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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2312/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 22 novembre 2023 e vertente:
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Milano e C.F._2
con questo elett.te domiciliati presso lo studio in Sorrento alla Via Degli Aranci n.
51, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
dall'avv. Maria Astarita e con questa elett.te domiciliato presso lo studio in
Sorrento (NA) al Corso Italia 261, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P_ CodiceFiscale_4
Vitaliano Esposito e con questo elett.te domiciliato presso lo studio in Sorrento
(NA) al Corso Italia 261, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 746/2019, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 marzo 2019, pronunciata dal Tribunale di Torre
Annunziata, R.G. n. 500936/2012, ad oggetto: diritti reali, servitù.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si abbiano per integralmente trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 31/10-5/11/2012, citava in P_
giudizio e innanzi al Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2
Annunziata, per sentir dichiarare: “1) accertare e dichiarare che in favore dei fondi attualmente in proprietà dei convenuti Sig.ri ed Parte_1 [...]
, non esiste alcuna servitù e che i medesimi convenuti non hanno titolo Pt_2
alcuno ad esercitare servitù di passaggio sia pedonale che carrabile sull'area
„non asfaltata posta ai margini della vicinale‟ sita in Massa Lubrense (NA) alla località Metrano, facente parte integrante della p.lla 137 del foglio 12
(PROPRIETA' RISPOLI;
2) inibire, per l'effetto, ai Sig.ri P_ Parte_1
ed l'esercizio di qualsiasi servitù sull'area oggetto del presente Parte_2
giudizio per non aver corrispondenza in alcun titolo;
3) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento a titolo di risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni dallo stesso patiti per l'illecito esercizio della ridetta servitù in quella
2 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 somma che sarà meglio determinata ed accertata dal CTU incaricato ovvero ritenuta dall'illustrissimo Giudicante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) in via subordinata, e salvo gravame, nella denegatissima ipotesi in cui, anche a seguito delle contestazioni di controparte, dovesse emergere l'accorpamento dello slargo non asfaltato nella stradina vicinale che da Via Nicola Pacifico si diparte fino alla proprietà dell'istante, emettere regolamento onde disciplinare l'utilizzo dello stesso in modo da non arrecare pregiudizio agli altri proprietari frontisti con conseguente inibitoria alla sosta e/o parcheggio di autovetture e quant'altro; 5) condannare, infine, i convenuti in solido tra di loro alla refusione delle spese di lite e compensi di difesa in rigida applicazione del criterio della soccombenza”.
A sostegno della domanda assumeva di essere proprietario della consistenza immobiliare costituita da un appezzamento di terreno nel comune di Massa
Lubrense, alla loc. Metrano, dell'estensione di are quattro e centiare cinque, con accesso dalla via Metrano n. 3, a lui pervenuto a seguito di divisione nel 2009, precedentemente acquistato dal padre con atto notarile del 3 settembre 1970, in catasto terreni al foglio 12, p.lla 137, seminativo cl. 2.
Aggiungeva che l'accesso alla sua unità immobiliare avveniva da una strada vicinale, originariamente della larghezza di 1,40 metri, che consentiva il passaggio esclusivamente pedonale. Successivamente tale stradina era stata allargata ed asfaltata a cura sua e del proprietario della particella limitrofa ( ), al fine Per_1
di consentire anche il passaggio carrabile fino ad un piccolo slargo, oltre il quale la strada nuovamente si restringeva così da permettere il passaggio pedonale per accedere poi alla proprietà da sempre recintata. Riferiva poi che nel 2001 P_
un muro di proprietà crollò travolgendo la recinzione alla sua proprietà Parte_1
ed i detriti, e ciò che restava della recinzione, vennero da lui coperti con altro terreno per procedere alla pulizia del fondo. Ancora successivamente, dal 2004, il coniuge di tal , iniziò a parcheggiare la propria autovettura nello Pt_2 Per_2
3 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 slargo di proprietà attorea ed egli installò dei paletti per impedire il parcheggio;
a seguito di tale installazione , con la moglie, presentò ricorso per Parte_1
reintegra in possesso ottenendo la sentenza che accoglieva la sua domanda ordinando a e di rimuovere i paletti e di astenersi P_ Parte_3
dall'impedire il possesso, in favore dei ricorrenti, della porzione di terreno (slargo).
