Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00876/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2025, proposto da
Condominio via Manzoni n.174, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Napoli, IV Sezione, 29 aprile 2025, n. 3474.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa MA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione IV, 29 aprile 2025, n. 3474 è stato ordinato al Comune di Napoli, in accoglimento dell’istanza di accesso ex art. 22 e ss. della legge 241/90, di rilasciare copia della licenza edilizia n. 160 del 1950 (indicata come pratica 294 del 1949) e degli atti allegati.
In considerazione della data risalente di tali documenti e delle modalità di archiviazione delle pratiche edilizie presso gli Uffici comunali adibiti, è stato concesso al Comune, in deroga al termine ordinario di trenta giorni, il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza.
2. La sentenza è stata notificata in data 29 aprile 2025, con conseguente scadenza del termine assegnato al 28 giugno 2025.
In data 14 maggio 2025, il Condominio ha inoltrato un primo sollecito. In mancanza di riscontro, il 10 giugno 2026, ne ha inoltrato un altro.
Parte ricorrente riferisce, in ricorso, che il 2 luglio 2025 – quando il termine per ottemperare era già scaduto – a seguito di colloquio telefonico intercorso con il Dirigente SUE, il Condominio avrebbe accordato al Comune “ il termine di ulteriori 15 giorni rispetto ai 60 gg. già assegnati - in deroga - da codesto Tribunale ”.
3. Non avendo in ogni caso ottenuto copia dei documenti di interesse, in data 5 agosto 2025 è stato depositato il ricorso in esame, ex art. 112 comma 1 c.p.a.
4. Il Comune s’è costituito in giudizio in data 7 agosto 2025, con memoria di mero stile.
Il 13 gennaio 2026, il medesimo Comune ha depositato la nota del Servizio Sportello Unico Edilizia n. 830408 del 17 settembre 2025 nella quale, richiamando “ l’ordinanza del TAR Campania ” (ossia la sentenza sopra citata), ha rappresentato quanto segue:
-con nota del 30 giugno 2025 prot. 587999 – che si riferisce anche ad altri “ dispositivi del TAR di analogo tenore ”, ossia ad altri giudizi, distinti da quello in oggetto – il Servizio Sportello Unico Edilizia ha richiesto sia all’Area Tecnica Patrimonio (ufficio consegnatario dell’immobile di piazza San Giovanni XXIII, in ristrutturazione), che all’ufficio preposto alla sicurezza dei luoghi di lavoro di concordare una data, per l’effettuazione della ricerca dei documenti presso l’archivio.
-il sopralluogo sarebbe poi avvenuto in data 15 luglio 2025, previa attuazione delle misure ritenute necessarie (in particolare, i funzionari che hanno svolto il sopralluogo si sono muniti di torce, poiché i luoghi erano privi di energia elettrica, e di guanti e mascherine);
-tuttavia, nonostante alcune ore di ricerca, la pratica edilizia 249/1949 non è stata ritrovata.
Con la medesima nota, il Comune riferisce che l’attività di ricerca ha riguardato due piani dell’archivio, sito in Piazza Giovanni XXIII, “ dove sono collocate le circa 83.000 pratiche dell’edilizia privata dal 1920 al 2008 ”.
Riferisce che, sul luogo, erano presenti anche le imprese incaricate degli interventi di ristrutturazione, ivi compresa la ditta subaffidataria, materialmente incaricata delle operazioni di trasferimento dell’intero materiale cartaceo e documentale, attività dichiaratamente propedeutiche all’esecuzione dei lavori.
Tuttavia, non viene precisato se tali attività fossero già state avviate al momento del sopralluogo e, conseguentemente, se la pratica n. 294/1949 potesse rientrare tra quelle, già materialmente trasferite.
La ricerca sarebbe stata effettuata, nei giorni successivi, anche negli archivi del SUE presso il polifunzionale di Soccavo ed in quello di Piazza Dante 79, per scongiurare l’ipotesi di un eventuale errore di archiviazione, nonostante tali archivi contengano pratiche relative ad anni più recenti.
5. Tanto premesso, s’osserva che il ricorso è fondato, emergendo, anche da quanto riferito dal Comune, l’inottemperanza dell’Amministrazione resistente.
6. Il giudizio di ottemperanza è espressione diretta del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost., poiché garantisce che la pronuncia del giudice non rimanga una dichiarazione inerte, ma si traduca in un risultato utile e concreto per la parte vittoriosa.
