CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3605/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa LL IL Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa EL NI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3605/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA, VIA MODENA, 23, presso lo studio dell'avvocato
MA IT, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VERCELLI, 40, presso lo studio degli avvocati
TI ME, TO TO, OR SE DA LETTENMAYER,
RC PE, IM EL e AN OL, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio di Milano del 9.04.2020, rep. n. 32163 e racc. n. 14918, Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per “Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Civile, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi dedotti
in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma e/o revoca e/o e/o annullamento della
sentenza n. 9463/2023 del Tribunale di Milano – VI Sezione Civile – Dott.ssa Rosella Filippi, n. r.g.
9281/2021 , pubblicata in data 27.11.2023 e notificata in data 04.12.2023 , valutata la fondatezza dei
motivi ed esaminata la documentazione che si offre, : In via principale: per i motivi esposti Parte_2
in narrativa e anche sulla base della perizia tecnico contabile redatta dal Dott. • Persona_2
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di investimento e di
finanziamento (meglio descritti in narrativa) stipulati dal sig. con l' e con CP_2 CP_1
la (società controllata dall , ed in particolare, per grave Controparte_3 CP_1
violazione da parte della banca convenuta delle vigenti normative in materia civilistica, di
intermediazione finanziaria e di tutela, di raccolta e sollecitazione del risparmio e del divieto imposto
dall'art. 2358 c.c. e per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento a parte attrice di tutti i
danni e/o perdite subite e/o subende sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia
contrattuale che extracontrattuale, che ammontano ad € 150,521,45= o nella maggiore o minore
somma che risulterà di giustizia, con aumento di interessi di legge dal dovuto al saldo • accertare e
dichiarare, anche ex art. 1815 c.c., comma II, la nullità delle clausole espressive degli accessori
pagina 2 di 11 imputati da al sig. e per l'effetto condannare la convenuta alla CP_1 CP_2
restituzione all'attore di tutte le somme versate dal signor a tale titolo, applicando il metodo di CP_2
calcolo ritenuto più idoneo, degli accessori erroneamente e indebitamente imputati al sig. e CP_2
condannare altresì la convenuta al risarcimento a parte attrice dei danni patiti e patendi dal sig.
, da valutarsi in via equitativa;
• accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 CP_2
c.c. di per tutti i fatti dannosi dedotti in lite e per i danni morali ed esistenziali patiti e Controparte_1
patendi dal sig. e per l'effetto condannare a risarcire all'attore, tutti i CP_2 Controparte_1
danni morali ed esistenziali patiti e patendi dal sig. , nessuno escluso ed eccettuato, CP_2
nella misura che risulterà dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione
monetaria, agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
Il tutto, con vittoria di spese, compensi e
altri oneri accessori per entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA. a) si chiede all'Ill.mo
Giudice adito di disporre perizia tecnico contabile (C.T.U.), sui documenti depositati e/o nel caso fosse
necessario sui documenti da reperirsi ad opera del CTU nelle opportune sedi al fine di accertare,
anche tenendo conto della relazione tecnica allegata al presente atto, la violazione delle vigenti
normative in materia civilistica, societaria, di intermediazione finanziaria e di tutela, di raccolta e
sollecitazione del risparmio e in particolare del divieto imposto dall'art. 2358 c.c. da parte della CP_4
appellata e le competenze e i costi applicati da nei confronti del sig. nel CP_1 CP_2
rapporto, ed in particolare se trattasi di tasso usurario e/o di competenze addebitate ingiustamente;
b)
si chiede che il Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. l'esibizione di tutta la
documentazione afferente al conto deposito titoli n. 3254-310796 aperto presso la filiale di Scandiano
dell' e tutta la documentazione relativa al conto corrente n. 3254/310796 aperto presso la CP_1
filiale di Scandiano dell' e la documentazione dei titoli del fondo gestito sul CP_1 CP_3
medesimo conto corrente gestito dalla filiale di Scandiano, dal 01.01.2007 ad oggi”; CP_1
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di pagina 3 di 11 merito, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per
tutti i motivi esposti nel presente atto;
in subordine, nel merito: - respingere integralmente l'appello
avverso la sentenza n. 9463/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 27.11.2023, nonché le
domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando
integralmente la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel merito: - rigettare tutte le domande
formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente
atto nonché negli atti difensivi del precedente grado di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre le
pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della convenuta, anche ai sensi e CP_4
per gli effetti degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari
del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, quale cessionario di Parte_1 CP_2
titolare del credito di risarcimento del danno, agiva in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza e/o CP_1
l'annullabilità dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati dal e che, per l'effetto, la CP_2
banca fosse condannata al risarcimento di tutti i danni sia contrattuali che extracontrattuali e/o delle perdite subite e/o subende a titolo di danno patrimoniale e non, quantificati in € 150.521,45 o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia, con aumento di interessi di legge dal dovuto al saldo.
