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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3872/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 15/05/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:09
Compaiono:
Per , l'avv. BOZZI SILVIA, la quale evidenzia che nonostante il regolare Pt_1
invio del modulo di testimonianza scritta la parte non ha fatto pervenire alcuna risposta né riscontro, e si rimette al G.I.
Per nessuno. CP_1
Il G.I. ritenuta la superfluità della testimonianza, visti gli esiti della prova orale, e riservata ogni valutazione sulla condotta del teste intimato e non comparso, invita la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Bozzi conclude come da ricorso al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 3872/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3872/2023 R.G. degli Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto “Altri contratti atipici” vertente tra
(P.I ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, posto in
Pisa, Via San Francesco n. 105, giusta procura posta in calce al ricorso;
- RICORRENTE
e
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Via Ca' Nova Zampieri n.4/E San Giovanni Lupatoto;
- RESISTENTE CONTUMACE
Premesso
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per ivi vederla condannata, in adempimento del contratto di CP_1 Controparte_2 intervenuto tra le parti in data 21.06.2023, all'immediato pagamento, in suo favore,
[...] della somma di € 12.200,00, oltre interessi maturati e maturandi sulla sorte delle scadenze indicate in fattura sino al saldo effettivo, al tasso calcolato in base al D. Lgs
231/02 trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali.
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
- che in data 21.06.2023 le parti hanno stipulato un contratto avente per oggetto un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, articolato in 40 sessioni telefoniche e in conference call da svolgersi nell'arco di dodici mesi, da calendarizzarsi in accordo tra il singolo contraente e il coach designato;
- che, a sua volta, si è impegnata al pagamento di €. 12.200,00, Iva CP_1 inclusa, quale prezzo unitario della prestazione offerta, da corrispondere, per intero o, in alternativa, in dodici rate mensili;
- che, in particolare, dalla sottoscrizione del contratto la ha attivato tutti i Parte_1 servizi inclusi nel contratto di coaching sottoscritto con la società resistente;
- che, individuato il formatore che all'uopo si sarebbe dovuto occupare dell'integrale formazione del contraente de quo;
- che dal mese di settembre 2023 l'odierno resistente si è resa irrintracciabile, viziando così l'esecuzione del contratto;
- che nonostante la regolare attivazione di tutti i servizi offerti, si è CP_1 sottratta alla regolare esecuzione del contratto, non pagando quanto dovuto;
- che ha provveduto a contattare ripetutamente la Società resistente a Parte_1 mezzo del proprio coach sia a mezzo dell'amministrazione della Società stessa;
- che i tentativi di comporre bonariamente la questione non hanno sortito alcun effetto.
Non si è costituita CP_1
All'udienza del 29.02.2024 il Giudice, rilevata la violazione il termine a difesa ex art. 281 decies c.p.c., ne ha il rinnovo della notifica.
All'udienza del 06.06.2024, il Giudice, constatata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e rinviato all'udienza del 16.09.2024 per l'escussione testi.
All'udienza del 16.09.2024, il giudice delegato per le prove orali, sentito il teste ha rinviato all'udienza del 28.10.2024 per l'escussione del teste Testimone_1 non comparso. Testimone_2
Alle udienze successive il teste non è comparso.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice, vista l'attestazione della residenza del teste non comparso, ha disposto l'assunzione nelle forme della testimonianza scritta,
All'udienza del 15.05.2024, il Giudice, constatata la mancata trasmissione del modulo di assunzione della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. regolarmente notificato, reputata la causa matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente a concludere.
*****
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In applicazione dei noti criteri che governano l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (a partire da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), la ricorrente dimostra i fatti costitutivi della domanda, ossia dà prova del titolo – contratto del
21.06.2023 stipulato con il professionista – e allega l'inadempimento della controparte, lamentando l'omesso pagamento del compenso pattuito e la mancata partecipazione alle sessioni individuali.
In forza della clausola di cui al punto 4 del contratto è esigibile l'intero compenso, dovendosi ritenere l'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio dal termine ex art. 1186 c.c. in relazione alle rate di pagamento dell'unitario compenso pattuito. Non si apprezzano, anche in considerazione della mancata partecipazione attiva al processo da parte della resistente, rimasta contumace, circostanze idonee, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a confutare gli elementi posti a sostegno della domanda.
Anzi, la corrispondenza in atti (doc. 6) e la prova orale espletata corrobora la prospettazione della vicenda di cui al libello introduttivo.
Il teste ha, infatti, confermato l'esecuzione iniziale del contratto, Testimone_1 con immediata attivazione dei servizi diversi dal coaching individuale, in relazione al quale si è rifiutata di prendere contatto con la società per pianificare le CP_1 sessioni, nonostante i solleciti, sia del coach individuato, sia da parte dell'amministrazione. Non si è presentato a deporre nonostante le plurime intimazioni, anche a seguito della notifica del modulo ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., il teste
[...]
che è per l'effetto sottoposto alla sanzione ex art. 255 c.p.c. determinata Tes_2 nell'importo di € 200,00.
Per quanto esposto, è fondata la domanda di condanna al pagamento di € 12.200,00, oltre interessi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo ai parametri medi ridotti in considerazione della natura della controversia, peraltro contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di € 12.200,00 oltre interessi al tasso ex D.Lgs. n. 231/2002;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso delle anticipazioni;
- condanna ex art. 255 c.p.c. c.f. , residente Testimone_2 C.F._1
a Roma, via C. Pavese 360, scala A int. 15, alla pena pecuniaria di € 200,00.
Così deciso in Pisa, 15.5.2025.
Il Giudice
Luca Pruneti Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.