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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2024, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio De Filippi e Gianna Sammicheli, come Parte_1 da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Attore opponente rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, come da Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, anche previa sospensione della esecuzione per gravi motivi In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa, anche ai sensi dell'Art 106 TUB quale eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
Nel merito e in via principale
1. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) contiene clausole vessatorie Persona_1 con conseguente inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, anche in quanto il contratto di mutuo applica interessi usurari;
in subordine, in applicazione dell'art. 1815/2° comma c.c. imputare al capitale tutti i pagamenti effettuati da a titolo di Parte_1 interessi ed epurare dal capitale le somme dovute per interessi, commissioni e costi alla e, per Controparte_1 l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 25/15;
2. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAN errato;
in subordine rideterminare il saggio di interesse annuo all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAEG errato;
in subordine rideterminare il TAEG in applicazione dell'art. pagina 1 di 6 117/7° comma e/o dell'art. 125 bis/7° comma T.U.B. all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
4. accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) è nullo per violazione degli artt.. 2a) e Persona_1 3) della L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. L. Antitrust) e degli artt. 1346 e 1418/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità del titolo esecutivo, del precetto e di ogni altro atto dell'esecuzione; in subordine accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 12.3.2004 è nullo ai sensi dell'art. 1419/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità parziale del titolo esecutivo e comunque la nullità di ogni altro atto dell'esecuzione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi convenzionali sostituendoli ai sensi dell'art. 117/6° e
7° comma T.U.B. con il tasso minimo BOT a 12 mesi riferiti all'anno precedente alla stipula del mutuo e pari allo 1,86% o al diverso saggio che sarà stabilita in corso di causa;
5. quale effetto della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) ordinare la cancellazione Persona_1 dell'ipoteca di secondo grado iscritta, ai sensi dell'art. 3 del contratto, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari della Spezia per la somma complessiva di € 260.000,00 a favore della BA RI SP (ora Controparte_1 sull'immobile di proprietà dell'attore e descritto al medesimo art. 3, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti necessari;
6. accertare se per effetto del c.d. piano di ammortamento alla francese sono stati applicati interessi anatocistici nel contratto in oggetto e rideterminare il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a titolo di capitale ed interesse e, per l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito;
7. ulteriormente, voglia accertare l'applicazione di interessi anatocistici, distinguendo: a) per il periodo sino al all'1.1.2014, se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 (pubblicata nella G.U. 22.2.2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e in caso negativo, consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati;
b) per il periodo successivo all'1.1.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co. 2 D.Lgs. 385/1993 (come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013) verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non dovuti.
Con vittoria in ogni caso spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie nei termini previsti dal codice di rito.
In via istruttoria: Si chiede acquisirsi il fascicolo dell'esecuzione n. RGEI n. 25/15.
Si chiede fin d'ora la nomina di CTU da porsi a carico della controparte e solo in subordine a carico di entrambi, ai fini della conferma di quanto rappresentato dalla preanalisi depositata. Con verifica di ogni clausola vessatoria”.
Parte convenuta concluso come segue:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta nella procedura esecutiva immobiliare per tardività della stessa e, dunque, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del presente giudizio di merito;
- Dichiarare inammissibile la domanda del Sig. per violazione del principio del ne bis in idem;
Pt_1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-rigettare la richiesta di espletamento della CTU contabile sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12/03/2004, per tutte le ragioni esposte in narrativa
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.2022, conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la società introducendo il giudizio di merito di cui all'opposizione Controparte_1 all'esecuzione svolta nell'ambito della procedura esecutiva n. 25/2015 promossa in suo danno da
[...]
e utilmente coltivata dal creditore ipotecario BA RI S.p.a. (poi Parte_2 CP_1 pagina 2 di 6 , allegando: Controparte_2
- Di aver stipulato con BA RI S.p.a. un mutuo fondiario dall'importo di Euro 130.000,00, con tasso d'interesse variabile, TAN iniziale pari al 6,00 % pari alla metà dell'Euribor a 6 mesi
(1° semestre 2,00%=4%,00% annuale) + spread banca 1,00% semestrale = 2,00% annuale e con il tasso di mora indicizzato semestralmente, Euribor a 6 mesi maggiorato del 4,00% - 1° semestre 6,206%; TAEG convenuto 4,1598%;
- Di aver riscontrato plurimi vizi che avrebbero determinato la violazione di diverse disposizioni del codice civile, del T.U.B. e della Legge n. 287/1990 tale per cui la banca non avrebbe potuto pretendere dall'opponente alcun interesse o, al massimo, interessi in misura assai ridotta;
- In particolare, i motivi di opposizione riguardavano: l'illegittima applicazione di interessi usurari (sia in termini di usura originaria che pattizia), l'errata indicazione del TAE, del TAEG ed indeterminatezza dei costi applicati;
indeterminatezza degli interessi indicati nel contratto di mutuo per tasso indicizzato all'Euribor e conseguente nullità totale o parziale del mutuo;
illegittima applicazione di interessi anatocistici, in ragione della previsione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto di tutte le pretese attoree Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto, evidenziando come la domanda formulata da controparte fosse duplicazione del precedente giudizio di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. già introdotto con ricorso in data 6.2.2018 e definito- in sede di merito- con sentenza n. 43/2022 del 26.1.2022 (r.g. n. 1676/2018).