In considerazione della circostanza che la sentenza era diventata definitiva P_
intraprendeva l'odierna azione al fine di vedere negato qualsiasi diritto, sullo
[...]
slargo non asfaltato, in capo agli originari ricorrenti (coniugi ) Controparte_3
ed a coloro che avevano utilizzato lo slargo come parcheggio proprietaria Pt_2
di fondo limitrofo, coniugata con ). Per_2
1.1Si costituivano i convenuti e i quali contestavano la fondatezza Parte_1 Pt_2
della domanda attorea rivendicando un diritto d'uso dell'area (slargo) connesso al più ampio diritto d'uso della strada. Spiegavano quindi domanda riconvenzionale con la quale assumevano di aver utilizzato a parcheggio l'area oggetto di causa con un possesso pacifico, indisturbato ed ultraventennale, così da doversi dichiarare l'intervenuta usucapione da parte dei convenuti.
La convenuta spiegava anche domanda riconvenzionale volta ad ottenere la Pt_2
condanna a carico di all'esecuzione dei lavori occorrenti per il P_
ripristino della muratura a secco, posta a sostegno della p.lla n. 137 di proprietà
nel tratto crollato sul confine della p.lla 136 (appartenente ad , con P_ Pt_2
condanna ulteriore al risarcimento del danno.
1.2 Venivano ammesse le prove testimoniali ed interveniva nel giudizio CP_2
nella qualità di proprietario di porzione dell'immobile acquistato dal
[...]
precedente proprietario – attore, facendo proprie tutte le domande spiegate da
P_
Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio.
All'esito la causa veniva assegnata a sentenza e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Con la sentenza n. 746/2019 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
4 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 “- accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara la proprietà del fondo oggetto di causa di e di priva di alcuna servitù sia P_ Controparte_2
pedonale che carrabile sull'area non asfaltata posta ai margini della vicinale sita in Massa Lubrense alla Località Metrano, di cui alle particelle nn. 1479 e 1480; - condanna i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore in € 5.000,00;
- rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata;
- condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.800,00, oltre € 458,00 per spese oltre rimborso forfettario, iva e cassa se dovute e con attribuzione all'Avv. Vitaliano Esposito dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti le spese di lite per l'interventore ; - pone Controparte_2
le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti”.
Nel pervenire a tale decisione il primo giudice precisava che, nel caso di specie,
“…l'actio negatoria servitutis, è rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. Essa, pertanto, non esige 1a rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto
(Cassazione civile, sez. II, 27/05/1987, n. 4737), e non anche 1a libertà del fondo, gravando sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del preteso diritto
(Cassazione civile, sez. II, 28/11/1991, n. 12762 — Cass. Civ. n. 24028/2004) e si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi (Corte appello Torino, sez. II,
16/02/2018, n. 331), e quindi 1a parte convenuta deve dimostrare o l'esistenza di un titolo avente carattere reale ed opponibile nei confronti dell'attore ovvero di avere usucapito o 1a proprietà o il diritto di servitù sulla porzione di terreno oggetto di causa.”. Riteneva quindi, come emerso anche dalla CTU, che il detto “slargo” era di proprietà dell'attore (e dell'interventore) e l'eventuale diritto di parcheggio, a carattere personale, non poteva essere compreso nella servitù di passaggio pedonale e/o veicolare. Rilevava poi che la domanda di risarcimento del danno, in caso di occupazione illegittima di un immobile, è in re ipsa, pertanto riteneva equa la quantificazione del danno nella somma di € 5.000,00.
Rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione, avanzata da entrambi i convenuti nelle rispettive costituzioni, perché non provata negli elementi costitutivi.
Nulla disponeva in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla sola volta ad ottenere la condanna a carico di all'esecuzione dei Pt_2 P_
lavori occorrenti per il ripristino della muratura a secco, posta a sostegno della p.lla n. 137 di proprietà nel tratto crollato sul confine della p.lla 136 P_
(appartenente ad , con condanna ulteriore al risarcimento del danno. Pt_2
2. Contro tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con cinque motivi: 1) Violazione di legge. Omesso rilevamento della carenza di legittimazione passiva di e in ragione della Parte_2 Parte_1
domanda attorea;
2) Violazione di legge - Errata ricostruzione giuridica della fattispecie. Errore di diritto;
3) Omessa valutazione degli elementi di prova emergenti in relazione alla posizione di;
4) Violazione di Legge. Parte_1
Errata valutazione degli elementi agli atti sulla legittimazione attiva con conseguente omessa valutazione delle posizioni giuridiche emergenti;
5)
Violazione di Legge. Condanna al risarcimento del danno non suscettibile di determinazione “equa”. Genericità della pronuncia.