L’obbligo di dare concreta esecuzione ai provvedimenti del giudice incombe su tutte le parti, come si evince anche dall’art. 112 comma 1 c.p.a. primo alinea, ma “ ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un'ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionali scanditi dall'art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ove il diritto alla esecuzione della pronuncia del giudice è considerato quale inevitabile e qualificante complemento della tutela offerta dall'ordinamento in sede giurisdizionale).
Tale richiamo non deve apparire come un formale appello a principi inveterati ma di scarsa rilevanza effettuale, poiché l'esigenza di dare esecuzione secondo buona fede alla decisione giurisdizionale amministrativa è alla base di qualsiasi ricostruzione interpretativa della materia: la pubblica amministrazione, infatti, ha l'obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi. Ed invero, occorre che la p.a. attivi una leale cooperazione per dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale anche e soprattutto alla luce del fatto che nell'attuale contesto ordinamentale la risposta del giudice amministrativo è caratterizzata da un assetto soggettivo, inteso come soddisfazione di una specifica pretesa ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 15 gennaio 2013, n. 2; come noto, il rimedio dell’ottemperanza anche in relazione alle sentenze del giudice amministrativo fu elaborato nel secolo scorso, proprio a garanzia dell’effettività della tutela, dalla stessa giurisprudenza amministrativa, con la nota decisione Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 1934, n. 810).
Il giudizio di ottemperanza risponde, pertanto, all’esigenza “ del completamento della tutela giurisdizionale nella fase esecutiva della decisione ”, ed appartiene alla giurisdizione estesa al merito, ex art. 134 comma 1 lett. a) c.p.a., poiché “ il giudice amministrativo si sostituisce all’amministrazione inadempiente ponendo in essere l’attività che questa avrebbe dovuto compiere per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla sentenza da eseguire, conformando la realtà alle relative statuizioni” (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 luglio 1978 n. 23).
L’oggetto del presente esame giudiziale è pertanto, in primo luogo e previa interpretazione del decisum , “ la puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento imposto da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione” (Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1769).
7. Nella fattispecie in esame, non è riscontrabile l’esatto adempimento del giudicato, da valutarsi secondo il principio di lealtà e cooperazione “ per la realizzazione della ragionevole durata del processo ” ex art. 2 c.p.a.
Va, in primo luogo, osservato che il termine assegnato per l’esibizione dei documenti oggetto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge 241/90 era stato fissato in sessanta giorni (in luogo di quello ordinario di trenta, ex art. 116 comma 4 c.p.a.), proprio “ tenuto conto della peculiarità della odierna fattispecie con riferimento alle condizioni dell’archivio ”.
Tuttavia, il Comune ha fatto decorrere il termine, senza neanche avviare alcuna attività funzionale all’ottemperanza (stando alla nota del Servizio Sportello Unico Edilizia n. 830408 del 17 settembre 2025 sopra riportata, una sorta di avvio delle attività c’è stata solo con la nota interlocutoria interna agli uffici del 30 giugno 2025). E ciò, nonostante fossero stati inoltrati due solleciti da parte del Condominio.
Quanto alle modalità seguite per il recupero materiale della “ pratica edilizia ”, per quanto rappresentato dallo stesso Comune, esse non possono considerarsi congrue, rispetto alla situazione specifica, considerando che la ricerca avrebbe dovuto riguardare un archivio contenente circa 83.000 fascicoli, conservati in locali fatiscenti (privi anche di energia elettrica) ed il sopralluogo si sarebbe svolto nell’unica giornata del 15 luglio 2025, per “ diverse ore di ricerca ”.
Soprattutto, la verifica dell’esatto adempimento, riservata a questa sede, deve tener conto che il Comune non ha neanche indicato le modalità di ricerca eseguite (consultazione manuale sequenziale, individuazione di settori o blocchi di scaffali specifici, numero di pratiche complessivamente visionate), cosicché, in assenza di tali indicazioni, circa le modalità dell’attività di ricerca svolta, non è possibile ritenere che il Comune abbia dato prova di una condotta pienamente collaborativa e diligente.
In conclusione, deve escludersi che sia stata posta in essere un’attività adeguata a realizzare materialmente l’ordine di esibizione contenuto nel giudicato, né idonea a soddisfare la pretesa sostanziale riconosciuta in sede di cognizione.