Con successivo ricorso in data 3.1.2022 l'opponente aveva nuovamente, ma oltre il termine di cui all'art. 615 co. 2 c.p.c. (i.e. entro l'udienza per l'autorizzazione alla vendita), reiterato le proprie doglianze innanzi al GE, il quale con ordinanza del 17.2.2022, confermata anche dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 6.6.2022, non aveva sospeso la procedura esecutiva, rilevandone la tardività e comunque l'infondatezza.
Il presente giudizio avrebbe dovuto dunque concludersi con una pronuncia di inammissibilità, in quanto l'opposizione avversaria era palesemente tardiva e, in ogni caso, reiterava i medesimi motivi di opposizione rigettati con sentenza n. 43/2022 e dunque coperti da giudicato.
La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti e all'esito veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come l'esecuzione immobiliare n. 25/2015 è stata introdotta a seguito di pignoramento notificato all'esecutato nel 2015 da sicché non può trovare Parte_2 applicazione la nuova formulazione dell'art. 615 co. 2 c.p.c., in quanto il D.L. 3 maggio 2016, n.
59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, co.3) che la modifica del co.2 dell'art. 615 c.p.c., che prevede l'inammissibilità dell'opposizione ove successiva all'udienza in cui è stata disposta la vendita, si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivi all'entrata in vigore della legge di conversione. Ferma tale precisazione, l'opposizione è comunque in parte infondata e in parte inammissibile. E' da considerarsi inammissibile in ragione delle circostanze evidenziate sia dal collegio con la citata ordinanza con cui è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento del GE, sia dalla convenuta opposta e cioè che i motivi di opposizione fondanti la presente opposizione sono (in parte) identici a quelli già oggetto del precedente giudizio di opposizione iscritto a r.g. n. 1676/2018, definito con la pagina 3 di 6 citata sentenza n. 43/2022 del 26.1.2022 che- secondo le prospettazioni dell'opponente non sarebbe comunque ancora passata in giudicato- ma in ogni caso essendo già pendente autonomo giudizio innanzi alla Corte d'appello di Genova proprio in relazione alle censure riguardanti la pretesa usurarietà degli interessi pattuiti con la banca.
L'opposizione è comunque da considerarsi infondata, nel merito, in relazione ai restanti motivi di opposizione, tenuto conto che il precedente ricorso in opposizione si fondava sull'infruttuosità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164bis disp. att. c.p.c., sull'illegittima applicazione di interessi usurari e sulla pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.
Quanto alla dedotta usura “sopravvenuta”, si osserva la genericità della censura, fermo restando che sul tema è intervenuta anche di recente la S.c. che- ribadendo il noto insegnamento di cui alle SS.UU., è giunta ad escludere la illiceità della pretesa relativa al pagamento di interessi ad un tasso superiore
(come stabilito con il contratto di mutuo o con accordi successivi) alla soglia di usura definito con il procedimento di cui alla L. n. 108/1996, che superi però detto limite al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass. n. 4078/2022; SS. UU. Cass. n. 24675/2017).
Parimenti, non possono trovare accoglimento le tesi circa la nullità del contratto/ del tasso applicato in ragione della pretesa difformità tra TAEG pattuito applicato, per il rilievo assorbente che l'art. 125bis TUB non trova applicazione in caso di contratto di mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. f)
TUB. Il TAEG rappresenta quindi il costo del finanziamento, è da considerare solo uno strumento informativo e non un requisito obbligatorio del contratto di mutuo.
La giurisprudenza profusasi sul punto ha escluso che la mancata o l'errata indicazione del TAEG e del
TAE possano rappresentare motivo di nullità non rientrando tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, svolgendo esclusivamente una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento (cfr. tra le altre, CdA Bari Sez. II, n. 1477/2021).
