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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Catania, composto dai magistrati: dott. Francesco Cardile Presidente est dott. Salvatore Barberi Giudice dott. Giorgio Marino Giudice riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A letto il ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 13 gennaio 2023 a mezzo del quale , Parte_1
avvocato, ha chiesto la condanna di e al pagamento Parte_2 Parte_3
della complessiva somma di €. 3.855,23, comprensiva di accessori, sì come complessivamente pretesi a saldo del compenso professionale afferente all'attività difensiva spiegata nell'ambito del procedimento n. 426/2012 RG originariamente incoato avanti al Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Paternò,
e di poi trasferito al Tribunale di Catania – sede, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, avente ad oggetto la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2012 RG;
rilevata la mancata costituzione di e pur ritualmente Parte_2 Parte_3
vocati in giudizio;
precisato che, a norma dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere è del Tribunale in composizione collegiale e che, a tenore di Cass. SU 4485/2018, le controversie in materia di onorari di avvocato sono necessariamente disciplinate dal rito "speciale", essendo preclusa la possibilità di introdurre l'azione con il rito ordinario anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur".
pagina 1 di 2 osservato che l'attività difensiva risulta dimostrata, oltre che dalla comprovata presenza del difensore a tutte le udienze di trattazione, dalla compilazione delle memorie istruttorie e da quelle conclusionali e di replica ed, in aggiunta, dalla sentenza in atti che ha statuito il rigetto dell'opposizione; considerato che la controversia rientra nell'ambito dello scaglione di valore €. 5.200 / €. 26.000 e che i compensi ricomprendono tutte le fasi processuali;
precisato che, prendendo a parametro i compensi medi, in considerazione, oltre che della presenza del difensore a tutte le udienze, dell'attività espletata (in atti risulta depositata la memoria ex art. 183, la comparsa conclusionale e la memoria di replica) ben può essere liquidata nella chiesta misura di €.
4.835,00 oltre accessori, cui vanno aggiunti gli accessori e le spese vive, per un totale di €. 5.905,23; preso atto che i resistenti hanno sostanzialmente riconosciuto la debenza dell'importo richiedendo un piano di rateizzazione che però hanno adempiuto solo parzialmente;
affermato che la riconosciuta corresponsione del complessivo importo di €. 2.050,00, riduce l'importo dovuto ad €. 3.855,23; evidenziato che sull'importo, come sopra indicato, vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma
4° cpc a far data dalla notificazione del ricorso, cpa, iva e spese generali;
affermato il diritto alla refusione delle spese processuali, da liquidarsi con riferimento al minimo per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria;
P . Q . M .
Condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
, avvocato, della complessiva somma di €. 3.855,23, oltre interessi legali, iva, cpa e spese Pt_1
generali.
Condanna e , in solido, alla refusione delle spese Parte_2 Parte_3 processuali che si liquidano in complessivi €. 852,00, oltre esborsi e CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 20 dicembre 2024
Il PRESIDENTE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Catania, composto dai magistrati: dott. Francesco Cardile Presidente est dott. Salvatore Barberi Giudice dott. Giorgio Marino Giudice riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A letto il ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 13 gennaio 2023 a mezzo del quale , Parte_1
avvocato, ha chiesto la condanna di e al pagamento Parte_2 Parte_3
della complessiva somma di €. 3.855,23, comprensiva di accessori, sì come complessivamente pretesi a saldo del compenso professionale afferente all'attività difensiva spiegata nell'ambito del procedimento n. 426/2012 RG originariamente incoato avanti al Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Paternò,
e di poi trasferito al Tribunale di Catania – sede, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, avente ad oggetto la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2012 RG;
rilevata la mancata costituzione di e pur ritualmente Parte_2 Parte_3
vocati in giudizio;
precisato che, a norma dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere è del Tribunale in composizione collegiale e che, a tenore di Cass. SU 4485/2018, le controversie in materia di onorari di avvocato sono necessariamente disciplinate dal rito "speciale", essendo preclusa la possibilità di introdurre l'azione con il rito ordinario anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur".
pagina 1 di 2 osservato che l'attività difensiva risulta dimostrata, oltre che dalla comprovata presenza del difensore a tutte le udienze di trattazione, dalla compilazione delle memorie istruttorie e da quelle conclusionali e di replica ed, in aggiunta, dalla sentenza in atti che ha statuito il rigetto dell'opposizione; considerato che la controversia rientra nell'ambito dello scaglione di valore €. 5.200 / €. 26.000 e che i compensi ricomprendono tutte le fasi processuali;
precisato che, prendendo a parametro i compensi medi, in considerazione, oltre che della presenza del difensore a tutte le udienze, dell'attività espletata (in atti risulta depositata la memoria ex art. 183, la comparsa conclusionale e la memoria di replica) ben può essere liquidata nella chiesta misura di €.
4.835,00 oltre accessori, cui vanno aggiunti gli accessori e le spese vive, per un totale di €. 5.905,23; preso atto che i resistenti hanno sostanzialmente riconosciuto la debenza dell'importo richiedendo un piano di rateizzazione che però hanno adempiuto solo parzialmente;
affermato che la riconosciuta corresponsione del complessivo importo di €. 2.050,00, riduce l'importo dovuto ad €. 3.855,23; evidenziato che sull'importo, come sopra indicato, vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma
4° cpc a far data dalla notificazione del ricorso, cpa, iva e spese generali;
affermato il diritto alla refusione delle spese processuali, da liquidarsi con riferimento al minimo per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria;
P . Q . M .
Condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
, avvocato, della complessiva somma di €. 3.855,23, oltre interessi legali, iva, cpa e spese Pt_1
generali.
Condanna e , in solido, alla refusione delle spese Parte_2 Parte_3 processuali che si liquidano in complessivi €. 852,00, oltre esborsi e CU, iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 20 dicembre 2024
Il PRESIDENTE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 2 di 2