TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/09/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1565/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1565/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Prato, Via Parte_1 C.F._1
Firenze n. 23/a, presso lo studio degli avv.ti Donata Moradei e Sabrina Monticelli che lo rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori del
24/09/2024 ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORE
E
(C.F. ), in persona della sua procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
QUALE MANDATARIA DI Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_2 CP_5 elettivamente domiciliata a Prato, Via Niccolò Macchiavelli n. 34 presso lo studio dell'avv. Gabriele
Tempestini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per : come da nota depositata in data 11/10/2024 ovvero Parte_1
“- in via preliminare accertata l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dichiarare
pagina 1 di 23 l'invalidità e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato da al Controparte_6 sig. in data 04.01.2022, con ogni conseguenziale pronuncia del caso;
Parte_1
- nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o inefficacia della fideiussione resa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo ad accertare e Controparte_6 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla banca nei confronti del sig.
dichiarando pertanto che nulla le è dovuto;
Parte_1
- sempre nel merito: accertare e dichiarare l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Dott.
, Rep. n. 96.694, Racc. n. 8.175, del 15.03.2005, registrato a Prato il Persona_1
22.03.2005 al n. 2401, stipulato tra la BA OS Spa e il sig. e la sig.ra Controparte_7
e per l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione, anche Parte_2 impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute;
condannare comunque la banca resistente, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e quindi al pagamento in favore del ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall'adito Giudice;
- nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. stipulato tra BA OS Spa e il sig. Persona_1 [...]
e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento sulla base CP_7 Parte_2 dell'art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti.
In via istruttoria: si chiede disporsi idonea CTU contabile volta ad accertare l'esistenza dei vizi denunciati con l'atto introduttivo del giudizio, nonché alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche per la fase cautelare”.
Per quale mandataria di non avendo la Controparte_1 Controparte_8 parte convenuta precisato le conclusioni nella nota di trattazione scritta depositata il 22/05/2025, si deve fare riferimento a quelle rassegnate da ultimo con la memoria depositata in data 11/10/2024 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato,
- disattesa ogni considerazione, domanda ed eccezione avversaria, pagina 2 di 23 - preso atto della rinuncia compiuta da parte opponente alla domanda relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e all'istanza sospensiva;
- accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta opposta rispetto alle domande aventi natura restitutoria/risarcitoria,
- in via principale, rigettare ciascuna delle domande e conclusioni avanzate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la legittimità del titolo esecutivo e/o comunque delle pretese creditorie della BA e/o dell'atto di precetto e/o la procedibilità dell'azione esecutiva;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto di credito della convenuta opposta (e quindi quello di procedere all'azione esecutiva) per quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze defensionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha agito nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 [...] deducendo: che con atto di pignoramento immobiliare Controparte_8 CP_3 notificato il 07/03/2022, ha assoggettato ad esecuzione forzata l'intera quota di proprietà dell'appartamento ad uso abitazione (sito a Prato, Via Torino 32, piano T-1, censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 74, particella 813, subalterno 33) e del relativo vano garage (avente accesso da Via Napoli n. 5 e censito al catasto fabbricati del Comune di Prato al foglio 75, particella
812, subalterno 110); che il pignoramento si fonda su un contratto di mutuo ipotecario ai rogiti del
Notaio dott. rep. 96.694 – racc. 8175 del 15/3/2005, con cui BA OS S.p.A. ha Per_1 concesso in mutuo a e la somma di € 152.000,00; che Controparte_7 Parte_2 [...]
e si sono costituiti fideiussori in relazione alle obbligazioni sorte in capo ai Parte_1 Parte_2 mutuatari;
che nei confronti di pende procedura esecutiva iscritta al numero 32/2022 Parte_1 del ruolo generale del Tribunale di Prato;
che avverso il predetto pignoramento ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c.; che successivamente ad alcuni rinvii richiesti dalle parti in ragione della pendenza di trattative, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva assegnando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
che la fideiussione è nulla per violazione di norme imperative e/o per illiceità della causa ex art. 1418, c. 2
c.c. in quanto ricalca lo schema contrattuale standardizzato adottato dall'ABI e dichiarato nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
che l'art. 15 contratto oggetto della garanzia prevede che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca”; che i contratti di fideiussioni produttivi di intese dichiarate nulle dalla predetta Autorità Garante in quanto contrastanti pagina 3 di 23 con gli artt. 2, c. 2, lett. a) L. 287/1990 e 1 T.F.U.E., sono a loro volta nulli ai sensi degli artt. 1418 c.c.
e 2, c. 3 L. 287/1990; che detta clausola contrattuale ha lo scopo di addossare al fideiussore le conseguente negative dell'inosservanza da parte della banca degli obblighi di diligenza ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale;
che la garanzia non è efficace per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore promosso alcuna istanza entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale, a nulla valendo la rinuncia a detto termine contrattualmente pattuita;
che per istanza devono intendersi solo le iniziative di carattere giudiziario e non un semplice atto stragiudiziale;
di non essere mai stato informato dello stato di inadempienza dell'obbligato principale, né del fatto che il mutuatario avesse cessato ogni pagamento;
che detta clausola contrattuale è vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2 D. Lgs. 206/2005 in quanto prevede che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta;
che il garante, in relazione alla fideiussione, ricopre la veste di consumatore;
che il credito nei confronti del garante è prescritto, essendo divenuto esigibile nel 2008, ma azionato soltanto nel gennaio 2022; che il contratto di mutuo non integra i presupposti previsti dall'art. 474 c.p.c. in quanto l'erogazione delle somme è sospensivamente condizionata all'avveramento delle condizioni stabilite all'art. 2 del contratto;
che detta pattuizione prevede che l'erogazione delle somme mutuate sia condizionata
“...all'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso... La relativa somma sarà resa disponibile per la parte mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione e avrà adempiuto alle suddette condizioni...”; che al predetto art. 2 la BA si è impegnata a mettere a disposizione dei mutuatari la somma mutuata solo in un secondo momento, prevedendo che gli interessi sulla somma sarebbero decorsi dalla data in cui la stessa sarebbe stata resa disponibile a favore della parte mutuataria o a decorrere dal novantesimo giorno dalla stipulazione del contratto anche se nel frattempo la somma non avrebbe potuto essere messa a disposizione della parte mutuataria;
che da detta previsione contrattuale emerge che le somme non sono disponibili da parte del mutuatario, potendo questo accedervi solo all'avverarsi delle condizioni stabilite;
che la giurisprudenza di merito ritiene che il contratto di mutuo non sia qualificabile come titolo esecutivo qualora sia previsto che sulla somma mutuata sia apposto un vincolo di inutilizzabilità fino all'avveramento di una condizione sospensiva, poiché il contratto non documenta l'esistenza attuale di una obbligazione restitutoria del mutuatario;
che in una clausola del contratto di mutuo si legge che la somma è stata erogata, mentre in un'altra la stessa è indicata come vincolata e quindi non disponibile per il mutuatario;
che la clausola di ricezione delle somme di cui viene data quietanza è una mera clausola di stile;
che secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se un contratto di mutuo costituisca un titolo esecutivo, occorre accertare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con pagina 4 di 23 immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che sia il contratto di mutuo che la quietanza rispettino i requisiti di forma previsti dalla legge;
che la banca deve fornire prova dell'avveramento delle condizioni sospensive, dovendo escludersi in mancanza che le somme mutuate siano state consegnate alla parte mutuataria;
che il contratto impone interessi usurari ed è viziato dall'applicazione di costi illegittimi;
che in base al contratto di mutuo l'importo finanziato è di €
152.000,00, la durata è di 360 mesi, il tasso nominale annuo iniziale è pari al 4,666% variabile
(comprensivo come da documenta di uno spread aggiuntivo dello 0,25% per stipula polizza assicurativa da sommarsi al Tasso Euribor 6 mesi media novembre 2004 sommato di 2.00%), gli oneri finanziati ammontano ad € 302,00, gli oneri trattenuti dall'erogato ad € 608,00 e gli altri costi addebitati in sede di erogazione di nuovo pari ad € 608,00; che il piano di ammortamento prevede che corresponsione di rate mensili costanti (c.d. “alla francese”); che in base al contratto il tasso degli interessi moratori è pari a quello in vigore nel periodo in cui si abbia l'eventuale sofferenza, maggiorato del 3,000%, nei limiti del "tasso soglia" in vigore tempo per tempo, il tasso di interesse nel periodo c.d. di pre-ammortamento
è pari al 3,10% del momento dell'erogazione alla scadenza della prima rata imputabile solo a titolo di interessi e non al capitale e in caso di estinzione anticipata e/o riduzione del finanziamento su richiesta del mutuante, questi avrebbe dovuto corrispondere alla BA un compenso pari all'1% del capitale restituito anticipatamente;
che stante la previsione di oneri accessori, il tasso nominare non è rappresentativo del costo effettivo del finanziamento;
che al tasso nominale deve essere aggiunto il differenziale di mora, come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione 350/2013 e della Corte
Costituzionale n. 29/2002; che deve essere aggiunto anche l'importo derivante dalle commissioni di estinzione anticipata;
che la clausola di salvaguardia non tiene conto delle spese ed oneri accessori, operando solo nei confronti del tasso;
che nel caso di specie la somma tra la maggiorazione moratoria contrattualmente prevista (3,000%) e il tasso nominale restituisce un tasso di mora superiore alla soglia, per cui la maggiorazione va calcolata come differenza fra il tasso soglia (5,790%) e il Tasso Nominale
(4,666%), ottenendo una maggiorazione effettiva del 1,124%; che sommando tale maggiorazione al
T.E.G. puro di cui sopra (4,841%) si ottiene il T.E.G. finito pari al 5,965%; che il TEG dell'operazione
è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula;
che quindi la BA è tenuta a restituire quanto meno l'importo di € 17.866,64; che la pattuizione di interessi usurari esclude la debenza di interessi ex art. 1815, c. 2 c.c.; che il contratto di mutuo fa riferimento a tassi di interesse non determinati e/o determinabili nel loro preciso ammontare;
che ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e 1346 e
1418 c.c. sono nulle le clausole del contratto di mutuo di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per sé analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più pagina 5 di 23 alternative possibili;
che in nessuna parte del contratto viene indicato se la capitalizzazione degli interessi avverrà in capitalizzazione semplice ovvero composta;
che in assenza di espressa indicazione, il contratto deve interpretarsi secondo buona fede ed alla stregua dell'equo contemperamento degli interessi;
che nella fase pre-contrattuale e contrattuale e comunque nella conduzione dell'intero rapporto, la banca ha violato i più basilari doveri di buona fede e correttezza, non avendo correttamente adempiuto al dovere di informazione (di informare concretamente ed utilmente) su di essa gravante, avendo provveduto ad applicare interessi e, comunque, costi, in misura diversa e/o comunque maggiore rispetto a quanto riportato sul contratto, con conseguente risarcibilità del danno subito dal mutuatario;
che che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in base ad una CP_3 operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in tale operazione di cessione, così fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale;
che tuttavia, non ha fornito prova della sua successione nella posizione CP_3 dell'originario debitore BA OS;
che la pubblicazione nella G.U. dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa. L'attore pertanto ha chiesto “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo di cui in premessa nonché l'efficacia di tutti gli atti a questo successivi e da esso dipendenti, e comunque instaurata procedura esecutiva sopra indicata;
sempre in via preliminare: accertata l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato da al sig. in data 04.01.2022, Controparte_6 Parte_1 con ogni conseguenziale pronuncia del caso;
Nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione resa dal sig. e per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo ad accertare e Controparte_6 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla banca nei confronti del sig.
dichiarando pertanto che nulla le è dovuto;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare Parte_1
l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Dott. , Rep. n. Persona_1
96.694, Racc. n. 8.175, del 15.03.2005, registrato a Prato il 22.03.2005 al n. 2401, stipulato tra la
BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato Controparte_7 Parte_2 il piano di ammortamento, operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute;
condannare comunque la banca resistente, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e pagina 6 di 23 quindi al pagamento in favore del ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall'adito Giudice;
nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi di cui in premessa relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. stipulato tra BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato il piano di Controparte_7 Parte_2 ammortamento sulla base dell'art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti”.