Alcuna indeterminatezza è inoltre possibile ravvisare nel caso di specie, in quanto anche in relazione al tasso di interesse indicizzato all'indice Euribor è di recente intervenuta la S.c. con sentenza n.
12007/2024 del 27.3.2024, affermando i seguenti principi in diritto:
I I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in applicazione delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE;
II Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e
pagina 4 di 6 volte a manipolare detto indice1; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal con-tratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
III In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione con- creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore genuino, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a citare giurisprudenza sul punto e la perizia di parte, senza premurarsi di allegare e offrire prova delle circostanze evidenziate dal giudice di legittimità a sostegno della dedotta nullità della clausola degli interessi indicizzati all'Euribor. Parimenti in relazione all'ipotesi del contratto di mutuo articolato secondo un piano di ammortamento
“alla francese”: tale ammortamento non genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato e neppure un fenomeno di capitalizzazione degli interessi contra legem, dal momento che gli stessi vengono quantificato sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, in particolare ''Il metodo di ammortamento alla francese non implica, per definizione, alcun pag. 5/12 fenomeno di capitalizzazione degli interessi, giacché questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comprende, dunque, il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente” (cfr. ex multis, Trib. Milano,
22.7.2016, n. 9259; Trib. Vasto n. 153/2020, 22.9.2020; Trib. Livorno, 13.10.2021, n. 794; Trib.
Salerno 30.1. 2015, Trib. Pavia, 30.10.2017; Trib. Brescia, Sez. II, 28.1.2020, n. 189).
Tale orientamento di merito ha poi trovato recente conferma dalle Sezioni Unite della S.c.2 che hanno confermato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traSPrenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Né sarebbe possibile, in questa sede, innanzi al GI, ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi di opposizione mai formulati innanzi al GE, trattandosi di un unico giudizio, seppur a struttura necessariamente “bifasica” (SS.UU. Cass. n. 28387/2020)3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., del valore della causa (determinato in base al credito azionato dalla convenuta con atto di intervento depositato nel fascicolo dell'esecuzione) e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
liquidandole in Euro 8.433,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta. Controparte_1
Così deciso in La Spezia, in data 11.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto 3 Non possono quindi essere esaminati ulteriori, nuovi motivi, mai proposti innanzi al GE e relativi alla pretesa applicabilità dei principi di cui alla giurisprudenza eurounitaria sulla tutela del consumatore anche al caso di specie, atteso peraltro che tale giurisprudenza (ripresa dalle SS. UU. Cass. n. 9479/2023) si riferisce al diverso caso in cui titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo non opposto e non un contratto di mutuo, rispetto a cui l'opponente avrebbe potuto ancor prima dell'inaugurazione di tale filone giurisprudenziale, eccepire la pretesa usurarietà delle clausole inserite nel titolo negoziale (in alcun modo indicate specificamente e per la prima volta contestato solo con l'atto di citazione in opposizione e mai prospettata al GE). Quanto alla pretesa mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB da parte di , per la prima Controparte_3 volta eccepita solo in sede di note conclusive dall'opponente, deve comunque ribadirsi che l'eccezione, anche se ha trovato conferma in alcune pronunce di merito (sebbene, perlopiù, nell'ambito di delibazioni sommarie, rese in sede di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.) non è fondata. La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità – sotto il profilo civilistico- dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione. Si osserva tuttavia come in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B.
o il T.U.F.).
