Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11661/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Valentina Mandolla;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Elio Vulpis e Marco de Feo;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere, previo accertamento dello svolgimento sin dall'inizio del rapporto di lavoro di mansioni superiori ascrivibili al livello AS1 del c.c.n.l. “Settore Legno e Arredamento - Aziende Industriali” e comunque superiori al livello AE2 attribuito, la condanna della società resistente all'inquadramento nei predetti superiori livelli, alla corresponsione delle differenze retributive in relazione alle mansioni superiori asseritamente svolte a far data dal 01.02.2018 (o dalla data ritenuta di giustizia) al 31.01.2023 per un importo di Euro 12.216,33 (o per quell'altro importo ritenuto di giustizia) e alla corrispondente regolarizzazione contributiva - non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
All'interno del ricorso introduttivo (pag. 2) la parte ricorrente ha dedotto che solo in un iniziale e breve periodo ha svolto “mansioni meramente esecutive” nel settore del cucito e del rivestimento dei divani per le quali sarebbero richieste capacità tecnico-pratiche specifiche ma senza autonomia operativa (rientranti all'interno del livello di effettivo inquadramento). Sempre
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La società resistente nel costituirsi ha, invece, contestato la fondatezza del ricorso sottolineando le relative carenze allegative e probatorie e comunque ha contestato la sussistenza degli stessi presupposti dei superiori inquadramenti pretesi posto che, a suo dire, le incombenze disimpegnate erano meramente esecutive e non implicavano alcuna autonomia in capo al dipendente.
Orbene, deve essere evidenziato che, come autorevolmente argomentato da condivisibile e consolidato orientamento ermeneutico, “nel procedimento logico giuridico diretto all'inquadramento del lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi consecutive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (c.d. procedimento logico “trifasico”, si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 2859/2001).
Sul punto la Suprema Corte ha poi precisato che: “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8025/2003).
Illuminante è in proposito quanto osservato dalla Suprema Corte all'interno delle motivazioni dell'arresto da ultimo citato in cui ha, appunto, argomentato che: “il denunciato "difetto di allegazione" non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal (e Pt_2 diffusamente esplicitati anche in questa sede) o nella mancata produzione del ccnl, pacificamente acquisito al processo, quanto, come già riferito in narrativa, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. … L'anello mancante non consiste, dunque, a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali, addebitato dal Tribunale alla insufficiente strategia processuale del ricorrente, che era onerato della relativa prova. … In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma
3 occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”.
In virtù di quanto appena esposto, ed in ossequio ai principi generali dell'onere di allegazione dei “fatti su cui si fonda la domanda” di cui all'art. 414 n. 4) c.p.c. e dell'onere della prova ex art. 2697, comma 1, c.c., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore o che agisca in giudizio per ottenere la condanna alle differenze retributive dovute in conseguenza dello svolgimento di mansioni riconducibili in inquadramento superiore deve al contempo assolvere: 1) l'onere (dapprima) di allegare e (quindi) di provare le mansioni concretamente svolte;
2) l'onere di indicare quali siano gli specifici requisiti professionali e le specifiche attività riconducibili all'inquadramento contrattuale rivestito e al superiore inquadramento contrattuale avuto di mira;
3) l'onere (dapprima) di allegare e (quindi) di dimostrare – dopo aver eseguito il confronto tra i requisiti professionali e le attività dell'inquadramento rivestito e i requisiti professionali e le attività dell'inquadramento superiore avuto di mira – i precisi requisiti professionali posseduti e le specifiche attività svolte che rendano inquadrabili le incombenze svolte all'interno della superiore qualifica avuta di mira e non all'interno della qualifica in fatto attribuita.
Le conclusioni appena esposte risultano corroborate dalle più recenti pronunce della Suprema Corte la quale ha puntualizzato che, al fine di ritenere rispettato il predetto (e pur sempre necessario) procedimento logico trifasico da parte del giudice, non è richiesto che questi
“si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.)” (si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 30580/2019).
In proposito fa, difatti, d'uopo evidenziare che se è il Giudice a dover rispettare ciascuna delle fasi logiche sopra specificate, è a fortiori il lavoratore ricorrente – si ripete in ossequio all'onere di indicare nell'atto introduttivo i fatti su cui si fonda la propria domanda ex art. 414 n. 4) c.p.c. ed in ossequio all'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda
4 ex art. 2697, comma 1, c.c. – a dover dapprima dedurre (nell'atto introduttivo) e successivamente provare ciascuno degli elementi di fatto su cui si devono svolgersi le citate fasi.
Ciò posto in linea generale, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio va osservato che il c.c.n.l. per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali applicato al rapporto stabilisce in relazione al livello di effettivo inquadramento quanto segue:
<(ex 2a cat. impiegati e operai) Parametro 119
Categoria e livello retributivo AE2
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali e/o che operano in ausilio ad impiegati dell'area esecutiva di livello superiore;
• gli impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;
• gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali;
• gli operai assunti con contratti di inserimento e che abbiano già una qualifica e/o precedente lavorativo di settore o di comparto, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione specifica>>.
