Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 19549/2014 R.G. proposto da
nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 ditta individuale Exclù, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Davide Sportelli, giusta procura in atti;
-appellante- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Delia
Coletta, giusta procura in atti;
-appellata- avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 149/2014, emessa dal Giudice di Pace di Putignano in data 03.11.2014, nel giudizio iscritto al n. 390/2013 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente all'udienza del 28.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, che si abbiano qui per trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi
1
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 16.12.2014,
, nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
Exclù, ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di Putignano aveva rigettato l'opposizione, promossa in primo grado, avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2013, emesso dal giudice onorario in data 02.04.2013, nel procedimento iscritto al n.238/2012 R.G., con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della CP_1 Controparte_1 somma di € 2.100,00, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice, nel valutare erroneamente le risultanze istruttorie, aveva errato nel rigettare l'opposizione promossa avverso il suddetto decreto ingiuntivo, nonostante la creditrice non avesse fornito la prova dell'esecuzione della prestazione contrattuale, posta a base della domanda di pagamento, ha chiesto, in riforma della sentenza gravata,
l'accoglimento dell'opposizione, presentata dinanzi al giudice di prime cure, con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
22.04.2015, si è costituita la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, in via gradata e nel merito, il rigetto, con conferma della sentenza appellata e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
20.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
2 II.
2-In applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio” (da ultimo Cass. 26634/2022), all'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dall'appellata, può essere anteposto l'esame nel merito dell'impugnazione.
II.
3-Nel merito, l'appello, essendo infondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
II.
4-Nel caso di specie, è incontestato che , Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale Exclù, aveva commissionato alla la consegna Controparte_1 della merce, indicata nella fattura n.581 del 29.11.2020 e, in particolare, di sedici opuscoli da 16 pagine 15X15 cm, stampa 4+4 colori su carta patinata lucida 200 gr rilegatura punto metallico, per l'importo di € 2.100,00.
II.
5-Oggetto del contendere, nel corso del giudizio di primo grado, era stata, invece, l'esecuzione della prestazione, avendo, in particolare, la eccepito che i suddetti opuscoli, pur essendo Pt_1 stati ordinati, non erano mai stati realizzati e consegnati dalla controparte.
II.
6-Ciò posto, la ha impugnato la sentenza di primo Pt_1 grado, dolendosi, in particolare, che il primo giudice aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la
, a fronte dell'eccezione di inadempimento, non avesse CP_1 dimostrato, come era suo onere, l'esatto adempimento della prestazione, legittimante il diritto al pagamento del corrispettivo pattuito.
II.
7-Il motivo di gravame è infondato.
3 II.
8-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, come rilevato dal primo giudice, la consegna degli opuscoli è provata, in via documentale, dalla sottoscrizione, apposta dalla
, sulla fattura/documento di trasporto n.581 del 29.11.2010, Pt_1 prodotta dalla parte creditrice, nel fascicolo di primo grado (doc.
4).
II.
9-Sotto questo profilo, nessuna rilevanza assume la circostanza, eccepita dall'appellante, secondo cui la stessa avrebbe sottoscritto la suddetta fattura in buona fede.
II.10-Rilevato, in particolare, che la nel dolersi di Pt_1 tale circostanza non ha nemmeno allegato di essere stata indotta in errore dalla controparte, deve evidenziarsi che la stessa, avendo, peraltro, contratto l'obbligazione nella qualità di titolare di una ditta individuale, era tenuta, in applicazione del principio dell'ordinaria diligenza, a verificare prima di sottoscrivere la fattura/documento di trasporto, che la merce che le era stata consegnata, corrispondesse a quella indicata nel documento di trasporto che aveva pacificamente firmato.
II.11-L'esecuzione della prestazione da parte della creditrice
è, inoltre, corroborata dalla circostanza, valorizzata dal giudice ordinario, che la nell'opporsi al decreto ingiuntivo non ha Pt_1 nemmeno fornito la prova scritta di aver contestato la suddetta fattura, in via stragiudiziale e in forma scritta, nonostante la stessa sia stata emessa e sottoscritta dalla stessa il Pt_1
29.11.2020 ed il decreto ingiuntivo le sia stato notificato il
12.04.2013.
II.12-L'esecuzione della prestazione ha trovato, peraltro, ulteriore riscontro probatorio nelle dichiarazioni, resa dai testi, entrambi ascoltati all'udienza del 19.03.2014:
1) (all'epoca dei fatti di causa dipendente Testimone_1 della : “confermo che gli opuscoli per Controparte_1 cui è causa sono stati da noi realizzati e prodotti. Preciso che noi, per la ditta Exclù, abbiamo realizzato due distinte commesse, una nel 2009, e l'altra nel 2010. Ricordo che le copertine degli opuscoli erano uguali, mentre all'interno
4 gli immobili erano diversi. Riconosco gli opuscoli in quello che mi viene mostrato nel fascicolo di parte opposta (doc.3).
