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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3320/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3320 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Mariano Di Fiore, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San C.F._1
IA al IO (NA) alla Via M. Capasso n. 26/bis;
- ATTRICE
e
C.F. e P.IVA , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Gennaro Lettieri,
C.F. , e dall'Avv. Esther Lettieri, C.F. C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Volla C.F._3
(NA) al Viale IO n. 37;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, la conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo in fatto che: in data 17.11.2016, stipulava, Controparte_2
con la soc. contratto di locazione finanziaria n. 7082517 Controparte_3
relativamente all'acquisto del veicolo Fiat Fiorino, tg. FF 136 VH;
procedeva, altresì, alla sottoscrizione di una convenzione per polizza furto con n. DLI
900000260 con la soc. corrispondendo un premio CP_1 Controparte_4
unico anticipato pari a €. 1.202,06 comprensivo di costi e commissioni;
il giorno
6.9.2021, alle ore 2.40 ca, in Teverola (CE) alla Via Consortile, all'interno dell'esercizio commerciale ) della società istante, alcuni Controparte_5
individui, non meglio identificati, con volto coperto e a bordo di una Opel Astra, di colore grigio, con targa coperta, si introducevano abusivamente, nel predetto edificio, asportando il veicolo Fiat Fiorino, tg. FF136VH, parcheggiato all'interno della struttura chiusa e protetta da ben 2 cancelli che, i malviventi, non esitavano a forzare;
le chiavi di accensione dell'autoveicolo erano poste all'interno di una scrivania ben chiusa e anch'essa manomessa, in seguito al furto, che permetteva ai malviventi di rubare il veicolo senza alcuna difficoltà; pertanto, provvedeva a sporgere apposita denuncia presso la Legione dei Carabinieri della Campania –
Pag. 2 a 8 Stazione di Teverola;
successivamente il veicolo Fiat Fiorino veniva poi ritrovato, ed a seguito del detto ritrovamento, la compagnia assicurativa provvedeva ad effettuare debita perizia per tramite di un proprio P.A. senza però procedere con la presentazione di un'offerta di risarcimento come previsto dalle condizioni della polizza.
Tanto premesso, chiedeva il rimborso dell'indennizzo relativo al danno patito in seguito al furto.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 cpc, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del Dlgs 28/2010, da ultimo contestava l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, sia in punto di an che di quantum debeatur.
Segnatamente, assumeva la non debenza dell'indennizzo per il furto del furgone
Fiat Fiorino tg. EM425MS in quanto – come ammesso dalla stessa parte istante - nel corso degli accertamenti espletati in via stragiudiziale, lo Controparte_6
amministratore unico della società istante, dichiarava che al momento del furto, il furgone, sebbene si trovasse all'interno dell'azienda, era aperto con le chiavi inserite nel quadro comandi.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Ciò posto, in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, non essendo ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n.
4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3).
Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163
c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello
Pag. 3 a 8 sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass. n.
28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 6712/2001).
La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è, pertanto, infondata.
Ancora, va disattesa, in quanto infondata, l'eccezione circa l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del Dlgs 28/2010.
Nel merito, la domanda è infondata e non può, pertanto, essere accolta.
In primo luogo, è risultato assolutamente pacifico l'effettiva esistenza tra le parti del contratto assicurativo che garantiva il veicolo di proprietà della società attrice, tra l'altro, anche contro il rischio furto (cfr. polizza assicurativa prodotta in atti, la cui piena validità ed efficacia tra le parti non è stata, in ogni caso, contestata dalla convenuta).
In secondo luogo, alcun dubbio può sussistere anche in ordine alla verificazione dell'evento assicurato, ossia il furto del veicolo avvenuto il giorno 6.9.2021, alle ore 2.40 circa, in Teverola (CE) alla via Consortile.
Tale evento, invero, oltre a non essere stato contestato dalla stessa convenuta nella sua storica verificazione, è emerso, non solo dalla denuncia depositata in atti da parte attrice, bensì anche dal racconto fornito dal testimone escusso all'udienza
Pag. 4 a 8 del 18.6.2024, sulla cui intrinseca ed estrinseca attendibilità e credibilità non è sorto alcun concreto motivo di dubitare.