A fondamento della sua domanda, parte attrice affermava: 1) che in data 13.09.2007, CP_2
aveva sottoscritto presso un contratto di mutuo fondiario, con cui l'istituto di Controparte_5
credito si era impegnato al versamento al richiedente della somma complessiva di € 250.000,00; 2) che la somma pattuita era stata erogata ai fini esclusivi dell'acquisto dell'immobile, facente parte del fabbricato sito in Scandiano (RE), Via Modigliani, n. 8 e, più precisamente, dell'appartamento sito al pagina 4 di 11 piano terra, censito al N.C.E.U. di Scandiano, al Fg 25, p.lla n. 105, sub.
5- p.lla n, 322 sub.
1- p.lla n.
322 sub. 2, da adibirsi ad abitazione principale, e a garanzia del credito la banca aveva iscritto un'ipoteca su esso e sulle relative pertinenze;
3) che la banca aveva versato in c/c al la somma di CP_2
€ 249.125,00; 4) che l'importo, concesso in finanziamento, in realtà, dopo circa un mese di giacenza,
era stato in buona parte distolto e reinvestito nell'acquisto di quote di un fondo comune denominato fondo treasury (fondo gestito da per un controvalore nominale di € 150.000,00; 5) che CP_1
analoga operazione, pur se su uno strumento finanziario diverso, si era ripetuta anche l'anno successivo, quando, nel 2008, era stato sottoscritto un contratto di acquisto di obbligazioni del fondo di investimento denominato Pioneer Monetario Euro (la Pioneer Global Asset Management S.p.A. era una società interamente controllata da;
6) che, analizzando le movimentazioni di Controparte_1
conto corrente relative al contratto di mutuo n. 3517202, era evidente che le somme erogate dalla banca convenuta non fossero mai state messe nella piena disponibilità del cliente;
7) che il colto da CP_2
dubbi sulla trasparenza di tali molteplici operazioni, aveva conferito incarico al dott. Persona_2
di esaminare analiticamente la successione delle varie movimentazioni di capitale nominalmente a lui intestate;
8) che, all'esito dell'analisi, era emerso che le somme erogate dalla banca non fossero mai state poste nella piena disponibilità del essendo state investite prettamente in titoli emessi o CP_2
gestiti da società controllate dalla medesima 9) che, pertanto, il finanziamento per l'acquisto CP_1
della prima casa era stato concesso per poi essere parzialmente dirottato in speculazioni di natura finanziaria, in compravendite di titoli e fondi controllati e/o partecipati dalla stessa , in CP_1
palese violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2358 c.c., con conseguente nullità di tali operazioni di finanziamento;
10) che, con missiva inviata all'istituto di credito a mezzo pec in data
28.07.2020, erano state evidenziate alla banca le gravi irregolarità commesse, con richiesta di restituzione della somma di € 150.000,00 a titolo di competenze ingiustamente addebitate al cliente e delle somme e interessi dovuti in violazione di quanto previsto dall'art. 1815 c.c., negata dalla banca;
11) che, quindi, era stato necessario proporre domanda di mediazione presso l'organismo di pagina 5 di 11 Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, a cui la banca non aveva aderito;
12) che, nelle more, a seguito dell'indebitamento del aveva notificato a quest'ultimo atto di Controparte_1 CP_2
precetto per un importo di € 280.038,39 e, successivamente, atto di pignoramento immobiliare presso il
Tribunale di Reggio Emilia, da cui traeva origine la procedura esecutiva n. 370/2013 R.G. Esecuzioni
Immobiliari; 13) che, a seguito di tale procedura esecutiva, erano stati messi in vendita tutti gli immobili di proprietà del tra cui l'abitazione in cui era domiciliato con la moglie e la figlia, la CP_2
quale, all'epoca dei fatti, aveva circa quattro anni d'età; 14) che le operazioni realizzate dalla banca,
dalle quali scaturiva per il un grave indebitamento, erano state poste in essere in violazione di CP_2
norme imperative e, in particolare, della disposizione di cui all'art. 2358 c.c. e dell'art., 1815 c.c.,
essendo stati applicati tassi usurai, rilevanti anche ai fini della configurabilità del reato di usura, ex art. 644 c.p., con conseguente nullità delle operazioni stesse;
15) che tali operazioni erano state poste in essere anche in violazione delle norme contrattuali;
16) che, pertanto, sussisteva in capo al un CP_2
diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o perdite subite e/o subende, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, quantificati in € 150,521,45 o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
17) che, inoltre, sussisteva il diritto in capo al a ottenere la revoca degli atti di intervento promossi dalla banca nella procedura esecutiva CP_2
