei confronti di il pagamento Controparte_1 Parte_1
venga subordinato all'avvenuta integrale e corretta esecuzione delle prestazioni dalla prima dovute.
4 A fondamento dell'opposizione, la società opponente ha dedotto quanto segue: a) in rito,
l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale;
b) nel merito, l'inesatto adempimento di ai contratti in oggetto, Controparte_1
in quanto la stessa, tra l'altro, non avrebbe adempiuto ai propri obblighi informativi, non avrebbe predisposto la reportistica contrattualmente prevista, non avrebbe organizzato riunioni di aggiornamento, non avrebbe creato né popolato alcuna data room. In
particolare, in merito al progetto di , la avrebbe contestato gli CP_4 CP_5
elaborati commissionati dall'opponente all'odierna opposta. Carenze progettuali sarebbero state riscontrate dal Ministero della Transizione Ecologica, dalla dal CP_5
Ministero della Cultura. Inoltre, con nota del 31.12.2022 avrebbe Parte_1
richiesto a di dettagliare le relazioni ed attività svolte in relazione al Controparte_1
progetto 2”, rinnovando l'invito a trasmettere un dettaglio del lavoro CP_2
aggiuntivo svolto per il progetto “VA”. Ciononostante, parte opposta non avrebbe provveduto a quanto richiesto, non avrebbe redatto le relazioni mancanti ed avrebbe lasciato il lavoro incompleto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2023 si è Controparte_1
costituita nel presente giudizio ed ha contestato i motivi di opposizione ex adverso proposti,
osservando, quanto all'eccepita improcedibilità, che le parti avrebbero assunto solo un obbligo di natura sostanziale a devolvere eventuali controversie ad un mediatore;
nella fattispecie in esame non troverebbe comunque applicazione l'art. 5-sexies del d.lgs. n.
28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia); tale disposizione, invero,
interesserebbe solo i contratti conclusi a seguito della sua entrata in vigore;
anche qualora si ritenesse applicabile il citato articolo, il Tribunale adito per l'opposizione dovrebbe provvedere sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività e concedere un termine per esperire la mediazione;
nel merito, parte opposta ha evidenziato
5 come l'odierna opponente abbia sollevato contestazioni solo in ordine al progetto di
; in relazione allo stesso non sussisterebbe alcun inadempimento da parte CP_4
dell'opposta e l'opponente avrebbe operato espresso riconoscimento di debito;
quanto agli incarichi per la redazione degli studi di impatto ambientale per i progetti di Controparte_6
e le parti avrebbero concordato verbalmente di addivenire allo scioglimento CP_3
anticipato dei due contratti, onde avrebbe inviato a un Controparte_1 Parte_1
aggiornamento relativo alle somme dovute per le attività svolte sino a quel momento. Nella
successiva corrispondenza l'opponente avrebbe confermato l'intervenuto scioglimento dei contratti, senza sollevare alcuna contestazione in relazione agli importi fatturati. La
proposizione, da parte dell'opponente, di una domanda di adempimento subordinata alla domanda di risoluzione violerebbe in ogni caso il disposto di cui all'art. 1453, comma 2,
c.c. Parimenti inammissibile sarebbe la contemporanea proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento e di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Del
tutto generica ed indeterminata sarebbe infine la domanda di risarcimento danni formulata dall'opponente.
Con ordinanza d.d. 16.02.2024 è stata concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per il suo intero importo ed è stata fissata l'udienza del 20.06.2024 per la verifica dell'avvenuto esperimento della mediazione su clausola contrattuale.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione,
ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 281-quinquies,
comma 1, c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza d.d. 01.07.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione su clausola contrattuale, si osserva come, a seguito della fissazione di una
6 nuova udienza ex art. 5-sexies del d.lgs. n. 28/2010, parte opposta abbia introdotto il procedimento di mediazione contrattualmente previsto, il quale si è concluso con esito negativo.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente ha contestato non già il rapporto alla base della pretesa azionata in giudizio, bensì l'esattezza ovvero la completezza dell'adempimento dell'opposta alle obbligazioni da essa assunte.
Una specificazione delle doglianze è tuttavia svolta dall'opponente solo con riferimento al progetto di . Proprio in relazione a tale progetto parte opponente, con CP_4
comunicazione d.d. 22.08.2022, proponendo un pagamento rateale delle fatture, ha riconosciuto il proprio debito (cfr. doc. 03.1.22 fasc. di parte opposta). Trova dunque applicazione l'art. 1988 c.c., a mente del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.” In proposito la Suprema Corte ha precisato che “La ricognizione di debito non costituisce
autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente
rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente
processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere
probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel
rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può
prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della
ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai
sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad
esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal
riconoscimento.” (Cass. civ., Sez. I, 13.10.2016, n. 20689, cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
ord. 10.12.2024, n. 31818; Cass. civ., Sez. I, 13.06.2014, n. 13506).