Ora, non essendo seriamente venuto in dubbio tra le parti il verificarsi del furto del veicolo, e oggetto di assicurazione, secondo le modalità innanzi riferite, ciò che ha puntualmente contestato la convenuta Compagnia assicurativa è
l'inoperatività della polizza in discorso proprio a causa delle modalità con cui sarebbe avvenuto il dedotto furto.
Invero, come confermato dallo amministratore unico della Controparte_6
società istante, sia in fase stragiudiziale che in sede di interrogatorio formale, il furgone Fiat Fiorino tg. EM425MS, al momento del furto, sebbene si trovasse all'interno dell'azienda, era aperto con le chiavi inserite nel quadro comandi.
Deduce, pertanto, la convenuta, che da tale modalità delinei una condotta gravemente colposa da parte del medesimo assicurato, che escluderebbe, di conseguenza, il diritto all'indennizzo, stante la clausola di esclusone inserita nelle condizioni generali di assicurazione (cfr. art.
3.6 delle condizioni generali di polizza: “L'assicurazione non comprende i danni:…determinati od agevolati da dolo del contraente, dell , delle persone con loro coabitanti, dei loro Parte_2
dipendenti o dalle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; ed ancora derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato”).
La clausola di esclusione menzionata, invero, trova il suo fondamento normativo
(prima ancora che convenzionale tra le parti) nell'art. 1900 c.c., il quale, appunto, esclude l'indennizzo per quei sinistri cagionati con dolo o colpa grave da parte dell'assicurato.
È indubbio che la norma trovi il proprio fondamento nella necessità di evitare che la garanzia assicurativa crei l'interesse dell'assicurato alla provocazione del sinistro, dato che ciò sarebbe altresì contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Pag. 5 a 8 Rientrano nell'ambito applicativo della casistica in esame, allora, quei comportamenti volontariamente tenuti dall'assicurato che assumano una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito.
Così — volendo stare alla stessa casistica esemplificamene menzionata dalla clausola contrattuale richiamata dalla convenuta Compagnia assicurativa —,
l'esempio tipico dell'esclusione di garanzia in commento è senza dubbio quello di lasciare il veicolo con le chiavi di accensione a bordo.
Di regola incombe sull'assicuratore l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'assicurato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1900 e 2697 c.c., posto che “l'avere l'assicurato cagionato il sinistro costituisce fatto estintivo del suo diritto al pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, e va quindi provato da quest'ultimo” (Cass. 12 luglio 2005, n. 14597).
E proprio con riferimento alla gravità della colpa la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condotta dell'assicurato è gravemente colposa qualora sia stata decisiva ai fini del verificarsi del rischio garantito, situazione, questa, configurabile “anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 c.p.
Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto” (Cass.
14 aprile 2005, n. 7763).
In presenza di una siffatta fattispecie, grava sull'assicurato l'onere di provare la mancanza del dolo o della colpa grave;
incombe sul soggetto che invoca la garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è
Pag. 6 a 8 verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro nonché di descrivere e di provare in modo estremamente puntuale il fatto lesivo in modo da consentire la verifica della sussistenza o meno della colpa grave, in presenza della quale viene meno il diritto all'indennizzo.
L'assicurato, dunque, non deve limitarsi a provare il furto ma anche e, soprattutto,
l'assenza di colpa grave, posto che l'onere probatorio gravante in capo a chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere probatorio, che continua a gravare sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
La relativa prova, peraltro, può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto non avvenuto (Cass. 1 febbraio 2018, n.
2527).
Prova che la società attrice non ha raggiunto in sede di giudizio essendo, viceversa, emersa la sussistenza, da parte della medesima, di una violazione delle condizioni previste dal contratto di polizza, tale da escludere la copertura assicurativa per il furto, agevolato, nel caso di specie, dalla presenza delle chiavi dell'auto all'interno o in prossimità del veicolo.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Conseguentemente, anche la richiesta dei danni morali, da stress ed esistenziali, risulta infondata e va rigettata.