oggetto di opposizione, avendo l'ipotetico credito avversario perduto anche quei caratteri di vaga verosimiglianza e di liquidità, cui era condizionata la procedura di pignoramento immobiliare;
18) che sussisteva in capo al anche un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato CP_2
dal fatto che quest'ultimo era caduto in una grave depressione per la situazione verificatasi,
caratterizzata dalla perdita di tutti gli immobili, ivi compresi quelli ricevuti in eredità dai genitori,
nonché dall'allontanamento della propria famiglia, con la quale non conviveva più; 19) che sussisteva la sua legittimazione ad agire, avendogli il regolarmente ceduto il credito vantato. CP_2
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. In particolare, CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di quale cessionario del Parte_1 pagina 6 di 11 diritto di credito del in relazione alle domande svolte e il proprio difetto di legittimazione e di CP_2
titolarità passiva rispetto alle domande di “nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di
investimento e di finanziamento stipulati dal sig. […] con la CP_2 Controparte_3
, in quanto rivolte nei confronti di un soggetto giuridico del tutto distinto (peraltro incorporato da
[...]
dal 1.1.2018) e non ritualmente evocato in giudizio, e, nel merito, l'intervenuta Controparte_6
prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale, ex art. 2947 c.c. e,
subordinatamente, comunque, per decorso dell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., e la infondatezza delle domande in fatto e in diritto.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 9543/2023, pubblicata il 27.11.2023, ha rigettato le domande svolte da parte dell'attore, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base del seguente motivo:
1) ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL PUNTO DELLA SENTENZA CONCERNENTE IL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA: ERRONEA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI, VIOLAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE E DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, CP_1
ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendo, nel merito, il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al
Collegio ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 25.06.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 7 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la Corte ritiene che essa debba essere ritenuta superata a seguito della fissazione da parte del Consigliere Istruttore della udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c., non avendo ritenuto, pertanto, l'appello manifestatamente infondato e inammissibile.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto di appello è la decisione del tribunale di ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva in capo a il quale, in qualità di cessionario Parte_1
del credito, ha agito in giudizio, chiedendo, in primo luogo, che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati dal con CP_2 CP_1
e con la società controllata da e, in secondo luogo, che
[...] Controparte_3 CP_1
la banca fosse condannata al risarcimento del danno. Secondo il giudice di primo grado, infatti, l'unico soggetto legittimato a proporre tali domande sarebbe il , in quanto quest'ultimo, avendo Controparte_7
ceduto il solo credito, ha, comunque, conservato la titolarità del diritto e, quindi, la legittimazione a richiedere la nullità/annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di prime cure correttamente valutato il petitum e la causa petendi, in quanto il cessionario del credito ha agito in giudizio non per ottenere la nullità/annullamento delle operazioni e/o la risoluzione dei contestati contratti, subentrando nella posizione contrattuale del cedente, ma solo per ottenere il risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito della banca, con la conseguenza che l'accertamento dei profili di annullabilità e/o nullità di contratti presupposti non è finalizzato a una domanda di risoluzione o d'annullamento, ma solo al conseguimento del credito a titolo risarcitorio. pagina 8 di 11 L'appello è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del tribunale, in quanto dalle domande svolte nel giudizio di primo grado si evince chiaramente che la domanda volta ad accertare e a dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità dei contratti di investimento e di finanziamento, stipulati dal con CP_2
e con la per asserita violazione dell'art. 1815, comma CP_1 Controparte_3
2, c.c., nonché delle vigenti normative in materia civilistica, di intermediazione finanziaria e di tutela della raccolta e della sollecitazione del risparmio e, in particolare, del divieto imposto dall'art. 2358 c.c.