Hanno così concluso: In via Preliminare: - rigettare la domanda proposta dagli attori/appellati nei confronti di ed per carenza Parte_1 Parte_2
di legittimazione passiva degli stessi, stante il contenuto della domanda attorea.
Nel merito: - rigettare la domanda principale, nonché l'ulteriore domanda di
6 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 risarcimento spiegate dagli attori/appellati siccome infondate in fatto e destituite di fondamento giuridico, ancorchè non provate. Conseguentemente, condannare gli attori/appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, nonché delle spese di CTU. - dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rimettendo gli atti al Giudice del primo grado affinchè proceda alla individuazione del confine della p.lla 137 di proprietà di P_
(oggi p.lla 1479 in proprietà a ), a mezzo rinnovazione della Controparte_2
Consulenza Tecnica.
3. Si sono costituiti con separate comparse e P_ Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle parti della statuizione impugnate. Nel merito ne hanno contestato la fondatezza chiedendone il rigetto.
4. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'udienza del 22.11.2023 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
5. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20 marzo 2019; b) è stata notificata al procuratore costituito in data 3 aprile 2019; c) l'atto d'appello è stato notificato in data 2 maggio 2019, a mezzo pec, ai procuratori di e . P_ Controparte_2
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
6. E' necessario esaminare in via preliminare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalle parti appellate ai sensi dell'art 342 c.p.c., che hanno rilevato la mancata indicazione delle parti della sentenza da riesaminare.
L'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348 bis,
348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012,
7 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 in vigore dall'11 settembre 2012 ( anteriori alla c.d. riforma Cartabia), applicabile ai giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.
Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.
La parte appellata ha quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti ha affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.
E' possibile quindi passare all'esame dei motivi di appello.
7. Con il primo motivo (Violazione di legge. Omesso rilevamento della carenza di legittimazione passiva di e in ragione della Parte_2 Parte_1
domanda attorea) gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha omesso di rilevare la carenza di legittimazione passiva di rispetto Parte_2
alla domanda di negatoria servitutis, così come formulata. Su tale presupposto la domanda andava rivolta nei confronti del , rimanendo di fatto CP_4
estranei sia che , poiché la contestazione dell'uso Parte_2 Parte_1
improprio dell'area era rivolto nei confronti di quest'ultimo, mai evocato in giudizio. Da ciò deriva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti/appellanti rispetto alla domanda così come formulata dall'attore/appellato e dall'interventore/appellato.
Il motivo di appello è infondato.
Gli originari convenuti e odierni appellanti hanno avanzato diritti sull'area di proprietà (ora e la parte attrice ha ben specificato di aver P_ CP_2
intrapreso l'originaria azione, in petitorio, al fine di superare gli effetti di cui alla sentenza n. 139/2010 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, che accoglieva la domanda possessoria proposta da , Parte_1 [...]
e con ricorso dai medesimi instaurato al fine di far Parte_4 Parte_5
rimuovere i paletti apposti nella proprietà in quanto il mancato utilizzo P_
dello slargo rendeva difficoltosa la manovra di accesso alle rispettive proprietà dei ricorrenti (pagg. 3 e 4 atto di citazione). L'intento della parte attrice era appunto quello di far accertare la libertà del piccolo appezzamento da vincoli in favore di terzi.
Trattandosi di actio negatoria servitutis, dunque, la legittimazione passiva va individuata in capo ai proprietari del fondo preteso dominante e non agli autori materiali della condotta che importa esercizio della servitù, sicchè correttamente l'azione reale è stata intenta nei confronti di e quali proprietari Parte_1 Pt_2
dei fondi a vantaggio dei quali è utilizzato lo slargo in questione.
Del pari sussiste la legittimazione passiva degli appellanti in relazione all'azione risarcitoria proposta dal per ottenere il ristoro del pregiudizio lamentato per P_
l'utilizzo dello slargo da parte dei predetti. (ex plurimis cfr Cass. Ordinanza n.