7 Nel caso di specie l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte in relazione al progetto di non può considerarsi provato. Parte opponente non ha invero CP_4
fornito alcuna prova al riguardo, essendosi limitata a formulare un capitolo di prova assolutamente generico (“4) vero che ha sospeso però le attività nel mese di Parte_1
settembre 2021, stante il perdurare dell'inadempimento da parte di ?”) e, in CP_1
quanto tale, inammissibile, nonché a richiedere l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio di carattere esplorativo, vertente intorno ad una non meglio precisata “correttezza degli elaborati sugli studi di impatto ambientale”.
Deve del resto osservarsi come le circostanziate deduzioni che parte opposta ha svolto in comparsa di costituzione e risposta in ordine all'esattezza del proprio adempimento non sono state contestate dall'opponente, potendo dunque essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In particolare, parte opposta ha dato conto del rispetto delle tempistiche concordate e della messa a disposizione di tutti gli elaborati previsti dal contratto (cfr. doc. 03.1.11 fasc. di parte opposta). L'opposta ha poi preso posizione in ordine alle osservazioni della del Ministero della Transizione CP_5
Ecologica e del Ministero della Cultura, evidenziando come taluni dei contenuti richiesti dagli enti fossero già presenti negli elaborati predisposti, mentre altri fossero estranei all'incarico conferitole. Le predette specifiche circostanze non sono state in alcun modo contestate da parte opponente.
Quanto ai progetti “ e ” deve rilevarsi l'assoluta indeterminatezza Controparte_6 CP_3
delle deduzioni dell'opponente. Dai documenti in atti si evince in ogni caso come le parti abbiano concordato lo scioglimento per mutuo dissenso dei relativi contratti, con conseguente fatturazione, ad opera dell'opposta, dei compensi per le prestazioni rese. Nello
specifico, con il messaggio di posta elettronica certificata d.d. 06.07.2022 (cfr. doc. 03.1.19
fasc. di parte opposta) l'opposta ha inviato all'opponente un aggiornamento relativo alle somme dovute per le attività svolte fino a quel momento, provvedendo altresì a dare conto
8 di queste ultime. Con il messaggio di posta elettronica certificata d.d. 22.08.2022 (cfr. doc.
03.1.22 fasc. di parte opposta) l'opponente ha riscontrato nei seguenti termini la menzionata comunicazione d.d. 06.07.2022: “Per , di cui avete inviato nota di CP_2
credito, vi confermiamo la rescissione e vi chiediamo un dettaglio documentale e delle
attività svolte, che sarà utile nel giudizio. Per VA, di cui avete inviato fattura relativa ad
attività aggiuntive, vi confermiamo la rescissione e vi chiediamo un dettaglio del lavoro
aggiuntivo svolto, che sarà utile nel giudizio”. Mediante la riportata e-mail l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alle prestazioni svolte dall'opposta,
implicitamente riconoscendole. Il “dettaglio” delle attività eseguite, peraltro già fornito con l'e-mail d.d. 06.07.2022, viene invero espressamente richiesto ai soli fini del giudizio in essere tra l'opponente ed una società terza. Non vengono invece in alcun modo messe in dubbio l'esecuzione e la correttezza delle attività svolte. Anche sotto tale profilo non è pertanto ravvisabile un'incompletezza ovvero inesattezza delle prestazioni rese dall'opposta.
A fronte dell'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte dell'opposta e della mancata corresponsione, da parte dell'opponente, dei corrispettivi dovuti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Al mancato riscontro di un inadempimento ad opera dell'opposta consegue il rigetto delle ulteriori domande formulate dall'opponente, aventi ad oggetto la condanna all'adempimento e la risoluzione contrattuale, con ripetizione di quanto versato e risarcimento del danno.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opponente va dunque condannata alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 52.000,01 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale
9 espletata, e dunque in complessivi € 11.268,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e
IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta integralmente le domande formulate da parte opponente;
4) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che liquida in € 11.268,00, oltre 15% per spese
[...]
forfettarie, CPA e IVA come per legge, nonché spese successive necessarie.
Bolzano, 21.07.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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