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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1160/2019 RGAC vertente
Tra
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Giovanna Peluso ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Belvedere Marittimo (Cs) alla via G. Fortunato
n.140 appellante e
Controparte_1
, c.f. , in persona del suo
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliata ope legis presso gli uffici siti in Catanzaro alla via Gioacchino da
Fiore n.34 appellato e
c.f. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
CA RI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Napoli alla via G. Filangieri n. 48. appellato
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma e/o annullamento della sentenza appellata n. 820/2019 emessa dal Tribunale di
Catanzaro, II Sez. Civile, in epigrafe meglio indicata, così provvedere: In via Preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza appellata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
nel merito riconoscere e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto e della società assicuratrice terza chiamata in giudizio per il sinistro occorso alla sig.ra in data 23.11.2011 Parte_1
presso l' con Controparte_3
sede in Rende (Cs) alla via L. Repaci snc in data 23.11.2011, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, con riforma della sentenza impugnata;
-accertare e dichiarare che la IG.ra , a Parte_1
seguito del sinistro verificatosi per esclusiva responsabilità del plesso scolastico da lei frequentato per i motivi di cui in narrativa, anche alla luce della polizza infortuni stipulata, ha diritto al risarcimento del danno quantificato in € 72.283,90, ovvero nella somma per come riconosciuta dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado e dell'istruttoria espletata, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma
Corte adita;
- condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”.
Per l'appellato Controparte_4
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
[...]
reiectis e previa reiezione della richiesta di sospensiva avanzata da controparte, in quanto infondata e pretestuosa:
1. In via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione del filtro sostanziale ex art. 348-bis c.p.c.; 2. Nel merito, in ogni caso, rigettare integralmente l'appello poiché infondato alla luce dei motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la legittimità della sentenza n. 820/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 7 maggio 2019; 3. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento del gravame, ridurre il quantum risarcitorio preteso ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, comunque, condannare la sola compagnia di assicurazione Controparte_5
pure qui convenuta e, per l'effetto, tenere indenne l'Amministrazione in epigrafe per l'operare della manleva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2
adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1
palesemente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 820/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro;
2. sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi sopra esposti;
3. nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e dunque, ogni avversa domanda in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non provata e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
820/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro;
4. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga fondato l'appello proposto ed accertata la responsabilità dell'Istituto scolastico e/o del modulare l'ammontare di un eventuale CP_1
risarcimento al solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque entro i limiti e le franchigie previste in polizza;
5. in via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita ritenga fondato l'appello proposto, accertare
e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra nella Parte_1
causazione dl sinistro in oggetto e, per l'effetto, escludere che alcun risarcimento danni sia dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma II o, in alternativa, ridurne l'ammontare complessivo ai sensi dell'art.
1227 c.c. comma I;
6. per l'effetto, confermare in toto la sentenza n.
820/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro, nonché condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 28.06.2013 i signori e Parte_2 [...]
, in qualità di genitori esercenti la potestà dell'allora minore Parte_3
convenivano il Parte_1 Controparte_4
dinnanzi il tribunale di Catanzaro, al fine di sentire
[...]
accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'istituto tecnico commerciale di Rende, in relazione al Controparte_3
sinistro occorso alla minore durante l'orario scolastico. Infatti, in data
23.11.2011, frequentante la classe seconda B Parte_1
dell'istituto citato, durante l'orario di lezione e con il consenso del professore, si allontanava dalla classe in compagnia di un'altra alunna e, mentre percorreva il corridoio per fare ritorno in classe, cadeva a terra. Veniva, quindi, portata all'ospedale civile di Cosenza dove le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentata scomposta del terzo medio della diafisi femorale sinistro con ricovero e una prognosi di giorni 30; a seguito di due interventi chirurgici e riabilitazione, residuavano postumi invalidanti. Gli attori pertanto chiedevano la condanna del al risarcimento del danno CP_1
quantificato in € 72.283,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il che contestava nel merito la CP_1
domanda e chiedeva, al fine di essere manlevato da ogni eventuale onere, di chiamare in causa la . Quest'ultima si Controparte_5
costituiva con atto depositato il 13.06.2014. Successivamente si costituiva in giudizio divenuta Parte_1
maggiorenne nelle more del giudizio.