36511 del 29/12/2023)
8. Con il secondo motivo (Violazione di legge - Errata ricostruzione giuridica della fattispecie. Errore di diritto) gli appellanti sostengono che il Giudice ha errato nell'affermare “che la actio negatoria servitutis è rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere
l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà.” – pag. 7 atto di appello –
9 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 laddove avrebbe dovuto comunque preliminarmente accertare il contenuto del diritto di proprietà vantato da P_
Essi ritengono che tale accertamento non è stato effettuato, poiché non sufficiente a suffragare quanto affermato dal CTU che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Non vi è negli atti anche pregressi e comunque nei fascicoli delle parti, alcun riferimento alla porzione del fondo oggi in contestazione. Dal rilievo eseguito dal
Geom. e sovrapponendo lo stesso alla mappa catastale, si rileva, senza CP_5
ombra di dubbio, che lo spazio in contestazione ricade nella particella „ex 137‟ ora 1479 e 1480”. In particolare affermano che: “Orbene, non è sostenibile che la semplice sovrapposizione tra il rilievo ed il tracciato catastale possa determinare il confine della p.lla 1480, richiedendosi in tal caso quantomeno una misurazione della superficie di detta ultima p.lla, così da poter stabilire se vi è uno spazio di proprietà pubblica (in quanto costituente l'allargamento della vicinale), ovvero di proprietà privata in quanto rientrante nella p.lla 1480.”. – pag. 9.
Il motivo di appello è infondato.
Gli appellanti erroneamente affermano: “In effetti l'unico elemento acquisito dal
CTU in riferimento all'incarico conferito è l'allegazione di un rilievo effettuato dal CTP geom. (di parte attrice), che viene sovrapposto al rilievo CP_5
catastale per concludere che “lo spazio in contestazione” ricade nella ex p.lla
137.” – pag. 8 appello. Il citato geom. non è mai stato nominato CTP CP_5
dell'originaria parte attrice ma ha svolto la sua attività quale ausiliario del
CTU, ing. , proprio per effettuare il rilievo tecnico specifico ai Persona_3
fini dell'individuazione dell'area di proprietà attorea.
Le contestazioni quindi sono infondate anche per la mancata indicazione di elementi nuovi rispetto alle valutazioni effettuate dal CTU (Cassazione Civile, Sez.
Un., n. 5624/2022).
In considerazione di quanto argomentato la motivazione del giudice di primo grado appare corretta e viene condivisa da questa Corte, ritenuto accertato che la
10 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 proprietà dello “slargo” è da attribuire esclusivamente all'originaria parte attrice, così come emerge in modo chiaro dall'esperito e specifico rilievo tecnico effettuato dall'ausiliario del CTU.
9. Con il terzo motivo (Omessa valutazione degli elementi di prova emergenti in relazione alla posizione di ) gli appellanti sostengono che la Parte_1
domanda nei confronti di andava rigettata perché questi non ha mai Parte_1
utilizzato l'area appartenente a P_
Il motivo di appello è infondato.
Basti osservare che con la citata sentenza n. 139/2010 del Tribunale di Torre
Annunziata, passata in giudicato - a seguito della quale ha intrapreso P_
l'azione petitoria - , e furono Parte_1 Parte_4 Parte_5
reintegrati del possesso proprio dello slargo in questione, avendo essi chiesto nel relativo ricorso possessorio la rimozione dei paletti apposti nella proprietà P_
che impediva loro l'utilizzo dello slargo rendendo difficoltosa la manovra di accesso alle loro rispettive proprietà. Risulta quindi evidente che , Parte_1
precedentemente, aveva vantato un utilizzo dello “slargo”, sul quale poi ha addirittura formulato, nell'odierno procedimento, domanda riconvenzionale di usucapione (ancorchè rigettata).
Ne consegue la totale infondatezza del mezzo in esame.
10. Con il quarto motivo (Violazione di Legge. Errata valutazione degli elementi agli atti sulla legittimazione attiva con conseguente omessa valutazione delle posizioni giuridiche emergenti) gli appellanti affermano che la sentenza è errata nella parte in cui il Giudice ha condannato al risarcimento del danno in favore di entrambi gli attori nel mentre avrebbe dovuto, per effetto della successione soggettiva intervenuta, dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla posizione del P_
In particolare deducono: “Poiché lo slargo oggetto di contestazione, secondo la tesi di parte attrice/appellata, è parte della p.lla acquistata da , Controparte_2
11 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 ne è conseguita la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in capo al P_
per cui, la domanda e la conseguente pronuncia andava riferita alla sola
[...]
posizione di .” – pag. 10 appello. Controparte_2
Anche tale motivo di appello risulta infondato.
