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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2408/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Fiumicino (Roma), Parte_1 P.IVA_1
Frazione Testa di Lepre, Via del Fontanile di Mezzaluna n. 401/403, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Lorenzo Romanelli
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE in persona Controparte_1
del Liquidatore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CP_2
Pecoraro
RECLAMATA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'Avv. Rosa Sciatta
r.g. n. 2408/2025 1 RECLAMATO
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
11/2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
[...]
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria, in via preliminare: procedere alla fissazione dell'udienza di discussione ed alla concessione del termine di notifica del presente atto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti legittimate passivamente;
in via principale: accogliere il presente gravame e, per l'effetto, annullare integralmente la sentenza n. 11/2025 del 25-28.03.2025 e, per l'ulteriore effetto, rigettare tutte le domande svolte dal Sig. e revocare la procedura ex art. 268, comma Controparte_3
2, c.c.i.i. di Liquidazione Controllata n. 04/2025 aperta in danno di Parte_1
dinanzi al Tribunale di Civitavecchia;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA) “CHIEDE che Codesta Ecc.ma Corte adita
Voglia rigettare il reclamo proposto in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, con vittoria di competenze ed onorari di giudizio”.
) “Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni Controparte_3
contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare e\o pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per tardività del medesimo;
- nel merito, rigettare l'appello formulato in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
r.g. n. 2408/2025 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso depositato il 30.04.2025 la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. ha proposto reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 11/2025, pubblicata in data 28.04.2025 e comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale, in accoglimento dell'istanza avanzata (in via subordinata) da , è stata dichiarata aperta Controparte_3
la sua liquidazione controllata.
2. Con istanza depositata sempre il 30.04.2025 la reclamante ha richiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 comma secondo c.p.c. per la proposizione del presente reclamo, deducendo di avere effettuato il deposito del ricorso il
28.04.2025, ultimo giorno utile ai fini della tempestiva impugnazione, senza però aver potuto procedere all'iscrizione a ruolo della causa a causa di un mal funzionamento del Portale dei Servizi Telematici, che non aveva attestato l'avvenuto pagamento del contributo unificato, requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 14 comma 3.1 D.P.R. n. 115/2002, come novellato dall'ultima Legge di bilancio.
L'istanza deve essere accolta.
Il comma 3.1 dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla Legge di bilancio
2025 (legge n. 207/2024), stabilisce che non si può procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nel caso in cui non venga pagato il contributo unificato minimo di Euro 43,00 o il minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione e che in tal caso il cancelliere deve rifiutare il deposito dell'atto introduttivo. La nota del Ministero della Giustizia del 24.03.2025 ha chiarito che tale disposizione trova applicazione in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo.
Ora, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla reclamante, da ultimo anche in formato .eml riversata su supporto esterno (pennetta USB), comprova effettivamente:
- l'avvenuto deposito entro il 28.04.2025, ultimo giorno utile ai fini della tempestiva proposizione del gravame ex art. 51 comma 1 CCII, dell'atto di r.g. n. 2408/2025 3 reclamo (e della documentazione allegata), con generazione da parte dell'Ufficio accettante (Corte d'Appello di Roma) delle ricevute di accettazione e consegna;
- i tentativi di pagamento del contributo unificato e della marca da bollo effettuati in pari data dal legale del reclamante sul Portale dei Servizi
Telematici, che non andavano a buon fine (il sistema generava tre ricevute di errore in formato .xml e .pdf, che riportavano importo versato pari ad Euro 0), ma nel contempo sul conto corrente dello Controparte_4
comparivano due addebiti, dell'importo di Euro 125,00 ciascuno, corrispondenti agli importi versati (due volte) a titolo di CU e marca da bollo;
- il legale, trattandosi dell'ultimo giorno utile per la proposizione del reclamo, procedeva comunque al deposito telematico del ricorso con pagamento del contributo unificato a debito, ma il giorno seguente, 29.04.2025, riceveva nella propria casella PEC una ricevuta di accettazione deposito contenente il seguente messaggio: “Dopo l' entrata in vigore della legge di stabilità 2025, si comunica che ai sensi dell'art.14 DPR 115/02, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, in mancanza del pagamento del contributo unificato nella misura di almeno 43,00 euro la cancelleria non può procedere all'iscrizione della causa a ruolo. Atti rifiutati il 29/04/2025”.