Si è costituita rappresentata da deducendo: che la Corte di Cassazione a CP_3 Controparte_1
Sezioni Unite, con pronuncia n. 41994/2021, ha statuito il carattere parziale della nullità per violazione della normativa antitrust, ovvero limitato agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione sanzionato da
BA d'Italia; che controparte nulla ha dedotto in merito al carattere determinante di dette clausole;
che la nullità non è applicabile al caso di specie in quanto la garanzia prestata da si Parte_1 pone all'interno del contratto di mutuo e ha ad oggetto i soli obblighi scaturenti dal contratto medesimo, non potendosi qualificare quale fideiussione omnibus; che il contrasto con le norme imperative, per dar luogo ad una nullità contrattuale, vi deve essere in relazione agli elementi intrinseci e strutturali del negozio, non determinando la violazione di norme imperativa automaticamente la nullità; che la fideiussione non rappresenta lo sbocco di un'intesa anticoncorrenziale;
che le parti hanno espressamente stabilito di derogare al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.; che ove detta previsione dovesse trovare applicazione, nei confronti della BA non sarebbe maturata alcuna preclusione, avendo essa tempestivamente agito contro il debitore principale mediante notificata il
26/7/2017 di un atto di precetto, contestualmente notificato ai garanti;
che successivamente alla notificazione dell'atto di precetto era stata introdotta la procedura esecutiva immobiliare RGE
188/2017, successivamente alla notificazione al debitore principale di atto di pignoramento in data
12/09/2017; che detta esecuzione ha portato ad un recupero parziale del credito, come risulta dal progetto di distribuzione approvato e dichiarato esecutivo e dalla relazione finale;
che il contratto di mutuo prevedeva inizialmente la restituzione delle somme mutuate in 30 anni;
che con accordo del
31/05/2010, sottoscritto anche dai garanti, BM e i mutuatari hanno convenuto di sospendere il pagamento delle rate dal 31/01/2009 al 31/12/2019, prolungando sino al 31/3/2037 il piano di ammortamento;
che con ulteriore accordo del 25/10/2011, sottoscritto anche da , è stata Parte_1 convenuta una ulteriore sospensione del pagamento delle rate di mutuo dal 30/6/2011 al 31/12/2011; che nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica;
che il debito non può quindi considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse;
che per i medesimi pagina 7 di 23 motivi anche l'eccezione di prescrizione è infondata;
che i garanti, oltre ad aver ricevuto la notificazione dell'atto di precetto nel luglio 2017, hanno ricevuto a giugno 2017 anche una missiva extragiudiziale con cui gli è stato intimato il pagamento di quanto richiesto al debitore principale;
che la prima rata insoluta è scaduta il 31/3/2012 e dunque il credito non è divenuto esigibile a far data dal
2008; che l'art. 15 del contratto di mutuo non ha natura vessatoria, valendo semplicemente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, invece che di fideiussione;
che non rientra Parte_1 nella nozione di consumatore, non potendo rientrare in tale nozione il fideiussore che non “consuma” alcunché, né beni né servizi, limitandosi a prestare garanzia al fine di agevolare o permettere la concessione di credito al soggetto garantito;
che l'art. 2 del contratto di mutuo è una previsione standard che consente alla BA mutuante di accertarsi dell'insussistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili offerti in garanzia;
che al momento della sottoscrizione del contratto vi è stata consegna di denaro dalla BA alla parte mutuataria;
che il conferimento di detto importo da parte del mutuatario quale deposito cauzionale è evidenza dell'effettiva erogazione della somma mutuata;
che nel caso di specie non ha contestato l'avvenuta acquisizione della somma Parte_1 da parte del mutuatario, né il pagamento di alcune rate del mutuo;
che la “prova dell'avveramento delle predette condizioni sospensive” è desumibile dalla certificazione notarile già depositata nella procedura esecutiva immobiliare RGE 188/2017, da cui emerge l'inesistenza di formalità pregiudizievoli;
che l'eccezione afferente la natura usuraria del tasso di interesse è infondata, non avendo la controparte depositato il decreto ministeriale che ha fissato il tasso soglia all'epoca del presunto superamento;
che la “maggiorazione di mora” è presente in tutti i DM trimestrali a partire dal secondo trimestre del 2003
e indica la maggiorazione media del tasso di mora rilevata sul mercato;
che detta maggiorazione è stata del 2,1% sino al quarto trimestre 2017 e del 1,9% dall'anno 2018; che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 detta maggiorazione deva essere utilizzata per il calcolo del “tasso mora soglia”; che il tasso corrispettivo e quello moratorio vanno sempre tenuti distinti e mai sommati, in quanto il TEG non comprende il tasso di mora;
che la verifica del rispetto del tasso soglia deve essere effettuata in maniera distinta per il tasso di interesse corrispettivo e per quello moratorio, in relazione ai quali vigono tassi soglia differenti;
che il TEG quantificato dal consulente di parte attrice senza l'inclusione di parte del tasso mora nella misura del 4,841% rispetta il limite soglia;
che se a detto TEG si aggiunge la maggiorazione pattuita di 3 punti si giunge ad un tasso mora del 7,841%, ampiamente inferiore al tasso soglia mora dell'8,94%; che la commissione per estinzione anticipata non può essere inclusa nel calcolo del TEG, come escluso anche dal consulente della controparte e sancito dalla Corte di Cassazione;
che la pattuizione inerente al tasso di interesse corrispettivo è chiara e determinata, prevedendo che questo sia parametrato all'Euribor 6 mesi 360, rilevato come media pagina 8 di 23 aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dei mesi di maggio e novembre, maggiorata di uno spread di 2 punti, a cui aggiungere una maggiorazione di punti 0,25 per polizza;
che nel documento di sintesi è riportato il tasso applicabile al 1/09/2005, descritto come media delle quotazioni di novembre
2004; che guardando le quotazioni giornaliere nel mese di novembre del 2004 dell'Euribor 6 mesi 360
e facendone la media aritmetica si ottiene quel 2,21% indicato nel documento di sintesi, al quale aggiungere lo spread pattuito;
che la capitalizzazione nel contratto di mutuo è espressamente vietata dalla normativa, anche quella vigente nel momento di sottoscrizione del contratto, salvo il caso degli interessi di mora che, ai sensi della delibera CICR 09/02/2000, previa pattuizione, possono essere computati sull'intero insoluto e non solo sul capitale insoluto;
che né il contratto né il relativo documento di sintesi attribuiscono alla BA mutuante la facoltà di capitalizzare le rate scadute e insolute e, in tal caso, portare gli importi scaduti ad incremento del capitale, generando
“capitalizzazione composta”; che l'eccezione inerente alla violazione da parte della BA dei doveri di buona fede, correttezza, trasparenza e informazione non si concretano in alcuno specifico addebito fattuale;
che l'attore non ha indicato quali tassi ed interessi sarebbero stati applicati dalla BA in misura divergente rispetto a quanto pattuito, né l'entità della divergenza;
che l'eccezione inerente al difetto di legittimazione di non è stata sollevata nella fase cautelare dell'opposizione ed è per CP_3 tale motivo tardiva;
che la mancata contestazione della titolarità del credito in capo ad nella CP_3 fase cautelare dell'opposizione costituisce implicito riconoscimento della stessa da parte di
[...]
; che , in quanto garante e non mutuatario, non è legittimato ad avanzare Parte_1 Parte_1 richieste restitutorie, anche perché lo stesso non risulta aver effettuato pagamenti in luogo del debitore principale;
che la domanda risarcitoria formulata dall'attore è generica;
che comunque è priva CP_3 della legittimazione ad agire in relazione a dette domande, non potendo la stessa essere ritenuta responsabile rispetto a fatti antecedenti la scissione;
che la paternità della firma apposto sulla cartolina di ricevimento della lettera di messa in mora è stata disconosciuta da all'udienza del Parte_1
20/12/2022; che alla successiva udienza del 31/01/2023 ha formulato istanza di verificazione, CP_3 sebbene subordinata ad una verifica circa la necessarietà e rilevanza del documento;
che detto documento, sebbene utile a provare che non è decaduta dalla garanzia e che il credito non si è CP_3 prescritto, è superfluo e sovrabbondante;
che per solo scrupolo difensionale l'istanza di verificazione deve essere reiterata. La convenuta ha pertanto chiesto “- disattesa ogni considerazione, domanda ed eccezione avversaria, - accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta opposta rispetto alle domande aventi natura restitutoria/risarcitoria, in via preliminare, [di] rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché di tutti gli atti a questo successivi e da esso dipendenti, per assoluta carenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
nel pagina 9 di 23 merito, rigettare ciascuna delle domande e conclusioni avanzate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto [di] dichiarare la legittimità del titolo esecutivo e/o comunque delle pretese creditorie della BA e/o dell'atto di precetto e/o la procedibilità dell'azione esecutiva in subordine, [di] accertare e dichiarare il diritto di credito della convenuta opposta (e quindi quello di procedere all'azione esecutiva) per quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze defensionali di causa”.
La parte attrice, nella memoria depositata entro il termine di cui all'art. 171 ter, n. 1 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al capo di domanda inerente alla nullità delle clausole della fideiussione pe violazione della normativa antitrust e all'istanza preliminare di sospensione, rassegnando le seguenti conclusioni “- in via preliminare: accertata l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c., dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato da
[...] al sig. in data 04.01.2022, con ogni conseguenziale pronuncia del Controparte_6 Parte_1 caso;
- nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o inefficacia della fideiussione resa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo ad accertare e Controparte_6 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla banca nei confronti del sig.
dichiarando pertanto che nulla le è dovuto;
- sempre nel merito: accertare e Parte_1 dichiarare l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Dott. Persona_1
Rep. n. 96.694, Racc. n. 8.175, del 15.03.2005, registrato a Prato il 22.03.2005 al n. 2401,
[...] stipulato tra la BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per Controparte_7 Parte_2
l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute;
condannare comunque la banca resistente, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e quindi al pagamento in favore del ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall'adito Giudice;
- nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. stipulato tra BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato il piano di Controparte_7 Parte_2 ammortamento sulla base dell'art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti”. pagina 10 di 23 La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo la concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024.
Con ordinanza del 10/01/2025 è stata quindi rimessa sul ruolo nelle more della decisione da parte della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa circa l'idoneità ad essere considerato quale titolo esecutivo di un contratto di mutuo che preveda l'immediata riconsegna all'istituto mutuante delle somme mutuate per la costituzione di un deposito infruttifero a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie.
Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione, come richiesto da entrambe le parti, con provvedimento reso il 06/06/2025 all'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA TITOLARITÀ DEL CREDITO DA PARTE DI CP_3
L'attore ha contestato la titolarità del credito da parte di deducendo che quest'ultima non CP_3 avrebbe provato di essere subentrata nella posizione dell'originario creditore BA OS.
L'eccezione non può ritenersi fondata.
Nel caso di specie risulta che BA OS S.p.A. ha concesso in data 22/03/2005 a
[...]
“finanziamento a medio lungo termine in Euro garantito da ipoteca su immobili effettuato ai CP_7 sensi dell'art. 38 e segg. del D.lgs. n. 385 del 1/8/93 […]” dell'importo capitale di € 152.000,00 con atto pubblico rogato dal Notaio rep. n. 96.694 – racc. 8.175, Persona_1 obbligandosi all'art. 3 a rimborsare la somma mutuata entro trent'anni mediante il pagamento di 360 rate mensili (v. doc. 4 fascicolo di parte . Con il medesimo atto l'odierno attore e CP_3 Pt_2 si sono costituiti fideiussori solidali di “per l'adempimento di qualsiasi
[...] Controparte_7 obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della
BA […]” (v. doc. citato).
Risulta quindi provato che:
- che BA OS S.p.A. si è fusa per incorporazione in Controparte_9 con atto del notaio di Siena del 14/03/2009, rep. 27533 – racc. 12059, registrato a il Per_2 CP_9
25/03/2009 al n. 2040 serie 1T, come peraltro riportato anche nell'accordo di rinegoziazione intervenuto tra BM e il debitore principale in data 10/06/2010 e sottoscritto per presa di conoscenza e conferma della garanzia fideiussoria anche da (v. doc. 14 fascicolo;
Parte_1 CP_3
- che con atto pubblico del 25/11/2020 rogato dal notaio Controparte_9 Per_3
(rep. 39399 – racc. 20019) si è scissa parzialmente in favore di
[...] Controparte_10
pagina 11 di 23 con assegnazione a quest'ultima di “elementi attivi e passivi di BM costituenti il CP_8
“Compendio Scisso”, composto – in sintesi – all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionario e azionari, contratti derivanti e attività fiscali differite […]”, tra cui anche quello nei confronti di contraddistinto dal numero “ndg Controparte_7 originator 65546938” espressamente riportato nel Progetto di Scissione allegato al relativo atto (v. all.
C, D ed F fascicolo . CP_3
Alla luce degli elementi probatori innanzi richiamati l'eccezione attorea deve essere rigettata.
2. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO Cont a eccepito la prescrizione del diritto di credito, allegando che lo stesso sia stato azionato solo nel gennaio 2022, nonostante fosse venuto divenuto esigibile già nel 2008.
L'eccezione deve essere rigettata in quanto non fondata.
Il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo contrattualmente previsto. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto di mutuo ha carattere unitario e la divisione in rate dell'obbligo restitutorio non trasforma i singoli pagamenti in rapporti giuridici autonomi da cui poter fare decorrere i termini prescrizionali (Cass. 18951/2013; Cass.
