Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 6737/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a VENEZIA, il Parte_1 C.F._1 6/12/1970,
e
(c.f. , nato/a a SASSARI, il Parte_2 C.F._2 26/08/1972, entrambi con l'avv. MICHELA GIRARDI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio
Con ricorso in data 19/11/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Pt_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 16.07.2013);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (4.07.2013);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/05/2009 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_2
MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 2009, al n. 16, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono congrue e compatibili con la situazione economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/05/2009 da
, nato/a a VENEZIA, il 06/12/1970 Parte_1
e
, nato/a a SASSARI, il 26/08/1972, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 2009 al n. 16, parte I, alle seguenti condizioni:
“3) I ricorrenti dichiarano di non pretendere alcun assegno l'uno dall'altro provvedendo autonomamente al proprio mantenimento;
riconoscono inoltre di aver definito ogni questione patrimoniale connessa e collegata al rapporto di coniugio già in sede di separazione e di non aver più nulla da pretendere anche in futuro e per qualsiasi ragione e/o titolo, l'uno dall'altra”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 21 gennaio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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