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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1686.
(Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto).
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore puo' depositare le cose a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto e' stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
(Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto).
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore puo' depositare le cose a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto e' stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Commentari • 21
- 1. Cassazione civile n. 2093/1978https://www.brocardi.it/ · 250.52411
(massima n. 1) Quando le merci, oggetto di un contratto di trasporto, siano state messe a disposizione del destinatario nel luogo pattuito, il loro mancato scarico e collocamento in deposito non possono essere imputati al vettore per omessa richiesta di istruzioni al mittente ai termini dell'art. 1686 c.c. che disciplina gli impedimenti nell'esecuzione del trasporto, dovendosi fare riferimento all'art. 1690 c.c., che regola le varie ipotesi di impedimenti verificatesi nella fase della riconsegna, ed accertarsi se i suddetti eventi, con il correlativo aggravio di spese, siano da ricollegarsi a colpa del vettore per essersi reso inadempiente agli obblighi derivantigli dal contratto.
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Giurisprudenza • 64
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2024, n. 4214Provvedimento: […] e tenuto anche conto che il vettore, stante il ritardo nel trasporto, a norma dell'art. 1686 cc, avrebbe dovuto in ogni caso avvisare il mittente e chiedere chiarimenti a riguardo, laddove invece non risultava tale comunicazione, nè il trasportatore forniva prove a sua discolpa. […] 27.05.2008, era quest'ultimo, a norma dell'art. 1686 comma 1 cc, che avrebbe dovuto, in caso di impedimenti o ritardi, dovuti a causa non a lui imputabileLeggi di più...
- danno da perdita di immagine·
- ritardo nella consegna·
- prova del danno·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- competenza territoriale·
- contratto di trasporto·
- art. 1686 cc·
- risoluzione per inadempimento·
- art. 39 cpc