17798/2011; Cass. 10127/2005; Cass. 2262/1984).
Nel caso di specie (subentrata nel rapporto contrattuale a BA OS Controparte_9
S.p.A. giusta fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima) ha dichiarato decaduto
[...]
, debitore principale, dal beneficio del termine con missiva del 13/06/2017, contestualmente CP_7 chiedendo il pagamento dell'intera somma residua di € 177.694,55 (v. doc. 16 fascicolo di parte
. CP_3
È pertanto da tale data che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, che è stato tempestivamente interrotto nei confronti di in data 14/07/2017 mediante notificazione Parte_1 nei suoi confronti di atto di precetto a titolo “di richiesta di adempimento dell'obbligazione” (v. doc. 10 fascicolo di parte . CP_3
3. SULLA INIDONEITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO QUALE TITOLO ESECUTIVO
La parte attrice ha contestato l'inidoneità del contratto di mutuo ad essere qualificato quale titolo esecutivo essendo l'efficacia dello stesso sospensivamente condizionata all'avveramento delle condizioni meglio delineate all'art. 2 del contratto. Più nello specifico l'attore contesta che la banca abbia omesso di provare:
1) di aver posto le somme mutuate nella disponibilità giuridica immediata del mutuatario;
2) l'avveramento dei fatti a cui le parti hanno condizionato l'efficacia del contratto di mutuo con un documento soddisfacente i requisiti di forma previsti dall'art. 474 c.p.c. pagina 12 di 23 Le censure non sono fondate per i seguenti motivi.
Quanto alla prova che la BA abbia posto le somme mutuate nella disponibilità giuridica immediata del mutuatario, basta fare riferimento all'art. 1 del contratto di mutuo sottoscritto tra , Controparte_7 quale parte mutuataria, e quali parti fideiubenti, e BA OS Parte_1 Parte_2
S.p.A. quale parte mutuante. Detta disposizione contrattuale recita, infatti, che “la BA concede, a titolo di mutuo ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 ed alle condizioni appresso indicate, un mutuo di Euro 152.000,00 […] alla parte mutuataria […]. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla BA la predetta somma rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” (v. doc. 2 fascicolo di parte attrice). La circostanza che al successivo art. 2 la parte mutuataria dia atto di riconsegnare “alla BA l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la BA stessa a garanzia della documentale dimostrazione della inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo nonché a garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso e comunque a garanzia della restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione del contratto di mutuo a norma del successivo comma del presente articolo […]”, non permette di escludere l'effettiva messa a disposizione delle somme da parte del mutuante.
Come evidenziato di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la messa a disposizione “può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti” (cfr. SS. UU. 06/03/2025, n. 5968).
Il fatto che il mutuatario abbia contestualmente disposto delle somme mutuate con una successiva operazione, ovvero la riconsegna alla banca a titolo di deposito cauzionale, rende peraltro evidente che con il contratto di mutuo una somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e che la dichiarazione resa in tal senso dallo stesso non sia – come invece sostenuto dalla parte attrice – “una mera clausola di stile”: la costituzione della somma mutuata in un deposito costituisce infatti estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata.
Non può poi essere condivisa la prospettazione di parte attrice secondo cui il contratto per cui è causa integrerebbe un contratto di mutuo tecnicamente condizionato, ovvero un contatto che – proprio perché condizionato – non determinerebbe l'insorgenza di una attuale obbligazione restitutoria in capo al mutuante, essendo a tal fine necessario un altro atto di accertamento che deve necessariamente rivestire le forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
pagina 13 di 23 La già citata pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha escluso che “l'accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni” – com'è pattuito nel caso di specie – sia a priori sussumibile nella fattispecie di un mutuo tecnicamente condizionato. Ciò in quanto nel contratto di mutuo condizionato “la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto”, mentre invece nella prima fattispecie il mutuo si perfeziona immediatamente, essendosi le parti limitate a posporre e a rapportare alla verificazione di un successivo evento solo “l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. SS. UU. 06/03/2025, n. 5968). Come precisato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite i patti accessori in base ai quali il mutuatario disponga della somma mutuata mediante costituzione della stessa in deposito irregolare “non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ. […]”, potendo ciò escludersi solo nella “ipotesi in cui nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
Ciò precisato, la lettura del contratto di mutuo non permette di concludere che né la messa a disposizione delle somme mutuate, né l'obbligo di restituzione siano sottoposti a condizione.
Come già in precedenza rilevato, nell'art. 1 la parte mutuataria riconosce di aver ricevuto dalla BA
l'importo mutuato, rilasciando quietanza del ricevimento della stessa.
Differentemente da quanto sostenuto dalla parte attrice, l'art. 2 – ove prevede che la somma mutuata e contemporaneamente restituita alla BA a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia “della documentale dimostrazione della inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo nonché [a] garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso e comunque a pagina 14 di 23 garanzia delle restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione d[el] contratto di mutuo
[…]” sarà “[…] resa disponibile per la parte mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione e avrà adempiuto alle suddette condizioni e comunque non prima di 10 (dieci) giorni dalla data dell'iscrizione ipotecaria” – non sottopone a condizione la consegna della somma mutuata dalla parte mutuante alla parte mutuataria (consegna che invero, sebbene solo contabile, vi è già stata), ma regola l'obbligo del BA – nella sua veste di depositario - di mettere a disposizione del depositante gli importi da questi costituiti in deposito.
Che nel contratto per cui è causa la BA abbia messo a disposizione le somme mutuate al mutuatario, con conseguente insorgenza dell'obbligo in capo a quest'ultimo di restituirle, emerge in maniera evidente da quella previsione (contenuta sempre nell'art. 2) secondo cui “qualora la suddetta dimostrazione [ovvero dell'inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo] non venga fornita entro [non leggibile] giorni dalla data del contratto o, entro lo stesso termine, le condizioni di cui sopra non vengano adempiute o venga comunque accertata l'esistenza, sui beni costituiti in garanzia, di iscrizioni
o privilegi, o di altre formalità o vincoli di qualsiasi specie relativi agli immobili stessi, ritenuti pregiudizievoli a giudizio della BA, o non sia state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto con particolare riferimento a quelle indicante nei successivi artt. 11 e 13, in tutte tali ipotesi la BA avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo per colpa della parte mutuataria e di utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo […]” (sottolineatura aggiunta dal redattore). Simile disposizione è dotata di senso giuridico solo ove si ammetta che con la messa a disposizione delle somme da parte della BA (come consacrata nell'art. 1 del contratto di mutuo) sia sorto effettivamente in capo alla parte mutuataria un obbligo di restituzione, che la BA si attribuisce il diritto di estinguere per compensazione trattenendo le somme costituite presso di lei in deposito cauzionale in determinate ipotesi di risoluzione del contratto.
Per contro, la previsione contrattuale testé ricordata sarebbe priva di significato ove si volesse accedere alla prospettazione attorea secondo cui il mutuo per cui è causa sarebbe un mutuo tecnicamente condizionato. Il mancato avveramento entro il termine pattuito dei fatti dedotti ad oggetto della supposta condizione sospensiva escluderebbe infatti in radice la produzione di qualsiasi effetto da parte del contratto di mutuo, tra cui anche l'obbligo di restituzione delle somme mutuate da parte del mutuatario, con conseguente superfluità di disciplinare le modalità di estinzione di un obbligo non esistente.
Non è poi condivisibile la riconduzione del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo per cui è causa (nella parte a cui riconosce che “la BA avrà la facoltà di ritenere risolto il pagina 15 di 23 contratto di mutuo per colpa della mutuataria” ove l'immobile su cui la BA avrebbe dovuto iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo non fosse risultato libero da precedenti trascrizioni o iscrizioni) alla fattispecie della condizione risolutiva, come la parte attrice parrebbe sostenere rinviando all'ordinanza n. 3583/2025 del Tribunale di Livorno. Come emerge in maniera evidente dalla lettura della pattuizione, la risoluzione del contratto non è considerato un effetto immediato e automatico del verificarsi di determinati fatti (come avviene nel caso della condizione risolutiva, in cui il venir meno del contratto non necessita dalla manifestazione di una ulteriore volontà ad opera della parte in favore della quale la condizione è stata posta), ma è una conseguenza dell'esercizio da parte della BA di una facoltà e, dunque, di una sua ulteriore manifestazione di volontà, con delle modalità dunque affini a quanto previsto dall'art. 1456, c. 2 c.c. per la clausola risolutiva espressa.
Che il contratto di mutuo determini l'insorgenza in capo al mutuatario di un obbligo di restituzione incondizionato trova poi conferma nell'art. 3 del contratto, che menziona l'obbligo di rimborso delle somme mutuate senza farne dipendere l'insorgenza dal verificarsi di fatti esterni (il predetto articolo recita, infatti, che “la parte mutuata si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 (trenta), mediante il pagamento di n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi come risulta dal piano ammortamento che sottoscritto dalle parti, e da me notaro, si allega a presente atto sotto la lettera “A”. Tale piano di ammortamento sarà suscettibile di variazione sia nell'importo delle singole rate che nella loro composizione, quota capitale e quota interessi, in conseguenza delle variazioni del tasso di interesse che la BA potrà attuare con le modalità descritte al successivo art.
5. La nuova rata di ammortamento sarà calcolata prendendo a base il debito residuo in essere alla data di variazione del tasso per il numero di rate che risulteranno ancora da scadere”).
4. SULLA NATURA USURARIA DEGLI INTERESSI E SULLA APPLICAZIONE DI ALTRI COSTI ILLEGITTIMI
La parte attrice ha quindi dedotto la natura usuraria degli interessi pattuiti. In particolare, secondo la prospettazione della parte attrice:
- il tasso nominale annuo indicato nel contratto di mutuo (pari ad € 4.666%) non sarebbe effettivamente rappresentativo del costo del finanziamento in quanto non terrebbe conto “della presenza di oneri accessori (diretti o impliciti)”, tenendo conto dei quali il tasso dovrebbe essere più correttamente ricalcolato nella percentuale del 4,841%;
- a tale percentuale dovrebbe poi essere sommata la “maggiorazione moratoria contrattualmente prevista” e la commissione di estinzione anticipata;
- poiché tuttavia il tasso di interesse moratorio (dato dalla sommatoria tra il TAN come in precedenza ricalcolato e la c.d. maggiorazione moratoria) è superiore al c.d. “tasso soglia” e siccome il contratto di mutuo esclude l'applicazione di tassi di interesse usurari, la maggiorazione moratoria dovrebbe essere pagina 16 di 23 ricalcolata “come differenza tra il tasso soglia (5,790%) e il Tasso Nominale (4,666%), ottenendo una maggiorazione effettiva del 1,124%”, che sommata al TAN darebbe un TAEG pari al 5,965% dunque superiore al c.d. tasso soglia in vigore nel trimestre di sottoscrizione del contratto di mutuo, pari al
5,790%.
Il motivo non risulta fondato per i seguenti motivi.
Innanzitutto, il metodo di calcolo del TAEG adottato dalla parte attrice non risulta conforme agli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.
È oramai orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che, sebbene sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori soggiacciano alla disciplina di contrasto all'usura, non è possibile procedere alla stessa raffrontando il tasso soglia individuato alla stregua dell'art. 2, c. 4 L. 108/1996 per gli interessi corrispettivi con la sommatoria delle due tipologie di interessi concretamente pattuiti, stante la differente funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, ed è dunque necessario procedere al calcolo separato della loro eventuale natura usuraria (cfr. Cass. 18/09/2020, n. 19597).
Ciò concretamente comporta che per gli interessi corrispettivi è necessario fare riferimento ai tassi medi degli interessi convenzionali staticamente rilevati dalla BA d'Italia; per gli interessi moratori, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 e tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2, c. 4 L. 108/1996 dal D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, la modalità di individuazione del tasso soglia di raffronto varia a seconda della data di sottoscrizione del contratto:
i) per i contratti conclusi sino al 31/03/2003 (data sino al quale i decreti ministeriali di rivelazione dei tassi medi non recano l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, per la prima volta compiuta con il D.M. 25/03/2003, come emerge da Cass. SS. UU. 19597/2020), il termine di confronto ai fini della valutazione della natura usuraria degli interessi moratori deve essere il c.d.