Istruita a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza del 05.02.2019, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 820/2019 del 06.05.2019 – pubblicata il 07.05.2019 - il tribunale di Catanzaro, dopo avere inquadrato la fattispecie nell'ambito del risarcimento da responsabilità contrattuale in quanto si trattava di un danno da autolesione, rigettava la domanda sull'assunto che il fatto fosse avvenuto per causa non imputabile al , non essendo emerso CP_1
nel corso dell'istruttoria alcuna omissione da parte del personale scolastico nella sorveglianza degli alunni e nella gestione di eventuali situazioni di pericolo.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione del 20.05.2019, per i seguenti motivi: I) erroneità/contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza poiché nonostante la convenuta non avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, secondo il giudice di primo grado era stato comunque dimostrato che il fatto lesivo fosse avvenuto per causa non imputabile alla scuola;
lamentava, invece, l'appellante che la violazione degli obblighi di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e dal regolamento dell'istituto agli articoli 97 capo
XI e 98, fosse emersa dalle prove testimoniali espletate e dalla circostanza che la società di assicurazione con cui era assicurato l'istituto scolastico avesse fatto un'offerta ritenuta però incongrua;
II) erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado omesso di valutare le risultanze istruttorie addivenendo alla conclusione che il danneggiato non avesse provato che l'evento fosse dipeso da negligenze imputabili alla convenuta;
ad avviso dell'appellante invece era stata fornita la prova di ciò a mezzo la testimonianza di che si trovava con In particolare, la Testimone_1 Parte_1
testimone, escussa all'udienza del 09.10.2015, aveva affermato che al momento del sinistro nel corridoio non vi era alcun tipo di sorveglianza da parte del personale scolastico e che Parte_1
era scivolata a causa della pavimentazione rialzata. Risultava dunque provato il titolo costitutivo del rapporto, il nesso causale tra l'evento e il danno, l'omesso controllo da parte del personale scolastico nonché la situazione di pericolo;
III) erroneità della sentenza per ingiusta condanna alle spese legali e in ogni caso eccessiva liquidazione.
Si costituivano in giudizio il Controparte_4
e la società assicuratrice
[...] Controparte_2
entrambi i convenuti contestavano l'avverso appello e ne chiedevano la reiezione.
Con ordinanza pubblicata il 17.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La signora ha affidato l'appello a tre distinti motivi. Parte_1
Con il primo ha dedotto il vizio di “contraddittorietà e falsa applicazione dell'art. 1218 C.C. tra il decisum e la fattispecie fattuale
– erroneità e/o contraddittorietà e/o difetto di motivazione” (cfr. pag.
3 atto di impugnazione) prospettando che il tribunale non avrebbe correttamente valutato il comportamento del corpo docente che, nel caso di specie, aveva permesso alle alunne e Parte_1 [...]
, all'epoca minorenni, di uscire dall'aula in cui si stava Per_1
svolgendo attività didattica, senza alcuna vigilanza, in palese violazione della previsione degli artt. 97 e 98 del regolamento di istituto.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di “erronea e falsa applicazione dell'art. 1218 C.C. in relazione all'art. 116 c.p.c. con riferimento alle risultanze probatorie ritenute decisive dal giudice di prime cure – erroneità e/o contraddittorietà e/o difetto di motivazione” (cfr. pag. 7 atto di appello), prospettando che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la portata delle prove raccolte nel corso della fase istruttoria, che dimostravano che la caduta era stata provocata da “un rialzo del pavimento” e dalla mancanza di controllo e di sorveglianza da parte del corpo docente e dei bidelli.
Con il terzo motivo ha censurato la regolamentazione delle spese adottata dal giudicante.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non risultano meritevoli di accoglimento.