è stata svolta in via principale e non in via incidentale al solo fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno.
A fronte di ciò, è evidente che, in relazione a tali domande di nullità /annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento, che rappresentano il presupposto logico/giuridico della domanda
Pt_ svolta sempre in via principale di risarcimento del danno, lo non sia legittimato ad agire, dovendosi ritenere, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente, con la conseguenza che il debitore ceduto non può far valere nei confronti del cessionario le azioni relative al contratto fonte del credito ceduto (cfr. Cass. 3034/2020). Il Collegio rileva, inoltre, conformemente a quanto statuito dai giudici di legittimità, che mentre nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione totale nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, nel caso,
come quello di specie, di cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento,
anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore. Quindi, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più
pagina 9 di 11 circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario (cfr. Cass. 17727/2018). Dei
diritti derivanti dal contratto, quindi, quest'ultimo acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto,
fra cui quella di risoluzione per inadempimento, ovvero di invalidità del contratto fonte del credito ceduto, in quanto esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
In applicazione di tale principio è dunque evidente che l'unico soggetto legittimato a richiedere la nullità/annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati sia ancora il Retrivi-
cedente, il quale, avendo ceduto il solo credito, ha conservato la titolarità del diritto.
Nella ritenuta carenza di legittimazione attiva, tempestivamente rilevata da parte appellata, restano assorbite le domande di nullità/annullamento dei contratti stipulati con la banca e quella conseguenziale di risarcimento del danno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate, del valore della controversia (€ 150.521,45), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che sono Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL NI LL IL
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa LL IL Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa EL NI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3605/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA, VIA MODENA, 23, presso lo studio dell'avvocato
MA IT, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO VERCELLI, 40, presso lo studio degli avvocati
TI ME, TO TO, OR SE DA LETTENMAYER,
RC PE, IM EL e AN OL, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio di Milano del 9.04.2020, rep. n. 32163 e racc. n. 14918, Persona_1
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per “Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Civile, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi dedotti
in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma e/o revoca e/o e/o annullamento della
sentenza n. 9463/2023 del Tribunale di Milano – VI Sezione Civile – Dott.ssa Rosella Filippi, n. r.g.
9281/2021 , pubblicata in data 27.11.2023 e notificata in data 04.12.2023 , valutata la fondatezza dei
motivi ed esaminata la documentazione che si offre, : In via principale: per i motivi esposti Parte_2
in narrativa e anche sulla base della perizia tecnico contabile redatta dal Dott. • Persona_2
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di investimento e di
finanziamento (meglio descritti in narrativa) stipulati dal sig. con l' e con CP_2 CP_1
la (società controllata dall , ed in particolare, per grave Controparte_3 CP_1
violazione da parte della banca convenuta delle vigenti normative in materia civilistica, di
intermediazione finanziaria e di tutela, di raccolta e sollecitazione del risparmio e del divieto imposto
dall'art. 2358 c.c. e per l'effetto condannare la banca convenuta al risarcimento a parte attrice di tutti i
danni e/o perdite subite e/o subende sia per danno patrimoniale che non patrimoniale, a titolo sia
contrattuale che extracontrattuale, che ammontano ad € 150,521,45= o nella maggiore o minore
somma che risulterà di giustizia, con aumento di interessi di legge dal dovuto al saldo • accertare e
dichiarare, anche ex art. 1815 c.c., comma II, la nullità delle clausole espressive degli accessori
pagina 2 di 11 imputati da al sig. e per l'effetto condannare la convenuta alla CP_1 CP_2
restituzione all'attore di tutte le somme versate dal signor a tale titolo, applicando il metodo di CP_2
calcolo ritenuto più idoneo, degli accessori erroneamente e indebitamente imputati al sig. e CP_2
condannare altresì la convenuta al risarcimento a parte attrice dei danni patiti e patendi dal sig.
