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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.288/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Luca Cacchiarelli e Paolo Giustozzi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, _1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Lauriola;
appellato avente ad oggetto: mediazione e provvigione;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via pregiudiziale
e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, in totale riforma della 1 sentenza impugnata respingere la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_2
in quanto il contratto di vendita dell'immobile per cui è chiesta la provvigione non si è
[...]
mai concluso. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”: appellato: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis… respingere l'appello interposto dalla Società avverso la sentenza n. 722/2023 Parte_1
del Tribunale di MACERATA per essere lo stesso inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della medesima e accoglimento della domanda attorea avanzata in prime cure. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'avvenuto svolgimento dell'attività di mediazione e la consequenziale conclusione dell'affare, e dunque il sorge del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, nonostante la carenza di adeguata prova.
Con più precisione, la difesa appellante evidenzia che il Tribunale di Macerata è giunto al convincimento dell'avvenuta conclusione dell'affare attribuendo valore probatorio al contratto preliminare stipulato tramite scrittura privata del 6.9.2019, recante la sottoscrizione di Pt_1
, apposta in qualità di amministratore di
[...] Parte_1
Il motivo è infondato.
2 Come già osservato al momento della delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, “per conclusione dell'affare, dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con la quale coincide ex art. 2935 il "dies a quo" della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta "ad substantiam"
(artt. 1350 e 1351 cod. civ.). Diversamente, per la prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione di tale diritto, non trovano applicazione al riguardo le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam o ad probationem ", le quali operano soltanto quando il contratto sia invocato come tale, cioè come fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti,
e non anche quando esso sia dedotto da un terzo, o dalle parti stesse, come fatto storico dal quale pur discendono conseguenze in ordine alla decisione (così, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 7400 del 16/06/1992; in tal senso anche, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 26/09/2005, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2359 del 24/01/2024)”.
Muovendo da tale assunto, va rilevato che, nel corso del primo grado di giudizio, ha _1
fornito plurimi e concordanti elementi probatori volti a lumeggiare lo svolgimento della mediazione e l'avvenuta stipulazione del contratto preliminare di vendita di bene immobile e, dunque, a dimostrare la conclusione dell'affare.
Il riferimento è, in primo luogo, alle dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1
ivi si abbiano per integralmente richiamati i verbali delle udienze del Testimone_2
19.12.2022 e del 17.2.2023.
Entrambi i testi, infatti, hanno dichiarato di aver assistito alla stipulazione del contratto preliminare di vendita di bene immobile tra ed il promissario venditore Parte_1 Pt_2
[..
[...] rappresentato dal procuratore generale ed hanno specificato che l'affare
[...] Parte_3
fu concluso a seguito della mediazione di _1
Le dichiarazioni testimoniali appaiono circostanze e prive di tratti di contraddizione o di inverosimiglianza, sì da veicolare adeguato coefficiente di persuasività e fondare già di per sé il convincimento circa la sussistenza dei presupposti del sorgere del diritto alla provvigione.
In secondo luogo, ha prodotto copia degli assegni bancari tratti da in _1 Parte_1
favore di , per un importo complessivo di euro 160.000,00, recanti la Parte_3
sottoscrizione non disconosciuta dell'amministratore di (gli assegni sono stati Parte_1
depositati unitamente alla seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e l'atto introduttivo del presente grado di giudizio non reca alcun riferimento specifico ad essi).
ha allegato che, per il tramite dei due assegni, ebbe a versare al Testimone_3 Parte_1
procuratore generale del promissario venditore l'acconto sul prezzo totale, pari ad euro
520.000,00, così come appunto previsto dal contratto preliminare.
Trattasi di una evidenza probatoria di particolare significanza, tanto più che non ha Parte_1
fornito alcuna spiegazione alternativa circa le ragioni dell'emissione dei due assegni bancari.
Infine, la difesa appellata ha dedotto quanto segue: “l'appellante ha omesso innanzitutto di riferire che, con raccomandata in data 20.5.2020, il promissario alienante, Sig. Parte_3
n.q. di procuratore di , è receduto dal contratto preliminare intercorso con la Parte_2
società appellante per non avere quest'ultima stipulato il contratto definitivo entro la data del
31.3.2020 (Doc. 5), e che essa società con raccomandata in data 1.6.2020, a firma della Pt_1
stessa difesa avversaria e in relazione “al contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 07/09/2019”, ha affermato che, alla luce della crisi pandemica del 2020,
“certamente imprevedibile alla data di sottoscrizione del preliminare”, di non essere “in grado di dare esecuzione alle obbligazioni assunte non percependo più alcun reddito d'impresa”, ragione per la quale ne ha invocato la risoluzione ai sensi degli artt. 1256 e 1258 c.c. Con la medesima comunicazione, la difesa avversaria ha richiesto la restituzione della caparra versata al promissario alienante e del titolo lasciato in “deposito fiduciario” al mediatore”.