E' opportuno premettere che la parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver descritto la dinamica dei fatti accaduti la mattina del 23.11.2011 “alle ore .50 circa la minore . Dopo Parte_1
essere scesa con la compagna di classe al piano inferiore senza alcun tipo di controllo o di sorveglianza, risalendo e muovendosi lungo il corridoio per raggiungere la classe, cadeva rovinosamente a terra”, aveva prospettato la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Amministrativo e
Programmatori “V. Cosentino” di Rende e degli insegnanti che si trovavano in aula al momento dell'incidente, facendo espresso riferimento “all'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca” derivante dal vincolo negoziale che si instaura con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con l'ammissione dell'allievo nella scuola, ed alla “responsabilità del debitore” ex art. 1218 C.C.; l'inadempimento della parte conventa era stato individuato, tanto in citazione che nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella violazione dei precetti contenuti negli artt. 97 e
98 del regolamento d'istituto “Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di uno studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati” e “La sorveglianza del comportamento degli studenti nei corridoi e nei servizi è esercitata dai collaboratori scolastici”.
Ora, occorre osservare che nel caso portato all'attenzione del collegio giudicante, la parte attrice ha offerto elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto in fatto, ovvero l'uscita dalla classe in compagnia di altra alunna, l'assenza di personale scolastico nei corridoi, la caduta e le conseguenti lesioni, ma non ha adeguatamente dimostrato i termini del nesso di causalità tra l'inosservanza delle disposizioni regolamentari prima richiamate o l'omessa vigilanza del personale scolastico, da una parte, e la caduta accidentale dell'allieva, dall'altra. Risulta omessa, infatti, qualsiasi prova diretta a dimostrare che l'incidente sia stato conseguenza diretta della violazione del disposto degli artt. 97 e 98 del regolamento di istituto o, più in generale, di un dovere di vigilanza sul comportamento degli studenti o a dimostrare che la presenza del personale scolastico lungo i corridoi avrebbe evitato il sinistro.
E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”
(Cass. n. 889/2021 e Cass. n. 5118/2023).
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , Parte_1 CP_1
, in persona Controparte_4
del e della , in persona del CP_6 Controparte_7
legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro
n. 820 del .5.2019, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali, a favore del , ed in € 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore CP_1
della , da distrarsi a favore dell'avv. Controparte_8
CA LO;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1160/2019 RGAC vertente
Tra
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Giovanna Peluso ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Belvedere Marittimo (Cs) alla via G. Fortunato
n.140 appellante e
Controparte_1
, c.f. , in persona del suo
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliata ope legis presso gli uffici siti in Catanzaro alla via Gioacchino da
Fiore n.34 appellato e
c.f. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
CA RI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Napoli alla via G. Filangieri n. 48. appellato
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma e/o annullamento della sentenza appellata n. 820/2019 emessa dal Tribunale di
Catanzaro, II Sez. Civile, in epigrafe meglio indicata, così provvedere: In via Preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza appellata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
nel merito riconoscere e dichiarare la responsabilità del CP_1
convenuto e della società assicuratrice terza chiamata in giudizio per il sinistro occorso alla sig.ra in data 23.11.2011 Parte_1
presso l' con Controparte_3
sede in Rende (Cs) alla via L. Repaci snc in data 23.11.2011, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, con riforma della sentenza impugnata;
-accertare e dichiarare che la IG.ra , a Parte_1
seguito del sinistro verificatosi per esclusiva responsabilità del plesso scolastico da lei frequentato per i motivi di cui in narrativa, anche alla luce della polizza infortuni stipulata, ha diritto al risarcimento del danno quantificato in € 72.283,90, ovvero nella somma per come riconosciuta dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado e dell'istruttoria espletata, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma
Corte adita;
- condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”.
Per l'appellato Controparte_4
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
[...]
reiectis e previa reiezione della richiesta di sospensiva avanzata da controparte, in quanto infondata e pretestuosa:
1. In via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione del filtro sostanziale ex art. 348-bis c.p.c.; 2. Nel merito, in ogni caso, rigettare integralmente l'appello poiché infondato alla luce dei motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la legittimità della sentenza n. 820/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 7 maggio 2019; 3. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento del gravame, ridurre il quantum risarcitorio preteso ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, comunque, condannare la sola compagnia di assicurazione Controparte_5
pure qui convenuta e, per l'effetto, tenere indenne l'Amministrazione in epigrafe per l'operare della manleva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2
adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1
palesemente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 820/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro;
2. sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi sopra esposti;
3. nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e dunque, ogni avversa domanda in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non provata e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
820/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro;
4. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenga fondato l'appello proposto ed accertata la responsabilità dell'Istituto scolastico e/o del modulare l'ammontare di un eventuale CP_1
risarcimento al solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque entro i limiti e le franchigie previste in polizza;
5. in via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita ritenga fondato l'appello proposto, accertare
e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra nella Parte_1
causazione dl sinistro in oggetto e, per l'effetto, escludere che alcun risarcimento danni sia dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma II o, in alternativa, ridurne l'ammontare complessivo ai sensi dell'art.