Secondo consolidata giurisprudenza, il danno non patrimoniale non può essere considerato “in re ipsa” ( e multis v: Cass. n.9648/2021, Cass.n. 9295/2020) per cui esso deve essere sempre allegato e provato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri minimi, stante la semplicità delle
Pag. 7 a 8 questioni trattate, e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 2.540,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3320 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Mariano Di Fiore, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San C.F._1
IA al IO (NA) alla Via M. Capasso n. 26/bis;
- ATTRICE
e
C.F. e P.IVA , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Gennaro Lettieri,
C.F. , e dall'Avv. Esther Lettieri, C.F. C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Volla C.F._3
(NA) al Viale IO n. 37;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, la conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo in fatto che: in data 17.11.2016, stipulava, Controparte_2
con la soc. contratto di locazione finanziaria n. 7082517 Controparte_3
relativamente all'acquisto del veicolo Fiat Fiorino, tg. FF 136 VH;
procedeva, altresì, alla sottoscrizione di una convenzione per polizza furto con n. DLI
900000260 con la soc. corrispondendo un premio CP_1 Controparte_4
unico anticipato pari a €. 1.202,06 comprensivo di costi e commissioni;
il giorno
6.9.2021, alle ore 2.40 ca, in Teverola (CE) alla Via Consortile, all'interno dell'esercizio commerciale ) della società istante, alcuni Controparte_5
individui, non meglio identificati, con volto coperto e a bordo di una Opel Astra, di colore grigio, con targa coperta, si introducevano abusivamente, nel predetto edificio, asportando il veicolo Fiat Fiorino, tg. FF136VH, parcheggiato all'interno della struttura chiusa e protetta da ben 2 cancelli che, i malviventi, non esitavano a forzare;
le chiavi di accensione dell'autoveicolo erano poste all'interno di una scrivania ben chiusa e anch'essa manomessa, in seguito al furto, che permetteva ai malviventi di rubare il veicolo senza alcuna difficoltà; pertanto, provvedeva a sporgere apposita denuncia presso la Legione dei Carabinieri della Campania –
Pag. 2 a 8 Stazione di Teverola;
successivamente il veicolo Fiat Fiorino veniva poi ritrovato, ed a seguito del detto ritrovamento, la compagnia assicurativa provvedeva ad effettuare debita perizia per tramite di un proprio P.A. senza però procedere con la presentazione di un'offerta di risarcimento come previsto dalle condizioni della polizza.
Tanto premesso, chiedeva il rimborso dell'indennizzo relativo al danno patito in seguito al furto.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 cpc, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del Dlgs 28/2010, da ultimo contestava l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, sia in punto di an che di quantum debeatur.
Segnatamente, assumeva la non debenza dell'indennizzo per il furto del furgone
Fiat Fiorino tg. EM425MS in quanto – come ammesso dalla stessa parte istante - nel corso degli accertamenti espletati in via stragiudiziale, lo Controparte_6
amministratore unico della società istante, dichiarava che al momento del furto, il furgone, sebbene si trovasse all'interno dell'azienda, era aperto con le chiavi inserite nel quadro comandi.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Ciò posto, in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, non essendo ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n.
4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3).
Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163
c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello
Pag. 3 a 8 sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass. n.
28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass. n. 15925/2007; Cass. n. 6712/2001).
La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio è, pertanto, infondata.
Ancora, va disattesa, in quanto infondata, l'eccezione circa l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del Dlgs 28/2010.
Nel merito, la domanda è infondata e non può, pertanto, essere accolta.
In primo luogo, è risultato assolutamente pacifico l'effettiva esistenza tra le parti del contratto assicurativo che garantiva il veicolo di proprietà della società attrice, tra l'altro, anche contro il rischio furto (cfr. polizza assicurativa prodotta in atti, la cui piena validità ed efficacia tra le parti non è stata, in ogni caso, contestata dalla convenuta).
In secondo luogo, alcun dubbio può sussistere anche in ordine alla verificazione dell'evento assicurato, ossia il furto del veicolo avvenuto il giorno 6.9.2021, alle ore 2.40 circa, in Teverola (CE) alla via Consortile.
Tale evento, invero, oltre a non essere stato contestato dalla stessa convenuta nella sua storica verificazione, è emerso, non solo dalla denuncia depositata in atti da parte attrice, bensì anche dal racconto fornito dal testimone escusso all'udienza
Pag. 4 a 8 del 18.6.2024, sulla cui intrinseca ed estrinseca attendibilità e credibilità non è sorto alcun concreto motivo di dubitare.