Deve, dunque, ritenersi che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo del reclamo consegua ad un mal funzionamento del Portale dei Servizi Telematici, che per errore non imputabile al difensore, non ha dato evidenza dell'avvenuto pagamento, eseguito, come detto, per ben due volte, del contributo unificato e della marca da bollo, necessario ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 14 comma
3.1 D.P.R. n. 115/2002. Al riguardo, giova rilevare che, secondo consolidata giurisprudenza anche di legittimità, l'istituto della rimessione in termini regolato dall'art. 153 comma secondo c.p.c., che opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, in quanto prodotta da fattori estranei alla sua volontà, come ad esempio un malfunzionamento del sistema telematico dei depositi, che presentino i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (v. Cass. n. 19384/2023, Cass. n. 2473/2023).
r.g. n. 2408/2025 4 Parte reclamante deve pertanto essere rimessa in termini, avendo effettuato il deposito telematico del ricorso non appena acquisita conoscenza del rifiuto del precedente deposito, che era stato eseguito prima della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 51 comma 1 CCII.
3. La reclamante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui:
• ha ritenuto sussistente il credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali, che rappresenta l'unico cespite attivo del patrimonio, benché la società non abbia svolto alcuna attività commerciale né si sia posta nelle condizioni di svolgerla e nonostante Agenzia delle Entrate nel procedimento esecutivo individuale promosso da altro creditore abbia reso dichiarazione negativa;
• ha ritenuto i ricavi futuri presuntivamente esistenti non avendo la reclamante dimostrato o allegato l'assenza di pretese tutelabili attraverso iniziative giudiziarie, come l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo;
• ha ignorato l'ampia rassegna giurisprudenziale di merito di cui aveva dato conto, secondo la quale, pur essendo legittima l'apertura di una procedura di liquidazione controllata anche in assenza di patrimonio utilmente liquidabile, tale possibilità deve ritenersi subordinata all'accertamento dell'esistenza (o probabile esistenza) di futuri ricavi in capo alla parte debitrice, tali da essere distribuiti per il soddisfacimento del ceto creditorio.
4. I motivi del reclamo vertono tutti sull'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di un patrimonio validamente liquidabile a vantaggio del ceto creditorio.
Sul punto, il Tribunale di Civitavecchia ha con ampia e convincente motivazione chiarito che la previsione di recente conio contenuta nell'art. 268 comma 3 CCII, come novellato dal D.L.vo n. 136/2024 (c.d. Correttivo bis), si applica solo al debitore persona fisica sia per l'inequivoco tenore letterale della disposizione (“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”) sia per le seguenti ragioni di ordine sistematico che ne escludono l'applicazione in via analogica al debitore persona giuridica e, dunque, alla società commerciale:
r.g. n. 2408/2025 5 - in caso di procedura incapiente o che non pervenga all'integrale soddisfacimento del ceto creditorio, la società dovrà essere cancellata dal registro delle imprese, stante il richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 comma 1 CCII, a differenza del debitore persona fisica, che continuerà ad esistere;
- quando il creditore, che potrebbe agire esecutivamente, ha optato per un'esecuzione collettiva, “il legislatore ha contemperato l'esigenza della soddisfazione dei creditori con l'assoggettamento dell'intero patrimonio del debitore con l'esigenza di evitare che vi sia un eccessivo assoggettamento temporale del debitore alla liquidazione in assenza di beni da liquidare e/o di azioni da intraprendere per recuperare attivo”;
- se il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, come nel caso di specie, viene proposto da un creditore, quest'ultimo nel disporre del proprio credito accetta in modo implicito l'eventuale esito negativo della sua azione, a differenza dell'iniziativa del debitore, che “incide il diritto di credito altrui”, motivo per il quale il legislatore del Correttivo bis ha voluto limitare l'accesso a tale strumento da parte del debitore allo scopo di evitare condotte che “andrebbero a “espropriare” il creditore del suo diritto di credito che verrebbe frustrato con la dichiarazione di inesigibilità all'esito di una liquidazione passiva e/o irrisoria”;
- l'ammissibilità di una procedura liquidatoria incapiente di un debitore persona giuridica si giustifica per il fatto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sorretta pure da “un interesse superindividuale (…) assente nella domanda presentata nei confronti del debitore persona fisica”, che
“consiste nell'eliminazione – attraverso la cancellazione dal registro delle imprese – di una componente di mercato non in grado di essere recuperata attivamente al mercato”.
Senza minimamente confrontarsi con questo impianto motivazionale, che ha evidenziato anche come una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 268
CCII renda la liquidazione controllata uno strumento processuale cui possono ricorrere per la risoluzione dello stato di sovraindebitamento quelle aree residuali di debitori che non possono accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della Crisi e, dunque, anche le r.g. n. 2408/2025 6 società che non dispongano di un patrimonio immediatamente aggredibile, e richiamando a fondamento delle proprie argomentazioni precedenti giurisprudenziali di merito che si riferiscono tutti a liquidazioni controllate di persone fisiche e che dunque non hanno alcuna pertinenza al caso di specie, nel quale è stata richiesta (da un creditore) e disposta (dal tribunale) l'apertura della liquidazione controllata di una società commerciale, la reclamante ha incentrato le proprie doglianze sulle argomentazioni ulteriori con le quali il
Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, incentrate sulla non incapienza assoluta del debitore.
5. Invero, la tesi secondo la quale la 4U non avrebbe mai svolto Pt_1
attività di impresa né si sarebbero mai realizzate le condizioni per cui tale attività potesse essere anche solo progettata o pensata, di talché il credito IVA esposto nella documentazione contabile sarebbe insussistente, è smentita dalle ragioni fondanti il credito azionato da , minimamente fatte Controparte_3
oggetto di contestazione.
Risulta, infatti, che la , costituita nel 2017, sia subentrata nei Parte_1
rapporti giuridici facenti capo ad altra società, la dichiarata fallita nel CP_5
2019 dal Tribunale di Civitavecchia, ed abbia concorso tra il 2017 e il 2019 alla realizzazione di un consistente programma edificatorio su terreno di proprietà della AU S.r.l., ubicato in Fiumicino. L'odierna reclamante aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del terreno, allo scopo di edificarvi delle unità abitative da vendere a terzi e, senza mai addivenire alla stipula del contratto definitivo di acquisto del terreno, aveva concluso svariati contratti preliminare di compravendita delle unità abitative edificande percependo dai promissari acquirenti, tra i quali il ma anche la Sig.ra , CP_3 Parte_3
delle caparre. La avrebbe versato alla AU 181.000 Euro, di cui Pt_1
peraltro non risulta avere richiesto la restituzione, una volta che il contratto preliminare di acquisto era rimasto ineseguito, ed avrebbe anche concluso contratti con la ditta individuata come appaltatrice, la Parte_4
aveva emesso sei fatture per complessivi Euro 359.840,00.
Ma vi è di più. Il libro giornale della , oltre a documentare Parte_1
l'esistenza di lavorazioni in corso per Euro 1.320.395,00 nel 2017 e per Euro
2.254.170,71 nel 2018, contabilizza un appalto del valore di Euro 1.150.000,00 in r.g. n. 2408/2025 7 favore dell'allora amministratore unico della società, che CP_6
all'epoca risultava essere socio e amministratore di altre società nel campo dell'edilizia e delle costruzioni.
Non è dato dunque comprendere come la reclamante possa invocare l'inesistenza del credito IVA, che essa stessa ha esposto nella propria documentazione contabile, in ragione della sua inattività protrattasi sin dalla data della costituzione. In realtà, la risulta essere stata una società Parte_1
pienamente attiva ed avere effettivamente operato quanto meno sino all'anno
2019, intrattenendo rapporti commerciali con svariati soggetti coinvolti nel programma edificatorio precedentemente menzionato, che hanno comportato la movimentazione di cospicue somme di denaro. Né l'esito (improcedibilità) della procedura esecutiva relativa a detto credito fiscale promossa dalla Sig.ra rappresenta un elemento indiziario di segno contrario, posto che Parte_3
consegue all'assoggettamento della alla liquidazione controllata. Parte_1
Inoltre, sono proprio le vicende appena descritte a far ritenere ragionevolmente ritraibili proventi futuri dall'utile esperimento di azioni risarcitorie che il liquidatore potrebbe promuovere nei confronti dell'organo amministrativo della società, che non ha richiesto né ha agito per la ripetizione delle ingenti somme versate sia per l'acquisto del terreno sul quale sviluppare il programma edificatorio sia per l'allestimento e l'avvio del cantiere. Senza considerare i profili di responsabilità che si possono profilare in capo all'amministratore unico dell'epoca, , che probabilmente in una CP_6
veste e qualifica diversa si è visto conferire dalla un appalto del Parte_1
valore di 1.150.000 Euro.
Come agevolmente si comprende, l'argomentazione fondante l'odierno reclamo, l'inesistenza di proventi attuali e futuri, è destituita di qualsivoglia fondamento.
6. Incontestato ed anzi espressamente riconosciuto dalla stessa debitrice è lo stato di sovraindebitamento sub specie di insolvenza nel quale versa la
[...]
Nel reclamo si legge infatti che negli ultimi tre esercizi la società non ha Parte_1
conseguito ricavi, essendo quelli riportati nei bilanci 2022 (Euro 4.736,00) e 2023
(Euro 105.192,00) “imputabili a sopravvenienze attive e, quindi, non integranti flussi di denaro destinati a ripetersi nel corso degli anni” (pag. 28 reclamo), che è
r.g. n. 2408/2025 8 impossibile che ricavi possano essere conseguiti negli esercizi successivi e che la non dispone comunque di alcun cespite patrimoniale. Dai bilanci e Parte_1
dalla situazione economico patrimoniale al 31.12.2024 in atti, del resto, emerge che la società abbia operato sin dall'esercizio 2018 con costanti perdite di esercizio ed un patrimonio netto pesantemente negativo (con l'unica eccezione dell'esercizio 2020). Risulta dunque conclamata, anche a fronte delle esposizioni debitorie nei confronti quanto meno di due promissari acquirenti ( ed CP_3
), uno dei quali ha già agito in sede esecutiva, l'oggettiva impossibilità Parte_3
della debitrice di fare fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.
7. Il reclamo deve essere pertanto respinto e la reclamante deve essere condannata a rifondere alla liquidatela e al creditore istante le spese di lite da questi anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore della CP_7
e di delle spese di lite anticipate da Parte_1 Controparte_3
questi ultimi, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2408/2025 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Fiumicino (Roma), Parte_1 P.IVA_1
Frazione Testa di Lepre, Via del Fontanile di Mezzaluna n. 401/403, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Lorenzo Romanelli
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE in persona Controparte_1
del Liquidatore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CP_2
Pecoraro
RECLAMATA
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dall'Avv. Rosa Sciatta
r.g. n. 2408/2025 1 RECLAMATO
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.
11/2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
[...]
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria, in via preliminare: procedere alla fissazione dell'udienza di discussione ed alla concessione del termine di notifica del presente atto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti legittimate passivamente;
in via principale: accogliere il presente gravame e, per l'effetto, annullare integralmente la sentenza n. 11/2025 del 25-28.03.2025 e, per l'ulteriore effetto, rigettare tutte le domande svolte dal Sig. e revocare la procedura ex art. 268, comma Controparte_3
2, c.c.i.i. di Liquidazione Controllata n. 04/2025 aperta in danno di Parte_1
dinanzi al Tribunale di Civitavecchia;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA) “CHIEDE che Codesta Ecc.ma Corte adita
Voglia rigettare il reclamo proposto in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, con vittoria di competenze ed onorari di giudizio”.
) “Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni Controparte_3
contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare e\o pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per tardività del medesimo;
- nel merito, rigettare l'appello formulato in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
r.g. n. 2408/2025 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con ricorso depositato il 30.04.2025 la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. ha proposto reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 11/2025, pubblicata in data 28.04.2025 e comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale, in accoglimento dell'istanza avanzata (in via subordinata) da , è stata dichiarata aperta Controparte_3
la sua liquidazione controllata.
2. Con istanza depositata sempre il 30.04.2025 la reclamante ha richiesto di essere rimessa in termini ex art. 153 comma secondo c.p.c. per la proposizione del presente reclamo, deducendo di avere effettuato il deposito del ricorso il
28.04.2025, ultimo giorno utile ai fini della tempestiva impugnazione, senza però aver potuto procedere all'iscrizione a ruolo della causa a causa di un mal funzionamento del Portale dei Servizi Telematici, che non aveva attestato l'avvenuto pagamento del contributo unificato, requisito indispensabile ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 14 comma 3.1 D.P.R. n. 115/2002, come novellato dall'ultima Legge di bilancio.