T.E.G.M. aumentato della metà;
ii) per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 sino all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 2, c. 4 L. 108/1996 dal D.L. 13/05/2011 n. 70, il “tasso soglia” per gli interessi moratori si determina sommando al T.E.G.M. la misura media dell'incremento degli interessi moratori come rilevata dai decreti ministeriali, importo che poi deve essere aumentato della metà;
iii) per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 2, c. 4
L. 108/1996 dal D.L. 13/05/2011 n. 70 sino al 30/12/2017, il tasso soglia per gli interessi moratori si determina sommando al TEGM la misura media dell'incremento degli interessi moratori come rilevata pagina 17 di 23 dai decreti ministeriali, importo che poi deve essere maggiorato di ¼ e aumentato di ulteriori 4 punti percentuali;
iv) per i contratti conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21/12/2017, con cui si è cominciato a distinguere i tassi moratori medi a seconda che l'operazione fosse un mutuo ipotecario ultraquinquennale, un'operazioni di leasing o un'altra tipologia di prestito), il tasso soglia si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale), del 4,1%
(per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (pari, rispettivamente, alle maggiorazioni medie degli interessi di mora rilevate dai decreti ministeriali a decorrere da quello innanzi citato di dicembre 2017, come risulta dalla citata sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite), con successiva maggiorazione della sommatoria di ¼ più altri 4 punti percentuali.
La giurisprudenza di legittimità ha poi escluso la possibilità di cumulare, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. Ciò in quanto la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come già evidenziato, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire incrementati, gli interessi corrispettivi (cfr. Cass. 07/03/2022, n. 7352).
Nel caso di specie il contratto di mutuo è stato sottoscritto il 15/03/2005.
Sebbene nessuna delle parti abbia prodotto per intero il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi medi applicabile al trimestre di sottoscrizione del contratto di mutuo, entrambe concordano nell'indicare che il tasso soglia calcolato sulla base di detto decreto con riferimento ai mutui con garanzia reale a tasso variabile è pari al 5,79% (corrispondente ad un TEGM del 3,86%, computato applicando all'inverso le modalità di calcolo del tasso soglia previste dall'art. 2, c. 4 L. 108/1996 vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo, secondo cui “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”).
Parte convenuta ha inoltre allegato che a partire dal secondo trimestre 2003 e sino al quarto trimestre
2017, la maggiorazione media dei tassi di interesse moratori rilevata dai decreti ministeriali è stata pari al 2,1%: circostanza, questa, che non è stata specificamente contestata dalla parte attrice e che, pertanto, si deve ritenere provata. pagina 18 di 23 Sulla base di tali dati, in applicabile dei principi e delle modalità di calcolo del tasso soglia innanzi richiamati, il tasso soglia per gli interessi moratori vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo è pari all'8,94% (= (3,86%+2,1%)*1,5)).
Dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo risulta la previsione di un TAN pari al 4,416% e di un ISC pari al 4,320%, che dunque risultano nettamente inferiori al tasso soglia di comparazione per gli interessi corrispettivi. Tale soglia risulta rispettata anche qualora, aderendo alla prospettazione di parte attrice, si ritenga che il TAN debba essere ricalcolato nella differente percentuale del 4,841%.
Quanto agli interessi moratori, l'art. 7 del contratto di mutuo prevede che “il ritardato pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, produrrà di pieno diritto a favore della BA la maturazione degli interessi di mora, nella misura di 3 (tre) punti in più del tasso nomina annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta e comunque non oltre la soglia del tasso di usura di volta in volta vigente” (v. doc. 2 fascicolo di parte ). Facendo riferimento al TAN indicato Parte_1 nel documento di sintesi il tasso di interesse moratorio equivale al 7,416%, mentre ove si faccia riferimento al TAN prospettato da parte attrice detto tasso equivale al 7,841%: entrambi nettamente inferiori al tasso soglia relativo agli interessi moratori dell'8,94%.
L'infondatezza della censura inerente alla natura usuraria dei tassi di interesse comporta il rigetto della domanda volta a rideterminare le somme dovute al netto degli interessi usurari.
5. SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO
La parte attrice ha quindi dedotto la nullità “totale/parziale” del contratto di mutuo in quanto lo stesso non indicherebbe in maniera analitica le modalità di calcolo che conducono alla determinazione degli interessi applicati.
La censura non merita accoglimento.
L'art. 5 del contratto di mutuo detta in maniera chiara le modalità di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che al mutuo “sarà applicato il tasso nominale annuo, pari all'EURIBOR, maggiorato di uno spread massimo di 2,00 (due virgola zero zero) punti, in relazione all'andamento del mercato. Il valore del parametro sarà pari alla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR lettera sei mesi (applicati per valute rilevate nei mesi di maggio e di novembre) e verrà applicato alla semestralità successiva;
in mancanza di tale dato verrà utilizzata l'ultima rilevazione dell'EURIBOR rilevata nell'arco degli ultimi sei mesi. Ove in futuro venisse a cessare la rilevazione dell'EURIBOR, al residuo ammortamento verrà applicato il parametro che a seguito di provvedimenti legislativi o governativi nazionali e/o comunitari verrà individuato come sostitutivo dell'EURIBOR” (v. doc. 2 fascicolo di parte ). Parte_1
pagina 19 di 23 Quanto, poi, alla censura secondo cui “la banca avrebbe concretamente applicato tassi di interessi diversi da quelli indicati”, l'estrema genericità di formulazione della stessa (in cui l'attore non allega nemmeno il differente tasso che sarebbe stato applicato) preclude all'esame della stessa.
Parimenti dicasi con riferimento alla censura inerente alla omessa indicazione della modalità di capitalizzazione degli interessi (se in maniera semplice o composta). Anch'essa è formulata in maniera del tutto generica e tale da non rispettare l'onere di allegazione gravante sull'attore, così da precludere l'insorgenza in capo al giudice di un obbligo di motivazione.
Alla luce di quanto innanzi rilevato, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte attrice risulta superflua ai fini della definizione del giudizio e pertanto la relativa istanza deve essere rigettata.
6. SULLE ECCEZIONI INERENTI L'ART. 15
Parte attrice ha eccepito che l'art. 15 del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che “[…] I fideiussori si impegnano a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta, quanto la BA medesima indicherà come dovutole dalla parte mutuataria rinunciando egli al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed esonerando la BA dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. […]”, è vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2 D. Lgs. 206/2005, allegando che ha sottoscritto detta fideiussione quale consumatore e che il fatto che la Parte_1 fideiussione sia stata concesso per scopo estraneo all'attività professionale sarebbe pacifico e desumibile dal fatto che il mutuo garantito è stato richiesto da una persona fisica per scopi estranei all'attività professionale.
Si deve innanzitutto rilevare che alla data di sottoscrizione del contratto di fideiussione, ovvero il
15/3/2005, il D. Lgs. 206/2005 non era ancora entrato in vigore, cosa avvenuta il 23/10/2005. È necessario dunque fare riferimento alle previgenti disposizioni inerenti ai contratti del consumatore, ovvero gli artt. dal 1469 bis al 1496 sexies c.c.
Si deve poi precisare che la qualità di consumatore di – differentemente da quanto Parte_1 dedotto dalla parte attrice – non può ritenersi pacifica, avendo la parte convenuta espressamente e specificamente contestato tale allegazione attorea nella propria comparsa di costituzione.
Ciò precisato e venendo all'esame circa la configurabilità della posizione di consumatore in capo al garante , la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “nel contratto Parte_1 di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_4
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona CP_12 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli pagina 20 di 23 il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. 07/05/2024, n. 12286). Tale principio di diritto porta pertanto ad escludere che la natura di consumatore del garante debba essere desunta esclusivamente sulla base delle caratteristiche soggettivo e teleologiche del contratto di garanzia, con conseguente irrilevanza del fatto che (ovvero il mutuatario) è una persona fisica e ha contratto il Controparte_7 mutuo per acquistare un immobile da adibire a “prima casa” (come risulta dalle premesse del contratto di mutuo).
Si deve quindi rilevare che l'onere di allegare i fatti sulla base dei quali desumere la natura di consumatore del garante e, conseguentemente, di provarli grava interamente sull'attore, ovvero colui che eccepisce la natura vessatoria. A tal riguardo, la circostanza che il garante sia una persona fisica non è di per sé sufficiente a qualificarla come un consumatore. Ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2 c.c. - nella versione ratione temporis vigente (invero del tutto speculare a quella prevista oggi dal D. Lgs.
205/2006) - il consumatore “è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”: da tale definizione emerge in maniera evidente che oltre all'essere persona fisica è necessario soddisfare un ulteriore requisito per integrare la nozione di consumatore, dovendo a tal fine il soggetto aver sottoscritto il contratto per soddisfare scopi estranei alla propria attività professionale.
Nel caso di specie la parte attrice si è limitata ad allegare la propria posizione di consumatore, ma non ha allegato, né invero provato, le ragioni per cui la garanzia rilasciata in favore di Controparte_7 non costituisca espressione, né sia funzionale alla sua attività professionale, invero neanche specificata negli atti difensivi (solo nel contratto di mutuo si legge che svolge la generica attività Parte_1 di “operaio”).
Simile difetto probatorio preclude all'accoglimento dell'eccezione di vessatorietà della clausola contrattuale in esame.
Priva di pregio è infine l'eccezione secondo cui la clausola in parola sarebbe priva di efficacia in quanto non oggetto di alcuna espressa e duplice approvazione per iscritto. A tal riguardo basti ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (cfr. Cass. 16/07/2020, n. 15253; conformi, tra le tante, Cass. 20/06/2017, n. 15237; Cass. 21/09/2004, n. 18917; Cass. SS. UU. 10/01/1992, n. 193).
7. SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C. pagina 21 di 23 Il rigetto delle eccezioni inerenti alla validità ed efficacia dell'art. 15 del contratto di mutuo determina il rigetto dell'eccezione di decadenza dell'istituto bancario dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con la clausola contrattuale innanzi richiamata le parti hanno infatti espressamente derogato detta previsione codicistica, che dunque non trova applicazione al caso di specie.
8. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA CP_13
La parte attrice ha infine eccepito la violazione da parte dell'istituto bancario mutuante dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza. Secondo la prospettazione di parte attrice la BA mutuante non avrebbe correttamente adempiuto al dovere di informazione sulla stessa gravante, in quanto avrebbe applicato “interessi e costi in misura diversa o, comunque, maggiore rispetto a quanto riportato nel contratto” e non avrebbe informato il garante dello stato di inadempienza dell'obbligato principale, conseguentemente affermando “il diritto della mutuataria a vedere ristorato il danno derivato dal comportamento scorretto tenuto dall'intermediario”.
Dette domande devono essere rigettate non avendo la parte attrice nemmeno allegato quale sarebbe il pregiudizio conseguente al dedotto inadempimento, che non può essere semplicemente rinvenuto nella differenza tra l'ammontare degli interessi e dei costi per come pattuiti e quelli degli interessi e costi asseritamente applicati in misura differente. È solo nella comparsa conclusionale (dunque tardivamente rispetto al momento di cristallizzazione del thema decidendum) che l'attore ha allegato che l'asserita omessa informazione da parte dell'istituto mutante in favore del garante circa lo stato di insolvenza avrebbe determinato l'aggravamento della posizione del mutuatario con la maturazione di ingenti interessi moratori prima dell'instaurazione dell'azione giudiziaria.
9. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate in base al principio della soccombenza.
La parte attrice, in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata a rifondere nei confronti della convenuta le spese di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano – in applicazione dei valori
“medi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui il procedimento si è articolato – in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La soccombenza dell'attore nella fase di merito esclude la necessità di rivedere le statuizioni del giudice dell'esecuzione per le spese di lite inerenti alla fase cautelare, che devono essere qui confermate.
pagina 22 di 23 I compensi del CTU – come liquidati con decreto del 19/09/2025 – devono essere definitivamente posti a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra e in persona della procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 quale mandataria di ogni altra istanza, difesa CP_3 Controparte_8 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto,
2) accerta il diritto di quale mandataria di Controparte_1 [...] ad agire esecutivamente nei confronti di per la Controparte_8 Parte_1 somma di € 145.230,50 oltre interessi successivi alla data del 13/09/2021, alla data del 04/01/2022;
3) condanna a rifondere in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, fase Controparte_8 cautelare, che liquida in € 2.613,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
4) condanna a rifondere in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, fase di Controparte_8 merito, che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone i compensi del CTU – liquidati con decreto del 19/09/2025 – definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
Prato, 19/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1565/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Prato, Via Parte_1 C.F._1
Firenze n. 23/a, presso lo studio degli avv.ti Donata Moradei e Sabrina Monticelli che lo rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori del
24/09/2024 ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORE
E
(C.F. ), in persona della sua procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
QUALE MANDATARIA DI Controparte_2 CP_3 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_2 CP_5 elettivamente domiciliata a Prato, Via Niccolò Macchiavelli n. 34 presso lo studio dell'avv. Gabriele
Tempestini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per : come da nota depositata in data 11/10/2024 ovvero Parte_1
“- in via preliminare accertata l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dichiarare
pagina 1 di 23 l'invalidità e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato da al Controparte_6 sig. in data 04.01.2022, con ogni conseguenziale pronuncia del caso;
Parte_1
- nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o inefficacia della fideiussione resa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo ad accertare e Controparte_6 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla banca nei confronti del sig.
dichiarando pertanto che nulla le è dovuto;
Parte_1
- sempre nel merito: accertare e dichiarare l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Dott.