1227 c.c. comma I;
6. per l'effetto, confermare in toto la sentenza n.
820/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro, nonché condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 28.06.2013 i signori e Parte_2 [...]
, in qualità di genitori esercenti la potestà dell'allora minore Parte_3
convenivano il Parte_1 Controparte_4
dinnanzi il tribunale di Catanzaro, al fine di sentire
[...]
accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'istituto tecnico commerciale di Rende, in relazione al Controparte_3
sinistro occorso alla minore durante l'orario scolastico. Infatti, in data
23.11.2011, frequentante la classe seconda B Parte_1
dell'istituto citato, durante l'orario di lezione e con il consenso del professore, si allontanava dalla classe in compagnia di un'altra alunna e, mentre percorreva il corridoio per fare ritorno in classe, cadeva a terra. Veniva, quindi, portata all'ospedale civile di Cosenza dove le veniva diagnosticata una frattura pluriframmentata scomposta del terzo medio della diafisi femorale sinistro con ricovero e una prognosi di giorni 30; a seguito di due interventi chirurgici e riabilitazione, residuavano postumi invalidanti. Gli attori pertanto chiedevano la condanna del al risarcimento del danno CP_1
quantificato in € 72.283,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il che contestava nel merito la CP_1
domanda e chiedeva, al fine di essere manlevato da ogni eventuale onere, di chiamare in causa la . Quest'ultima si Controparte_5
costituiva con atto depositato il 13.06.2014. Successivamente si costituiva in giudizio divenuta Parte_1
maggiorenne nelle more del giudizio.
Istruita a mezzo prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa, all'udienza del 05.02.2019, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 820/2019 del 06.05.2019 – pubblicata il 07.05.2019 - il tribunale di Catanzaro, dopo avere inquadrato la fattispecie nell'ambito del risarcimento da responsabilità contrattuale in quanto si trattava di un danno da autolesione, rigettava la domanda sull'assunto che il fatto fosse avvenuto per causa non imputabile al , non essendo emerso CP_1
nel corso dell'istruttoria alcuna omissione da parte del personale scolastico nella sorveglianza degli alunni e nella gestione di eventuali situazioni di pericolo.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di Parte_1
citazione del 20.05.2019, per i seguenti motivi: I) erroneità/contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza poiché nonostante la convenuta non avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante, secondo il giudice di primo grado era stato comunque dimostrato che il fatto lesivo fosse avvenuto per causa non imputabile alla scuola;
lamentava, invece, l'appellante che la violazione degli obblighi di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e dal regolamento dell'istituto agli articoli 97 capo
XI e 98, fosse emersa dalle prove testimoniali espletate e dalla circostanza che la società di assicurazione con cui era assicurato l'istituto scolastico avesse fatto un'offerta ritenuta però incongrua;
II) erroneità della sentenza per avere il giudice di primo grado omesso di valutare le risultanze istruttorie addivenendo alla conclusione che il danneggiato non avesse provato che l'evento fosse dipeso da negligenze imputabili alla convenuta;
ad avviso dell'appellante invece era stata fornita la prova di ciò a mezzo la testimonianza di che si trovava con In particolare, la Testimone_1 Parte_1
testimone, escussa all'udienza del 09.10.2015, aveva affermato che al momento del sinistro nel corridoio non vi era alcun tipo di sorveglianza da parte del personale scolastico e che Parte_1
era scivolata a causa della pavimentazione rialzata. Risultava dunque provato il titolo costitutivo del rapporto, il nesso causale tra l'evento e il danno, l'omesso controllo da parte del personale scolastico nonché la situazione di pericolo;
III) erroneità della sentenza per ingiusta condanna alle spese legali e in ogni caso eccessiva liquidazione.