, da valutarsi in via equitativa;
• accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 CP_2
c.c. di per tutti i fatti dannosi dedotti in lite e per i danni morali ed esistenziali patiti e Controparte_1
patendi dal sig. e per l'effetto condannare a risarcire all'attore, tutti i CP_2 Controparte_1
danni morali ed esistenziali patiti e patendi dal sig. , nessuno escluso ed eccettuato, CP_2
nella misura che risulterà dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione
monetaria, agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo;
Il tutto, con vittoria di spese, compensi e
altri oneri accessori per entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA. a) si chiede all'Ill.mo
Giudice adito di disporre perizia tecnico contabile (C.T.U.), sui documenti depositati e/o nel caso fosse
necessario sui documenti da reperirsi ad opera del CTU nelle opportune sedi al fine di accertare,
anche tenendo conto della relazione tecnica allegata al presente atto, la violazione delle vigenti
normative in materia civilistica, societaria, di intermediazione finanziaria e di tutela, di raccolta e
sollecitazione del risparmio e in particolare del divieto imposto dall'art. 2358 c.c. da parte della CP_4
appellata e le competenze e i costi applicati da nei confronti del sig. nel CP_1 CP_2
rapporto, ed in particolare se trattasi di tasso usurario e/o di competenze addebitate ingiustamente;
b)
si chiede che il Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. l'esibizione di tutta la
documentazione afferente al conto deposito titoli n. 3254-310796 aperto presso la filiale di Scandiano
dell' e tutta la documentazione relativa al conto corrente n. 3254/310796 aperto presso la CP_1
filiale di Scandiano dell' e la documentazione dei titoli del fondo gestito sul CP_1 CP_3
medesimo conto corrente gestito dalla filiale di Scandiano, dal 01.01.2007 ad oggi”; CP_1
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di pagina 3 di 11 merito, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per
tutti i motivi esposti nel presente atto;
in subordine, nel merito: - respingere integralmente l'appello
avverso la sentenza n. 9463/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 27.11.2023, nonché le
domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando
integralmente la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel merito: - rigettare tutte le domande
formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente
atto nonché negli atti difensivi del precedente grado di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata
ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, ridurre le
pretese avversarie, tenuto conto di tutte le difese ed eccezioni della convenuta, anche ai sensi e CP_4
per gli effetti degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari
del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, quale cessionario di Parte_1 CP_2
titolare del credito di risarcimento del danno, agiva in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di , chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza e/o CP_1
l'annullabilità dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati dal e che, per l'effetto, la CP_2
banca fosse condannata al risarcimento di tutti i danni sia contrattuali che extracontrattuali e/o delle perdite subite e/o subende a titolo di danno patrimoniale e non, quantificati in € 150.521,45 o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia, con aumento di interessi di legge dal dovuto al saldo.
A fondamento della sua domanda, parte attrice affermava: 1) che in data 13.09.2007, CP_2
aveva sottoscritto presso un contratto di mutuo fondiario, con cui l'istituto di Controparte_5
credito si era impegnato al versamento al richiedente della somma complessiva di € 250.000,00; 2) che la somma pattuita era stata erogata ai fini esclusivi dell'acquisto dell'immobile, facente parte del fabbricato sito in Scandiano (RE), Via Modigliani, n. 8 e, più precisamente, dell'appartamento sito al pagina 4 di 11 piano terra, censito al N.C.E.U. di Scandiano, al Fg 25, p.lla n. 105, sub.
5- p.lla n, 322 sub.
1- p.lla n.