, Rep. n. 96.694, Racc. n. 8.175, del 15.03.2005, registrato a Prato il Persona_1
22.03.2005 al n. 2401, stipulato tra la BA OS Spa e il sig. e la sig.ra Controparte_7
e per l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione, anche Parte_2 impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute;
condannare comunque la banca resistente, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e quindi al pagamento in favore del ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall'adito Giudice;
- nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. stipulato tra BA OS Spa e il sig. Persona_1 [...]
e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento sulla base CP_7 Parte_2 dell'art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti.
In via istruttoria: si chiede disporsi idonea CTU contabile volta ad accertare l'esistenza dei vizi denunciati con l'atto introduttivo del giudizio, nonché alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche per la fase cautelare”.
Per quale mandataria di non avendo la Controparte_1 Controparte_8 parte convenuta precisato le conclusioni nella nota di trattazione scritta depositata il 22/05/2025, si deve fare riferimento a quelle rassegnate da ultimo con la memoria depositata in data 11/10/2024 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato,
- disattesa ogni considerazione, domanda ed eccezione avversaria, pagina 2 di 23 - preso atto della rinuncia compiuta da parte opponente alla domanda relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e all'istanza sospensiva;
- accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta opposta rispetto alle domande aventi natura restitutoria/risarcitoria,
- in via principale, rigettare ciascuna delle domande e conclusioni avanzate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la legittimità del titolo esecutivo e/o comunque delle pretese creditorie della BA e/o dell'atto di precetto e/o la procedibilità dell'azione esecutiva;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto di credito della convenuta opposta (e quindi quello di procedere all'azione esecutiva) per quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze defensionali di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha agito nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 [...] deducendo: che con atto di pignoramento immobiliare Controparte_8 CP_3 notificato il 07/03/2022, ha assoggettato ad esecuzione forzata l'intera quota di proprietà dell'appartamento ad uso abitazione (sito a Prato, Via Torino 32, piano T-1, censito al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 74, particella 813, subalterno 33) e del relativo vano garage (avente accesso da Via Napoli n. 5 e censito al catasto fabbricati del Comune di Prato al foglio 75, particella
812, subalterno 110); che il pignoramento si fonda su un contratto di mutuo ipotecario ai rogiti del
Notaio dott. rep. 96.694 – racc. 8175 del 15/3/2005, con cui BA OS S.p.A. ha Per_1 concesso in mutuo a e la somma di € 152.000,00; che Controparte_7 Parte_2 [...]
e si sono costituiti fideiussori in relazione alle obbligazioni sorte in capo ai Parte_1 Parte_2 mutuatari;
che nei confronti di pende procedura esecutiva iscritta al numero 32/2022 Parte_1 del ruolo generale del Tribunale di Prato;
che avverso il predetto pignoramento ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 615, c. 2 c.p.c.; che successivamente ad alcuni rinvii richiesti dalle parti in ragione della pendenza di trattative, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva assegnando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
che la fideiussione è nulla per violazione di norme imperative e/o per illiceità della causa ex art. 1418, c. 2
c.c. in quanto ricalca lo schema contrattuale standardizzato adottato dall'ABI e dichiarato nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
che l'art. 15 contratto oggetto della garanzia prevede che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca”; che i contratti di fideiussioni produttivi di intese dichiarate nulle dalla predetta Autorità Garante in quanto contrastanti pagina 3 di 23 con gli artt. 2, c. 2, lett. a) L. 287/1990 e 1 T.F.U.E., sono a loro volta nulli ai sensi degli artt. 1418 c.c.
e 2, c. 3 L. 287/1990; che detta clausola contrattuale ha lo scopo di addossare al fideiussore le conseguente negative dell'inosservanza da parte della banca degli obblighi di diligenza ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale;
che la garanzia non è efficace per violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore promosso alcuna istanza entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore principale, a nulla valendo la rinuncia a detto termine contrattualmente pattuita;
che per istanza devono intendersi solo le iniziative di carattere giudiziario e non un semplice atto stragiudiziale;
di non essere mai stato informato dello stato di inadempienza dell'obbligato principale, né del fatto che il mutuatario avesse cessato ogni pagamento;
che detta clausola contrattuale è vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2 D. Lgs. 206/2005 in quanto prevede che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta;
che il garante, in relazione alla fideiussione, ricopre la veste di consumatore;
che il credito nei confronti del garante è prescritto, essendo divenuto esigibile nel 2008, ma azionato soltanto nel gennaio 2022; che il contratto di mutuo non integra i presupposti previsti dall'art. 474 c.p.c. in quanto l'erogazione delle somme è sospensivamente condizionata all'avveramento delle condizioni stabilite all'art. 2 del contratto;
che detta pattuizione prevede che l'erogazione delle somme mutuate sia condizionata
“...all'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso... La relativa somma sarà resa disponibile per la parte mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione e avrà adempiuto alle suddette condizioni...”; che al predetto art. 2 la BA si è impegnata a mettere a disposizione dei mutuatari la somma mutuata solo in un secondo momento, prevedendo che gli interessi sulla somma sarebbero decorsi dalla data in cui la stessa sarebbe stata resa disponibile a favore della parte mutuataria o a decorrere dal novantesimo giorno dalla stipulazione del contratto anche se nel frattempo la somma non avrebbe potuto essere messa a disposizione della parte mutuataria;
che da detta previsione contrattuale emerge che le somme non sono disponibili da parte del mutuatario, potendo questo accedervi solo all'avverarsi delle condizioni stabilite;
che la giurisprudenza di merito ritiene che il contratto di mutuo non sia qualificabile come titolo esecutivo qualora sia previsto che sulla somma mutuata sia apposto un vincolo di inutilizzabilità fino all'avveramento di una condizione sospensiva, poiché il contratto non documenta l'esistenza attuale di una obbligazione restitutoria del mutuatario;
che in una clausola del contratto di mutuo si legge che la somma è stata erogata, mentre in un'altra la stessa è indicata come vincolata e quindi non disponibile per il mutuatario;
che la clausola di ricezione delle somme di cui viene data quietanza è una mera clausola di stile;
che secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se un contratto di mutuo costituisca un titolo esecutivo, occorre accertare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con pagina 4 di 23 immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che sia il contratto di mutuo che la quietanza rispettino i requisiti di forma previsti dalla legge;
che la banca deve fornire prova dell'avveramento delle condizioni sospensive, dovendo escludersi in mancanza che le somme mutuate siano state consegnate alla parte mutuataria;
che il contratto impone interessi usurari ed è viziato dall'applicazione di costi illegittimi;
che in base al contratto di mutuo l'importo finanziato è di €
152.000,00, la durata è di 360 mesi, il tasso nominale annuo iniziale è pari al 4,666% variabile
(comprensivo come da documenta di uno spread aggiuntivo dello 0,25% per stipula polizza assicurativa da sommarsi al Tasso Euribor 6 mesi media novembre 2004 sommato di 2.00%), gli oneri finanziati ammontano ad € 302,00, gli oneri trattenuti dall'erogato ad € 608,00 e gli altri costi addebitati in sede di erogazione di nuovo pari ad € 608,00; che il piano di ammortamento prevede che corresponsione di rate mensili costanti (c.d. “alla francese”); che in base al contratto il tasso degli interessi moratori è pari a quello in vigore nel periodo in cui si abbia l'eventuale sofferenza, maggiorato del 3,000%, nei limiti del "tasso soglia" in vigore tempo per tempo, il tasso di interesse nel periodo c.d. di pre-ammortamento
è pari al 3,10% del momento dell'erogazione alla scadenza della prima rata imputabile solo a titolo di interessi e non al capitale e in caso di estinzione anticipata e/o riduzione del finanziamento su richiesta del mutuante, questi avrebbe dovuto corrispondere alla BA un compenso pari all'1% del capitale restituito anticipatamente;
che stante la previsione di oneri accessori, il tasso nominare non è rappresentativo del costo effettivo del finanziamento;
che al tasso nominale deve essere aggiunto il differenziale di mora, come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione 350/2013 e della Corte
Costituzionale n. 29/2002; che deve essere aggiunto anche l'importo derivante dalle commissioni di estinzione anticipata;
che la clausola di salvaguardia non tiene conto delle spese ed oneri accessori, operando solo nei confronti del tasso;
che nel caso di specie la somma tra la maggiorazione moratoria contrattualmente prevista (3,000%) e il tasso nominale restituisce un tasso di mora superiore alla soglia, per cui la maggiorazione va calcolata come differenza fra il tasso soglia (5,790%) e il Tasso Nominale
(4,666%), ottenendo una maggiorazione effettiva del 1,124%; che sommando tale maggiorazione al
T.E.G. puro di cui sopra (4,841%) si ottiene il T.E.G. finito pari al 5,965%; che il TEG dell'operazione
è superiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula;
che quindi la BA è tenuta a restituire quanto meno l'importo di € 17.866,64; che la pattuizione di interessi usurari esclude la debenza di interessi ex art. 1815, c. 2 c.c.; che il contratto di mutuo fa riferimento a tassi di interesse non determinati e/o determinabili nel loro preciso ammontare;
che ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e 1346 e
1418 c.c. sono nulle le clausole del contratto di mutuo di determinazione degli interessi che, pur apparendo di per sé analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più pagina 5 di 23 alternative possibili;
che in nessuna parte del contratto viene indicato se la capitalizzazione degli interessi avverrà in capitalizzazione semplice ovvero composta;
che in assenza di espressa indicazione, il contratto deve interpretarsi secondo buona fede ed alla stregua dell'equo contemperamento degli interessi;
che nella fase pre-contrattuale e contrattuale e comunque nella conduzione dell'intero rapporto, la banca ha violato i più basilari doveri di buona fede e correttezza, non avendo correttamente adempiuto al dovere di informazione (di informare concretamente ed utilmente) su di essa gravante, avendo provveduto ad applicare interessi e, comunque, costi, in misura diversa e/o comunque maggiore rispetto a quanto riportato sul contratto, con conseguente risarcibilità del danno subito dal mutuatario;
che che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in base ad una CP_3 operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in tale operazione di cessione, così fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale;
che tuttavia, non ha fornito prova della sua successione nella posizione CP_3 dell'originario debitore BA OS;
che la pubblicazione nella G.U. dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa. L'attore pertanto ha chiesto “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo di cui in premessa nonché l'efficacia di tutti gli atti a questo successivi e da esso dipendenti, e comunque instaurata procedura esecutiva sopra indicata;
sempre in via preliminare: accertata l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato da al sig. in data 04.01.2022, Controparte_6 Parte_1 con ogni conseguenziale pronuncia del caso;
Nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione resa dal sig. e per cui è causa e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo ad accertare e Controparte_6 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla banca nei confronti del sig.
dichiarando pertanto che nulla le è dovuto;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare Parte_1
l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Dott. , Rep. n. Persona_1
96.694, Racc. n. 8.175, del 15.03.2005, registrato a Prato il 22.03.2005 al n. 2401, stipulato tra la
BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato Controparte_7 Parte_2 il piano di ammortamento, operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute;
condannare comunque la banca resistente, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e pagina 6 di 23 quindi al pagamento in favore del ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall'adito Giudice;
nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi di cui in premessa relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. stipulato tra BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato il piano di Controparte_7 Parte_2 ammortamento sulla base dell'art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti”.
