Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4893 del 2023 R.G.L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
Con l'avv. BARONE ANTONIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
,
[...]
Controparte_2
,
[...]
Controparte_3
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
E CONTRO
CP_4
Con l'avv. RIZZO ADRIANA resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento subordinazione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 09/06/2025 ha pronunciato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell' Controparte_1
, dell'
[...] Controparte_2
e del ,
[...] Controparte_3
tutti difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, ed in favore dell' in € CP_4
1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 19/04/2023 i ricorrenti in epigrafe deducevano di avere prestato attività in favore delle amministrazioni resistenti con rapporti formalmente di LSU, ma di fatto subordinati, svolgendo mansioni rientranti nei profili B o del C C.C.R.L. del Comparto non Dirigenziale della
Regionale Siciliana;
di avere poi stipulato contratti a tempo determinato, con inquadramento nel livello B o nel livello A;
che la successiva stabilizzazione aveva mantenuto detto inquadramento;
che era stata, dunque, posta in essere un illegittimo demansionamento rispetto alle condizioni di cui al rapporto di fatto instaurato ab origine.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali LSU o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quali lavoratori socialmente utili, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL
(CCRL dipendenti ) applicabili, non discriminatorio rispetto ai dipendenti Controparte_3 di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori
2 socialmente utili e quella ai medesimi spettante in applicazione del CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto dei ricorrenti a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali LSU e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare
l'Amministrazione resistente a reinquadrare i ricorrenti nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di LSU per come evincibile per ciascun ricorrente dalle integrazioni orarie e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126 c.c. per il periodo di lavoro LSU, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di LSU e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost. -
Condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al CP_4 [...]
tutte le differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo Controparte_3 fittizio di LSU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui i ricorrenti hanno diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.“;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che si CP_4 affermava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti.
Si costituivano in giudizio anche le altre amministrazioni resistenti eccependo, quanto al fondo pensioni e all'assessorato alle autonomie locali, il proprio difetto di legittimazione passiva, comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati e, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedevano
3 il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, in via preliminare, deve affermarsi l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal e dall'assessorato CP_3 alle autonomie locali, tenuto conto delle domande articolate dalle parti ricorrenti;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che i ricorrenti affermano di avere instaurato con le amministrazioni resistenti, in via di fatto e sin dal 29.05.2003, un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni “in taluni casi afferenti al livello di inquadramento C e, in altri, al livello di inquadramento B”; di essere quindi stati demansionati allorquando, in data 01.01.2006, hanno stipulato il primo contratto di lavoro subordinato che, “laddove il lavoratore era stato inquadrato come
LSU nel livello C, è stato poi contrattualizzato in categoria B, mentre laddove il lavoratore era inquadrato come LSU nel livello B, è stato poi contrattualizzato nella categoria A”, demansionamento confermatosi il successivo 01.01.2011, in occasione della stipula del contratto a tempo indeterminato;
- rilevato che, per quanto concerne il rapporto delle parti ricorrenti relativo al periodo 2003/2006, emerge dalla documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti che si è trattato di rapporti resi nell'ambito di servizi prestati nei progetti di lavoro socialmente utile di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge regionale 85/95 e della legge regionale 24/96;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
4 14/03/2018, n.6155). Tuttavia, è stato altresì chiarito che tale qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126
c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza
n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014);
- rilevato che, quand'anche volesse accedersi alla tesi di parte attrice, e dunque indipendentemente dalla sua fondatezza o meno, deve osservarsi che, esclusa la possibilità di una trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato sin dal 2003 con la pubblica amministrazione, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001, ma potendosi soltanto accedere, come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, alle tutele di cui all'art. 2126 c.c., si tratterebbe comunque soltanto di eventuali differenze retributive, senz'altro prescritte;
- rilevato infatti che, secondo il recente orientamento espresso dalla Suprema
Corte, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.” (Cassazione civile, sez. un., 28/12/2023, n. 36197).
Peraltro, ancora più recentemente e con espresso riferimento ai lavori di pubblica utilità, la Suprema Corte ha affermato che “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale
5 ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun metus rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.” (così Cassazione civile, sez. lav.,
30/04/2024, n. 11622);
- rilevato, dunque, che deve ritenersi del tutto ininfluente l'accertamento circa il reale atteggiarsi del rapporto per il periodo compreso tra il 29.05.2023 ed il
31.12.2005, mentre per il periodo successivo è circostanza pacifica che si tratta di lavoro subordinato;
- rilevato che, con riguardo alla questione inquadramento, fermo restando quanto già evidenziato, e dunque evidenziata la cesura tra i due tipi di rapporto, deve comunque osservarsi che “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che le parti ricorrenti, che peraltro si limitano ad affermare generici inquadramenti nel livello A o nel livello B, non offrono alcuna prova relativamente alle concrete mansioni svolte, né in data antecedente al 01.01.2006, né successivamente. Pertanto, del rapporto espletato prima della stipula dei contratti di lavoro subordinato, non può tenersi conto neppure sotto il più limitato profilo di un eventuale accertamento del lamentato successivo demansionamento;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 09/06/2025
La Giudice Cinzia Soffientini
6