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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 3227/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni della separazione, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'avv. Raffaele Carrà, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere favorevole del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30/6/2025, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. 3030/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 22/3/2017, pubblicato il 6/4/2017, a definizione del procedimento consensuale iscritto al n. 10687/2014 R.G.
In particolate, hanno chiesto la proroga del termine previsto per la cessione dei beni immobili descritti a pag. 4 del ricorso contenente le condizioni della separazione omologate
(cfr. all. 1) in favore dei figli , e (termine indicato, Per_1 Per_2 Persona_3
rispettivamente, al 31/12/2017 per gli immobili di cui ai nn. 1, 2 e 3 ed al 31/12/2019 per l'immobile di cui al n. 4).
1 A seguito della richiesta di precisazioni da parte del Giudice delegato, le parti hanno chiesto la proroga per un “termine non superiore ad 1 anno dalla presentazione della superiore istanza”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. 3030/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 22/3/2017, pubblicato il 6/4/2017, a definizione del procedimento consensuale n. 10687/2014 R.G., proroga i termini di cui in parte motiva per la durata di un anno a far data dalla proposizione del ricorso;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al. n. 3227/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni della separazione, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: , entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'avv. Raffaele Carrà, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere favorevole del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 30/6/2025, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. 3030/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 22/3/2017, pubblicato il 6/4/2017, a definizione del procedimento consensuale iscritto al n. 10687/2014 R.G.
In particolate, hanno chiesto la proroga del termine previsto per la cessione dei beni immobili descritti a pag. 4 del ricorso contenente le condizioni della separazione omologate
(cfr. all. 1) in favore dei figli , e (termine indicato, Per_1 Per_2 Persona_3
rispettivamente, al 31/12/2017 per gli immobili di cui ai nn. 1, 2 e 3 ed al 31/12/2019 per l'immobile di cui al n. 4).
1 A seguito della richiesta di precisazioni da parte del Giudice delegato, le parti hanno chiesto la proroga per un “termine non superiore ad 1 anno dalla presentazione della superiore istanza”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione tra le stesse delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
• a modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto n. 3030/2017, emesso dal Tribunale di Palermo il 22/3/2017, pubblicato il 6/4/2017, a definizione del procedimento consensuale n. 10687/2014 R.G., proroga i termini di cui in parte motiva per la durata di un anno a far data dalla proposizione del ricorso;
• compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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