Si è costituita rappresentata da deducendo: che la Corte di Cassazione a CP_3 Controparte_1
Sezioni Unite, con pronuncia n. 41994/2021, ha statuito il carattere parziale della nullità per violazione della normativa antitrust, ovvero limitato agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione sanzionato da
BA d'Italia; che controparte nulla ha dedotto in merito al carattere determinante di dette clausole;
che la nullità non è applicabile al caso di specie in quanto la garanzia prestata da si Parte_1 pone all'interno del contratto di mutuo e ha ad oggetto i soli obblighi scaturenti dal contratto medesimo, non potendosi qualificare quale fideiussione omnibus; che il contrasto con le norme imperative, per dar luogo ad una nullità contrattuale, vi deve essere in relazione agli elementi intrinseci e strutturali del negozio, non determinando la violazione di norme imperativa automaticamente la nullità; che la fideiussione non rappresenta lo sbocco di un'intesa anticoncorrenziale;
che le parti hanno espressamente stabilito di derogare al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.; che ove detta previsione dovesse trovare applicazione, nei confronti della BA non sarebbe maturata alcuna preclusione, avendo essa tempestivamente agito contro il debitore principale mediante notificata il
26/7/2017 di un atto di precetto, contestualmente notificato ai garanti;
che successivamente alla notificazione dell'atto di precetto era stata introdotta la procedura esecutiva immobiliare RGE
188/2017, successivamente alla notificazione al debitore principale di atto di pignoramento in data
12/09/2017; che detta esecuzione ha portato ad un recupero parziale del credito, come risulta dal progetto di distribuzione approvato e dichiarato esecutivo e dalla relazione finale;
che il contratto di mutuo prevedeva inizialmente la restituzione delle somme mutuate in 30 anni;
che con accordo del
31/05/2010, sottoscritto anche dai garanti, BM e i mutuatari hanno convenuto di sospendere il pagamento delle rate dal 31/01/2009 al 31/12/2019, prolungando sino al 31/3/2037 il piano di ammortamento;
che con ulteriore accordo del 25/10/2011, sottoscritto anche da , è stata Parte_1 convenuta una ulteriore sospensione del pagamento delle rate di mutuo dal 30/6/2011 al 31/12/2011; che nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica;
che il debito non può quindi considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse;
che per i medesimi pagina 7 di 23 motivi anche l'eccezione di prescrizione è infondata;
che i garanti, oltre ad aver ricevuto la notificazione dell'atto di precetto nel luglio 2017, hanno ricevuto a giugno 2017 anche una missiva extragiudiziale con cui gli è stato intimato il pagamento di quanto richiesto al debitore principale;
che la prima rata insoluta è scaduta il 31/3/2012 e dunque il credito non è divenuto esigibile a far data dal
2008; che l'art. 15 del contratto di mutuo non ha natura vessatoria, valendo semplicemente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, invece che di fideiussione;
che non rientra Parte_1 nella nozione di consumatore, non potendo rientrare in tale nozione il fideiussore che non “consuma” alcunché, né beni né servizi, limitandosi a prestare garanzia al fine di agevolare o permettere la concessione di credito al soggetto garantito;
che l'art. 2 del contratto di mutuo è una previsione standard che consente alla BA mutuante di accertarsi dell'insussistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili offerti in garanzia;
che al momento della sottoscrizione del contratto vi è stata consegna di denaro dalla BA alla parte mutuataria;
che il conferimento di detto importo da parte del mutuatario quale deposito cauzionale è evidenza dell'effettiva erogazione della somma mutuata;
che nel caso di specie non ha contestato l'avvenuta acquisizione della somma Parte_1 da parte del mutuatario, né il pagamento di alcune rate del mutuo;
che la “prova dell'avveramento delle predette condizioni sospensive” è desumibile dalla certificazione notarile già depositata nella procedura esecutiva immobiliare RGE 188/2017, da cui emerge l'inesistenza di formalità pregiudizievoli;
che l'eccezione afferente la natura usuraria del tasso di interesse è infondata, non avendo la controparte depositato il decreto ministeriale che ha fissato il tasso soglia all'epoca del presunto superamento;
che la “maggiorazione di mora” è presente in tutti i DM trimestrali a partire dal secondo trimestre del 2003
e indica la maggiorazione media del tasso di mora rilevata sul mercato;
che detta maggiorazione è stata del 2,1% sino al quarto trimestre 2017 e del 1,9% dall'anno 2018; che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 detta maggiorazione deva essere utilizzata per il calcolo del “tasso mora soglia”; che il tasso corrispettivo e quello moratorio vanno sempre tenuti distinti e mai sommati, in quanto il TEG non comprende il tasso di mora;
che la verifica del rispetto del tasso soglia deve essere effettuata in maniera distinta per il tasso di interesse corrispettivo e per quello moratorio, in relazione ai quali vigono tassi soglia differenti;
che il TEG quantificato dal consulente di parte attrice senza l'inclusione di parte del tasso mora nella misura del 4,841% rispetta il limite soglia;
che se a detto TEG si aggiunge la maggiorazione pattuita di 3 punti si giunge ad un tasso mora del 7,841%, ampiamente inferiore al tasso soglia mora dell'8,94%; che la commissione per estinzione anticipata non può essere inclusa nel calcolo del TEG, come escluso anche dal consulente della controparte e sancito dalla Corte di Cassazione;
che la pattuizione inerente al tasso di interesse corrispettivo è chiara e determinata, prevedendo che questo sia parametrato all'Euribor 6 mesi 360, rilevato come media pagina 8 di 23 aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dei mesi di maggio e novembre, maggiorata di uno spread di 2 punti, a cui aggiungere una maggiorazione di punti 0,25 per polizza;
che nel documento di sintesi è riportato il tasso applicabile al 1/09/2005, descritto come media delle quotazioni di novembre
2004; che guardando le quotazioni giornaliere nel mese di novembre del 2004 dell'Euribor 6 mesi 360
e facendone la media aritmetica si ottiene quel 2,21% indicato nel documento di sintesi, al quale aggiungere lo spread pattuito;
che la capitalizzazione nel contratto di mutuo è espressamente vietata dalla normativa, anche quella vigente nel momento di sottoscrizione del contratto, salvo il caso degli interessi di mora che, ai sensi della delibera CICR 09/02/2000, previa pattuizione, possono essere computati sull'intero insoluto e non solo sul capitale insoluto;
che né il contratto né il relativo documento di sintesi attribuiscono alla BA mutuante la facoltà di capitalizzare le rate scadute e insolute e, in tal caso, portare gli importi scaduti ad incremento del capitale, generando
“capitalizzazione composta”; che l'eccezione inerente alla violazione da parte della BA dei doveri di buona fede, correttezza, trasparenza e informazione non si concretano in alcuno specifico addebito fattuale;
che l'attore non ha indicato quali tassi ed interessi sarebbero stati applicati dalla BA in misura divergente rispetto a quanto pattuito, né l'entità della divergenza;
che l'eccezione inerente al difetto di legittimazione di non è stata sollevata nella fase cautelare dell'opposizione ed è per CP_3 tale motivo tardiva;
che la mancata contestazione della titolarità del credito in capo ad nella CP_3 fase cautelare dell'opposizione costituisce implicito riconoscimento della stessa da parte di
[...]
; che , in quanto garante e non mutuatario, non è legittimato ad avanzare Parte_1 Parte_1 richieste restitutorie, anche perché lo stesso non risulta aver effettuato pagamenti in luogo del debitore principale;
che la domanda risarcitoria formulata dall'attore è generica;
che comunque è priva CP_3 della legittimazione ad agire in relazione a dette domande, non potendo la stessa essere ritenuta responsabile rispetto a fatti antecedenti la scissione;
che la paternità della firma apposto sulla cartolina di ricevimento della lettera di messa in mora è stata disconosciuta da all'udienza del Parte_1
20/12/2022; che alla successiva udienza del 31/01/2023 ha formulato istanza di verificazione, CP_3 sebbene subordinata ad una verifica circa la necessarietà e rilevanza del documento;
che detto documento, sebbene utile a provare che non è decaduta dalla garanzia e che il credito non si è CP_3 prescritto, è superfluo e sovrabbondante;
che per solo scrupolo difensionale l'istanza di verificazione deve essere reiterata. La convenuta ha pertanto chiesto “- disattesa ogni considerazione, domanda ed eccezione avversaria, - accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta opposta rispetto alle domande aventi natura restitutoria/risarcitoria, in via preliminare, [di] rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché di tutti gli atti a questo successivi e da esso dipendenti, per assoluta carenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
nel pagina 9 di 23 merito, rigettare ciascuna delle domande e conclusioni avanzate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto [di] dichiarare la legittimità del titolo esecutivo e/o comunque delle pretese creditorie della BA e/o dell'atto di precetto e/o la procedibilità dell'azione esecutiva in subordine, [di] accertare e dichiarare il diritto di credito della convenuta opposta (e quindi quello di procedere all'azione esecutiva) per quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze defensionali di causa”.
La parte attrice, nella memoria depositata entro il termine di cui all'art. 171 ter, n. 1 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al capo di domanda inerente alla nullità delle clausole della fideiussione pe violazione della normativa antitrust e all'istanza preliminare di sospensione, rassegnando le seguenti conclusioni “- in via preliminare: accertata l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato e/o comunque di ogni altro titolo di cui in premessa a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c., dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato da
[...] al sig. in data 04.01.2022, con ogni conseguenziale pronuncia del Controparte_6 Parte_1 caso;
- nel merito in via principale ed in ogni caso: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o inefficacia della fideiussione resa dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo ad accertare e Controparte_6 dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla banca nei confronti del sig.
dichiarando pertanto che nulla le è dovuto;
- sempre nel merito: accertare e Parte_1 dichiarare l'usurarietà e/o comunque l'illegittimità degli interessi di cui in premessa così come convenuti relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. Dott. Persona_1
Rep. n. 96.694, Racc. n. 8.175, del 15.03.2005, registrato a Prato il 22.03.2005 al n. 2401,
[...] stipulato tra la BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per Controparte_7 Parte_2
l'effetto, rideterminato il piano di ammortamento, operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, condannare parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme corrisposte e non dovute;
condannare comunque la banca resistente, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per la violazione del dovere di buona fede e correttezza e trasparenza da parte della banca e quindi al pagamento in favore del ricorrente di quelle somme che saranno liquidate, anche in via equitativa, dall'adito Giudice;
- nel merito ed in subordine: accertare l'esistenza dei vizi relativamente al contratto di mutuo ai rogiti Notaio Dott. stipulato tra BA OS Spa e il sig. e la sig.ra e per l'effetto, rideterminato il piano di Controparte_7 Parte_2 ammortamento sulla base dell'art. 1815 II comma c.p.c. ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. ovvero del tasso legale ex art. 1284 c.c. nonché operata compensazione, anche impropria, tra i diritti reciproci delle parti, determinare e dichiarare il rapporto di dare/avere tra le parti”. pagina 10 di 23 La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo la concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024.
Con ordinanza del 10/01/2025 è stata quindi rimessa sul ruolo nelle more della decisione da parte della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa circa l'idoneità ad essere considerato quale titolo esecutivo di un contratto di mutuo che preveda l'immediata riconsegna all'istituto mutuante delle somme mutuate per la costituzione di un deposito infruttifero a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie.
Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione, come richiesto da entrambe le parti, con provvedimento reso il 06/06/2025 all'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULLA TITOLARITÀ DEL CREDITO DA PARTE DI CP_3
L'attore ha contestato la titolarità del credito da parte di deducendo che quest'ultima non CP_3 avrebbe provato di essere subentrata nella posizione dell'originario creditore BA OS.
L'eccezione non può ritenersi fondata.
Nel caso di specie risulta che BA OS S.p.A. ha concesso in data 22/03/2005 a
[...]
“finanziamento a medio lungo termine in Euro garantito da ipoteca su immobili effettuato ai CP_7 sensi dell'art. 38 e segg. del D.lgs. n. 385 del 1/8/93 […]” dell'importo capitale di € 152.000,00 con atto pubblico rogato dal Notaio rep. n. 96.694 – racc. 8.175, Persona_1 obbligandosi all'art. 3 a rimborsare la somma mutuata entro trent'anni mediante il pagamento di 360 rate mensili (v. doc. 4 fascicolo di parte . Con il medesimo atto l'odierno attore e CP_3 Pt_2 si sono costituiti fideiussori solidali di “per l'adempimento di qualsiasi
[...] Controparte_7 obbligazione dipendente dal presente contratto e quindi per il soddisfacimento di ogni credito della
BA […]” (v. doc. citato).
Risulta quindi provato che:
- che BA OS S.p.A. si è fusa per incorporazione in Controparte_9 con atto del notaio di Siena del 14/03/2009, rep. 27533 – racc. 12059, registrato a il Per_2 CP_9
25/03/2009 al n. 2040 serie 1T, come peraltro riportato anche nell'accordo di rinegoziazione intervenuto tra BM e il debitore principale in data 10/06/2010 e sottoscritto per presa di conoscenza e conferma della garanzia fideiussoria anche da (v. doc. 14 fascicolo;
Parte_1 CP_3
- che con atto pubblico del 25/11/2020 rogato dal notaio Controparte_9 Per_3
(rep. 39399 – racc. 20019) si è scissa parzialmente in favore di
[...] Controparte_10
pagina 11 di 23 con assegnazione a quest'ultima di “elementi attivi e passivi di BM costituenti il CP_8
“Compendio Scisso”, composto – in sintesi – all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionario e azionari, contratti derivanti e attività fiscali differite […]”, tra cui anche quello nei confronti di contraddistinto dal numero “ndg Controparte_7 originator 65546938” espressamente riportato nel Progetto di Scissione allegato al relativo atto (v. all.
C, D ed F fascicolo . CP_3
Alla luce degli elementi probatori innanzi richiamati l'eccezione attorea deve essere rigettata.
2. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO Cont a eccepito la prescrizione del diritto di credito, allegando che lo stesso sia stato azionato solo nel gennaio 2022, nonostante fosse venuto divenuto esigibile già nel 2008.
L'eccezione deve essere rigettata in quanto non fondata.
