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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1883/2025 RG. promossa da codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1965, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO DEL NEVO E CLAUDIO DEL NEVO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/11/1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDREA GATTI e BARBARA BARIGGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio (cessazione effetti civili).
CONCLUSIONI
di parte ricorrente “• pronunciare lo scioglimento, ovvero dichiarare cessati gli effetti civili, del matrimonio celebrato in data 11.10.1986 e registrato presso il Comune di Alessandria con atto N. 220 parte 2 serie A - anno 1986 ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici;
• condannare controparte alla refusione delle spese di lite.”
Di parte resistente
“- Mutare il rito da contenzioso in consensuale, riconoscendo l'accordo tra le parti per la pronuncia del divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c.;
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11.10.1986, trascritto al n. 220 parte 2 serie A del registro atti di matrimonio del Comune di Alessandria con cessazione degli effetti civili dello stesso;
- Dare atto che non vi sono questioni economiche pendenti né domande patrimoniali reciproche;
- Ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile del Comune di
Alessandria;
- Disporre la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la natura consensuale del procedimento.”
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 06/08/2025, il ricorrente vocava Parte_1
in giudizio la coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in Alessandria l'11/10/1986, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel
Comune al n. 220, parte 2, serie A, 1986.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 25/03/1994 e il 06/06/1998; Per_1 Per_2
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Con sentenza n. 697/2017 pronunciata il 10/07/2017 il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava che è trascorso il termine per la pronuncia del divorzio senza esservi stata riconciliazione e che ricorrono le condizioni previste dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In data 17 ottobre 2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alle richieste formulate dal ricorrente.
All'udienza del 18 novembre 2025 parte resistente confermava l'adesione alla richiesta di parte ricorrente ed entrambe chiedevano che la causa fosse trattenuta a decisione senza termini.
Il Giudice Designato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 697/2017 pronunciata il 10/07/2017 dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
. Parte_1 Controparte_1
Si dispone la compensazione delle spese stante l'intervenuta adesione della parte resistente alle richieste della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
codice fiscale nato a [...] il [...], e , C.F._1 Controparte_1
codice fiscale nata a Caltanisetta (CL) il [...], in [...] C.F._2
l'11/10/1986, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 220, parte 2, serie A, anno 1986.
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 220, parte 2, serie A, anno 1986).
Prende atto che non vi sono questioni economiche pendenti né domande patrimoniali reciproche.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1883/2025 RG. promossa da codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1965, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO DEL NEVO E CLAUDIO DEL NEVO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/11/1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDREA GATTI e BARBARA BARIGGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: divorzio (cessazione effetti civili).
CONCLUSIONI
di parte ricorrente “• pronunciare lo scioglimento, ovvero dichiarare cessati gli effetti civili, del matrimonio celebrato in data 11.10.1986 e registrato presso il Comune di Alessandria con atto N. 220 parte 2 serie A - anno 1986 ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici;
• condannare controparte alla refusione delle spese di lite.”
Di parte resistente
“- Mutare il rito da contenzioso in consensuale, riconoscendo l'accordo tra le parti per la pronuncia del divorzio congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c.;
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11.10.1986, trascritto al n. 220 parte 2 serie A del registro atti di matrimonio del Comune di Alessandria con cessazione degli effetti civili dello stesso;
- Dare atto che non vi sono questioni economiche pendenti né domande patrimoniali reciproche;
- Ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile del Comune di
Alessandria;
- Disporre la compensazione integrale delle spese di lite, attesa la natura consensuale del procedimento.”
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 06/08/2025, il ricorrente vocava Parte_1
in giudizio la coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in Alessandria l'11/10/1986, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel
Comune al n. 220, parte 2, serie A, 1986.
Dalla loro unione sono nati due figli: il 25/03/1994 e il 06/06/1998; Per_1 Per_2
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Con sentenza n. 697/2017 pronunciata il 10/07/2017 il Tribunale di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava che è trascorso il termine per la pronuncia del divorzio senza esservi stata riconciliazione e che ricorrono le condizioni previste dalla legge per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In data 17 ottobre 2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alle richieste formulate dal ricorrente.
All'udienza del 18 novembre 2025 parte resistente confermava l'adesione alla richiesta di parte ricorrente ed entrambe chiedevano che la causa fosse trattenuta a decisione senza termini.
Il Giudice Designato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare, il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 697/2017 pronunciata il 10/07/2017 dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
. Parte_1 Controparte_1
Si dispone la compensazione delle spese stante l'intervenuta adesione della parte resistente alle richieste della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
codice fiscale nato a [...] il [...], e , C.F._1 Controparte_1
codice fiscale nata a Caltanisetta (CL) il [...], in [...] C.F._2
l'11/10/1986, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 220, parte 2, serie A, anno 1986.
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 220, parte 2, serie A, anno 1986).
Prende atto che non vi sono questioni economiche pendenti né domande patrimoniali reciproche.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI