Ordinanza presidenziale 14 settembre 2020
Decreto presidenziale 24 maggio 2021
Sentenza 7 novembre 2023
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03890/2025REG.PROV.COLL.
N. 04478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4478 del -OMISSIS-0-OMISSIS-4, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 1-OMISSIS-1,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 1-OMISSIS-,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-/-OMISSIS-0-OMISSIS-3, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS-5, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS-^ del -OMISSIS-4 agosto -OMISSIS-0-OMISSIS-0 della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di -OMISSIS-, con il quale si informa della sussistenza nei confronti della ricorrente delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/-OMISSIS-011 e ss.mm. ii e contestualmente si dispone il rigetto della richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa - “ White List ” provinciale - ai sensi dell’art. 1, comma 5-OMISSIS-, della legge n. 190 / -OMISSIS-01-OMISSIS-.
1.1 - La società ricorrente è una società a responsabilità limitata con oggetto sociale consistente nell’esecuzione di lavori stradali e opere edili in genere, anche per conto terzi.
Soci della società sono il sig. -OMISSIS-, cl.’-OMISSIS- (-OMISSIS-), che ne è anche amministratore unico e la sig.ra -OMISSIS-, cl. ’-OMISSIS- (-OMISSIS-).
In base agli esiti informativi degli organi di polizia richiamati nel provvedimento impugnato sono emersi elementi di controindicazione nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-dell’amministratore e socio della società ricorrente, in quanto:
- -OMISSIS-, cl. ’-OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS- (socio ed amministratore della società ricorrente) risulta indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale DDA di Napoli, nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS-, per il delitto di cui all’art. -OMISSIS- -OMISSIS- c.p. commesso a -OMISSIS-con condotta anteriore e prossima al mese di dicembre dell’anno -OMISSIS-016;
- il -OMISSIS- di quest’ultimo, -OMISSIS-, già Sindaco di -OMISSIS-, nel luglio -OMISSIS--OMISSIS- è stato deferito dalla squadra mobile della Questura di -OMISSIS- alla DDA di Napoli per i reati di -OMISSIS- (art. -OMISSIS-c.p.) e -OMISSIS- (art. -OMISSIS-- -OMISSIS- c.p.);
- -OMISSIS- è stato indicato dai collaboratori di giustizia -OMISSIS- e -OMISSIS- quale imprenditore dapprima contiguo al gruppo -OMISSIS-e poi al gruppo -OMISSIS-;
- quest’ultimo è direttore tecnico della società -OMISSIS-, anch’essa proposta in pari data per le medesime criticità per il rigetto dell’iscrizione della società nella white list ;
- il rapporto di convivenza tra -OMISSIS- ed -OMISSIS- -OMISSIS- è stato accertato dall’Arma dei Carabinieri in data 11 giugno -OMISSIS-0-OMISSIS-0 mediante sopralluogo ed acquisizione della dichiarazione dello stesso -OMISSIS-, che ha confermato il perdurare della convivenza con il-OMISSIS-nonostante lo spostamento di residenza da -OMISSIS- ad -OMISSIS-.
1.-OMISSIS- - Il provvedimento di diniego di iscrizione nella white list è stato preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale: l’amministratore della società -OMISSIS- ha evidenziato che -OMISSIS-, -OMISSIS-, non sarebbe stato destinatario di alcun provvedimento pregiudizievole; quest’ultimo avrebbe sporto querela nei confronti dei collaboratori di giustizia; avrebbe anche cessato l’incarico di direttore tecnico dell’altra società proposta per il provvedimento interdittivo antimafia.
-OMISSIS-. - Con il provvedimento impugnato in primo grado il Prefetto ha ritenuto sussistenti i presupposti per rigettare l’istanza di iscrizione nella white list , ritenendo attuale il rischio di condizionamento mafioso a carico della società istante, tenuto conto: (i) dello status di convivenza tra -OMISSIS- (socio e amministratore della società richiedente l’iscrizione) ed -OMISSIS- -OMISSIS-; (ii) della circostanza secondo cui quest’ultimo risulta tutt’ora indagato nel proc. pen. n. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale DDA di Napoli per il delitto di cui all’art. -OMISSIS- -OMISSIS- c.p..
-OMISSIS-.1 - Nel ricorso di primo grado, corredato dai motivi aggiunti, la società ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti per il diniego di iscrizione nella white list , sostenendo che non vi sarebbero legami professionali con -OMISSIS-, il quale sarebbe estraneo alla compagine familiare.
3. - Con la sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-3 il TAR ha respinto il ricorso ritenendo che -OMISSIS- del legale rappresentante della società sarebbe in realtà solo formalmente uscito dalla compagine societaria: alla ricostruzione della sequenza temporale dei fatti sarebbe emerso un quadro indiziario chiaro e grave da cui emerge che le operazioni attuate (spostamento di residenza, fuoriuscita dall’organigramma della società) sarebbero solo strumentali ai fini dell’elusione della normativa antimafia.
4. - Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto appello fondato sulla base di un unico articolato motivo, con il quale è stata dedotta l’erroneità della decisione, in quanto fondata meramente su una semplice e mera sequenza di fatti, dai quali è stato desunto “ un quadro indiziario chiaro e grave ” tale da giustificare il diniego impugnato.
L’amministratore della società ha ribadito che a carico del -OMISSIS- non vi sarebbero elementi ai fini antimafia; quest’ultimo non avrebbe mai rivestito incarichi nella società -OMISSIS- S.r.l.; non vi sarebbe alcun legame professionale con -OMISSIS- e non vi sarebbe neppure la convivenza; sussisterebbero i soli legami familiari.
Ha poi aggiunto che anche in sede istruttoria non erano emersi elementi da segnalare ai fini antimafia nei confronti della -OMISSIS-; suo -OMISSIS- non sarebbe destinatario di alcun provvedimento pregiudizievole, né sarebbe imputato in alcun procedimento; quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -OMISSIS- aveva presentato querela per denunciare la loro falsità.
Per quanto riguarda -OMISSIS- -OMISSIS- (già Sindaco di -OMISSIS-) ha precisato che lo stesso è deceduto per cause naturali.
Ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.
4.1 - Si è costituita per resistere all’appello l’Amministrazione appellata che, con memoria depositata il giorno -OMISSIS- -OMISSIS-0-OMISSIS-4, ha controdedotto alle censure proposte chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica del 19 dicembre -OMISSIS-0-OMISSIS-4 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-0-OMISSIS-5 la Sezione ha rilevato che la parte appellante non aveva provveduto a depositare nel fascicolo d’appello copia della sentenza appellata; per tale ragione il
il Presidente del collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., aveva dato avviso all’avvocato dell’appellante di possibili profili di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 94 c.p.a., rappresentando che, con ordinanza del 18 novembre -OMISSIS-0-OMISSIS-4, n. -OMISSIS--OMISSIS-5, la II Sezione di questo Consiglio aveva deferito all’Adunanza plenaria il seguente quesito: « se l’onere di deposito della sentenza di primo grado entro trenta giorni dall’ultima notificazione, stabilito dall’art. 94 c.p.a., sia previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che, in caso d’inadempimento, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ovvero se la disposizione debba essere intesa, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che l’onere non è previsto a pena di decadenza e può dunque essere assolto mediante un deposito tardivo ovvero surrogato dalla trasmissione del fascicolo di primo grado, anche nella forma dell’accesso diretto da parte del giudice di secondo grado »; aveva quindi ritenuto che, ai fini del decidere sulla questione preliminare di inammissibilità dell’appello, appariva opportuno attendere la decisione dell’Adunanza plenaria, disponendo il rinvio all’udienza pubblica del 15 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS-5.
6.1 - Nelle more, in data -OMISSIS-8 febbraio -OMISSIS-0-OMISSIS-5, l’appellante ha depositato la sentenza di primo grado; con sentenza n. 4 del -OMISSIS-7 marzo -OMISSIS-0-OMISSIS-5 l’Adunanza plenaria ha ritenuto che il mancato deposito della sentenza appellata da parte dell’appellante non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello.
7. - All’udienza pubblica del 15 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS-5 l’appello è stato trattenuto in decisione.
8. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
8.1 - Preliminarmente va dato atto che risulta superata, per le ragioni sopra esposta, la questione relativa all’ammissibilità dell’appello: la sentenza di primo grado è stata infatti depositata.
8.-OMISSIS- - Passando all’esame del merito, ritiene il Collegio che, correttamente, il TAR ha valorizzato la cronistoria dei fatti rilevanti:
“ Dalle verifiche svolte è risultato che lo spostamento di residenza del -OMISSIS-presso indirizzo diverso da quello -OMISSIS- è solo formale e che il titolare della società continua a vivere con -OMISSIS- indagato per associazione mafiosa. In particolare, dalla nota di prot. n. -OMISSIS- dell'Il .06.-OMISSIS-0-OMISSIS-0 del gruppo di -OMISSIS- della Legione Carabinieri Campania si evince che -OMISSIS- (legale rappresentante della società ricorrente), -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-di -OMISSIS-, nel corso di sopralluogo effettuato dall’Arma presso la sua residenza ha dichiarato “per le vie brevi che vive a -OMISSIS- unitamente ai genitori ma la sua residenza è ad -OMISSIS-, in via -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-”; nell’occasione di tale sopralluogo, i militari hanno accertato sul posto la presenza di -OMISSIS- -OMISSIS- dei summenzionati -OMISSIS- e -OMISSIS-di -OMISSIS-, nonché dello stesso -OMISSIS-, legale rappresentate della ricorrente ”.
“ Il -OMISSIS- del legale rappresentante della società ricorrente, indagato per associazione mafiosa, in realtà solo formalmente è uscito dalla compagine societaria:
- in data 15.0-OMISSIS-.-OMISSIS-019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale DDA di Napoli, emetteva nei confronti del -OMISSIS- (-OMISSIS- dell’attuale l.r.p.t. della società ricorrente) informazione di garanzia nell'ambito del proc. pen. n. -OMISSIS- ove è indagato per il delitto ex art. -OMISSIS-c.p.;
- in data 18.11.-OMISSIS-019 il predetto, allora direttore tecnico della -OMISSIS-, usciva dall’organigramma della stessa, interrompendo il suo rapporto di lavoro con essa;
- in data -OMISSIS-8.11.-OMISSIS-019 -OMISSIS- - -OMISSIS-di -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-, nonché legale rappresentante della società -OMISSIS- -, si trasferiva da -OMISSIS- a -OMISSIS-, interrompendo anch’egli la formale convivenza con suo -OMISSIS-;
- in data 18.1-OMISSIS-.-OMISSIS-019 -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante della ricorrente, cambiava la propria residenza, trasferendosi da -OMISSIS- ad -OMISSIS-, interrompendo la formale convivenza con suo -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Il TAR ha quindi ritenuto che: “ Dalla descritta sequenza temporale emerge un quadro indiziario chiaro e grave, in base al quale le descritte operazioni sono solo strumentali, in quanto finalizzate a conseguire l’accoglimento dell’istanza di iscrizione nella white list provinciale formulata dalla ricorrente in data 15.10.-OMISSIS-018 ”.
8.3 - A tali condivisibili conclusioni occorre aggiungere che non può accogliersi la prospettazione dell’appellante tesa a sminuire gli elementi su cui si basa la “controindicazione” del -OMISSIS- dell’amministratore della società, sostenendo che quest’ultimo non è stato né condannato né risulta imputato, tanto più che ha pure querelato i collaboratori di giustizia che lo avevano indicato come contiguo alla -OMISSIS-: in merito alla querela, l’Amministrazione ha precisato che questa “ si riferisce alla sola vicenda relativa all’acquisizione dell’immobile sito in -OMISSIS- e non al contesto generale di quanto riferito dai collaboratori ” e dunque non può smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia secondo cui, nell’istanza di riesame n. -OMISSIS--OMISSIS-07-OMISSIS-/15 RGNR DDA N. -OMISSIS- R.I.M. CAUT. Personali, egli è stato indicato come imprenditore dapprima contiguo al gruppo -OMISSIS-e poi al gruppo -OMISSIS-.
8.4 - Da tale circostanza deriva – in base al principio del “più probabile che non” – il rischio di infiltrazione mafiosa; quanto alla cronistoria dei passaggi di incarico e di spostamenti di residenza, la valutazione prefettizia, secondo cui questi sarebbero stati adottati al fine di eludere la normativa antimafia, risulta del tutto ragionevole essendo espressione di una metodica che viene comunemente utilizzata dalle imprese che rischiano di incorrere in provvedimenti di prevenzione antimafia.
La fattispecie in esame costituisce, infatti, un caso esemplare delle ipotesi in cui il rapporto di parentela fra il legale rappresentante dell’impresa e un soggetto “controindicato” è sufficiente a costituire elemento indiziario del pericolo di infiltrazione mafiosa, tenuto conto del complessivo contesto quale emergente dall’informativa censurata (rapporto di convivenza di fatto tra -OMISSIS- e figlio, tentativo di occultarlo attraverso formali cambi di residenza, evidente regia “clanica” dell’attività imprenditoriale) (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1743/-OMISSIS-016 e la giurisprudenza successiva).
9. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
10. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese e gli onorari del giudizio di appello che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS-5 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.