In particolare, come di recente evidenziato dalla S.C. le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. ord. n. 7243/2024). In altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di cui alle SS. UU. Cass. n. 33719/2022, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I T.U.B.). pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia peraltro come il periodo di riferimento preso in considerazione dalla S.c. è quello compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, mentre il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data 12.3.2004. 2 SS.UU. Cass. 29.5.2024 n. 15130. pagina 5 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio De Filippi e Gianna Sammicheli, come Parte_1 da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
Attore opponente rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, come da Controparte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, anche previa sospensione della esecuzione per gravi motivi In via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa, anche ai sensi dell'Art 106 TUB quale eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
Nel merito e in via principale
1. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) contiene clausole vessatorie Persona_1 con conseguente inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, anche in quanto il contratto di mutuo applica interessi usurari;
in subordine, in applicazione dell'art. 1815/2° comma c.c. imputare al capitale tutti i pagamenti effettuati da a titolo di Parte_1 interessi ed epurare dal capitale le somme dovute per interessi, commissioni e costi alla e, per Controparte_1 l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 25/15;
2. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAN errato;
in subordine rideterminare il saggio di interesse annuo all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 12.3.2004 applica un TAEG errato;
in subordine rideterminare il TAEG in applicazione dell'art. pagina 1 di 6 117/7° comma e/o dell'art. 125 bis/7° comma T.U.B. all'1,86% ovvero al diverso tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto del 12.3.2004 che sarà accertato in corso di causa;
4. accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) è nullo per violazione degli artt.. 2a) e Persona_1 3) della L. 10.10.1990 n. 287 (c.d. L. Antitrust) e degli artt. 1346 e 1418/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità del titolo esecutivo, del precetto e di ogni altro atto dell'esecuzione; in subordine accertare e dichiarare che il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 12.3.2004 è nullo ai sensi dell'art. 1419/2° comma c.c. e conseguentemente dichiarare la nullità parziale del titolo esecutivo e comunque la nullità di ogni altro atto dell'esecuzione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi convenzionali sostituendoli ai sensi dell'art. 117/6° e
7° comma T.U.B. con il tasso minimo BOT a 12 mesi riferiti all'anno precedente alla stipula del mutuo e pari allo 1,86% o al diverso saggio che sarà stabilita in corso di causa;
5. quale effetto della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo contratto di mutuo stipulato con atto pubblico del 12.3.2004 del (dott. Notaio - n. 107.488 rep. n. 12324 racc.) ordinare la cancellazione Persona_1 dell'ipoteca di secondo grado iscritta, ai sensi dell'art. 3 del contratto, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari della Spezia per la somma complessiva di € 260.000,00 a favore della BA RI SP (ora Controparte_1 sull'immobile di proprietà dell'attore e descritto al medesimo art. 3, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti necessari;
6. accertare se per effetto del c.d. piano di ammortamento alla francese sono stati applicati interessi anatocistici nel contratto in oggetto e rideterminare il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a titolo di capitale ed interesse e, per l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito;
7. ulteriormente, voglia accertare l'applicazione di interessi anatocistici, distinguendo: a) per il periodo sino al all'1.1.2014, se la banca si sia adeguata alla normativa dettata dall'art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 (pubblicata nella G.U. 22.2.2000 ed entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (indicazione in contratto sia della periodicità della capitalizzazione sia del valore del tasso;
previsione dell'anatocismo sugli interessi debitori con periodicità identica a quella degli interessi creditori;
approvazione per iscritto della clausola), e in caso negativo, consideri non dovuti gli interessi anatocistici eventualmente applicati;
b) per il periodo successivo all'1.1.2014, in applicazione della disposizione dell'art. 120 co. 2 D.Lgs. 385/1993 (come modificato dall'art. 1 co. 629 Legge 147/2013) verifichi la presenza di interessi anatocistici ed in caso positivo li consideri non dovuti.
Con vittoria in ogni caso spese, diritti ed onorari, spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi. Con riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni ed istanze istruttorie nei termini previsti dal codice di rito.
In via istruttoria: Si chiede acquisirsi il fascicolo dell'esecuzione n. RGEI n. 25/15.
Si chiede fin d'ora la nomina di CTU da porsi a carico della controparte e solo in subordine a carico di entrambi, ai fini della conferma di quanto rappresentato dalla preanalisi depositata. Con verifica di ogni clausola vessatoria”.
Parte convenuta concluso come segue:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- Dichiarare inammissibile l'opposizione proposta nella procedura esecutiva immobiliare per tardività della stessa e, dunque, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del presente giudizio di merito;
- Dichiarare inammissibile la domanda del Sig. per violazione del principio del ne bis in idem;
Pt_1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
-rigettare la richiesta di espletamento della CTU contabile sul contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12/03/2004, per tutte le ragioni esposte in narrativa
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.2022, conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la società introducendo il giudizio di merito di cui all'opposizione Controparte_1 all'esecuzione svolta nell'ambito della procedura esecutiva n. 25/2015 promossa in suo danno da
[...]