Ho stampato io personalmente quegli opuscoli, che si riferiscono alla commissione del 2009”;
2) (all'epoca dei fatti, dipendente della Testimone_2
con la qualifica di allestitore): “confermo la CP_1 circostanza sub 1)1 della comparsa di costituzione che la
S.V. mi legge e preciso che per la Exclù abbiamo effettuato due forniture, a distanza di un anno una dall'altra, se male non ricorso. Preciso altresì di aver assemblato ed allestito io stesso gli opuscoli in relazione alle due forniture;
in ordine alla circostanza sub 4) della comparsa di costituzione della parte creditrice2 “ricordo che la signora
è venuta presso la sede della Tipografia, ove l'ho Pt_1 vista parlare con il titolare. Persona_1
II.13-A fronte della pacifica e documentata sottoscrizione, da parte della , del documento di trasporto e attestante la Pt_1 consegna degli opuscoli de quibus e delle circostanziate, concordanti e univoche dichiarazioni, rese dai testi e Tes_3
, non risultano sufficienti per dimostrare l'inadempimento Tes_1 della prestazione le dichiarazioni rese dal teste, Testimone_4
, ascoltato anche lui all'udienza del 19.03.2014 il quale ha
[...] testualmente riferito: “gli opuscoli non sono stati mai consegnati ed io stesso quando mi sono recato con la signora presso la Pt_1 sede della Tipografia, non ricordo la data, una sola volta in sua compagnia, ho parlato con il titolare signor , il quale Persona_1 ammetteva di non aver stampato gli opuscoli e che aveva già pagato le tasse su quella fattura ed inoltre che il suo commercialista non poteva più emettere nota di credito.
II.14-Deve, in particolare, evidenziarsi che l'inattendibilità di tale deposizione, oltre ad evincersi dal contrasto delle relative dichiarazioni con il restante quadro probatorio, emerso nel corso dell'istruttoria, è avvalorata dalla circostanza che il teste non è stato nemmeno in grado di riferire in quali circostanze di spazio e di tempo, titolare dell'opposta gli avrebbe riferito Persona_1 di non aver stampato gli opuscoli.
II.15-È irrilevante, inoltre, la circostanza che la abbia prodotto un fac simile dell'opuscolo soltanto CP_1 nella fase di merito dell'opposizione, a seguito delle difese della
, essendo, per un verso, la relativa produzione documentale Pt_1 rituale e tempestiva e non essendo, per altro verso, il creditore tenuto in sede sommaria a produrre la prova dell'esecuzione della prestazione, il cui onere probatorio sorge soltanto a seguito dell'eccezione di inadempimento, essendo la fattura sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
II.16-In definitiva, avendo il Giudice di Pace di Putignano correttamente rigettato l'opposizione sul presupposto che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, formulata dalla la Pt_1
aveva dimostrato l'esatto adempimento della prestazione, CP_1 sulla cui esecuzione aveva fondato la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, il gravame, essendo infondato, deve essere conclusivamente rigettato.
III.
1-Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014
(aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando
6 la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione
o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione pari ad
€ 2.100,00.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 (D.M. n. 147 del 2022)
Parte_2
[...] Studio 425,00 -20% 340,00 Introduttiva 425,00 -20% 340,00 Trattazione 851,00 -50% 425,50 Decisoria 851,00 -20% 680,80 TOTALE € 1.786,30
IV.
1-Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
IV.
2-L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha in-fatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
IV.
3-In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit.,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione
7 monocratica e in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale EXCLÚ, con atto di citazione notificato il 16.12.2014, nei confronti della
[...]
avverso la sentenza n. 149/2014, Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di Putignano in data 03.11.2014, nel giudizio iscritto al n. 390/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che Controparte_2 liquida in € 1.786,30 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C. DÁ atto dell'obbligo a carico di di versare Parte_1 un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 17.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “vero che gli opuscoli descritti nella fattura n.581 del 29.11.2010, ordinati dalla Exclù, venivano regolarmente realizzati, stampati e ultimati dai dipendenti della Tipografia per la data riportata in fattura (29.11.2010)?” 2 “vero che in data 29.11.2010 la signora si recava personalmente e da sola presso la sede della Tipografia, ove Pt_1Per_ ritirava dalle mani del sig. in nr. 16.000 opuscoli ordinati e perfettamente stampati a saldo della merce indicata in fattura?” 5