L'istanza deve essere accolta.
Il comma 3.1 dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla Legge di bilancio
2025 (legge n. 207/2024), stabilisce che non si può procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nel caso in cui non venga pagato il contributo unificato minimo di Euro 43,00 o il minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione e che in tal caso il cancelliere deve rifiutare il deposito dell'atto introduttivo. La nota del Ministero della Giustizia del 24.03.2025 ha chiarito che tale disposizione trova applicazione in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo.
Ora, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla reclamante, da ultimo anche in formato .eml riversata su supporto esterno (pennetta USB), comprova effettivamente:
- l'avvenuto deposito entro il 28.04.2025, ultimo giorno utile ai fini della tempestiva proposizione del gravame ex art. 51 comma 1 CCII, dell'atto di r.g. n. 2408/2025 3 reclamo (e della documentazione allegata), con generazione da parte dell'Ufficio accettante (Corte d'Appello di Roma) delle ricevute di accettazione e consegna;
- i tentativi di pagamento del contributo unificato e della marca da bollo effettuati in pari data dal legale del reclamante sul Portale dei Servizi
Telematici, che non andavano a buon fine (il sistema generava tre ricevute di errore in formato .xml e .pdf, che riportavano importo versato pari ad Euro 0), ma nel contempo sul conto corrente dello Controparte_4
comparivano due addebiti, dell'importo di Euro 125,00 ciascuno, corrispondenti agli importi versati (due volte) a titolo di CU e marca da bollo;
- il legale, trattandosi dell'ultimo giorno utile per la proposizione del reclamo, procedeva comunque al deposito telematico del ricorso con pagamento del contributo unificato a debito, ma il giorno seguente, 29.04.2025, riceveva nella propria casella PEC una ricevuta di accettazione deposito contenente il seguente messaggio: “Dopo l' entrata in vigore della legge di stabilità 2025, si comunica che ai sensi dell'art.14 DPR 115/02, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, in mancanza del pagamento del contributo unificato nella misura di almeno 43,00 euro la cancelleria non può procedere all'iscrizione della causa a ruolo. Atti rifiutati il 29/04/2025”.
Deve, dunque, ritenersi che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo del reclamo consegua ad un mal funzionamento del Portale dei Servizi Telematici, che per errore non imputabile al difensore, non ha dato evidenza dell'avvenuto pagamento, eseguito, come detto, per ben due volte, del contributo unificato e della marca da bollo, necessario ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 14 comma
3.1 D.P.R. n. 115/2002. Al riguardo, giova rilevare che, secondo consolidata giurisprudenza anche di legittimità, l'istituto della rimessione in termini regolato dall'art. 153 comma secondo c.p.c., che opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, in quanto prodotta da fattori estranei alla sua volontà, come ad esempio un malfunzionamento del sistema telematico dei depositi, che presentino i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (v. Cass. n. 19384/2023, Cass. n. 2473/2023).
r.g. n. 2408/2025 4 Parte reclamante deve pertanto essere rimessa in termini, avendo effettuato il deposito telematico del ricorso non appena acquisita conoscenza del rifiuto del precedente deposito, che era stato eseguito prima della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 51 comma 1 CCII.
3. La reclamante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui:
• ha ritenuto sussistente il credito IVA risultante dalle dichiarazioni annuali, che rappresenta l'unico cespite attivo del patrimonio, benché la società non abbia svolto alcuna attività commerciale né si sia posta nelle condizioni di svolgerla e nonostante Agenzia delle Entrate nel procedimento esecutivo individuale promosso da altro creditore abbia reso dichiarazione negativa;
• ha ritenuto i ricavi futuri presuntivamente esistenti non avendo la reclamante dimostrato o allegato l'assenza di pretese tutelabili attraverso iniziative giudiziarie, come l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo;
• ha ignorato l'ampia rassegna giurisprudenziale di merito di cui aveva dato conto, secondo la quale, pur essendo legittima l'apertura di una procedura di liquidazione controllata anche in assenza di patrimonio utilmente liquidabile, tale possibilità deve ritenersi subordinata all'accertamento dell'esistenza (o probabile esistenza) di futuri ricavi in capo alla parte debitrice, tali da essere distribuiti per il soddisfacimento del ceto creditorio.