8. Il ricorso va pertanto accolto, essendo accertata l’inottemperanza del Comune.
Il Comune va pertanto condannato ad adempiere, esibendo la “ pratica ediliza ” (licenza edilizia e relativi allegati), nell’ulteriore termine di quindici giorni, dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
9. In caso di persistente inottemperanza, si nomina, accogliendo in tal senso la richiesta del Condominio, quale Commissario ad acta , ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a., il Prefetto di Napoli o funzionario del Suo Ufficio, dal medesimo delegato, il quale, in sostituzione del Comune inottemperante, procederà all’attività di ricerca indicata in sentenza, che dovrà essere svolta secondo criteri sistematici e mirati, interessando entrambi i piani dell’archivio e tutte le sezioni logicamente riconducibili alla pratica ricercata, di cui si dovrà dare conto nella relazione conclusiva.
Il Commissario ad acta dovrà inoltre condurre la ricerca anche presso l’eventuale diverso luogo di stoccaggio dove le pratiche edilizie potrebbero essere state trasferite, per effetto dei lavori di ristrutturazione, qualora accerti che essi siano effettivamente cominciati (secondo quanto riportato nella sentenza ottemperanda, il Comune ha riferito che “ tali lavori sarebbero cominciati entro il 14 febbraio del 2025 e poi proseguiti per 24 mesi ”, e pertanto essi dovrebbero essere in dirittura d’arrivo).
Il Commissario ad acta potrà avvalersi degli Uffici comunali che riterrà necessario coinvolgere per lo svolgimento delle attività materiali, avendo cura di comunicare al Condominio anche l’avvio delle attività di ricerca materiale.
Per l’espletamento dell’incarico, il Prefetto di Napoli o funzionario delegato potrà avvalersi del supporto operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Napoli, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e consentire l’accesso in sicurezza ai predetti locali fatiscenti.
In caso di mancato rinvenimento, nonostante le misure organizzative attuate, il Commissario ad acta dovrà indicare le possibili cause dell’accertata irreperibilità della pratica edilizia, al fine di consentire alla parte di determinarsi di conseguenza (T.A.R. Lombardia, Milano, 31 maggio 2019, n.1255; 29 maggio 2021, n. 1245; 20 febbraio 2020, n.343; T.A.R. Napoli , sez. VI , 03/05/2021 , n. 2915; T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 19 marzo 2019, nr. 5201 ed altre” T.A.R. Lazio Sezione II Bis, 24 luglio 2024 n. 15126; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131).
Le attività dovranno essere avviate con sollecitudine, una volta decorso inutilmente il termine di quindici giorni sopra indicato, a semplice richiesta di parte ricorrente, e dovranno essere completate entro il termine del 15 aprile 2026.
In considerazione della gravosità dell’impegno, è necessario disporre un anticipo sul compenso al Commissario ad acta , liquidato come da dispositivo, da porsi a carico del Comune inottemperante, fermo restando il compenso da disporsi per l’attività commissariale, previo deposito della relativa istanza e relazione conclusiva.
10. Resta inteso che, in ragione del fondamento giurisdizionale del potere conferito al Commissario ad acta , quale ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 c.p.a., e della funzione propria del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare la massima effettività della tutela, il Comune non è comunque privato del potere di dare esecuzione al giudicato, a condizione che tale attività non interferisca né intralci l’esecuzione dell’incarico commissariale.
Ciò in quanto sull’Amministrazione soccombente continua a gravare l’obbligo di ottemperare anche dopo l’insediamento del Commissario ad acta , (il potere concorrente è riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza anche al fine di evitare che la prolungata inerzia esponga l’ente non solo ai costi dell’intervento sostitutivo, ma anche all’azione risarcitoria per l’inosservanza del giudicato: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8).
11. In conclusione il ricorso va accolto, nella parte in cui si chiede l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna ad adempiere, con nomina del Commissario ad acta .
12. La peculiarità della vicenda concreta consente di ritenere, allo stato degli atti, manifestamente iniqua la fissazione della somma di denaro dovuta per la persistente inottemperanza ex art. 114 c.p.a., atteso che l’esecuzione del giudicato viene in questa sede assicurata mediante l’attivazione del meccanismo sostitutivo, idoneo a garantire l’effettività della tutela richiesta, con le specifiche modalità di attuazione sopra riportate.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie il ricorso nella parte in cui si chiede l’accertamento dell’inottemperanza del Comune e condanna lo stesso ad ottemperare, come da parte motiva.
Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, che svolgerà l’incarico, in caso di persistente inottemperanza, con le modalità ed entro i termini di cui alla parte motiva.
Dispone a carico del Comune l’anticipo sul compenso, quantificato in euro 500,00 a favore del Commissario ad acta , da versarsi entro sette giorni dal suo insediamento.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito per conto del Condominio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/oo), oltre accessori come per legge ed oltre rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NI, Presidente
MA Lo SA, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo SA | OL NI |
IL SEGRETARIO