322 sub. 2, da adibirsi ad abitazione principale, e a garanzia del credito la banca aveva iscritto un'ipoteca su esso e sulle relative pertinenze;
3) che la banca aveva versato in c/c al la somma di CP_2
€ 249.125,00; 4) che l'importo, concesso in finanziamento, in realtà, dopo circa un mese di giacenza,
era stato in buona parte distolto e reinvestito nell'acquisto di quote di un fondo comune denominato fondo treasury (fondo gestito da per un controvalore nominale di € 150.000,00; 5) che CP_1
analoga operazione, pur se su uno strumento finanziario diverso, si era ripetuta anche l'anno successivo, quando, nel 2008, era stato sottoscritto un contratto di acquisto di obbligazioni del fondo di investimento denominato Pioneer Monetario Euro (la Pioneer Global Asset Management S.p.A. era una società interamente controllata da;
6) che, analizzando le movimentazioni di Controparte_1
conto corrente relative al contratto di mutuo n. 3517202, era evidente che le somme erogate dalla banca convenuta non fossero mai state messe nella piena disponibilità del cliente;
7) che il colto da CP_2
dubbi sulla trasparenza di tali molteplici operazioni, aveva conferito incarico al dott. Persona_2
di esaminare analiticamente la successione delle varie movimentazioni di capitale nominalmente a lui intestate;
8) che, all'esito dell'analisi, era emerso che le somme erogate dalla banca non fossero mai state poste nella piena disponibilità del essendo state investite prettamente in titoli emessi o CP_2
gestiti da società controllate dalla medesima 9) che, pertanto, il finanziamento per l'acquisto CP_1
della prima casa era stato concesso per poi essere parzialmente dirottato in speculazioni di natura finanziaria, in compravendite di titoli e fondi controllati e/o partecipati dalla stessa , in CP_1
palese violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2358 c.c., con conseguente nullità di tali operazioni di finanziamento;
10) che, con missiva inviata all'istituto di credito a mezzo pec in data
28.07.2020, erano state evidenziate alla banca le gravi irregolarità commesse, con richiesta di restituzione della somma di € 150.000,00 a titolo di competenze ingiustamente addebitate al cliente e delle somme e interessi dovuti in violazione di quanto previsto dall'art. 1815 c.c., negata dalla banca;
11) che, quindi, era stato necessario proporre domanda di mediazione presso l'organismo di pagina 5 di 11 Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, a cui la banca non aveva aderito;
12) che, nelle more, a seguito dell'indebitamento del aveva notificato a quest'ultimo atto di Controparte_1 CP_2
precetto per un importo di € 280.038,39 e, successivamente, atto di pignoramento immobiliare presso il
Tribunale di Reggio Emilia, da cui traeva origine la procedura esecutiva n. 370/2013 R.G. Esecuzioni
Immobiliari; 13) che, a seguito di tale procedura esecutiva, erano stati messi in vendita tutti gli immobili di proprietà del tra cui l'abitazione in cui era domiciliato con la moglie e la figlia, la CP_2
quale, all'epoca dei fatti, aveva circa quattro anni d'età; 14) che le operazioni realizzate dalla banca,
dalle quali scaturiva per il un grave indebitamento, erano state poste in essere in violazione di CP_2
norme imperative e, in particolare, della disposizione di cui all'art. 2358 c.c. e dell'art., 1815 c.c.,
essendo stati applicati tassi usurai, rilevanti anche ai fini della configurabilità del reato di usura, ex art. 644 c.p., con conseguente nullità delle operazioni stesse;
15) che tali operazioni erano state poste in essere anche in violazione delle norme contrattuali;
16) che, pertanto, sussisteva in capo al un CP_2
diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o perdite subite e/o subende, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, quantificati in € 150,521,45 o nella maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
17) che, inoltre, sussisteva il diritto in capo al a ottenere la revoca degli atti di intervento promossi dalla banca nella procedura esecutiva CP_2
oggetto di opposizione, avendo l'ipotetico credito avversario perduto anche quei caratteri di vaga verosimiglianza e di liquidità, cui era condizionata la procedura di pignoramento immobiliare;
18) che sussisteva in capo al anche un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato CP_2
dal fatto che quest'ultimo era caduto in una grave depressione per la situazione verificatasi,
caratterizzata dalla perdita di tutti gli immobili, ivi compresi quelli ricevuti in eredità dai genitori,
nonché dall'allontanamento della propria famiglia, con la quale non conviveva più; 19) che sussisteva la sua legittimazione ad agire, avendogli il regolarmente ceduto il credito vantato. CP_2
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte. In particolare, CP_1
eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di quale cessionario del Parte_1 pagina 6 di 11 diritto di credito del in relazione alle domande svolte e il proprio difetto di legittimazione e di CP_2
titolarità passiva rispetto alle domande di “nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di
investimento e di finanziamento stipulati dal sig. […] con la CP_2 Controparte_3
, in quanto rivolte nei confronti di un soggetto giuridico del tutto distinto (peraltro incorporato da
[...]