Il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo contrattualmente previsto. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto di mutuo ha carattere unitario e la divisione in rate dell'obbligo restitutorio non trasforma i singoli pagamenti in rapporti giuridici autonomi da cui poter fare decorrere i termini prescrizionali (Cass. 18951/2013; Cass.
17798/2011; Cass. 10127/2005; Cass. 2262/1984).
Nel caso di specie (subentrata nel rapporto contrattuale a BA OS Controparte_9
S.p.A. giusta fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima) ha dichiarato decaduto
[...]
, debitore principale, dal beneficio del termine con missiva del 13/06/2017, contestualmente CP_7 chiedendo il pagamento dell'intera somma residua di € 177.694,55 (v. doc. 16 fascicolo di parte
. CP_3
È pertanto da tale data che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale, che è stato tempestivamente interrotto nei confronti di in data 14/07/2017 mediante notificazione Parte_1 nei suoi confronti di atto di precetto a titolo “di richiesta di adempimento dell'obbligazione” (v. doc. 10 fascicolo di parte . CP_3
3. SULLA INIDONEITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO QUALE TITOLO ESECUTIVO
La parte attrice ha contestato l'inidoneità del contratto di mutuo ad essere qualificato quale titolo esecutivo essendo l'efficacia dello stesso sospensivamente condizionata all'avveramento delle condizioni meglio delineate all'art. 2 del contratto. Più nello specifico l'attore contesta che la banca abbia omesso di provare:
1) di aver posto le somme mutuate nella disponibilità giuridica immediata del mutuatario;
2) l'avveramento dei fatti a cui le parti hanno condizionato l'efficacia del contratto di mutuo con un documento soddisfacente i requisiti di forma previsti dall'art. 474 c.p.c. pagina 12 di 23 Le censure non sono fondate per i seguenti motivi.
Quanto alla prova che la BA abbia posto le somme mutuate nella disponibilità giuridica immediata del mutuatario, basta fare riferimento all'art. 1 del contratto di mutuo sottoscritto tra , Controparte_7 quale parte mutuataria, e quali parti fideiubenti, e BA OS Parte_1 Parte_2
S.p.A. quale parte mutuante. Detta disposizione contrattuale recita, infatti, che “la BA concede, a titolo di mutuo ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 ed alle condizioni appresso indicate, un mutuo di Euro 152.000,00 […] alla parte mutuataria […]. La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla BA la predetta somma rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” (v. doc. 2 fascicolo di parte attrice). La circostanza che al successivo art. 2 la parte mutuataria dia atto di riconsegnare “alla BA l'intera somma mutuata perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la BA stessa a garanzia della documentale dimostrazione della inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo nonché a garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso e comunque a garanzia della restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione del contratto di mutuo a norma del successivo comma del presente articolo […]”, non permette di escludere l'effettiva messa a disposizione delle somme da parte del mutuante.
Come evidenziato di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la messa a disposizione “può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti” (cfr. SS. UU. 06/03/2025, n. 5968).
Il fatto che il mutuatario abbia contestualmente disposto delle somme mutuate con una successiva operazione, ovvero la riconsegna alla banca a titolo di deposito cauzionale, rende peraltro evidente che con il contratto di mutuo una somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e che la dichiarazione resa in tal senso dallo stesso non sia – come invece sostenuto dalla parte attrice – “una mera clausola di stile”: la costituzione della somma mutuata in un deposito costituisce infatti estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata.
Non può poi essere condivisa la prospettazione di parte attrice secondo cui il contratto per cui è causa integrerebbe un contratto di mutuo tecnicamente condizionato, ovvero un contatto che – proprio perché condizionato – non determinerebbe l'insorgenza di una attuale obbligazione restitutoria in capo al mutuante, essendo a tal fine necessario un altro atto di accertamento che deve necessariamente rivestire le forme richieste dall'art. 474 c.p.c.
pagina 13 di 23 La già citata pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha escluso che “l'accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni” – com'è pattuito nel caso di specie – sia a priori sussumibile nella fattispecie di un mutuo tecnicamente condizionato. Ciò in quanto nel contratto di mutuo condizionato “la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto”, mentre invece nella prima fattispecie il mutuo si perfeziona immediatamente, essendosi le parti limitate a posporre e a rapportare alla verificazione di un successivo evento solo “l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. SS. UU. 06/03/2025, n. 5968). Come precisato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite i patti accessori in base ai quali il mutuatario disponga della somma mutuata mediante costituzione della stessa in deposito irregolare “non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ. […]”, potendo ciò escludersi solo nella “ipotesi in cui nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”.
Ciò precisato, la lettura del contratto di mutuo non permette di concludere che né la messa a disposizione delle somme mutuate, né l'obbligo di restituzione siano sottoposti a condizione.
Come già in precedenza rilevato, nell'art. 1 la parte mutuataria riconosce di aver ricevuto dalla BA
l'importo mutuato, rilasciando quietanza del ricevimento della stessa.
Differentemente da quanto sostenuto dalla parte attrice, l'art. 2 – ove prevede che la somma mutuata e contemporaneamente restituita alla BA a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia “della documentale dimostrazione della inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo nonché [a] garanzia dell'adempimento delle altre condizioni stabilite nel contratto di mutuo stesso e comunque a pagina 14 di 23 garanzia delle restituzione della somma erogata ove intervenga risoluzione d[el] contratto di mutuo
[…]” sarà “[…] resa disponibile per la parte mutuataria soltanto quando la stessa avrà fornito la predetta dimostrazione e avrà adempiuto alle suddette condizioni e comunque non prima di 10 (dieci) giorni dalla data dell'iscrizione ipotecaria” – non sottopone a condizione la consegna della somma mutuata dalla parte mutuante alla parte mutuataria (consegna che invero, sebbene solo contabile, vi è già stata), ma regola l'obbligo del BA – nella sua veste di depositario - di mettere a disposizione del depositante gli importi da questi costituiti in deposito.
Che nel contratto per cui è causa la BA abbia messo a disposizione le somme mutuate al mutuatario, con conseguente insorgenza dell'obbligo in capo a quest'ultimo di restituirle, emerge in maniera evidente da quella previsione (contenuta sempre nell'art. 2) secondo cui “qualora la suddetta dimostrazione [ovvero dell'inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo] non venga fornita entro [non leggibile] giorni dalla data del contratto o, entro lo stesso termine, le condizioni di cui sopra non vengano adempiute o venga comunque accertata l'esistenza, sui beni costituiti in garanzia, di iscrizioni
o privilegi, o di altre formalità o vincoli di qualsiasi specie relativi agli immobili stessi, ritenuti pregiudizievoli a giudizio della BA, o non sia state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto con particolare riferimento a quelle indicante nei successivi artt. 11 e 13, in tutte tali ipotesi la BA avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo per colpa della parte mutuataria e di utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo […]” (sottolineatura aggiunta dal redattore). Simile disposizione è dotata di senso giuridico solo ove si ammetta che con la messa a disposizione delle somme da parte della BA (come consacrata nell'art. 1 del contratto di mutuo) sia sorto effettivamente in capo alla parte mutuataria un obbligo di restituzione, che la BA si attribuisce il diritto di estinguere per compensazione trattenendo le somme costituite presso di lei in deposito cauzionale in determinate ipotesi di risoluzione del contratto.
Per contro, la previsione contrattuale testé ricordata sarebbe priva di significato ove si volesse accedere alla prospettazione attorea secondo cui il mutuo per cui è causa sarebbe un mutuo tecnicamente condizionato. Il mancato avveramento entro il termine pattuito dei fatti dedotti ad oggetto della supposta condizione sospensiva escluderebbe infatti in radice la produzione di qualsiasi effetto da parte del contratto di mutuo, tra cui anche l'obbligo di restituzione delle somme mutuate da parte del mutuatario, con conseguente superfluità di disciplinare le modalità di estinzione di un obbligo non esistente.
Non è poi condivisibile la riconduzione del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 2 del contratto di mutuo per cui è causa (nella parte a cui riconosce che “la BA avrà la facoltà di ritenere risolto il pagina 15 di 23 contratto di mutuo per colpa della mutuataria” ove l'immobile su cui la BA avrebbe dovuto iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo non fosse risultato libero da precedenti trascrizioni o iscrizioni) alla fattispecie della condizione risolutiva, come la parte attrice parrebbe sostenere rinviando all'ordinanza n. 3583/2025 del Tribunale di Livorno. Come emerge in maniera evidente dalla lettura della pattuizione, la risoluzione del contratto non è considerato un effetto immediato e automatico del verificarsi di determinati fatti (come avviene nel caso della condizione risolutiva, in cui il venir meno del contratto non necessita dalla manifestazione di una ulteriore volontà ad opera della parte in favore della quale la condizione è stata posta), ma è una conseguenza dell'esercizio da parte della BA di una facoltà e, dunque, di una sua ulteriore manifestazione di volontà, con delle modalità dunque affini a quanto previsto dall'art. 1456, c. 2 c.c. per la clausola risolutiva espressa.
Che il contratto di mutuo determini l'insorgenza in capo al mutuatario di un obbligo di restituzione incondizionato trova poi conferma nell'art. 3 del contratto, che menziona l'obbligo di rimborso delle somme mutuate senza farne dipendere l'insorgenza dal verificarsi di fatti esterni (il predetto articolo recita, infatti, che “la parte mutuata si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 (trenta), mediante il pagamento di n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi come risulta dal piano ammortamento che sottoscritto dalle parti, e da me notaro, si allega a presente atto sotto la lettera “A”. Tale piano di ammortamento sarà suscettibile di variazione sia nell'importo delle singole rate che nella loro composizione, quota capitale e quota interessi, in conseguenza delle variazioni del tasso di interesse che la BA potrà attuare con le modalità descritte al successivo art.
5. La nuova rata di ammortamento sarà calcolata prendendo a base il debito residuo in essere alla data di variazione del tasso per il numero di rate che risulteranno ancora da scadere”).
4. SULLA NATURA USURARIA DEGLI INTERESSI E SULLA APPLICAZIONE DI ALTRI COSTI ILLEGITTIMI
La parte attrice ha quindi dedotto la natura usuraria degli interessi pattuiti. In particolare, secondo la prospettazione della parte attrice:
- il tasso nominale annuo indicato nel contratto di mutuo (pari ad € 4.666%) non sarebbe effettivamente rappresentativo del costo del finanziamento in quanto non terrebbe conto “della presenza di oneri accessori (diretti o impliciti)”, tenendo conto dei quali il tasso dovrebbe essere più correttamente ricalcolato nella percentuale del 4,841%;
- a tale percentuale dovrebbe poi essere sommata la “maggiorazione moratoria contrattualmente prevista” e la commissione di estinzione anticipata;
- poiché tuttavia il tasso di interesse moratorio (dato dalla sommatoria tra il TAN come in precedenza ricalcolato e la c.d. maggiorazione moratoria) è superiore al c.d. “tasso soglia” e siccome il contratto di mutuo esclude l'applicazione di tassi di interesse usurari, la maggiorazione moratoria dovrebbe essere pagina 16 di 23 ricalcolata “come differenza tra il tasso soglia (5,790%) e il Tasso Nominale (4,666%), ottenendo una maggiorazione effettiva del 1,124%”, che sommata al TAN darebbe un TAEG pari al 5,965% dunque superiore al c.d. tasso soglia in vigore nel trimestre di sottoscrizione del contratto di mutuo, pari al
5,790%.
Il motivo non risulta fondato per i seguenti motivi.
Innanzitutto, il metodo di calcolo del TAEG adottato dalla parte attrice non risulta conforme agli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità.
È oramai orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che, sebbene sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori soggiacciano alla disciplina di contrasto all'usura, non è possibile procedere alla stessa raffrontando il tasso soglia individuato alla stregua dell'art. 2, c. 4 L. 108/1996 per gli interessi corrispettivi con la sommatoria delle due tipologie di interessi concretamente pattuiti, stante la differente funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, ed è dunque necessario procedere al calcolo separato della loro eventuale natura usuraria (cfr. Cass. 18/09/2020, n. 19597).
Ciò concretamente comporta che per gli interessi corrispettivi è necessario fare riferimento ai tassi medi degli interessi convenzionali staticamente rilevati dalla BA d'Italia; per gli interessi moratori, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020 e tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 2, c. 4 L. 108/1996 dal D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, la modalità di individuazione del tasso soglia di raffronto varia a seconda della data di sottoscrizione del contratto:
i) per i contratti conclusi sino al 31/03/2003 (data sino al quale i decreti ministeriali di rivelazione dei tassi medi non recano l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, per la prima volta compiuta con il D.M. 25/03/2003, come emerge da Cass. SS. UU. 19597/2020), il termine di confronto ai fini della valutazione della natura usuraria degli interessi moratori deve essere il c.d.