Non sussiste alcuna carenza di legittimazione attiva in capo a in P_
quanto “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio.” (Cassazione civile n. 22503/2014). Lo scopo della norma
è quello di garantire all'acquirente le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa, senza far venir meno appunto l'interesse ad agire in capo all'originario attore.
11. Con il quinto motivo (Violazione di Legge. Condanna al risarcimento del danno non suscettibile di determinazione “equa”. Genericità della pronuncia) gli appellanti sostengono che il Giudice di primo grado ha errato nel determinare in via equitativa il risarcimento del danno, quantificato in € 5.000,00, poichè non risulta provato l'esistenza di un danno effettivo derivante dalla attività posta in essere dai convenuti, soprattutto in capo al , nel frattempo Controparte_2
subentrato al P_
Il motivo di appello è parzialmente fondato.
Giova rammentare che, secondo granitico orientamento di legittimità, la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica
12 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta ( cfr. Cass. Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019 per il caso di servitù di veduta;
Cass. sent. n. 22835 del 14/08/2024).
Nel caso di specie, dalle prove testimoniali è emersa l'effettiva occupazione dell'area, oggetto di causa, da parte dei convenuti, in particolare il teste
[...]
(udienza 18.2.2016) ha dichiarato: “Ho visto che tale area è stata Tes_1
utilizzata per il parcheggio dal – coniuge di da alcuni dipendenti Per_2 Pt_2
del ristorante del ”. Parte_1
Verificata, quindi, la sussistenza della condotta illecita degli appellanti, quali autori del peso imposto sine titulo sul fondo (poi di bene ha ritenuto P_ CP_2
il primo giudice di operare la liquidazione del danno (in re ipsa) in via equitativa, la cui misura, però, appare a questa Corte eccessiva, considerata la natura (zona sterrata) e le (ridotte) dimensioni dell'area utilizzata per il passaggio e il parcheggio e il suo presumibile valore reddituale. Appare congruo, in ragione di tali parametri, liquidare il danno in complessivi euro 2000,00, somma già attualizzata alla data della presente decisione, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data della domanda e annualmente rivalutata fino ad oggi nonché quelli successivi sull'importo qui liquidato fino al soddisfo.
12. Per completezza si rileva che gli appellanti non hanno riproposto la domanda riconvenzionale di usucapione e, in particolare, non ha riproposto Parte_2
la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna a carico di P_
all'esecuzione dei lavori occorrenti per il ripristino della muratura a secco, posta a sostegno della p.lla n. 137 di proprietà nel tratto crollato sul confine della P_
p.lla 136 (appartenente ad , con condanna ulteriore al risarcimento del Pt_2
danno. 13. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio.
A tal riguardo, risulta che e sono soccombenti sia rispetto all'actio Parte_1 Pt_2
negatoria servitutis che all'azione risarcitoria intentata da (cui ha aderito il P_
successore a titolo particolare nel corso del primo grado), sebbene con CP_2
riduzione nel quantum nel presente grado, e hanno altresì visto respinta la loro domanda riconvenzionale, con la conseguenza che vanno gravati delle spese del doppio grado, con la precisazione che quelle del primo grado vanno riconosciute in favore del solo come già stabilite nella sentenza gravata, il cui capo va P_
qui confermato anche in ordine al quantum e all'attribuzione, mentre quelle dell'appello vanno liquidate a favore, in solido, di e , aventi la P_ CP_2
medesima posizione processuale e convergenza di interessi;
restano, altresì, a carico degli appellanti le spese di CTU come stabilito nella sentenza appellata.
La liquidazione delle spese del presente grado, ferma quella del primo grado, è operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM
55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad euro
5200,00) e dell'attività difensiva svolta (in secondo grado fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da e contro la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 746/2019, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, così definitivamente provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila,00), in luogo di euro 5000,00, a titolo di risarcimento danni in favore di con gli interessi legali secondo P_
il meccanismo specificato in motivazione;
14 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2 2) Condanna gli appellanti, in solido, alle spese del presente grado liquidate in complessivi euro 1923,00 in favore, in solido, di e P_ CP_2
, con attribuzione, in quota parte, all'avv. Vitaliano Esposito
[...]
dichiaratosi anticipatario.
3) Ferma nel resto la decisione impugnata.
Così deciso in Napoli in data 27 novembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Chiara Memoli dott.ssa Alessandra Piscitiello
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1 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2
5 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
.
[...] Controparte_2
8 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
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[...] Controparte_2
13 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
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15 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile e contro Parte_1 Parte_2 P_
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