4. I motivi del reclamo vertono tutti sull'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di un patrimonio validamente liquidabile a vantaggio del ceto creditorio.
Sul punto, il Tribunale di Civitavecchia ha con ampia e convincente motivazione chiarito che la previsione di recente conio contenuta nell'art. 268 comma 3 CCII, come novellato dal D.L.vo n. 136/2024 (c.d. Correttivo bis), si applica solo al debitore persona fisica sia per l'inequivoco tenore letterale della disposizione (“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”) sia per le seguenti ragioni di ordine sistematico che ne escludono l'applicazione in via analogica al debitore persona giuridica e, dunque, alla società commerciale:
r.g. n. 2408/2025 5 - in caso di procedura incapiente o che non pervenga all'integrale soddisfacimento del ceto creditorio, la società dovrà essere cancellata dal registro delle imprese, stante il richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 comma 1 CCII, a differenza del debitore persona fisica, che continuerà ad esistere;
- quando il creditore, che potrebbe agire esecutivamente, ha optato per un'esecuzione collettiva, “il legislatore ha contemperato l'esigenza della soddisfazione dei creditori con l'assoggettamento dell'intero patrimonio del debitore con l'esigenza di evitare che vi sia un eccessivo assoggettamento temporale del debitore alla liquidazione in assenza di beni da liquidare e/o di azioni da intraprendere per recuperare attivo”;
- se il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, come nel caso di specie, viene proposto da un creditore, quest'ultimo nel disporre del proprio credito accetta in modo implicito l'eventuale esito negativo della sua azione, a differenza dell'iniziativa del debitore, che “incide il diritto di credito altrui”, motivo per il quale il legislatore del Correttivo bis ha voluto limitare l'accesso a tale strumento da parte del debitore allo scopo di evitare condotte che “andrebbero a “espropriare” il creditore del suo diritto di credito che verrebbe frustrato con la dichiarazione di inesigibilità all'esito di una liquidazione passiva e/o irrisoria”;
- l'ammissibilità di una procedura liquidatoria incapiente di un debitore persona giuridica si giustifica per il fatto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sorretta pure da “un interesse superindividuale (…) assente nella domanda presentata nei confronti del debitore persona fisica”, che
“consiste nell'eliminazione – attraverso la cancellazione dal registro delle imprese – di una componente di mercato non in grado di essere recuperata attivamente al mercato”.
Senza minimamente confrontarsi con questo impianto motivazionale, che ha evidenziato anche come una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 268
CCII renda la liquidazione controllata uno strumento processuale cui possono ricorrere per la risoluzione dello stato di sovraindebitamento quelle aree residuali di debitori che non possono accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della Crisi e, dunque, anche le r.g. n. 2408/2025 6 società che non dispongano di un patrimonio immediatamente aggredibile, e richiamando a fondamento delle proprie argomentazioni precedenti giurisprudenziali di merito che si riferiscono tutti a liquidazioni controllate di persone fisiche e che dunque non hanno alcuna pertinenza al caso di specie, nel quale è stata richiesta (da un creditore) e disposta (dal tribunale) l'apertura della liquidazione controllata di una società commerciale, la reclamante ha incentrato le proprie doglianze sulle argomentazioni ulteriori con le quali il
Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, incentrate sulla non incapienza assoluta del debitore.
5. Invero, la tesi secondo la quale la 4U non avrebbe mai svolto Pt_1
attività di impresa né si sarebbero mai realizzate le condizioni per cui tale attività potesse essere anche solo progettata o pensata, di talché il credito IVA esposto nella documentazione contabile sarebbe insussistente, è smentita dalle ragioni fondanti il credito azionato da , minimamente fatte Controparte_3
oggetto di contestazione.
Risulta, infatti, che la , costituita nel 2017, sia subentrata nei Parte_1
rapporti giuridici facenti capo ad altra società, la dichiarata fallita nel CP_5
2019 dal Tribunale di Civitavecchia, ed abbia concorso tra il 2017 e il 2019 alla realizzazione di un consistente programma edificatorio su terreno di proprietà della AU S.r.l., ubicato in Fiumicino. L'odierna reclamante aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del terreno, allo scopo di edificarvi delle unità abitative da vendere a terzi e, senza mai addivenire alla stipula del contratto definitivo di acquisto del terreno, aveva concluso svariati contratti preliminare di compravendita delle unità abitative edificande percependo dai promissari acquirenti, tra i quali il ma anche la Sig.ra , CP_3 Parte_3
delle caparre. La avrebbe versato alla AU 181.000 Euro, di cui Pt_1
peraltro non risulta avere richiesto la restituzione, una volta che il contratto preliminare di acquisto era rimasto ineseguito, ed avrebbe anche concluso contratti con la ditta individuata come appaltatrice, la Parte_4
aveva emesso sei fatture per complessivi Euro 359.840,00.