Si costituivano in giudizio il Controparte_4
e la società assicuratrice
[...] Controparte_2
entrambi i convenuti contestavano l'avverso appello e ne chiedevano la reiezione.
Con ordinanza pubblicata il 17.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La signora ha affidato l'appello a tre distinti motivi. Parte_1
Con il primo ha dedotto il vizio di “contraddittorietà e falsa applicazione dell'art. 1218 C.C. tra il decisum e la fattispecie fattuale
– erroneità e/o contraddittorietà e/o difetto di motivazione” (cfr. pag.
3 atto di impugnazione) prospettando che il tribunale non avrebbe correttamente valutato il comportamento del corpo docente che, nel caso di specie, aveva permesso alle alunne e Parte_1 [...]
, all'epoca minorenni, di uscire dall'aula in cui si stava Per_1
svolgendo attività didattica, senza alcuna vigilanza, in palese violazione della previsione degli artt. 97 e 98 del regolamento di istituto.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di “erronea e falsa applicazione dell'art. 1218 C.C. in relazione all'art. 116 c.p.c. con riferimento alle risultanze probatorie ritenute decisive dal giudice di prime cure – erroneità e/o contraddittorietà e/o difetto di motivazione” (cfr. pag. 7 atto di appello), prospettando che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la portata delle prove raccolte nel corso della fase istruttoria, che dimostravano che la caduta era stata provocata da “un rialzo del pavimento” e dalla mancanza di controllo e di sorveglianza da parte del corpo docente e dei bidelli.
Con il terzo motivo ha censurato la regolamentazione delle spese adottata dal giudicante.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non risultano meritevoli di accoglimento.
E' opportuno premettere che la parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, dopo aver descritto la dinamica dei fatti accaduti la mattina del 23.11.2011 “alle ore .50 circa la minore . Dopo Parte_1
essere scesa con la compagna di classe al piano inferiore senza alcun tipo di controllo o di sorveglianza, risalendo e muovendosi lungo il corridoio per raggiungere la classe, cadeva rovinosamente a terra”, aveva prospettato la sussistenza di una responsabilità contrattuale dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Amministrativo e
Programmatori “V. Cosentino” di Rende e degli insegnanti che si trovavano in aula al momento dell'incidente, facendo espresso riferimento “all'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità della scolaresca” derivante dal vincolo negoziale che si instaura con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con l'ammissione dell'allievo nella scuola, ed alla “responsabilità del debitore” ex art. 1218 C.C.; l'inadempimento della parte conventa era stato individuato, tanto in citazione che nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella violazione dei precetti contenuti negli artt. 97 e
98 del regolamento d'istituto “Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di uno studente per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati” e “La sorveglianza del comportamento degli studenti nei corridoi e nei servizi è esercitata dai collaboratori scolastici”.
Ora, occorre osservare che nel caso portato all'attenzione del collegio giudicante, la parte attrice ha offerto elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto in fatto, ovvero l'uscita dalla classe in compagnia di altra alunna, l'assenza di personale scolastico nei corridoi, la caduta e le conseguenti lesioni, ma non ha adeguatamente dimostrato i termini del nesso di causalità tra l'inosservanza delle disposizioni regolamentari prima richiamate o l'omessa vigilanza del personale scolastico, da una parte, e la caduta accidentale dell'allieva, dall'altra. Risulta omessa, infatti, qualsiasi prova diretta a dimostrare che l'incidente sia stato conseguenza diretta della violazione del disposto degli artt. 97 e 98 del regolamento di istituto o, più in generale, di un dovere di vigilanza sul comportamento degli studenti o a dimostrare che la presenza del personale scolastico lungo i corridoi avrebbe evitato il sinistro.
E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “quanto alla distribuzione dell'onere della prova è convincimento di questa Corte che non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”
(Cass. n. 889/2021 e Cass. n. 5118/2023).
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , Parte_1 CP_1
, in persona Controparte_4
del e della , in persona del CP_6 Controparte_7
legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro
n. 820 del .5.2019, ogni contraria istanza disattesa, cos provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali, a favore del , ed in € 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CAP, a favore CP_1
della , da distrarsi a favore dell'avv. Controparte_8
CA LO;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 11.11.2025.
Il presidente estensore dott. Alberto Nicola Filardo