In relazione al livello avuto principalmente di mira dalla parte ricorrente il medesimo c.c.n.l. stabilisce che:
<< (ex 3a categoria: solo operai) Parametro 134
Categoria e livello retributivo AS1
Declaratoria: appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda;
• gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e
5 competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici;
• gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi>>.
Ciò posto, nella fattispecie di cui all'odierno vaglio non vi è alcuna allegazione né risultanza (né documentale né orale) che parte ricorrente abbia frequentato “scuole o istituti professionali o .. corsi di istruzione equivalente” (come invece richiesto dal primo punto della declaratoria del superiore inquadramento) o abbia seguito un “adeguato periodo di tirocinio in azienda” (come invece richiesto dal secondo punto punto della declaratoria del superiore inquadramento).
Ancora, non vi è alcuna allegazione né risultanza che parte ricorrente possieda la “necessaria” conoscenza non solo dei mezzi di lavoro ma anche “dei materiali inerenti alla propria specializzazione” (come invece richiesto dal primo punto della declaratoria del superiore inquadramento) e che la parte ricorrente provveda alla “messa a punto” e all'”attrezzaggio” delle macchine e che si sia occupata dell'interpretazione di schemi o di disegni tecnici (come invece richiesto dal secondo punto della declaratoria del superiore inquadramento).
Ancora, non vi è alcuna specifica allegazione né risultanza probatoria in relazione a cosa siano specificamente consistite le incombenze relative alla lavorazione dei divani nella fase di preindustrializzazione indicate come svolte dalla stessa parte ricorrente.
In aggiunta a questo non può assolutamente sfuggire che parte ricorrente ha richiesto in questa sede l'accertamento delle asserite mansioni superiori sulla base dell'asserita acquisizione di un'ulteriore “adeguata esperienza professionale” solo genericamente enunciata (e richiesta di provare).
A questo proposito non può essere trascurato che la parte ricorrente ha, inammissibilmente, chiesto di provare l'asserita fondatezza delle proprie prospettazioni solo attraverso l'interrogatorio formale e prova testi su capitoli evidentemente generici e valutativi (quindi non su circostanze di fatto specificamente individuate) e che in gran parte si sono limitati a riproporre i medesimi termini generali delle suddette declaratorie collettive (si vedano, in particolare, le prove orali richieste in relazione al capitolo 3 e cioè <sin dall del rapporto di lavoro alla ricorrente sono state attribuite formalmente>6 meramente esecutive” nel settore del cucito e del rivestimento dei divani, per le quali sono sì richieste capacità tecnico-pratiche specifiche, ma senza autonomia operativa, così come effettivamente previsto dal C.C.N.L. di riferimento per la categoria di inquadramento contrattuale della sig.ra (ovvero, la Parte_1 categoria AE2)>> ed al capitolo 4 <dopo un iniziale breve periodo l deducente non ha pi svolto le funzioni suddette poich dovuto espletare su espressa richiesta della datrice di lavoro compiti e mansioni sicuramente superiori per categoria livello rispetto a quelli riconducibili al formale inquadramento attribuitole eseguendo attivit proprie operaio specializzato avendo oramai acquisito esperienza professionale in grado operare piena autonomia operativa essendo la stessa qualunque modello divano inclusi predisposti campionature nella cosiddetta fase preindustrializzazione alla prototipia da esporre fiere congressi ed eventi vari assoluta senza o supervisione superiori. tali conoscenze tecniche infatti hanno consentito lavorare presso lo stabilimento p.s. serie santeramo ove prestano propria esclusivamente operai specializzati inquadrati nel as1 posto che tale sito si svolgono innanzi descritte ossia lavorazione dei divani quella successiva cui ci accerta i siano privi vizi difetti prima mandarli produzione industriale serie. va s richiede una elevata professionalit mandare devono essere consegnati dallo alcun vizio difetto: queste tutte ascrivibili superiore classificazione del personale richiamato c.c.n.l. specialistica sono gli adeguato tirocinio azienda conseguito abilit competenze professionali macchine provvedendo messa punto all delle stesse interpretando occorra schemi disegni tecnici grazie specifica preparazione tecnico pratica alle particolari capacit acquisite sull reparto>>).
A conclusioni differenti non è neanche possibile giungere sulla base delle nuove circostanze, peraltro solo (tardivamente) allegate dalla parte ricorrente in seno alle note del 13.06.2025.
7 Non risultando neanche provati (anche alla luce delle argomentazioni di cui innanzi) elementi fattuali tali da legittimare l'inquadramento delle mansioni disimpegnate all'interno del livello intermedio la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese processuali – nella misura liquidata in dispositivo in ragione del valore della controversia e ai minimi di cui al D.M. 55/2014 in considerazione della semplicità e della serialità delle questioni controverse – seguono integralmente la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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