e utilmente coltivata dal creditore ipotecario BA RI S.p.a. (poi Parte_2 CP_1 pagina 2 di 6 , allegando: Controparte_2
- Di aver stipulato con BA RI S.p.a. un mutuo fondiario dall'importo di Euro 130.000,00, con tasso d'interesse variabile, TAN iniziale pari al 6,00 % pari alla metà dell'Euribor a 6 mesi
(1° semestre 2,00%=4%,00% annuale) + spread banca 1,00% semestrale = 2,00% annuale e con il tasso di mora indicizzato semestralmente, Euribor a 6 mesi maggiorato del 4,00% - 1° semestre 6,206%; TAEG convenuto 4,1598%;
- Di aver riscontrato plurimi vizi che avrebbero determinato la violazione di diverse disposizioni del codice civile, del T.U.B. e della Legge n. 287/1990 tale per cui la banca non avrebbe potuto pretendere dall'opponente alcun interesse o, al massimo, interessi in misura assai ridotta;
- In particolare, i motivi di opposizione riguardavano: l'illegittima applicazione di interessi usurari (sia in termini di usura originaria che pattizia), l'errata indicazione del TAE, del TAEG ed indeterminatezza dei costi applicati;
indeterminatezza degli interessi indicati nel contratto di mutuo per tasso indicizzato all'Euribor e conseguente nullità totale o parziale del mutuo;
illegittima applicazione di interessi anatocistici, in ragione della previsione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto di tutte le pretese attoree Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto, evidenziando come la domanda formulata da controparte fosse duplicazione del precedente giudizio di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. già introdotto con ricorso in data 6.2.2018 e definito- in sede di merito- con sentenza n. 43/2022 del 26.1.2022 (r.g. n. 1676/2018).
Con successivo ricorso in data 3.1.2022 l'opponente aveva nuovamente, ma oltre il termine di cui all'art. 615 co. 2 c.p.c. (i.e. entro l'udienza per l'autorizzazione alla vendita), reiterato le proprie doglianze innanzi al GE, il quale con ordinanza del 17.2.2022, confermata anche dal Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 6.6.2022, non aveva sospeso la procedura esecutiva, rilevandone la tardività e comunque l'infondatezza.
Il presente giudizio avrebbe dovuto dunque concludersi con una pronuncia di inammissibilità, in quanto l'opposizione avversaria era palesemente tardiva e, in ogni caso, reiterava i medesimi motivi di opposizione rigettati con sentenza n. 43/2022 e dunque coperti da giudicato.
La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti e all'esito veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si osserva come l'esecuzione immobiliare n. 25/2015 è stata introdotta a seguito di pignoramento notificato all'esecutato nel 2015 da sicché non può trovare Parte_2 applicazione la nuova formulazione dell'art. 615 co. 2 c.p.c., in quanto il D.L. 3 maggio 2016, n.
59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, co.3) che la modifica del co.2 dell'art. 615 c.p.c., che prevede l'inammissibilità dell'opposizione ove successiva all'udienza in cui è stata disposta la vendita, si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivi all'entrata in vigore della legge di conversione. Ferma tale precisazione, l'opposizione è comunque in parte infondata e in parte inammissibile. E' da considerarsi inammissibile in ragione delle circostanze evidenziate sia dal collegio con la citata ordinanza con cui è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento del GE, sia dalla convenuta opposta e cioè che i motivi di opposizione fondanti la presente opposizione sono (in parte) identici a quelli già oggetto del precedente giudizio di opposizione iscritto a r.g. n. 1676/2018, definito con la pagina 3 di 6 citata sentenza n. 43/2022 del 26.1.2022 che- secondo le prospettazioni dell'opponente non sarebbe comunque ancora passata in giudicato- ma in ogni caso essendo già pendente autonomo giudizio innanzi alla Corte d'appello di Genova proprio in relazione alle censure riguardanti la pretesa usurarietà degli interessi pattuiti con la banca.
L'opposizione è comunque da considerarsi infondata, nel merito, in relazione ai restanti motivi di opposizione, tenuto conto che il precedente ricorso in opposizione si fondava sull'infruttuosità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164bis disp. att. c.p.c., sull'illegittima applicazione di interessi usurari e sulla pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.
Quanto alla dedotta usura “sopravvenuta”, si osserva la genericità della censura, fermo restando che sul tema è intervenuta anche di recente la S.c. che- ribadendo il noto insegnamento di cui alle SS.UU., è giunta ad escludere la illiceità della pretesa relativa al pagamento di interessi ad un tasso superiore
(come stabilito con il contratto di mutuo o con accordi successivi) alla soglia di usura definito con il procedimento di cui alla L. n. 108/1996, che superi però detto limite al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass. n. 4078/2022; SS. UU. Cass. n. 24675/2017).