Ma vi è di più. Il libro giornale della , oltre a documentare Parte_1
l'esistenza di lavorazioni in corso per Euro 1.320.395,00 nel 2017 e per Euro
2.254.170,71 nel 2018, contabilizza un appalto del valore di Euro 1.150.000,00 in r.g. n. 2408/2025 7 favore dell'allora amministratore unico della società, che CP_6
all'epoca risultava essere socio e amministratore di altre società nel campo dell'edilizia e delle costruzioni.
Non è dato dunque comprendere come la reclamante possa invocare l'inesistenza del credito IVA, che essa stessa ha esposto nella propria documentazione contabile, in ragione della sua inattività protrattasi sin dalla data della costituzione. In realtà, la risulta essere stata una società Parte_1
pienamente attiva ed avere effettivamente operato quanto meno sino all'anno
2019, intrattenendo rapporti commerciali con svariati soggetti coinvolti nel programma edificatorio precedentemente menzionato, che hanno comportato la movimentazione di cospicue somme di denaro. Né l'esito (improcedibilità) della procedura esecutiva relativa a detto credito fiscale promossa dalla Sig.ra rappresenta un elemento indiziario di segno contrario, posto che Parte_3
consegue all'assoggettamento della alla liquidazione controllata. Parte_1
Inoltre, sono proprio le vicende appena descritte a far ritenere ragionevolmente ritraibili proventi futuri dall'utile esperimento di azioni risarcitorie che il liquidatore potrebbe promuovere nei confronti dell'organo amministrativo della società, che non ha richiesto né ha agito per la ripetizione delle ingenti somme versate sia per l'acquisto del terreno sul quale sviluppare il programma edificatorio sia per l'allestimento e l'avvio del cantiere. Senza considerare i profili di responsabilità che si possono profilare in capo all'amministratore unico dell'epoca, , che probabilmente in una CP_6
veste e qualifica diversa si è visto conferire dalla un appalto del Parte_1
valore di 1.150.000 Euro.
Come agevolmente si comprende, l'argomentazione fondante l'odierno reclamo, l'inesistenza di proventi attuali e futuri, è destituita di qualsivoglia fondamento.
6. Incontestato ed anzi espressamente riconosciuto dalla stessa debitrice è lo stato di sovraindebitamento sub specie di insolvenza nel quale versa la
[...]
Nel reclamo si legge infatti che negli ultimi tre esercizi la società non ha Parte_1
conseguito ricavi, essendo quelli riportati nei bilanci 2022 (Euro 4.736,00) e 2023
(Euro 105.192,00) “imputabili a sopravvenienze attive e, quindi, non integranti flussi di denaro destinati a ripetersi nel corso degli anni” (pag. 28 reclamo), che è
r.g. n. 2408/2025 8 impossibile che ricavi possano essere conseguiti negli esercizi successivi e che la non dispone comunque di alcun cespite patrimoniale. Dai bilanci e Parte_1
dalla situazione economico patrimoniale al 31.12.2024 in atti, del resto, emerge che la società abbia operato sin dall'esercizio 2018 con costanti perdite di esercizio ed un patrimonio netto pesantemente negativo (con l'unica eccezione dell'esercizio 2020). Risulta dunque conclamata, anche a fronte delle esposizioni debitorie nei confronti quanto meno di due promissari acquirenti ( ed CP_3
), uno dei quali ha già agito in sede esecutiva, l'oggettiva impossibilità Parte_3
della debitrice di fare fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.
7. Il reclamo deve essere pertanto respinto e la reclamante deve essere condannata a rifondere alla liquidatela e al creditore istante le spese di lite da questi anticipate, che si liquidano come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore della CP_7
e di delle spese di lite anticipate da Parte_1 Controparte_3
questi ultimi, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle parti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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