Ora, non essendo seriamente venuto in dubbio tra le parti il verificarsi del furto del veicolo, e oggetto di assicurazione, secondo le modalità innanzi riferite, ciò che ha puntualmente contestato la convenuta Compagnia assicurativa è
l'inoperatività della polizza in discorso proprio a causa delle modalità con cui sarebbe avvenuto il dedotto furto.
Invero, come confermato dallo amministratore unico della Controparte_6
società istante, sia in fase stragiudiziale che in sede di interrogatorio formale, il furgone Fiat Fiorino tg. EM425MS, al momento del furto, sebbene si trovasse all'interno dell'azienda, era aperto con le chiavi inserite nel quadro comandi.
Deduce, pertanto, la convenuta, che da tale modalità delinei una condotta gravemente colposa da parte del medesimo assicurato, che escluderebbe, di conseguenza, il diritto all'indennizzo, stante la clausola di esclusone inserita nelle condizioni generali di assicurazione (cfr. art.
3.6 delle condizioni generali di polizza: “L'assicurazione non comprende i danni:…determinati od agevolati da dolo del contraente, dell , delle persone con loro coabitanti, dei loro Parte_2
dipendenti o dalle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; ed ancora derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato”).
La clausola di esclusione menzionata, invero, trova il suo fondamento normativo
(prima ancora che convenzionale tra le parti) nell'art. 1900 c.c., il quale, appunto, esclude l'indennizzo per quei sinistri cagionati con dolo o colpa grave da parte dell'assicurato.
È indubbio che la norma trovi il proprio fondamento nella necessità di evitare che la garanzia assicurativa crei l'interesse dell'assicurato alla provocazione del sinistro, dato che ciò sarebbe altresì contrario al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Pag. 5 a 8 Rientrano nell'ambito applicativo della casistica in esame, allora, quei comportamenti volontariamente tenuti dall'assicurato che assumano una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito.
Così — volendo stare alla stessa casistica esemplificamene menzionata dalla clausola contrattuale richiamata dalla convenuta Compagnia assicurativa —,
l'esempio tipico dell'esclusione di garanzia in commento è senza dubbio quello di lasciare il veicolo con le chiavi di accensione a bordo.
Di regola incombe sull'assicuratore l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'assicurato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1900 e 2697 c.c., posto che “l'avere l'assicurato cagionato il sinistro costituisce fatto estintivo del suo diritto al pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, e va quindi provato da quest'ultimo” (Cass. 12 luglio 2005, n. 14597).
E proprio con riferimento alla gravità della colpa la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condotta dell'assicurato è gravemente colposa qualora sia stata decisiva ai fini del verificarsi del rischio garantito, situazione, questa, configurabile “anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 c.p.
Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto” (Cass.
14 aprile 2005, n. 7763).
In presenza di una siffatta fattispecie, grava sull'assicurato l'onere di provare la mancanza del dolo o della colpa grave;
incombe sul soggetto che invoca la garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è
Pag. 6 a 8 verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro nonché di descrivere e di provare in modo estremamente puntuale il fatto lesivo in modo da consentire la verifica della sussistenza o meno della colpa grave, in presenza della quale viene meno il diritto all'indennizzo.
L'assicurato, dunque, non deve limitarsi a provare il furto ma anche e, soprattutto,
l'assenza di colpa grave, posto che l'onere probatorio gravante in capo a chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere probatorio, che continua a gravare sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
La relativa prova, peraltro, può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto non avvenuto (Cass. 1 febbraio 2018, n.
2527).
Prova che la società attrice non ha raggiunto in sede di giudizio essendo, viceversa, emersa la sussistenza, da parte della medesima, di una violazione delle condizioni previste dal contratto di polizza, tale da escludere la copertura assicurativa per il furto, agevolato, nel caso di specie, dalla presenza delle chiavi dell'auto all'interno o in prossimità del veicolo.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Conseguentemente, anche la richiesta dei danni morali, da stress ed esistenziali, risulta infondata e va rigettata.
Secondo consolidata giurisprudenza, il danno non patrimoniale non può essere considerato “in re ipsa” ( e multis v: Cass. n.9648/2021, Cass.n. 9295/2020) per cui esso deve essere sempre allegato e provato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri minimi, stante la semplicità delle
Pag. 7 a 8 questioni trattate, e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 2.540,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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