All'udienza di trattazione, svoltasi tramite il deposito di note in sostituzione della comparizione in presenza, parte appellante ha omesso ogni contestazione specifica in merito (ivi si abbia per
4 integralmente richiamate le note depositate in data 16.9.2024), con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., ad ulteriore sostegno della prospettazione svolta da . _1
II. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 _1
, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro in euro 3.011,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 13.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.288/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Luca Cacchiarelli e Paolo Giustozzi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, _1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Lauriola;
appellato avente ad oggetto: mediazione e provvigione;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via pregiudiziale
e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, in totale riforma della 1 sentenza impugnata respingere la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_2
in quanto il contratto di vendita dell'immobile per cui è chiesta la provvigione non si è
[...]
mai concluso. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”: appellato: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis… respingere l'appello interposto dalla Società avverso la sentenza n. 722/2023 Parte_1
del Tribunale di MACERATA per essere lo stesso inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della medesima e accoglimento della domanda attorea avanzata in prime cure. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'avvenuto svolgimento dell'attività di mediazione e la consequenziale conclusione dell'affare, e dunque il sorge del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, nonostante la carenza di adeguata prova.
Con più precisione, la difesa appellante evidenzia che il Tribunale di Macerata è giunto al convincimento dell'avvenuta conclusione dell'affare attribuendo valore probatorio al contratto preliminare stipulato tramite scrittura privata del 6.9.2019, recante la sottoscrizione di Pt_1
, apposta in qualità di amministratore di
[...] Parte_1
Il motivo è infondato.
2 Come già osservato al momento della delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, “per conclusione dell'affare, dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con la quale coincide ex art. 2935 il "dies a quo" della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta "ad substantiam"
(artt. 1350 e 1351 cod. civ.). Diversamente, per la prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione di tale diritto, non trovano applicazione al riguardo le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam o ad probationem ", le quali operano soltanto quando il contratto sia invocato come tale, cioè come fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti,
e non anche quando esso sia dedotto da un terzo, o dalle parti stesse, come fatto storico dal quale pur discendono conseguenze in ordine alla decisione (così, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 7400 del 16/06/1992; in tal senso anche, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 26/09/2005, Sentenza della Corte di Cassazione n. 2359 del 24/01/2024)”.
Muovendo da tale assunto, va rilevato che, nel corso del primo grado di giudizio, ha _1
fornito plurimi e concordanti elementi probatori volti a lumeggiare lo svolgimento della mediazione e l'avvenuta stipulazione del contratto preliminare di vendita di bene immobile e, dunque, a dimostrare la conclusione dell'affare.
Il riferimento è, in primo luogo, alle dichiarazioni testimoniali rese da e Testimone_1
ivi si abbiano per integralmente richiamati i verbali delle udienze del Testimone_2
19.12.2022 e del 17.2.2023.
Entrambi i testi, infatti, hanno dichiarato di aver assistito alla stipulazione del contratto preliminare di vendita di bene immobile tra ed il promissario venditore Parte_1 Pt_2
[..
[...] rappresentato dal procuratore generale ed hanno specificato che l'affare
[...] Parte_3
fu concluso a seguito della mediazione di _1
Le dichiarazioni testimoniali appaiono circostanze e prive di tratti di contraddizione o di inverosimiglianza, sì da veicolare adeguato coefficiente di persuasività e fondare già di per sé il convincimento circa la sussistenza dei presupposti del sorgere del diritto alla provvigione.
In secondo luogo, ha prodotto copia degli assegni bancari tratti da in _1 Parte_1
favore di , per un importo complessivo di euro 160.000,00, recanti la Parte_3
sottoscrizione non disconosciuta dell'amministratore di (gli assegni sono stati Parte_1
depositati unitamente alla seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e l'atto introduttivo del presente grado di giudizio non reca alcun riferimento specifico ad essi).
ha allegato che, per il tramite dei due assegni, ebbe a versare al Testimone_3 Parte_1
procuratore generale del promissario venditore l'acconto sul prezzo totale, pari ad euro
520.000,00, così come appunto previsto dal contratto preliminare.
Trattasi di una evidenza probatoria di particolare significanza, tanto più che non ha Parte_1
fornito alcuna spiegazione alternativa circa le ragioni dell'emissione dei due assegni bancari.
Infine, la difesa appellata ha dedotto quanto segue: “l'appellante ha omesso innanzitutto di riferire che, con raccomandata in data 20.5.2020, il promissario alienante, Sig. Parte_3
n.q. di procuratore di , è receduto dal contratto preliminare intercorso con la Parte_2
società appellante per non avere quest'ultima stipulato il contratto definitivo entro la data del
31.3.2020 (Doc. 5), e che essa società con raccomandata in data 1.6.2020, a firma della Pt_1
stessa difesa avversaria e in relazione “al contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 07/09/2019”, ha affermato che, alla luce della crisi pandemica del 2020,
“certamente imprevedibile alla data di sottoscrizione del preliminare”, di non essere “in grado di dare esecuzione alle obbligazioni assunte non percependo più alcun reddito d'impresa”, ragione per la quale ne ha invocato la risoluzione ai sensi degli artt. 1256 e 1258 c.c. Con la medesima comunicazione, la difesa avversaria ha richiesto la restituzione della caparra versata al promissario alienante e del titolo lasciato in “deposito fiduciario” al mediatore”.
All'udienza di trattazione, svoltasi tramite il deposito di note in sostituzione della comparizione in presenza, parte appellante ha omesso ogni contestazione specifica in merito (ivi si abbia per
4 integralmente richiamate le note depositate in data 16.9.2024), con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., ad ulteriore sostegno della prospettazione svolta da . _1
II. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 _1
, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro in euro 3.011,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 13.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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