dal 1.1.2018) e non ritualmente evocato in giudizio, e, nel merito, l'intervenuta Controparte_6
prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale, ex art. 2947 c.c. e,
subordinatamente, comunque, per decorso dell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., e la infondatezza delle domande in fatto e in diritto.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 9543/2023, pubblicata il 27.11.2023, ha rigettato le domande svolte da parte dell'attore, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base del seguente motivo:
1) ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL PUNTO DELLA SENTENZA CONCERNENTE IL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA: ERRONEA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI, VIOLAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE E DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, CP_1
ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendo, nel merito, il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al
Collegio ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 25.06.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 7 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta da parte appellata ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere chiari e specifici i motivi di impugnazione svolti e pure rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la Corte ritiene che essa debba essere ritenuta superata a seguito della fissazione da parte del Consigliere Istruttore della udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c., non avendo ritenuto, pertanto, l'appello manifestatamente infondato e inammissibile.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto di appello è la decisione del tribunale di ritenere sussistente il difetto di legittimazione attiva in capo a il quale, in qualità di cessionario Parte_1
del credito, ha agito in giudizio, chiedendo, in primo luogo, che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati dal con CP_2 CP_1
e con la società controllata da e, in secondo luogo, che
[...] Controparte_3 CP_1
la banca fosse condannata al risarcimento del danno. Secondo il giudice di primo grado, infatti, l'unico soggetto legittimato a proporre tali domande sarebbe il , in quanto quest'ultimo, avendo Controparte_7
ceduto il solo credito, ha, comunque, conservato la titolarità del diritto e, quindi, la legittimazione a richiedere la nullità/annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di prime cure correttamente valutato il petitum e la causa petendi, in quanto il cessionario del credito ha agito in giudizio non per ottenere la nullità/annullamento delle operazioni e/o la risoluzione dei contestati contratti, subentrando nella posizione contrattuale del cedente, ma solo per ottenere il risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito della banca, con la conseguenza che l'accertamento dei profili di annullabilità e/o nullità di contratti presupposti non è finalizzato a una domanda di risoluzione o d'annullamento, ma solo al conseguimento del credito a titolo risarcitorio. pagina 8 di 11 L'appello è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del tribunale, in quanto dalle domande svolte nel giudizio di primo grado si evince chiaramente che la domanda volta ad accertare e a dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o annullabilità dei contratti di investimento e di finanziamento, stipulati dal con CP_2
e con la per asserita violazione dell'art. 1815, comma CP_1 Controparte_3
2, c.c., nonché delle vigenti normative in materia civilistica, di intermediazione finanziaria e di tutela della raccolta e della sollecitazione del risparmio e, in particolare, del divieto imposto dall'art. 2358 c.c.
è stata svolta in via principale e non in via incidentale al solo fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno.
A fronte di ciò, è evidente che, in relazione a tali domande di nullità /annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento, che rappresentano il presupposto logico/giuridico della domanda
Pt_ svolta sempre in via principale di risarcimento del danno, lo non sia legittimato ad agire, dovendosi ritenere, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente, con la conseguenza che il debitore ceduto non può far valere nei confronti del cessionario le azioni relative al contratto fonte del credito ceduto (cfr. Cass. 3034/2020). Il Collegio rileva, inoltre, conformemente a quanto statuito dai giudici di legittimità, che mentre nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione totale nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, nel caso,
come quello di specie, di cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento,
anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore. Quindi, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più
pagina 9 di 11 circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario (cfr. Cass. 17727/2018). Dei
diritti derivanti dal contratto, quindi, quest'ultimo acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto,
fra cui quella di risoluzione per inadempimento, ovvero di invalidità del contratto fonte del credito ceduto, in quanto esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
In applicazione di tale principio è dunque evidente che l'unico soggetto legittimato a richiedere la nullità/annullamento dei contratti di investimento e di finanziamento stipulati sia ancora il Retrivi-
cedente, il quale, avendo ceduto il solo credito, ha conservato la titolarità del diritto.
Nella ritenuta carenza di legittimazione attiva, tempestivamente rilevata da parte appellata, restano assorbite le domande di nullità/annullamento dei contratti stipulati con la banca e quella conseguenziale di risarcimento del danno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate, del valore della controversia (€ 150.521,45), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni. pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che sono Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
EL NI LL IL
pagina 11 di 11