Parimenti, non possono trovare accoglimento le tesi circa la nullità del contratto/ del tasso applicato in ragione della pretesa difformità tra TAEG pattuito applicato, per il rilievo assorbente che l'art. 125bis TUB non trova applicazione in caso di contratto di mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 112 co. 1 lett. f)
TUB. Il TAEG rappresenta quindi il costo del finanziamento, è da considerare solo uno strumento informativo e non un requisito obbligatorio del contratto di mutuo.
La giurisprudenza profusasi sul punto ha escluso che la mancata o l'errata indicazione del TAEG e del
TAE possano rappresentare motivo di nullità non rientrando tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, svolgendo esclusivamente una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento (cfr. tra le altre, CdA Bari Sez. II, n. 1477/2021).
Alcuna indeterminatezza è inoltre possibile ravvisare nel caso di specie, in quanto anche in relazione al tasso di interesse indicizzato all'indice Euribor è di recente intervenuta la S.c. con sentenza n.
12007/2024 del 27.3.2024, affermando i seguenti principi in diritto:
I I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in applicazione delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE;
II Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e
pagina 4 di 6 volte a manipolare detto indice1; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal con-tratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
III In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione con- creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore genuino, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a citare giurisprudenza sul punto e la perizia di parte, senza premurarsi di allegare e offrire prova delle circostanze evidenziate dal giudice di legittimità a sostegno della dedotta nullità della clausola degli interessi indicizzati all'Euribor. Parimenti in relazione all'ipotesi del contratto di mutuo articolato secondo un piano di ammortamento
“alla francese”: tale ammortamento non genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato e neppure un fenomeno di capitalizzazione degli interessi contra legem, dal momento che gli stessi vengono quantificato sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, in particolare ''Il metodo di ammortamento alla francese non implica, per definizione, alcun pag. 5/12 fenomeno di capitalizzazione degli interessi, giacché questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comprende, dunque, il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente” (cfr. ex multis, Trib. Milano,
22.7.2016, n. 9259; Trib. Vasto n. 153/2020, 22.9.2020; Trib. Livorno, 13.10.2021, n. 794; Trib.
Salerno 30.1. 2015, Trib. Pavia, 30.10.2017; Trib. Brescia, Sez. II, 28.1.2020, n. 189).
Tale orientamento di merito ha poi trovato recente conferma dalle Sezioni Unite della S.c.2 che hanno confermato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di traSPrenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Né sarebbe possibile, in questa sede, innanzi al GI, ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi di opposizione mai formulati innanzi al GE, trattandosi di un unico giudizio, seppur a struttura necessariamente “bifasica” (SS.UU. Cass. n. 28387/2020)3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i., del valore della causa (determinato in base al credito azionato dalla convenuta con atto di intervento depositato nel fascicolo dell'esecuzione) e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
liquidandole in Euro 8.433,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta. Controparte_1
Così deciso in La Spezia, in data 11.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto 3 Non possono quindi essere esaminati ulteriori, nuovi motivi, mai proposti innanzi al GE e relativi alla pretesa applicabilità dei principi di cui alla giurisprudenza eurounitaria sulla tutela del consumatore anche al caso di specie, atteso peraltro che tale giurisprudenza (ripresa dalle SS. UU. Cass. n. 9479/2023) si riferisce al diverso caso in cui titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo non opposto e non un contratto di mutuo, rispetto a cui l'opponente avrebbe potuto ancor prima dell'inaugurazione di tale filone giurisprudenziale, eccepire la pretesa usurarietà delle clausole inserite nel titolo negoziale (in alcun modo indicate specificamente e per la prima volta contestato solo con l'atto di citazione in opposizione e mai prospettata al GE). Quanto alla pretesa mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB da parte di , per la prima Controparte_3 volta eccepita solo in sede di note conclusive dall'opponente, deve comunque ribadirsi che l'eccezione, anche se ha trovato conferma in alcune pronunce di merito (sebbene, perlopiù, nell'ambito di delibazioni sommarie, rese in sede di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.) non è fondata. La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità – sotto il profilo civilistico- dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione. Si osserva tuttavia come in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
«preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B.
o il T.U.F.).
In particolare, come di recente evidenziato dalla S.C. le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cass. ord. n. 7243/2024). In altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di cui alle SS. UU. Cass. n. 33719/2022, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I T.U.B.). pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia peraltro come il periodo di riferimento preso in considerazione dalla S.c. è quello compreso tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008, mentre il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in data 12.3.2004. 2 SS.UU. Cass. 29.5.2024 n. 15130. pagina 5 di 6