T.E.G.M. aumentato della metà;
ii) per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 sino all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 2, c. 4 L. 108/1996 dal D.L. 13/05/2011 n. 70, il “tasso soglia” per gli interessi moratori si determina sommando al T.E.G.M. la misura media dell'incremento degli interessi moratori come rilevata dai decreti ministeriali, importo che poi deve essere aumentato della metà;
iii) per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 2, c. 4
L. 108/1996 dal D.L. 13/05/2011 n. 70 sino al 30/12/2017, il tasso soglia per gli interessi moratori si determina sommando al TEGM la misura media dell'incremento degli interessi moratori come rilevata pagina 17 di 23 dai decreti ministeriali, importo che poi deve essere maggiorato di ¼ e aumentato di ulteriori 4 punti percentuali;
iv) per i contratti conclusi dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del D.M. 21/12/2017, con cui si è cominciato a distinguere i tassi moratori medi a seconda che l'operazione fosse un mutuo ipotecario ultraquinquennale, un'operazioni di leasing o un'altra tipologia di prestito), il tasso soglia si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale), del 4,1%
(per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (pari, rispettivamente, alle maggiorazioni medie degli interessi di mora rilevate dai decreti ministeriali a decorrere da quello innanzi citato di dicembre 2017, come risulta dalla citata sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite), con successiva maggiorazione della sommatoria di ¼ più altri 4 punti percentuali.
La giurisprudenza di legittimità ha poi escluso la possibilità di cumulare, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. Ciò in quanto la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come già evidenziato, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire incrementati, gli interessi corrispettivi (cfr. Cass. 07/03/2022, n. 7352).
Nel caso di specie il contratto di mutuo è stato sottoscritto il 15/03/2005.
Sebbene nessuna delle parti abbia prodotto per intero il decreto ministeriale di rilevazione dei tassi medi applicabile al trimestre di sottoscrizione del contratto di mutuo, entrambe concordano nell'indicare che il tasso soglia calcolato sulla base di detto decreto con riferimento ai mutui con garanzia reale a tasso variabile è pari al 5,79% (corrispondente ad un TEGM del 3,86%, computato applicando all'inverso le modalità di calcolo del tasso soglia previste dall'art. 2, c. 4 L. 108/1996 vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo, secondo cui “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”).
Parte convenuta ha inoltre allegato che a partire dal secondo trimestre 2003 e sino al quarto trimestre
2017, la maggiorazione media dei tassi di interesse moratori rilevata dai decreti ministeriali è stata pari al 2,1%: circostanza, questa, che non è stata specificamente contestata dalla parte attrice e che, pertanto, si deve ritenere provata. pagina 18 di 23 Sulla base di tali dati, in applicabile dei principi e delle modalità di calcolo del tasso soglia innanzi richiamati, il tasso soglia per gli interessi moratori vigente alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo è pari all'8,94% (= (3,86%+2,1%)*1,5)).
Dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo risulta la previsione di un TAN pari al 4,416% e di un ISC pari al 4,320%, che dunque risultano nettamente inferiori al tasso soglia di comparazione per gli interessi corrispettivi. Tale soglia risulta rispettata anche qualora, aderendo alla prospettazione di parte attrice, si ritenga che il TAN debba essere ricalcolato nella differente percentuale del 4,841%.
Quanto agli interessi moratori, l'art. 7 del contratto di mutuo prevede che “il ritardato pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, produrrà di pieno diritto a favore della BA la maturazione degli interessi di mora, nella misura di 3 (tre) punti in più del tasso nomina annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta e comunque non oltre la soglia del tasso di usura di volta in volta vigente” (v. doc. 2 fascicolo di parte ). Facendo riferimento al TAN indicato Parte_1 nel documento di sintesi il tasso di interesse moratorio equivale al 7,416%, mentre ove si faccia riferimento al TAN prospettato da parte attrice detto tasso equivale al 7,841%: entrambi nettamente inferiori al tasso soglia relativo agli interessi moratori dell'8,94%.
L'infondatezza della censura inerente alla natura usuraria dei tassi di interesse comporta il rigetto della domanda volta a rideterminare le somme dovute al netto degli interessi usurari.
5. SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO
La parte attrice ha quindi dedotto la nullità “totale/parziale” del contratto di mutuo in quanto lo stesso non indicherebbe in maniera analitica le modalità di calcolo che conducono alla determinazione degli interessi applicati.
La censura non merita accoglimento.
L'art. 5 del contratto di mutuo detta in maniera chiara le modalità di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che al mutuo “sarà applicato il tasso nominale annuo, pari all'EURIBOR, maggiorato di uno spread massimo di 2,00 (due virgola zero zero) punti, in relazione all'andamento del mercato. Il valore del parametro sarà pari alla media aritmetica semplice dei tassi giornalieri EURIBOR lettera sei mesi (applicati per valute rilevate nei mesi di maggio e di novembre) e verrà applicato alla semestralità successiva;
in mancanza di tale dato verrà utilizzata l'ultima rilevazione dell'EURIBOR rilevata nell'arco degli ultimi sei mesi. Ove in futuro venisse a cessare la rilevazione dell'EURIBOR, al residuo ammortamento verrà applicato il parametro che a seguito di provvedimenti legislativi o governativi nazionali e/o comunitari verrà individuato come sostitutivo dell'EURIBOR” (v. doc. 2 fascicolo di parte ). Parte_1
pagina 19 di 23 Quanto, poi, alla censura secondo cui “la banca avrebbe concretamente applicato tassi di interessi diversi da quelli indicati”, l'estrema genericità di formulazione della stessa (in cui l'attore non allega nemmeno il differente tasso che sarebbe stato applicato) preclude all'esame della stessa.
Parimenti dicasi con riferimento alla censura inerente alla omessa indicazione della modalità di capitalizzazione degli interessi (se in maniera semplice o composta). Anch'essa è formulata in maniera del tutto generica e tale da non rispettare l'onere di allegazione gravante sull'attore, così da precludere l'insorgenza in capo al giudice di un obbligo di motivazione.
Alla luce di quanto innanzi rilevato, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte attrice risulta superflua ai fini della definizione del giudizio e pertanto la relativa istanza deve essere rigettata.
6. SULLE ECCEZIONI INERENTI L'ART. 15
Parte attrice ha eccepito che l'art. 15 del contratto di mutuo, nella parte in cui prevede che “[…] I fideiussori si impegnano a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta, quanto la BA medesima indicherà come dovutole dalla parte mutuataria rinunciando egli al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed esonerando la BA dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. […]”, è vessatoria ai sensi dell'art. 33, c. 2 D. Lgs. 206/2005, allegando che ha sottoscritto detta fideiussione quale consumatore e che il fatto che la Parte_1 fideiussione sia stata concesso per scopo estraneo all'attività professionale sarebbe pacifico e desumibile dal fatto che il mutuo garantito è stato richiesto da una persona fisica per scopi estranei all'attività professionale.
Si deve innanzitutto rilevare che alla data di sottoscrizione del contratto di fideiussione, ovvero il
15/3/2005, il D. Lgs. 206/2005 non era ancora entrato in vigore, cosa avvenuta il 23/10/2005. È necessario dunque fare riferimento alle previgenti disposizioni inerenti ai contratti del consumatore, ovvero gli artt. dal 1469 bis al 1496 sexies c.c.
Si deve poi precisare che la qualità di consumatore di – differentemente da quanto Parte_1 dedotto dalla parte attrice – non può ritenersi pacifica, avendo la parte convenuta espressamente e specificamente contestato tale allegazione attorea nella propria comparsa di costituzione.
Ciò precisato e venendo all'esame circa la configurabilità della posizione di consumatore in capo al garante , la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “nel contratto Parte_1 di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_4
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona CP_12 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli pagina 20 di 23 il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. 07/05/2024, n. 12286). Tale principio di diritto porta pertanto ad escludere che la natura di consumatore del garante debba essere desunta esclusivamente sulla base delle caratteristiche soggettivo e teleologiche del contratto di garanzia, con conseguente irrilevanza del fatto che (ovvero il mutuatario) è una persona fisica e ha contratto il Controparte_7 mutuo per acquistare un immobile da adibire a “prima casa” (come risulta dalle premesse del contratto di mutuo).
Si deve quindi rilevare che l'onere di allegare i fatti sulla base dei quali desumere la natura di consumatore del garante e, conseguentemente, di provarli grava interamente sull'attore, ovvero colui che eccepisce la natura vessatoria. A tal riguardo, la circostanza che il garante sia una persona fisica non è di per sé sufficiente a qualificarla come un consumatore. Ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2 c.c. - nella versione ratione temporis vigente (invero del tutto speculare a quella prevista oggi dal D. Lgs.
205/2006) - il consumatore “è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”: da tale definizione emerge in maniera evidente che oltre all'essere persona fisica è necessario soddisfare un ulteriore requisito per integrare la nozione di consumatore, dovendo a tal fine il soggetto aver sottoscritto il contratto per soddisfare scopi estranei alla propria attività professionale.
Nel caso di specie la parte attrice si è limitata ad allegare la propria posizione di consumatore, ma non ha allegato, né invero provato, le ragioni per cui la garanzia rilasciata in favore di Controparte_7 non costituisca espressione, né sia funzionale alla sua attività professionale, invero neanche specificata negli atti difensivi (solo nel contratto di mutuo si legge che svolge la generica attività Parte_1 di “operaio”).
Simile difetto probatorio preclude all'accoglimento dell'eccezione di vessatorietà della clausola contrattuale in esame.
Priva di pregio è infine l'eccezione secondo cui la clausola in parola sarebbe priva di efficacia in quanto non oggetto di alcuna espressa e duplice approvazione per iscritto. A tal riguardo basti ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione” (cfr. Cass. 16/07/2020, n. 15253; conformi, tra le tante, Cass. 20/06/2017, n. 15237; Cass. 21/09/2004, n. 18917; Cass. SS. UU. 10/01/1992, n. 193).
7. SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA EX ART. 1957 C.C. pagina 21 di 23 Il rigetto delle eccezioni inerenti alla validità ed efficacia dell'art. 15 del contratto di mutuo determina il rigetto dell'eccezione di decadenza dell'istituto bancario dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Con la clausola contrattuale innanzi richiamata le parti hanno infatti espressamente derogato detta previsione codicistica, che dunque non trova applicazione al caso di specie.
8. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA CP_13
La parte attrice ha infine eccepito la violazione da parte dell'istituto bancario mutuante dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza. Secondo la prospettazione di parte attrice la BA mutuante non avrebbe correttamente adempiuto al dovere di informazione sulla stessa gravante, in quanto avrebbe applicato “interessi e costi in misura diversa o, comunque, maggiore rispetto a quanto riportato nel contratto” e non avrebbe informato il garante dello stato di inadempienza dell'obbligato principale, conseguentemente affermando “il diritto della mutuataria a vedere ristorato il danno derivato dal comportamento scorretto tenuto dall'intermediario”.
Dette domande devono essere rigettate non avendo la parte attrice nemmeno allegato quale sarebbe il pregiudizio conseguente al dedotto inadempimento, che non può essere semplicemente rinvenuto nella differenza tra l'ammontare degli interessi e dei costi per come pattuiti e quelli degli interessi e costi asseritamente applicati in misura differente. È solo nella comparsa conclusionale (dunque tardivamente rispetto al momento di cristallizzazione del thema decidendum) che l'attore ha allegato che l'asserita omessa informazione da parte dell'istituto mutante in favore del garante circa lo stato di insolvenza avrebbe determinato l'aggravamento della posizione del mutuatario con la maturazione di ingenti interessi moratori prima dell'instaurazione dell'azione giudiziaria.
9. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate in base al principio della soccombenza.
La parte attrice, in quanto soccombente, deve essere pertanto condannata a rifondere nei confronti della convenuta le spese di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano – in applicazione dei valori
“medi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in cui il procedimento si è articolato – in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La soccombenza dell'attore nella fase di merito esclude la necessità di rivedere le statuizioni del giudice dell'esecuzione per le spese di lite inerenti alla fase cautelare, che devono essere qui confermate.
pagina 22 di 23 I compensi del CTU – come liquidati con decreto del 19/09/2025 – devono essere definitivamente posti a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra e in persona della procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 quale mandataria di ogni altra istanza, difesa CP_3 Controparte_8 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto,
2) accerta il diritto di quale mandataria di Controparte_1 [...] ad agire esecutivamente nei confronti di per la Controparte_8 Parte_1 somma di € 145.230,50 oltre interessi successivi alla data del 13/09/2021, alla data del 04/01/2022;
3) condanna a rifondere in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, fase Controparte_8 cautelare, che liquida in € 2.613,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
4) condanna a rifondere in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, fase di Controparte_8 merito, che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone i compensi del CTU – liquidati con decreto del 19/09/2025 – definitivamente a carico di
[...]
. Parte_1
Prato, 19/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 23 di 23